Art. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 23 ottobre 2009, n. 159
Articolo 3
- Legge 23 ottobre 2009, n. 159
Articolo 4 della Legge 23 ottobre 2009, n. 159
Versione
14 novembre 2009
14 novembre 2009
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti