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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 499/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Carla Rossi Presidente e rel. dr. Silvia Maria Russo Consigliere dr. Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 499/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
CAVOUR 21 27058 VOGHERA presso lo studio dell'avv. MEISINA WLADIMIRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA RICOTTI, 42 27058 VOGHERA presso lo studio dell'avv.
MELLACE GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
pagina 1 di 3 avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. Appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 2630/22 pubblicata il 12.1.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto rituale appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. Parte_1
2630/22 pubb. il 12-1-2024 chiedendone per motivi vari la riforma.
Il Condominio si è costituito regolarmente in giudizio chiedendo a Controparte_1
propria volta il rigetto dell'appello.
In data 15.11.2024 il procuratore di parte appellante, munito dei relativi poteri, ha rinunciato agli atti del giudizio ed il procuratore di parte appellata, parimenti munito dei relativi poteri ha accettato la rinuncia in data 19.11.2024.
Entrambe le parti hanno dato atto dell'intercorso accordo in merito al pagamento delle spese processuali, sicché sul punto nulla vi è da provvedere.
All'udienza del 21.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione immediata dal
Collegio.
A fronte della rinuncia agli atti del giudizio e della contestuale accettazione della parte costituita, a mente del disposto di cui all'art. 306 cpc consegue la statuizione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone: visto l'art. 306 cpc dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla per le spese.
Così deciso in Milano il 21.1.2025
pagina 2 di 3 La Presidente est.
Maria Carla Rossi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Carla Rossi Presidente e rel. dr. Silvia Maria Russo Consigliere dr. Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 499/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
CAVOUR 21 27058 VOGHERA presso lo studio dell'avv. MEISINA WLADIMIRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA RICOTTI, 42 27058 VOGHERA presso lo studio dell'avv.
MELLACE GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
pagina 1 di 3 avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. Appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 2630/22 pubblicata il 12.1.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto rituale appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. Parte_1
2630/22 pubb. il 12-1-2024 chiedendone per motivi vari la riforma.
Il Condominio si è costituito regolarmente in giudizio chiedendo a Controparte_1
propria volta il rigetto dell'appello.
In data 15.11.2024 il procuratore di parte appellante, munito dei relativi poteri, ha rinunciato agli atti del giudizio ed il procuratore di parte appellata, parimenti munito dei relativi poteri ha accettato la rinuncia in data 19.11.2024.
Entrambe le parti hanno dato atto dell'intercorso accordo in merito al pagamento delle spese processuali, sicché sul punto nulla vi è da provvedere.
All'udienza del 21.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione immediata dal
Collegio.
A fronte della rinuncia agli atti del giudizio e della contestuale accettazione della parte costituita, a mente del disposto di cui all'art. 306 cpc consegue la statuizione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone: visto l'art. 306 cpc dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla per le spese.
Così deciso in Milano il 21.1.2025
pagina 2 di 3 La Presidente est.
Maria Carla Rossi
pagina 3 di 3