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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 743/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AL CE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6458/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000670 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000670 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000670 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo RG 6458/2024 il signor Ricorrente_1 rappresentato e difeso dal Dottore Commercialista Difensore_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, impugna e contesta l'avviso di accertamento notificatogli dall'Agenzia Entrate-Centro operativo di Pescara a mezzo del servizio postale in data 6/6/2024 con il quale a seguito di controllo della Dichiarazione Modello Redditi 2019, presentata per il periodo d'imposta 2018, provvedeva ad iscrivere a ruolo la somma complessiva di Euro 786,00, a titolo di
Irpef oltre ad addizionale regionale e comunale comprensiva di interessi e sanzioni.
Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità della pretesa obbligazione tributaria sulla scorta della mancanza del presupposto impositivo, poiché l'omessa dichiarazione circa i redditi derivanti dal contratto di locazione
3218/2015, non sarebbero stati percepiti dal contribuente in quanto il contratto si era già risolto il 31/12/2017.
Pertanto chiede l'accoglimento del ricorso con la relativa condanna alle spese di parte soccombente.
Successivamente si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza previo deposito di proprie controdeduzioni nelle quali evidenzia che l'Amministrazione ha fondato la pretesa tributaria tanto sulla scorta della presunzione legale di sussistenza del contratto, data dalla registrazione del medesimo nonchè sull'elemento induttivo del mantenimento, da parte del conduttore dell'immobile, del domicilio e delle utenze attive, nel corso dell'anno di imposta 2018, presso l'immobile oggetto del contratto di locazione 3218, elemento questo, che supporta la permanenza del rapporto contrattuale durante l'anno di imposta 2018.
Inoltre l'Ufficio resistente contesta l'avvenuta disdetta di locazione presentata manualmente dal locatario poiché la stessa risulta non risulta registrata e senza autentica della firma, quindi non opponibile ai terzi.
Pertanto chiede il rigetto del ricorso e la relativa condanna alle spese di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e per gli effetti deve essere accolto. Nel caso in esame l'atto registrato è il contratto di locazione avete ad oggetto l'immobile meglio identificato al N.C.E.U. di Dipignano (CS), foglio Indirizzo_ ; per il quale l'Ufficio convenuto contesta al contribuente, l'omessa dichiarazione di redditi fondiari per 179 giorni relativa all'anno 2018, non avendo lo stesso fornito prove idonee circa la menzionata disdetta di locazione, avvenuta in data 31/12/2017 in confutazione all'accertamento impugnato.
Orbene parte ricorrente in adempimento all'onere della prova produce in allegato agli atti di causa copia della lettera raccomandata del 14/10/2017 a firma del rappresentante legale della Società “ Società_1” con sede legale in Indirizzo_1, con la quale in qualità di Locatario comunica la rescissione anticipata del contratto del 20/7/2015, registrato a Cosenza in data 23/7/2015 al n.
Indirizzo_ con durata dall'1/9/2015 al 31/8/2019, all'1/1/2018, contestato dall'Ufficio per via della firma non autenticata.
Orbene in tema di disdetta del contratto di locazione, la comunicazione di disdetta, pur non essendo formalmente sottoscritta dal locatore, è valida se effettuata da un legale rappresentante, il quale agisce in nome e per conto del locatore, e tale atto può essere ratificato anche successivamente. La disdetta è un atto negoziale unilaterale e recettizio, la cui efficacia è riconosciuta anche in assenza di forma scritta, potendo essere espressa in atti processuali che manifestano la volontà di non rinnovare il contratto. Inoltre, in caso di locazioni abitative a canone concordato, il contratto si rinnova tacitamente per due anni in assenza di disdetta, come stabilito dall'art. 19 bis del D.L. 34/2019, che ha fornito un'interpretazione autentica della normativa vigente. Ed ancora la Suprema Corte, con la sentenza n. 17655 del 2019, ha stabilito che la mancanza di sottoscrizione nella comunicazione di disdetta di un contratto di locazione non determina automaticamente l'inesistenza o l'inefficacia dell'atto, a condizione che la comunicazione venga prodotta in giudizio dalla parte che la ha emessa. In tal caso, la produzione della scrittura priva di firma equivale a sottoscrizione, purché avvenga nel contesto di un giudizio pendente e non vi sia stata revoca del consenso dell'altra parte. Pertanto, la disdetta può essere considerata valida ed efficace se la volontà di non rinnovare il contratto è stata espressa in forma scritta, anche se priva di sottoscrizione, e se il destinatario ha avuto conoscenza della comunicazione come nel caso di specie.
Alla luce delle argomentazioni svolte ed assorbiti gli altri motivi questo Organo giudicante accoglie il ricorso in epigrafe e per gli effetti annulla l'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e per gli effetti annulla l'atto impugnato. Condanna inoltre l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in Euro 550,00 oltre Iva e CPA come per legge con distrazione ove richiesta.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AL CE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6458/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000670 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000670 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000670 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo RG 6458/2024 il signor Ricorrente_1 rappresentato e difeso dal Dottore Commercialista Difensore_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, impugna e contesta l'avviso di accertamento notificatogli dall'Agenzia Entrate-Centro operativo di Pescara a mezzo del servizio postale in data 6/6/2024 con il quale a seguito di controllo della Dichiarazione Modello Redditi 2019, presentata per il periodo d'imposta 2018, provvedeva ad iscrivere a ruolo la somma complessiva di Euro 786,00, a titolo di
Irpef oltre ad addizionale regionale e comunale comprensiva di interessi e sanzioni.
Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità della pretesa obbligazione tributaria sulla scorta della mancanza del presupposto impositivo, poiché l'omessa dichiarazione circa i redditi derivanti dal contratto di locazione
3218/2015, non sarebbero stati percepiti dal contribuente in quanto il contratto si era già risolto il 31/12/2017.
Pertanto chiede l'accoglimento del ricorso con la relativa condanna alle spese di parte soccombente.
Successivamente si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza previo deposito di proprie controdeduzioni nelle quali evidenzia che l'Amministrazione ha fondato la pretesa tributaria tanto sulla scorta della presunzione legale di sussistenza del contratto, data dalla registrazione del medesimo nonchè sull'elemento induttivo del mantenimento, da parte del conduttore dell'immobile, del domicilio e delle utenze attive, nel corso dell'anno di imposta 2018, presso l'immobile oggetto del contratto di locazione 3218, elemento questo, che supporta la permanenza del rapporto contrattuale durante l'anno di imposta 2018.
Inoltre l'Ufficio resistente contesta l'avvenuta disdetta di locazione presentata manualmente dal locatario poiché la stessa risulta non risulta registrata e senza autentica della firma, quindi non opponibile ai terzi.
Pertanto chiede il rigetto del ricorso e la relativa condanna alle spese di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e per gli effetti deve essere accolto. Nel caso in esame l'atto registrato è il contratto di locazione avete ad oggetto l'immobile meglio identificato al N.C.E.U. di Dipignano (CS), foglio Indirizzo_ ; per il quale l'Ufficio convenuto contesta al contribuente, l'omessa dichiarazione di redditi fondiari per 179 giorni relativa all'anno 2018, non avendo lo stesso fornito prove idonee circa la menzionata disdetta di locazione, avvenuta in data 31/12/2017 in confutazione all'accertamento impugnato.
Orbene parte ricorrente in adempimento all'onere della prova produce in allegato agli atti di causa copia della lettera raccomandata del 14/10/2017 a firma del rappresentante legale della Società “ Società_1” con sede legale in Indirizzo_1, con la quale in qualità di Locatario comunica la rescissione anticipata del contratto del 20/7/2015, registrato a Cosenza in data 23/7/2015 al n.
Indirizzo_ con durata dall'1/9/2015 al 31/8/2019, all'1/1/2018, contestato dall'Ufficio per via della firma non autenticata.
Orbene in tema di disdetta del contratto di locazione, la comunicazione di disdetta, pur non essendo formalmente sottoscritta dal locatore, è valida se effettuata da un legale rappresentante, il quale agisce in nome e per conto del locatore, e tale atto può essere ratificato anche successivamente. La disdetta è un atto negoziale unilaterale e recettizio, la cui efficacia è riconosciuta anche in assenza di forma scritta, potendo essere espressa in atti processuali che manifestano la volontà di non rinnovare il contratto. Inoltre, in caso di locazioni abitative a canone concordato, il contratto si rinnova tacitamente per due anni in assenza di disdetta, come stabilito dall'art. 19 bis del D.L. 34/2019, che ha fornito un'interpretazione autentica della normativa vigente. Ed ancora la Suprema Corte, con la sentenza n. 17655 del 2019, ha stabilito che la mancanza di sottoscrizione nella comunicazione di disdetta di un contratto di locazione non determina automaticamente l'inesistenza o l'inefficacia dell'atto, a condizione che la comunicazione venga prodotta in giudizio dalla parte che la ha emessa. In tal caso, la produzione della scrittura priva di firma equivale a sottoscrizione, purché avvenga nel contesto di un giudizio pendente e non vi sia stata revoca del consenso dell'altra parte. Pertanto, la disdetta può essere considerata valida ed efficace se la volontà di non rinnovare il contratto è stata espressa in forma scritta, anche se priva di sottoscrizione, e se il destinatario ha avuto conoscenza della comunicazione come nel caso di specie.
Alla luce delle argomentazioni svolte ed assorbiti gli altri motivi questo Organo giudicante accoglie il ricorso in epigrafe e per gli effetti annulla l'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e per gli effetti annulla l'atto impugnato. Condanna inoltre l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in Euro 550,00 oltre Iva e CPA come per legge con distrazione ove richiesta.