Articolo 51 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 50Articolo 52
Versione
15 luglio 1964
Art. 51.
Sono altresi' stabiliti per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1954 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:
1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457 , lire 199.675.000. di cui lire 49.675.000 a favore dell'Ente autonomo del Flumedosa ai sensi dell'articolo 12 2° comma, del regio decreto-legge 17 maggio 1946, numero 498 ;
2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del 1° comma dell'articolo 1 e del 1° comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1919, n. 589 e della legge 31 luglio 1956 n. 1005 , lire 1.010.0000.000, di cui:
a) per opere stradali ai sensi del l'articolo 2 della citata legge n. 589 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 e della legge 31 luglio 1956, n. 1003 , lire 62.500.000, destinate, per lire 31.250.090 all'Italia meridionale e insulare;
b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 17.500.000;
c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 e della legge 22 giugno 1950, n. 480 , modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649 , lire 20.000.000, destinate per lire 10.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649 . lire 510.000.000 destinate, per lire 255.000.000, all'Italia meridionale e insulare;
e) per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature nei Comuni contemplati nell' articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634 , e nell' articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635 , modificato ed integrato dalla legge 2 luglio 1960, n. 677 , lire 375.000.000 destinate per lire 300.000.000 alle localita' di cui all' articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n, 184, modificata dall' articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649 , nonche' per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di stato ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550 , lire 25.000.000;
3) contributi agli ordinari diocesani od a gli Enti mutuanti nella spesa, riconosciuta ammissibile le per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione ai sensi della legge 18 aprile 1932, n. 168 , lire 175.000.000;
4) contributi a favore dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) - (gia' U.N.R.R.A.-Casas) - per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, di cui all' articolo 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , lire 15.000.000.
Entrata in vigore il 15 luglio 1964