Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 3398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3398 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03398/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00906/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 906 del 2025, proposto da
CI CC, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Anfuso Alberghina, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Caltagirone, via Fisicara n. 50 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza del giudicato
formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania sezione lavoro n. 4007/2023 pubblicata il 11.10.2023 resa nel procedimento n. 2112/2023 R.G.T.L. a mezzo della quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato alla attribuzione della carta elettronica in favore di CC CI nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di € 1.000,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94;
2. dichiara il diritto di CC CI a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all’articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001 in relazione al servizio svolto negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (sino al 29.11.2022) e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare, in favore della stessa, la somma di € 2.479,32, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94 ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’USR Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. VA EP AN TO e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 26 aprile 2025 e depositato in data 2 maggio 2025 la deducente ha rappresentato quanto segue.
Con sentenza del Tribunale di Catania - Sezione lavoro n. 4007/2023, pubblicata l’11 ottobre 2023, resa nel procedimento n. 2112/2023 R.G.T.L. il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato all’attribuzione della carta elettronica in favore della ricorrente, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione, per un valore complessivo di € 1.000,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94; inoltre, con la stessa sentenza è stato dichiarato il diritto della medesima deducente a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 in relazione al servizio svolto negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (sino al 29 novembre 2022), con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 2.479,32, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94.
La sentenza è stata notificata in data 13 ottobre 2023, ma, nonostante la decorrenza dei termini di legge (ben oltre 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo), il Ministero non ha adempiuto; la sentenza de qua , inoltre, è passata in giudicato.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, la deducente ha avanzato le domande in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio con atto di mero stile il Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025, presente l’Avvocatura erariale per la parte resistente, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente, dopo aver lamentato l’inadempimento del Ministero resistente nel dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nonostante l’adempimento a cura della deducente degli oneri successivi richiesti per poter ottenere l’accredito della carta ed il pagamento delle somme liquidate in sentenza, ha chiesto al Tribunale adito di accogliere il ricorso di ottemperanza e, per l'effetto:
- di ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe entro il termine di giorni quindici, nominando fin da ora un commissario ad acta che intervenga in sostituzione alla scadenza del predetto termine;
- di trasmettere la sentenza alla competente Procura presso la Corte dei Conti;
- di liquidare una somma equa per ogni giorno o mese di ritardo a titolo di astreinte per il ritardo colpevole.
2. Il ricorso merita di essere accolto nei sensi e nei limiti in appresso specificati.
2.1. Deve innanzitutto osservarsi che la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
Occorre osservare che nel caso in cui non venga prodotto il certificato del cancelliere ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ., come accaduto nel giudizio in esame, la prova del passaggio in giudicato può essere acquisita con altri mezzi istruttori, tra cui il riconoscimento anche implicito di tale passaggio in giudicato per mancata contestazione di una delle parti (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 4 giugno 2018, n. 332; cfr. anche T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 24 luglio 2025, n. 2432; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 30 maggio 2025, n. 1893).
Orbene, a fronte del chiaro riferimento al passaggio in giudicato del titolo in epigrafe nell’atto introduttivo del giudizio, nessuna contestazione è stata opposta dal Ministero resistente, ritualmente costituito in giudizio.
2.2. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
2.3. In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata l’avvenuta notificazione al Ministero resistente (in particolare, all’indirizzo PEC dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it) della detta sentenza, in data 13 ottobre 2023.
2.4. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito - che non ha specificamente contestato il titolo eseguendo e l’idoneità dello stesso all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento, in applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. - sussiste in capo alla parte resistente l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe recante:
- l’accertamento del diritto della deducente “ di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ”, e, per l’effetto, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito “ alla attribuzione della carta elettronica in favore di CC CI nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di € 1.000,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94 ”;
- la dichiarazione del diritto della deducente “ a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all’articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001 in relazione al servizio svolto negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (sino al 29.11.2022) ” e, per l’effetto, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito “ a pagare, in favore della stessa, la somma di € 2.479,32, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94 ”.
Deve essere conseguentemente ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
2.5. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta (90) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso all’adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “ può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 27 ottobre 2025, n. 1754; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 24 ottobre 2025, n. 2353; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
2.6. Il Collegio ritiene, invece, di disattendere la domanda di condanna del Ministero resistente alla c.d. penalità di mora, tenuto conto che l’esecuzione delle sentenze di condanna all’attivazione della carta elettronica del docente comporta l’instaurazione di un procedimento complesso che coinvolge più soggetti (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 25 agosto 2025, n. 1466); inoltre, è ragionevole ritenere che il ritardo del Ministero nell’adempimento in questione sia riconducibile all’eccezionale mole di procedimenti (come, peraltro, comprovato dal vasto contenzioso giurisdizionale insorto) concernenti il rilascio della carta in esame.
A ciò deve aggiungersi, in termini generali, la considerazione delle note difficoltà di adempimento connesse anche alla perdurante crisi della finanza pubblica nonché all’ingente ammontare del debito pubblico; tali ultime ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 cod. proc. civ., in quanto fatti notori (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 81; T.A.R. Umbria, sez. I, 29 dicembre 2023, n. 782).
Alla luce di quanto precede, pertanto, la domanda volta a conseguire la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della c.d. penalità di mora non può essere accolta e, per le stesse ragioni, il Collegio ritiene di disattendere la richiesta della parte ricorrente di trasmissione della presente sentenza alla competente Procura presso la Corte dei conti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto dei criteri di liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza: cfr. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807, in particolare punto 5.2. della sentenza), con distrazione a favore dell’avvocato Andrea Anfuso Alberghina, antistatiario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione - entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza - al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati;
- respinge la domanda con cui la parte ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero resistente al pagamento della c.d. penalità di mora.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 500,00 (€. cinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avvocato Andrea Anfuso Alberghina, antistatiario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO IA VA, Presidente
VA EP AN TO, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA EP AN TO | IO IA VA |
IL SEGRETARIO