Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 21/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai magistrati:
Leonardo Venturini, Presidente Elena Papa Consigliere, relatore Marco Scognamiglio Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 7/2026
Nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero 63180 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:
AN GE nata a [...] il [...], residente a [...], interno 1, C.F. [...], nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di collaboratore scolastico presso l’Istituto Scolastico Superiore “Sismondi – Pacinotti” di Pescia (PT), dal 03.10.2018 – 12.01.2019;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile);
Esaminati gli atti e i documenti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 15 gennaio 2026, il relatore, consigliere Elena Papa, il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Elena Di Gisi, nessuno comparso per la convenuta;
Ritenuto in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 15 novembre 2024, la Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio la sig.ra AN UG ai fini della condanna al pagamento, in favore del Ministero dell’Istruzione, della somma di € 5.485,87, oltre a rivalutazione monetaria e interessi fino al soddisfo, come per legge.
Il danno contestato aveva ad oggetto l’indebita percezione di risorse pubbliche sulla base di titoli falsamente dichiarati, peraltro oggetto di giudizio penale per falso ideologico di privato in atto pubblico definito con patteggiamento della pena dal Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 394/2021 (art. 483 del c.p. in relazione all’art. 76 d.p.r. 445/2000 e 640 co.1 n.1, del c.p.).
Invero, la sig.ra AN risultava aver presentato domanda di supplenza annuale quale personale ATA (collaboratore scolastico) nelle scuole per il triennio 2018 – 2021, avvalendosi di una attestazione del diploma di qualifica professionale di “Operatore dei servizi di ristorazione – settore cucina”, con votazione 100/100, rilasciata dall’Istituto scolastico paritario IPSART “Primo Levi” di Agropoli (SA), a.s. 2011/2012, e rivelatosi successivamente falso.
Frattanto, tuttavia, nella fase antecedente agli accertamenti sui titoli, la sig.ra AN era risultata utilmente classificata nella graduatoria di concorso ed era stata assunta presso una scuola superiore, l’istituto scolastico “Sismondi-Pacinotti” di Pescia (PT), con contratto di lavoro a tempo determinato dal 2 ottobre 2018 al 30 giugno 2019. Il rapporto di lavoro era stato risolto a partire da tale ultima data alla scoperta della falsità della documentazione prodotta.
La Procura procedente, ha verificato che, nel periodo di svolgimento dell’attività di assistente scolastico presso la “Sismondi – Pacinotti”, la sig.ra AN aveva percepito l’importo complessivo di € 5.485,87 lordi.
Pertanto, riscontrato il rapporto di servizio in essere presso l’istituto scolastico succitato, l’antigiuridicità della condotta tenuta, l’elemento soggettivo del dolo (stante la chiara consapevolezza e volontà di procacciarsi il contratto in base a dichiarazioni mendaci), ha ravvisato la responsabilità erariale della sig. AN UG nei confronti del Ministero dell’Istruzione per il danno riveniente dal pagamento ingiustificato dello stipendio e ha proceduto nei confronti di questa.
All’esito delle notifiche dell’atto di citazione (come rinnovata in adempimento all’ordinanza di questa Sezione n. 34/2025 e perfezionata in data 9 aprile 2025), la signora AN ha provveduto alla restituzione dell’intero importo, come si evince dalla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana prot. AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE.U. 0021254 del 6 novembre 2025, rivolta alla Procura regionale e depositata agli atti di causa.
In particolare, la Direzione generale dell’Ufficio scolastico ha fatto riferimento al versamento bancario operato a proprio favore dalla convenuta, per il tramite di tesoreria, in data 6 – 10 novembre 2025, e ha allegato la nota contabile emessa dall’Unicredit, previamente consegnatale brevi manu da soggetto incaricato dalla convenuta.
All’udienza del 15 gennaio 2026 la Procura, rilevata preliminarmente la contumacia della sig.ra AN, ha dato conto della sopravvenienza del pagamento e ha rimarcato di avere richiesto in via istruttoria all’amministrazione di fornire la reversale di incasso.
Con nota prot. 375 del 12 gennaio 2026, l’Ufficio Scolastico Regionale ha dato conto delle interlocuzioni intercorse con la Ragioneria dello Stato a tal fine, senza ricevere riscontro, e della comunicazione della Banca d’Italia, Dipartimento Pagamenti e Infrastrutture di Mercato – Servizio Tesoreria dello Stato, per cui “la ricevuta del versamento rilasciata dai prestatori dei servizi di pagamento (ad es. banche e Poste Italiane S.p.a.) ha efficacia liberatoria per il versante” e…. “la Tesoreria dello Stato non rilascia alcun documento o attestazione al versante o alle amministrazioni coinvolte nel processo di acquisizione delle entrate”
Alla luce di tali riscontri, alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, la Procura procedente ha chiesto dichiararsi la contumacia della convenuta e, nel merito, la cessazione della materia del contendere ritenendo sufficiente la documentazione bancaria prodotta ai fini della prova.
Accertata la contumacia della convenuta e rilevato l’intervenuto pagamento del danno contestato, il Collegio ritiene cessata la materia del contendere e compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, accertata la contumacia della convenuta sig.ra AN UG
DICHIARA
La cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
L’Estensore Il Presidente Cons. Elena Papa Leonardo Venturini F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria il 21/01/2026 Il Funzionario
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F.to digitalmente