Art. 2.
In considerazione delle loro finalita' istituzionali, particolarmente meritevoli di tutela ai sensi dell' articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , modificato dall' articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 , convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 , sono concessi per ciascuno degli anni 1984 e 1985 in favore delle sottoelencate associazioni, privatizzate a seguito della procedura prevista dagli articoli 113 e 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , i contributi dell'importo rispettivamente indicato:
Associazione nazionale mutilati ed invalidi
civili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lire 420.000.000 Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi
del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lire 420.000.000 Ente nazionale protezione ed assistenza
sordomuti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lire 760.000.000 Unione italiana ciechi . . . . . . . . . . . . . . Lire 760.000.000 Unione nazionale mutilati per servizio . . . . . . Lire 400.000.000 Nota all'art. 2:
Testo degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 :
"Art. 113. (Enti nazionali ed interregionali). - Gli enti nazionali ed interregionali, che operano in tutto o in parte nelle materie contemplate dal presente decreto e per le qua- li le funzioni amministrative sono trasferite o delegate al- le regioni o attribuite agli enti locali ai sensi degli ar- ticoli precedenti indicati nella tabella B, compresa l'anno- tazione finale, allegata al presente decreto, sono sottopo- sti alla seguente procedura, rivolta preliminarmente anche ad accertare se siano pubblici o privati.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del pre- sente decreto il legale rappresentante di ciascun ente comu- nica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presi- denza della Commissione parlamentare per,le questioni regio- nali ed alla presidenza di ciascuna regione, tutti gli ele- menti utili alla individuazione delle funzioni esercitate, con specifico riferimento a quelle svolte nel territorio di ciascuna regione, nonché dei beni e del personale, distinti per qualifica e per funzioni, e delle entrate con specifica indicazione della loro natura.
Entro i successivi trenta giorni le regioni, anche in assen- za della comunicazione di cui al precedente comma, fanno pervenire le proprie osservazioni alla Commissione parlamen- tare per le questioni regionali ed alla Presidenza del Con- siglio dei Ministri indicando espressamente gli enti che, a loro giudizio, svolgono funzioni integralmente comprese in quelle che il presente decreto trasferisce o delega alle re- gioni o attribuisce agli enti locali nonché le funzioni svolte in materia di competenza regionale o locale dagli en- ti che siano titolari anche di funzioni statali residue.
Entro i successivi quarantacinque giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della commissione tecni- ca di cui al terzultimo comma, sottopone alla Commissione parlamentare per le questioni regionali schemi di decreto relativi sia agli enti che svolgono funzioni integralmente trasferite, delegate o attribuite alle regioni o agli enti locali e sia agli enti che svolgono anche funzioni residue, indicando specificatamente, per queste ultime, la parte di beni, di mezzi finanziari e di personale di cui non si pro- pone il trasferimento alle regioni o agli enti locali.
Entro i successivi quarantacinque giorni la Commissione par- lamentare per le questioni regionali esprime le proprie os- servazioni in relazione a ciascuno degli enti.
Acquisite le osservazioni della Commissione parlamentare il Governo adotta, su conforme parere della commissione di cui al terzultimo comma, distinti decreti per ciascun ente.
Il decreto contiene l'elenco delle funzioni residue non rientranti nelle materie di cui al presente decreto, l'indi- viduazione dei beni e del personale indispensabili all'e- spletamento delle funzioni residue dell'ente, la indicazione dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'ente per l'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate, ivi comprese le spese generali di amministrazione, o una quota di esse nel caso all'ente residuino altre funzioni.
Il decreto attribuisce altresì alle regioni i beni e il per- sonale ad esse spettanti.
Nel caso di enti pubblici per i quali sia stata accerta- ta l'insussistenza di funzioni residue il decreto ne dichiara l'estinzione.
Il trasferimento delle funzioni degli enti di cui al presen- te articolo decorre dal 1° aprile 1978.
In ogni caso qualora il 1° luglio 1978 non sia stato ema- nato il decreto di cui ai precedenti commi, né abbiano prov- veduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione, finanziamento sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici a qualsiasi ti- tolo erogato, a favore degli enti di cui alla tabella B.
Le somme di cui al comma precedente, nonché quelle derivanti da contributi versati agli enti di cui al comma precedente da soggetti obbligati o derivanti da trattenute su salari o stipendi, retribuzioni, compensi, pensioni o assegni conti- nuativi, sono versati in apposito conto corrente infruttife- ro presso la tesoreria centrale dello Stato; fanno eccezione per gli enti di cui al primo comma dell'art. 116 le ritenute destinate dalla legge al perseguimento dei fini associativi.
Dalla data predetta le regioni assicurano la continuità del- le prestazioni previste a carico degli enti per i quali non sia stato ancora emanato il decreto di cui ai precedenti commi. A tale scopo le regioni potranno avvalersi delle strutture e dei servizi degli enti stessi; per il finanzia- mento degli oneri derivanti dalla erogazione delle presta- zioni anzidette le somme iscritte nel conto corrente infrut- tifero di cui al comma precedente sono ripartite tra le re- gioni, dedotta la quota spettante alle regioni a statuto speciale, secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 della leg- ge 16 maggio 1970, n. 281.
La commissione tecnica di cui al presente articolo nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è com- posta da 20 membri dei quali 10 designati dal Consiglio dei Ministri, 6 designati dalle regioni, 3 dall'ANCI, 1 dall'UPI
I rappresentanti regionali vengono scelti dal Presidente del Consiglio in una rosa composta da 21 designati da ciascuna regione a statuto ordinario, dalle regioni a statuto specia- le (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia) e dalle province di Trento e Bolzano.
La commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio e si avvale dei servizi e dell'organizzazione della pubblica amministrazione.
Art. 115. (Enti a struttura associativa). - Gli enti di cui alla allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di di- ritto privato con il decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi indivi- dualmente relativo. Essi conservano la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività associative, non- ché di quelle derivanti da atti di liberalità o contributi degli associati.
Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente art. 113.
Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno della attività associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potrà comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL nell' articolo 1-decies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 , come modificato dalla legge di conversione.
In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni pre- videnziali in genere, compensi od assegni continuativi, ov- vero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma.
A partire dal 1° gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenu- ta sulle pensioni, assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera. Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati stabi- liscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalità della riscossione delle ritenute di cui al presente comma.
Dal 1° gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perse- guire fini socialmente e moralmente rilevanti ".
In considerazione delle loro finalita' istituzionali, particolarmente meritevoli di tutela ai sensi dell' articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , modificato dall' articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 , convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 , sono concessi per ciascuno degli anni 1984 e 1985 in favore delle sottoelencate associazioni, privatizzate a seguito della procedura prevista dagli articoli 113 e 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , i contributi dell'importo rispettivamente indicato:
Associazione nazionale mutilati ed invalidi
civili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lire 420.000.000 Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi
del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lire 420.000.000 Ente nazionale protezione ed assistenza
sordomuti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lire 760.000.000 Unione italiana ciechi . . . . . . . . . . . . . . Lire 760.000.000 Unione nazionale mutilati per servizio . . . . . . Lire 400.000.000 Nota all'art. 2:
Testo degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 :
"Art. 113. (Enti nazionali ed interregionali). - Gli enti nazionali ed interregionali, che operano in tutto o in parte nelle materie contemplate dal presente decreto e per le qua- li le funzioni amministrative sono trasferite o delegate al- le regioni o attribuite agli enti locali ai sensi degli ar- ticoli precedenti indicati nella tabella B, compresa l'anno- tazione finale, allegata al presente decreto, sono sottopo- sti alla seguente procedura, rivolta preliminarmente anche ad accertare se siano pubblici o privati.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del pre- sente decreto il legale rappresentante di ciascun ente comu- nica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presi- denza della Commissione parlamentare per,le questioni regio- nali ed alla presidenza di ciascuna regione, tutti gli ele- menti utili alla individuazione delle funzioni esercitate, con specifico riferimento a quelle svolte nel territorio di ciascuna regione, nonché dei beni e del personale, distinti per qualifica e per funzioni, e delle entrate con specifica indicazione della loro natura.
Entro i successivi trenta giorni le regioni, anche in assen- za della comunicazione di cui al precedente comma, fanno pervenire le proprie osservazioni alla Commissione parlamen- tare per le questioni regionali ed alla Presidenza del Con- siglio dei Ministri indicando espressamente gli enti che, a loro giudizio, svolgono funzioni integralmente comprese in quelle che il presente decreto trasferisce o delega alle re- gioni o attribuisce agli enti locali nonché le funzioni svolte in materia di competenza regionale o locale dagli en- ti che siano titolari anche di funzioni statali residue.
Entro i successivi quarantacinque giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della commissione tecni- ca di cui al terzultimo comma, sottopone alla Commissione parlamentare per le questioni regionali schemi di decreto relativi sia agli enti che svolgono funzioni integralmente trasferite, delegate o attribuite alle regioni o agli enti locali e sia agli enti che svolgono anche funzioni residue, indicando specificatamente, per queste ultime, la parte di beni, di mezzi finanziari e di personale di cui non si pro- pone il trasferimento alle regioni o agli enti locali.
Entro i successivi quarantacinque giorni la Commissione par- lamentare per le questioni regionali esprime le proprie os- servazioni in relazione a ciascuno degli enti.
Acquisite le osservazioni della Commissione parlamentare il Governo adotta, su conforme parere della commissione di cui al terzultimo comma, distinti decreti per ciascun ente.
Il decreto contiene l'elenco delle funzioni residue non rientranti nelle materie di cui al presente decreto, l'indi- viduazione dei beni e del personale indispensabili all'e- spletamento delle funzioni residue dell'ente, la indicazione dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'ente per l'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate, ivi comprese le spese generali di amministrazione, o una quota di esse nel caso all'ente residuino altre funzioni.
Il decreto attribuisce altresì alle regioni i beni e il per- sonale ad esse spettanti.
Nel caso di enti pubblici per i quali sia stata accerta- ta l'insussistenza di funzioni residue il decreto ne dichiara l'estinzione.
Il trasferimento delle funzioni degli enti di cui al presen- te articolo decorre dal 1° aprile 1978.
In ogni caso qualora il 1° luglio 1978 non sia stato ema- nato il decreto di cui ai precedenti commi, né abbiano prov- veduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione, finanziamento sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici a qualsiasi ti- tolo erogato, a favore degli enti di cui alla tabella B.
Le somme di cui al comma precedente, nonché quelle derivanti da contributi versati agli enti di cui al comma precedente da soggetti obbligati o derivanti da trattenute su salari o stipendi, retribuzioni, compensi, pensioni o assegni conti- nuativi, sono versati in apposito conto corrente infruttife- ro presso la tesoreria centrale dello Stato; fanno eccezione per gli enti di cui al primo comma dell'art. 116 le ritenute destinate dalla legge al perseguimento dei fini associativi.
Dalla data predetta le regioni assicurano la continuità del- le prestazioni previste a carico degli enti per i quali non sia stato ancora emanato il decreto di cui ai precedenti commi. A tale scopo le regioni potranno avvalersi delle strutture e dei servizi degli enti stessi; per il finanzia- mento degli oneri derivanti dalla erogazione delle presta- zioni anzidette le somme iscritte nel conto corrente infrut- tifero di cui al comma precedente sono ripartite tra le re- gioni, dedotta la quota spettante alle regioni a statuto speciale, secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 della leg- ge 16 maggio 1970, n. 281.
La commissione tecnica di cui al presente articolo nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è com- posta da 20 membri dei quali 10 designati dal Consiglio dei Ministri, 6 designati dalle regioni, 3 dall'ANCI, 1 dall'UPI
I rappresentanti regionali vengono scelti dal Presidente del Consiglio in una rosa composta da 21 designati da ciascuna regione a statuto ordinario, dalle regioni a statuto specia- le (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia) e dalle province di Trento e Bolzano.
La commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio e si avvale dei servizi e dell'organizzazione della pubblica amministrazione.
Art. 115. (Enti a struttura associativa). - Gli enti di cui alla allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di di- ritto privato con il decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi indivi- dualmente relativo. Essi conservano la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività associative, non- ché di quelle derivanti da atti di liberalità o contributi degli associati.
Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente art. 113.
Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno della attività associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potrà comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL nell' articolo 1-decies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 , come modificato dalla legge di conversione.
In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni pre- videnziali in genere, compensi od assegni continuativi, ov- vero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma.
A partire dal 1° gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenu- ta sulle pensioni, assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera. Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati stabi- liscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalità della riscossione delle ritenute di cui al presente comma.
Dal 1° gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perse- guire fini socialmente e moralmente rilevanti ".