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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/05/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1274/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1274/2022 promossa da:
, (C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Veruska Vitale (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Caserta, al C.so C.F._2
Trieste n. 33, ; Email_1
OPPONENTE contro
, (C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Madaro (C.F.:
), elettivamente domiciliata in Lecce, Via G. Marconi 4, C.F._3
( ; Email_2
OPPOSTA
INVITALIA- Controparte_2
(C.F.-P.IVA.: ), in persona del legale rappresentante,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Pingue (C.F.: ) e Massimino Lo C.F._4
Conte (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittorio Veneto n. 7, C.F._5
; ); Email_3 Email_4
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Con atto di citazione, ritualmente notificato, spiegava opposizione, ex art. Parte_1
615 c.p.c., avverso la cartella n. 01220140001895012000 dell'importo di € 15.479,50, contenente somme iscritte a ruolo dall' Controparte_3
a titolo di rate e debito residuo relativi ad un finanziamento concesso ai sensi del
[...]
D.L. 185/2000.
L'opponente adiva l'intestato Tribunale di Avellino per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale di Avellino adito, disattesa e rigettata ogni eventuale, tardiva ed inammissibile difesa e deduzione ex adverso, previa concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva sussistendone in capo alla ricorrente il fumus per i motivi cui in parte motiva che abbia qui per ripetuti e trascritti, nonché' del periculum in mora in quanto il ricorrente sarebbe certamente esposto ad un grave pregiudizio nella eventuale e successiva azione esecutiva volta all'ottenimento della detta ingiusta ed illegittima pretesa. Accogliere la presente domanda e dichiarare la stessa cartella illegittima ed annullarla per i motivi suesposti, in uno ad ogni altro provvedimento successivo
e/o conseguenziale. Vittoria di spese con attribuzione al difensore antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' che concludeva per il rigetto Controparte_4 dell'opposizione in quanto inammissibile ed infondata.
Altresì si costituiva in giudizio l' Controparte_5
che così concludeva: “in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione
[...] dell'efficacia esecutiva, in quanto infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- in rito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione alle domande di CP_5
inefficacia per vizi propri della cartella di pagamento num. 01220140001895012000 e del ruolo esattoriale, emessi dall' ; nel merito: respingere l'opposizione Controparte_1
promossa dalla IG.ra , in quanto è intervenuta una causa di revoca del Parte_1 contratto, e, per l'effetto confermare gli atti impugnati;
- in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Istruito il giudizio, concessi i richiesti termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 29.01.2025, per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note fino a trenta giorni prima.
All'esito della detta udienza, il giudizio veniva riservato in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
L'attrice ha sottoscritto in data 21.11.2003 un contratto di finanziamento ai sensi del D. Lgs 185/2000, per la concessione delle agevolazioni ivi previste;
nel dettaglio un contributo in conto capitale pagina 2 di 7 dell'importo massimo di € 10.067,72, un finanziamento agevolato dell'importo massimo di € 15.232,28 ed un contributo in conto gestione dell'importo massimo di € 5.164,57 per le spese sostenute durante il primo anno di attività lavorativa.
ha erogato, in data 3.12.2003, a favore dell'attrice la somma di € 10.120,00; successivamente CP_5
la stessa, con missiva datata 11/04/2007, ha revocato le agevolazioni concesse per mancata presentazione della documentazione necessaria all'erogazione del saldo investimenti, inviando, in data
19/01/2012, l'ingiunzione di pagamento, prot. n. 1422.
A fronte di una richiesta, in via transattiva, di definizione dell'intimazione di pagamento ha CP_5 comunicato il passaggio della relativa pratica all'Ente Riscossore.
§ Occorre innanzitutto evidenziare che, nel caso di specie, l'opponente è ammesso ad un contributo pubblico ai sensi del D. Lgs. n. 185/2000 contenente “incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego” con conseguente stipula di un contratto datato 28.07.2003. Per la concessione di tali finanziamenti, inoltre, l'art. 1 del Decreto del MEF del 04.02.2008 ha autorizzato la riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del D.p.R n. 602/1973, dei crediti derivanti dalla concessione dei benefici in parola e vantati da . CP_5
In forza di tale ultima disposizione, pertanto, si ritiene non fondata l'eccezione sollevata da
[...]
sul difetto di legittimazione passiva, atteso che anche per detti contributi pubblici, la legge CP_1 ne ha previsto la riscossione mediante ruolo che è affidata all'Agente per la Riscossione.
In tali casi, come è noto, la legge prevede eccezionalmente una scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva prevedendo che l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali. Ne consegue che, l'ente riscossore, in qualità di soggetto titolare dell'azione esecutiva è l'unico legittimato passivo necessario, potendo – se del caso – citare in giudizio l'ente creditore se vengano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che: “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario” (cfr. Cassazione Civile n. 16412/2007).
Va infatti rilevato che la legittimazione passiva spetta, in primo luogo, all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio (Cass. 07/05/2014, n. 9762; Cass.
pagina 3 di 7 24/04/2018, n. 10019; Cass. 16/02/2022, n. 5062); sull'ente impositore, legittimato passivo, incombe l'onere probatorio in ordine alla contestata notifica, al cui adempimento è funzionale l'eventuale chiamata in causa ex art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 del concessionario del servizio alla riscossione perché provveda a produrre la documentazione in suo possesso (Cass. 09/11/2016, n. 22729). Ove invece sia il concessionario per la riscossione ad intervenire volontariamente nel giudizio, in funzione della mera adesione alla richiesta di rigetto dell'impugnazione proposta nei confronti dell'ente impositore, il suo ingresso nel processo deve qualificarsi come intervento adesivo dipendente (Cass. n.
5528/2019, in motivazione;
Cass. n. 10198/2022, richiamati da Cassazione civile sez. trib., 31/01/2024,
(ud. 23/01/2024, dep. 31/01/2024), n.2938).
Deve pertanto, essere disattesa l'eccezione di difetto della legittimazione passiva.
§ I motivi di opposizione hanno investito la legittimità formale dell'atto, sotto il profilo dello strumento di riscossione mediante ruolo ex DPR 602/73, nonché per il difetto di un atto presupposto e preliminare all'ingiunzione fiscale.
Invero, l'attrice eccepiva:
- la nullità della cartella per difetto di motivazione;
- la prescrizione dei crediti esattoriali contenuti nella cartella opposta;
- l'omessa notificazione di qualsivoglia atto presupposto alla cartella di pagamento;
- la nullità/inesistenza per omessa notificazione della cartella di pagamento, violazione art 26 DPR
602/73 e art. 137 e 148 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 37 DL 223/06 e per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati e della data di consegna del ruolo.
§ L'Agenzia creditrice ha agito in ossequio alla autorizzazione concessa dal ministero dell'Economia e delle Finanze come da DM 4.2.2008, espressamente prevista dal comma 3 bis dell'art. 17 D. Lgs 46 del
26.2.1999 recante le norme sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, secondo cui:
“Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti”.
Il D.M. 4 febbraio 2008 ha autorizzato l'ente in applicazione dell'art. 17, comma 3-bis e 3-ter D.Lgs n.
46/1999 a procedere alla riscossione coattiva dei crediti mediante l'utilizzo della procedura dettata dal
R.D. n. 638/1919, attraverso l'esercizio del potere di formare da sé il potenziale titolo esecutivo, costituito, proprio dall'ingiunzione ex art. 2 del RD n. 639/1910 secondo cui: “Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”.
pagina 4 di 7 A differenza di quanto avviene nella richiesta delle somme attraverso l'iscrizione a ruolo tramite l'emissione della cartella esattoriale, l'art. 21 del D. Lgs n. 46/99, stabilisce che le entrate previste dall'art. 17, aventi causa di rapporto di diritto privato, sono iscritte a ruolo quando vengono richiamate in un titolo avente efficacia esecutiva.
Sulla giurisdizione ordinaria va richiamata l'ordinanza delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 5 agosto 2016, resa a seguito della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, la quale ha definito la questione sulla giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, in materia di revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche disposta per comportamenti contrari agli obblighi nascenti dalla
“concessione provvisoria” del contributo.
L'ingiunzione fiscale rappresenta un atto a formazione complessa, diretta alla sollecita riscossione delle entrate dello stato e, per l'effetto, costituisce essa stessa titolo esecutivo, senza la necessità di comunicazione di un atto presupposto, in applicazione del principio secondo il quale “ l'ingiunzione fiscale cumula in sé la duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l'atto di precetto” ( Cass. 15617/05; Cass. 19669/06, Cass. 12263/07, Cass. 9421/03,
8335/03); la stessa Corte Costituzionale con sentenza N. 277 del 13/07/2000, ha ritenuto estensibile il sistema della riscossione, tramite ingiunzione fiscale anche alle pretese derivanti da contratto.
In più, il costrutto per il quale la riscossione mediante ruoli di crediti derivanti da agevolazioni pubbliche alle imprese richieda un preesistente titolo esecutivo, è stato di recente smentito dalla
Suprema Corte, la quale, nel pronunciarsi sull'analoga fattispecie del Fondo di Garanzia per le Piccole
Imprese, ha osservato che il ruolo di questo, finalizzato a investire risorse pubbliche nell'interesse generale alla promozione di determinate attività economiche, attribuisce alla pretesa creditoria una coloritura pubblicistica, in quanto connessa al recupero di risorse erariali, stanziate al fine di promuovere l'accesso delle imprese a finanziamenti agevolati e di promuovere, di conseguenza, i loro investimenti (cfr. Cass., Sez. III, n. 1005/2023).
Inoltre, l'art. 229 del D. Lgs n. 51/1998 ha eliminato il potere attribuito all'Autorità Giudiziaria di rendere esecutivi gli atti emanati dalle amministrazioni, l'efficacia dell'atto è attribuita direttamente dal potere dell'Ente pubblico il quale rende la sua pretesa indipendentemente dal visto di esecutorietà del giudice.
L'ingiunzione fiscale acquisisce, quindi, valore di titolo esecutivo e conferisce certezza, liquidità ed esigibilità del credito, in forza del contratto di finanziamento, da corrispondere in caso di revoca delle agevolazioni, secondo quanto previsto dall'art. 19 del contratto:
pagina 5 di 7 Nel caso specifico viene in rilievo, non già il generale potere di autotutela pubblicistica, ma lo speciale potere di autotutela privatistica dell'Amministrazione, di agire per la restituzione nell'ipotesi di inadempimento del beneficiario, attraverso la revoca del finanziamento e la risoluzione del contratto, e la restituzione della somma a titolo di mutuo agevolato ex art. 19 del contratto di finanziamento.
Altresì deve osservarsi che una volta erogato il contributo pubblico, il diritto soggettivo del beneficiario si fonda sulla concreta utilizzazione e conservazione della somma percepita a fronte di atti (di revoca, decadenza o risoluzione) assunti dall'Amministrazione nell'ipotesi d'inadempimento degli obblighi sottoscritti con il contratto del 21.11.2003.
ha documentato, inoltre, di aver richiesto la restituzione di quanto erogato in unica soluzione CP_5
con la missiva di revoca delle agevolazioni, notificata in data 20.04.2007 (cfr. doc. 6); infine ha notificato l'ingiunzione di pagamento, notificata in data 16/02/2012, come da cartolina prodotta in atti
(cfr. doc. 7).
L'odierna attrice, beneficiaria del contributo, in difetto della documentazione richiesta e subordinata all'erogazione del contributo di legge nonché dei requisiti richiesti, tali da non consentire il completamento della relativa pratica, come dalla stessa riconosciuto nella missiva di transazione inviata alla convenuta , ha confermato di non aver adempito gli obblighi di restituzione. CP_5
È, pertanto, dovuto l'importo, nella sorta capitale e nella quantificazione degli interessi.
I singoli motivi di doglianza sono infondati, nonché, quanto all'impugnativa del ruolo, questa va dichiarata inammissibile in presenza della prova della notifica della cartella (in data 9.4.2014).
Con la produzione in giudizio della prova della avvenuta notifica della cartella esattoriale, può agevolmente affermarsi che l'odierna appellata fosse venuta a conoscenza della pretesa impositiva;
pertanto, non è possibile impugnare l'estratto di ruolo per contestare l'intimazione di pagamento ove detta pretesa sia stata già portata a conoscenza dell'interessato con la notifica della cartella esattoriale, con conseguente carenza di interesse ad agire (SS.UU. n.19704/2015).
Sono comunque infondati i singoli motivi di impugnazione.
§ Sull'eccezione di difetto di motivazione
Sul tema, è notoriamente consentito all'amministrazione di indicare nella cartella, anche in forma sintetica e con motivazione "per relationem", le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, siano stati ritenuti sussistenti fatti tali da giustificare l'integrale riscossione del credito, compromettendosi altrimenti il diritto di difesa del contribuente (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 7795 del
14/04/2020). pagina 6 di 7 L'ingiunzione in atti reca il richiamo al prot. “n. 144257” - D.Lgs. N. 185/2000 – e richiama quanto emerge della comunicazione del 20.4.2007 con la quale si informa l'odierna attrice della revoca del beneficio per “mancata presentazione della documentazione necessaria all'erogazione del saldo investimenti”.
§ Dalla documentazione prodotta parimenti è infondato il motivo afferente alla mancanza dell'avviso di mora, atteso che in atti vi è prova della ricezione della comunicazione del 20.4.2007 con la quale si informa l'odierna attrice della revoca del beneficio per “mancata presentazione della documentazione necessaria all'erogazione del saldo investimenti”.
§ Altresì, è infondata l'eccezione di prescrizione in quanto il diritto non si prescrive prima del decorso di dieci anni dalla revoca del beneficio, ( cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 12362 del 07/05/2024 “In tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione”).
Pur essendo la revoca delle agevolazioni, notificata in data 20.04.2007, sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione, documentati in atti, quali l'ingiunzione di pagamento, notificata in data 16/02/2012 e la comunicazione dall' , via pec, in data 04.10.2019. Controparte_1
Non risulta, quindi, prescritto il diritto alla riscossione.
§ Infine, le somme richieste a titolo di interessi di mora sono previste dall'art. 30 D.P.R. 602/73 e la generica contestazione del dovuto non consente di accogliere l'eccezione (cfr. Cass. Civ., Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024).
In definitiva l'opposizione non può essere accolta e l'importo ingiunto deve ritenersi dovuto.
§ La peculiarità della lite è ragione per compensare integralmente le spese di lite, nella rinnovata discrezionalità derivante dalla sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
AVELLINO, 12 maggio 2025 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1274/2022 promossa da:
, (C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Veruska Vitale (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Caserta, al C.so C.F._2
Trieste n. 33, ; Email_1
OPPONENTE contro
, (C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Madaro (C.F.:
), elettivamente domiciliata in Lecce, Via G. Marconi 4, C.F._3
( ; Email_2
OPPOSTA
INVITALIA- Controparte_2
(C.F.-P.IVA.: ), in persona del legale rappresentante,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Pingue (C.F.: ) e Massimino Lo C.F._4
Conte (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittorio Veneto n. 7, C.F._5
; ); Email_3 Email_4
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Con atto di citazione, ritualmente notificato, spiegava opposizione, ex art. Parte_1
615 c.p.c., avverso la cartella n. 01220140001895012000 dell'importo di € 15.479,50, contenente somme iscritte a ruolo dall' Controparte_3
a titolo di rate e debito residuo relativi ad un finanziamento concesso ai sensi del
[...]
D.L. 185/2000.
L'opponente adiva l'intestato Tribunale di Avellino per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale di Avellino adito, disattesa e rigettata ogni eventuale, tardiva ed inammissibile difesa e deduzione ex adverso, previa concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva sussistendone in capo alla ricorrente il fumus per i motivi cui in parte motiva che abbia qui per ripetuti e trascritti, nonché' del periculum in mora in quanto il ricorrente sarebbe certamente esposto ad un grave pregiudizio nella eventuale e successiva azione esecutiva volta all'ottenimento della detta ingiusta ed illegittima pretesa. Accogliere la presente domanda e dichiarare la stessa cartella illegittima ed annullarla per i motivi suesposti, in uno ad ogni altro provvedimento successivo
e/o conseguenziale. Vittoria di spese con attribuzione al difensore antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' che concludeva per il rigetto Controparte_4 dell'opposizione in quanto inammissibile ed infondata.
Altresì si costituiva in giudizio l' Controparte_5
che così concludeva: “in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione
[...] dell'efficacia esecutiva, in quanto infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- in rito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione alle domande di CP_5
inefficacia per vizi propri della cartella di pagamento num. 01220140001895012000 e del ruolo esattoriale, emessi dall' ; nel merito: respingere l'opposizione Controparte_1
promossa dalla IG.ra , in quanto è intervenuta una causa di revoca del Parte_1 contratto, e, per l'effetto confermare gli atti impugnati;
- in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Istruito il giudizio, concessi i richiesti termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 29.01.2025, per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note fino a trenta giorni prima.
All'esito della detta udienza, il giudizio veniva riservato in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
L'attrice ha sottoscritto in data 21.11.2003 un contratto di finanziamento ai sensi del D. Lgs 185/2000, per la concessione delle agevolazioni ivi previste;
nel dettaglio un contributo in conto capitale pagina 2 di 7 dell'importo massimo di € 10.067,72, un finanziamento agevolato dell'importo massimo di € 15.232,28 ed un contributo in conto gestione dell'importo massimo di € 5.164,57 per le spese sostenute durante il primo anno di attività lavorativa.
ha erogato, in data 3.12.2003, a favore dell'attrice la somma di € 10.120,00; successivamente CP_5
la stessa, con missiva datata 11/04/2007, ha revocato le agevolazioni concesse per mancata presentazione della documentazione necessaria all'erogazione del saldo investimenti, inviando, in data
19/01/2012, l'ingiunzione di pagamento, prot. n. 1422.
A fronte di una richiesta, in via transattiva, di definizione dell'intimazione di pagamento ha CP_5 comunicato il passaggio della relativa pratica all'Ente Riscossore.
§ Occorre innanzitutto evidenziare che, nel caso di specie, l'opponente è ammesso ad un contributo pubblico ai sensi del D. Lgs. n. 185/2000 contenente “incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego” con conseguente stipula di un contratto datato 28.07.2003. Per la concessione di tali finanziamenti, inoltre, l'art. 1 del Decreto del MEF del 04.02.2008 ha autorizzato la riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del D.p.R n. 602/1973, dei crediti derivanti dalla concessione dei benefici in parola e vantati da . CP_5
In forza di tale ultima disposizione, pertanto, si ritiene non fondata l'eccezione sollevata da
[...]
sul difetto di legittimazione passiva, atteso che anche per detti contributi pubblici, la legge CP_1 ne ha previsto la riscossione mediante ruolo che è affidata all'Agente per la Riscossione.
In tali casi, come è noto, la legge prevede eccezionalmente una scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva prevedendo che l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali. Ne consegue che, l'ente riscossore, in qualità di soggetto titolare dell'azione esecutiva è l'unico legittimato passivo necessario, potendo – se del caso – citare in giudizio l'ente creditore se vengano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che: “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario” (cfr. Cassazione Civile n. 16412/2007).
Va infatti rilevato che la legittimazione passiva spetta, in primo luogo, all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio (Cass. 07/05/2014, n. 9762; Cass.
pagina 3 di 7 24/04/2018, n. 10019; Cass. 16/02/2022, n. 5062); sull'ente impositore, legittimato passivo, incombe l'onere probatorio in ordine alla contestata notifica, al cui adempimento è funzionale l'eventuale chiamata in causa ex art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 del concessionario del servizio alla riscossione perché provveda a produrre la documentazione in suo possesso (Cass. 09/11/2016, n. 22729). Ove invece sia il concessionario per la riscossione ad intervenire volontariamente nel giudizio, in funzione della mera adesione alla richiesta di rigetto dell'impugnazione proposta nei confronti dell'ente impositore, il suo ingresso nel processo deve qualificarsi come intervento adesivo dipendente (Cass. n.
5528/2019, in motivazione;
Cass. n. 10198/2022, richiamati da Cassazione civile sez. trib., 31/01/2024,
(ud. 23/01/2024, dep. 31/01/2024), n.2938).
Deve pertanto, essere disattesa l'eccezione di difetto della legittimazione passiva.
§ I motivi di opposizione hanno investito la legittimità formale dell'atto, sotto il profilo dello strumento di riscossione mediante ruolo ex DPR 602/73, nonché per il difetto di un atto presupposto e preliminare all'ingiunzione fiscale.
Invero, l'attrice eccepiva:
- la nullità della cartella per difetto di motivazione;
- la prescrizione dei crediti esattoriali contenuti nella cartella opposta;
- l'omessa notificazione di qualsivoglia atto presupposto alla cartella di pagamento;
- la nullità/inesistenza per omessa notificazione della cartella di pagamento, violazione art 26 DPR
602/73 e art. 137 e 148 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 37 DL 223/06 e per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati e della data di consegna del ruolo.
§ L'Agenzia creditrice ha agito in ossequio alla autorizzazione concessa dal ministero dell'Economia e delle Finanze come da DM 4.2.2008, espressamente prevista dal comma 3 bis dell'art. 17 D. Lgs 46 del
26.2.1999 recante le norme sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, secondo cui:
“Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti”.
Il D.M. 4 febbraio 2008 ha autorizzato l'ente in applicazione dell'art. 17, comma 3-bis e 3-ter D.Lgs n.
46/1999 a procedere alla riscossione coattiva dei crediti mediante l'utilizzo della procedura dettata dal
R.D. n. 638/1919, attraverso l'esercizio del potere di formare da sé il potenziale titolo esecutivo, costituito, proprio dall'ingiunzione ex art. 2 del RD n. 639/1910 secondo cui: “Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”.
pagina 4 di 7 A differenza di quanto avviene nella richiesta delle somme attraverso l'iscrizione a ruolo tramite l'emissione della cartella esattoriale, l'art. 21 del D. Lgs n. 46/99, stabilisce che le entrate previste dall'art. 17, aventi causa di rapporto di diritto privato, sono iscritte a ruolo quando vengono richiamate in un titolo avente efficacia esecutiva.
Sulla giurisdizione ordinaria va richiamata l'ordinanza delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 5 agosto 2016, resa a seguito della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, la quale ha definito la questione sulla giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, in materia di revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche disposta per comportamenti contrari agli obblighi nascenti dalla
“concessione provvisoria” del contributo.
L'ingiunzione fiscale rappresenta un atto a formazione complessa, diretta alla sollecita riscossione delle entrate dello stato e, per l'effetto, costituisce essa stessa titolo esecutivo, senza la necessità di comunicazione di un atto presupposto, in applicazione del principio secondo il quale “ l'ingiunzione fiscale cumula in sé la duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l'atto di precetto” ( Cass. 15617/05; Cass. 19669/06, Cass. 12263/07, Cass. 9421/03,
8335/03); la stessa Corte Costituzionale con sentenza N. 277 del 13/07/2000, ha ritenuto estensibile il sistema della riscossione, tramite ingiunzione fiscale anche alle pretese derivanti da contratto.
In più, il costrutto per il quale la riscossione mediante ruoli di crediti derivanti da agevolazioni pubbliche alle imprese richieda un preesistente titolo esecutivo, è stato di recente smentito dalla
Suprema Corte, la quale, nel pronunciarsi sull'analoga fattispecie del Fondo di Garanzia per le Piccole
Imprese, ha osservato che il ruolo di questo, finalizzato a investire risorse pubbliche nell'interesse generale alla promozione di determinate attività economiche, attribuisce alla pretesa creditoria una coloritura pubblicistica, in quanto connessa al recupero di risorse erariali, stanziate al fine di promuovere l'accesso delle imprese a finanziamenti agevolati e di promuovere, di conseguenza, i loro investimenti (cfr. Cass., Sez. III, n. 1005/2023).
Inoltre, l'art. 229 del D. Lgs n. 51/1998 ha eliminato il potere attribuito all'Autorità Giudiziaria di rendere esecutivi gli atti emanati dalle amministrazioni, l'efficacia dell'atto è attribuita direttamente dal potere dell'Ente pubblico il quale rende la sua pretesa indipendentemente dal visto di esecutorietà del giudice.
L'ingiunzione fiscale acquisisce, quindi, valore di titolo esecutivo e conferisce certezza, liquidità ed esigibilità del credito, in forza del contratto di finanziamento, da corrispondere in caso di revoca delle agevolazioni, secondo quanto previsto dall'art. 19 del contratto:
pagina 5 di 7 Nel caso specifico viene in rilievo, non già il generale potere di autotutela pubblicistica, ma lo speciale potere di autotutela privatistica dell'Amministrazione, di agire per la restituzione nell'ipotesi di inadempimento del beneficiario, attraverso la revoca del finanziamento e la risoluzione del contratto, e la restituzione della somma a titolo di mutuo agevolato ex art. 19 del contratto di finanziamento.
Altresì deve osservarsi che una volta erogato il contributo pubblico, il diritto soggettivo del beneficiario si fonda sulla concreta utilizzazione e conservazione della somma percepita a fronte di atti (di revoca, decadenza o risoluzione) assunti dall'Amministrazione nell'ipotesi d'inadempimento degli obblighi sottoscritti con il contratto del 21.11.2003.
ha documentato, inoltre, di aver richiesto la restituzione di quanto erogato in unica soluzione CP_5
con la missiva di revoca delle agevolazioni, notificata in data 20.04.2007 (cfr. doc. 6); infine ha notificato l'ingiunzione di pagamento, notificata in data 16/02/2012, come da cartolina prodotta in atti
(cfr. doc. 7).
L'odierna attrice, beneficiaria del contributo, in difetto della documentazione richiesta e subordinata all'erogazione del contributo di legge nonché dei requisiti richiesti, tali da non consentire il completamento della relativa pratica, come dalla stessa riconosciuto nella missiva di transazione inviata alla convenuta , ha confermato di non aver adempito gli obblighi di restituzione. CP_5
È, pertanto, dovuto l'importo, nella sorta capitale e nella quantificazione degli interessi.
I singoli motivi di doglianza sono infondati, nonché, quanto all'impugnativa del ruolo, questa va dichiarata inammissibile in presenza della prova della notifica della cartella (in data 9.4.2014).
Con la produzione in giudizio della prova della avvenuta notifica della cartella esattoriale, può agevolmente affermarsi che l'odierna appellata fosse venuta a conoscenza della pretesa impositiva;
pertanto, non è possibile impugnare l'estratto di ruolo per contestare l'intimazione di pagamento ove detta pretesa sia stata già portata a conoscenza dell'interessato con la notifica della cartella esattoriale, con conseguente carenza di interesse ad agire (SS.UU. n.19704/2015).
Sono comunque infondati i singoli motivi di impugnazione.
§ Sull'eccezione di difetto di motivazione
Sul tema, è notoriamente consentito all'amministrazione di indicare nella cartella, anche in forma sintetica e con motivazione "per relationem", le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, siano stati ritenuti sussistenti fatti tali da giustificare l'integrale riscossione del credito, compromettendosi altrimenti il diritto di difesa del contribuente (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 7795 del
14/04/2020). pagina 6 di 7 L'ingiunzione in atti reca il richiamo al prot. “n. 144257” - D.Lgs. N. 185/2000 – e richiama quanto emerge della comunicazione del 20.4.2007 con la quale si informa l'odierna attrice della revoca del beneficio per “mancata presentazione della documentazione necessaria all'erogazione del saldo investimenti”.
§ Dalla documentazione prodotta parimenti è infondato il motivo afferente alla mancanza dell'avviso di mora, atteso che in atti vi è prova della ricezione della comunicazione del 20.4.2007 con la quale si informa l'odierna attrice della revoca del beneficio per “mancata presentazione della documentazione necessaria all'erogazione del saldo investimenti”.
§ Altresì, è infondata l'eccezione di prescrizione in quanto il diritto non si prescrive prima del decorso di dieci anni dalla revoca del beneficio, ( cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 12362 del 07/05/2024 “In tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione”).
Pur essendo la revoca delle agevolazioni, notificata in data 20.04.2007, sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione, documentati in atti, quali l'ingiunzione di pagamento, notificata in data 16/02/2012 e la comunicazione dall' , via pec, in data 04.10.2019. Controparte_1
Non risulta, quindi, prescritto il diritto alla riscossione.
§ Infine, le somme richieste a titolo di interessi di mora sono previste dall'art. 30 D.P.R. 602/73 e la generica contestazione del dovuto non consente di accogliere l'eccezione (cfr. Cass. Civ., Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024).
In definitiva l'opposizione non può essere accolta e l'importo ingiunto deve ritenersi dovuto.
§ La peculiarità della lite è ragione per compensare integralmente le spese di lite, nella rinnovata discrezionalità derivante dalla sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
AVELLINO, 12 maggio 2025 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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