Sentenza 1 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/10/2002, n. 14126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14126 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN 14126 /02 REPUB LIC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alberto SPANO' Presidente R.G.N. 11719/99 Consigliere Cron.32719 Dott. Fernando LUPI Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 20/03/02 Rel. ConsigliereDott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: TI AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M 3 LEONARDO CATTOLICA presso lo studio PASQUALE dell'avvocato CAMPANELLA GIUSEPPE, rappresentato e dall'avvocato SORGE GAETANO, giusta delega in difeso atti;
ricorrente
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO, MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2002 domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1182 rappresentati e difesi dall'avvocato AVVOCATURA -1- GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 52/98 della Sezione distaccata di Pretura di GINOSA, depositata il 08/07/98 R.G.N. 8072/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. n. 11719/99 Svolgimento del processo Il dott. TA AR, prospettando vizi di motivazione e violazione di legge, ricorre per cassazione contro il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Direzio- ne provinciale del lavoro di Taranto per ottenere l'annullamento della sentenza del Pretore di Taranto, sez. di Ginosa, meglio descritta in epigrafe, che ha confermato l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Capo dell'Ispettorato del lavoro di Taranto per avere assunto non tramite l'Ufficio di collocamento cinque dipendenti. Il AR, in sede d'opposizione, aveva sostenuto l'illegittimità dell'ingiunzione a- vendo a suo tempo comunicato, ex art. 13 della 1. n. 83/70, all'Ufficio di collocamen- to, la loro assunzione, per far fronte all'urgente necessità di salvaguardare dal rischio di furti materiali collocati sul terreno e destinati all'impianto di un vigneto. La sentenza impugnata ha argomentato, richiamando anche la giurisprudenza di que- sta Corte (n. 2517/'83), che la successiva visita ispettiva aveva accertato la violazione da cui era scaturita l'ingiunzione, dovendosi negare, in relazione alle assunzioni in discorso, che sussistessero sia il requisito dell'urgenza per impedire il furto dei mate- riali (di cui peraltro non era stata provata la giacenza sul terreno), poiché l'impianto di un vigneto rendeva evidente la necessità della sua programmazione, sia quello del- l'immediata necessità delle assunzioni per ovviare al furto, posto che la norma giusti- fica l'assunzione diretta ove "non vi sia possibilità di rivolgersi tempestivamente alla competente sezione, ovvero questa non possa provvedere all'immediato avviamento", non essendo stato assunto personale di vigilanza. Il Ministero del lavoro e la Direzione provinciale resistono con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente illustra la violazione e falsa applica- zione degli artt. 10 e 13 della legge 83/70 e vizi di motivazione sostenendo che "l'e- "quivoco che con ogni probabilità ha gravato in modo determinante sulla motiva- "zione della sentenza consiste nel fatto che l'ordinanza impugnata addebitava al ri- "corrente l'omessa assunzione del personale tramite la sezione di collocamento e "non l'indebito ricorso allo strumento dell'assunzione diretta per motivi d'urgenza. "Infatti, la comunicazione di assunzione esibita in giudizio era del tutto sconosciuta 3 "all'Ispettorato del lavoro, per ammissione dello stesso riportata nel verbale d'u- "dienza del 8.4.1998". Aggiunge la difesa del NO :"Da ciò ne consegue che le motivazioni di urgen- "za ex art. 13 1.c. indicate dall'opponente nel formulario all'uopo predisposto dal "Ministero del Lavoro, non sono mai state valutate o contestate né dalla sezione cir- "coscrizionale per l'impiego, né dall'Ispettorato, e non costituiscono l'oggetto della "violazione dell'ordinanza ingiunzione n. 757/97, e, conseguentemente, l'oggetto "del giudizio di opposizione. "Infatti, la Direzione Provinciale del Lavoro in corso di giudizio, non ha contestato "le motivazioni d'urgenza del ricorso dell'agricoltore all'assunzione ex art. 13 1.c.. "Poiché è prassi consolidata sin dall'entrata in vigore della L. 83/'70, che qualora la "sezione di Collocamento, destinataria della comunicazione, ritenga che i motivi "in- dicati non siano validi o sufficienti, provvede a segnalare il caso all'Ispettorato "del Lavoro perché svolga accertamenti atti a verificare se quei motivi erano legit-"timi o meno. "Per cui solo l'accertamento dell'organo ispettivo può inficiare le motivazioni addot- "te, verificando in concreto la loro sussistenza. Il Pretore adito, dunque, non era "chiamato a verificare la sussistenza nel caso di specie dei motivi d'urgenza richiesti "dall'art. 13 1.c. poiché tali motivi non erano oggetto di contestazione dell'ordinanza "impugnata e del giudizio Pretorile.". Con il secondo mezzo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 l. 83/70, oltre a mancanza e contraddittorietà di motivazione su punto essenziale della controversia, la difesa ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia contraddit- toriamente ritenuto che l'opponente dovesse, per impedire il rischio dei furti dei ma- teriali occorrenti per l'impianto di vigneto, procedere all'assunzione di personale di vigilanza anziché di personale occorrente per svolgere i lavori. Ricordato che l'art. 13 l.c. prevede la possibilità dell'assunzione diretta se vi sia l'ur- gente necessità di evitare gravi danni agli impianti, sostiene che il Giudice collegiale ha trascurato di considerare che "la giacenza sul terreno del materiale necessario al- l'innalzamento del vigneto a tendone: filo zincato, paletti, materiale per l'irrigazione, etc., di valore considerevole, in relazione all'economia di un'azienda agricola, rende- va tale materiale esposto ad un più che probabile furto" e ostenta, in questo contesto, che "sussistendo le motivazioni d'urgenza previste dalla norma, non si condividono le ragioni per cui l'opponente doveva in alternativa assumere personale di vigilanza". Entrambi i motivi che sostengono il ricorso, al cui esame appare opportuno procede- re congiuntamente essendo fra loro intimamente connessi, sono infondati. Essi tentano, infatti, di opporre, come ha cura di segnalare la difesa erariale, all'ap- prezzamento del giudice di merito (inficiato da un "equivoco") una personale valuta- zione e ricostruzione della vicenda senza, peraltro, supportarne il fondamento attra- verso (v. SS.UU. 13 gennaio 97, n. 265) la necessaria precisazione -mediante l'in- tegrale trascrizione degli atti nel ricorso (c.d. principio d'autosufficienza del ricor- so desumibile dall'art. 366, n. 3, cod.proc.civ.) - delle risultanze che sarebbero sta- te non valutate o insufficientemente valutate e, tuttavia, reputate decisive, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale é preclu- so, com'è noto, l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della ri- sultanza stessa, ove non sia stato dedotto, come dimostra l'integrale riproduzione della doglianza, l'error in procedendo commesso dal giudice. Infatti, la sentenza ha avuto cura di precisare, in sede di narrativa, che il AR "con raccomandata del 20.11.1992, inviata ai sensi dell'articolo 13 legge 83/'70, aveva comunicato al competente ufficio di collocamento l'assunzione dei predetti lavoratori, e che l'urgenza era motivata dal fatto di dover procedere all'impianto del vigneto... (dove) il materiale da usare per tali lavori era giacente sul terreno, e quindi esposto al rischio di furti..." e che in relazione a tale informativa "l'azienda dell'istante veniva sottoposta a visita ispettiva... a seguito della quale gli veniva contestata la violazione amministrativa di cui alla sanzione in oggetto.". Orbene il Pretore, premesso il richiamo e la riproduzione della specifica normati- va di riferimento, ha ritenuto con pertinente e corretto giudizio logico, immune da vizi di motivazione, che nel caso sottoposto al suo esame non ricorressero i pre- supposti dell'urgenza e dell'immediatezza dell'intervento di operai, (esprimendo, peraltro coerentemente, l'avviso che l'urgenza sarebbe stata giustificata se diretta all'assunzione di personale di vigilanza) perché l'impianto di un vigneto va ed era all'assunzione di personale di vigilanza) perché l'impianto di un vigneto va ed era stato programmato da tempo, sicché il danno che giustifica l'urgenza dell'assun- zione "deve rivestire oltre il carattere della gravità, espressamente previsto, quello dell'immediatezza, ricavabile dall'inciso della norma là dove prevede che non vi sia la possibilità di rivolgersi tempestivamente>> alla competente sezione ov- vero questa non possa provvedere all'immediato avviamento..."-in corsivo nel te- sto-. In conclusione, poiché parte ricorrente non ha dimostrato la ricorrenza del requisi- to dell'urgenza dell'assunzione e dell'impossibilità di rivolgersi tempestivamente all'ufficio di collocamento, il ricorso deve essere rigettato, inserendosi la fattispe- cie, in mancanza di tali presupposti, nella previsione generale dell'assunzione in- debita. Lespesedi questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese liquidate il € 10,00 , oltre €1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 20 marzo 2002 Il Consigliere Il Presidente Albete youسعه деле IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 1 OTT. 2002 -1 3 3 A 5 M E E 0 . 1 R N . P A T IL CANCELLIERE R S 3 S 7 A I ' - A D L 0 T - , L , 1 E A O 1 D S L E L I P E S O S B N G I E I G N S D E G I L O A A T A A S O D L O T L T P E I , E M R O D I I R D A T S D O I G E E T R N E S E 6