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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 770/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IN SA MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6191/2024 depositato il 13/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 7 - 82001150877
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230000471648000 QUOTA CONSORTIL 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 03/07/2024 il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320230000741648/000 notificata il 29/05/2024 con la quale gli è stato richiesto di pagare la somma complessiva di € 255,00 di cui €249,12 iscritti al ruolo n° 2022/003126 dal Consorzio di bonifica 7 Caltagirone
e pretesi a titolo di Quota consortile per l'anno 2021 ed € 5,88 per diritti di notifica spettanti all'agente della riscossione. La cartella opposta origina dal seguente atto del Consorzio di bonifica 7 Caltagirone di iscrizione al ruolo: 1) Atto di iscrizione al ruolo n° 2022/003126, reso esecutivo il 2 Maggio 2022, della somma di
€ 249,12 pretesa a titolo di Quota consortile per l'anno 2021 di cui € 57,12 per Esercizio e manutenzione opere irrigue ed € 192,00 per miglioramento fondiario in relazione ad un appezzamento di terreno censito nel Catasto Terreni del Comune di Mineo al Foglio 75, Mappale 468.
Eccepisce l'illegittimità della pretesa tributaria per mancata realizzazione di opere di bonifica ed assenza del beneficio diretto e specifico per il suindicato appezzamento di terreno gravato dal tributo e per assenza di adeguata motivazione circa il medesimo specifico beneficio tratto sempre dal suddetto appezzamento di terreno.
Resiste solo DE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudiceamministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed ilbilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e lamisura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio.
In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore
è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cassazione civile sez. trib., 23/04/2020, n.8079).
Inoltre in tema di contributi consortili, è sempre ammessa la contestazione della sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore
è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica.
Peraltro, il giudice tributario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, può in ogni caso avvalersi dei poteri ufficiosi se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell'ente e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l'onere probatorio gravante sul contribuente (Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, n.6839).
Nella specie non è contestato che i terreni dell'odierno ricorrente ricadono all'interno del comprensorio irriguo.
L'inserzione nel Perimetro di Contribuenza e nel Piano di Classifica implica una presunzione di vantaggio ex art. 860 cc e RD. 13.2.1933 n. 215 8 art.10, che esonera il Consorzio dalla prova dello stesso.
Di contro il ricorrente non ha fornito la prova dell'insussistenza del beneficio consortile e di quello irriguo in particolare essendosi limitato ad affermare labialmente l'insussistenza di alcu beneficio per il fondo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€220,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 26.1.2026
Il Giudice monocratico
OS M. TO
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IN SA MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6191/2024 depositato il 13/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 7 - 82001150877
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230000471648000 QUOTA CONSORTIL 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 03/07/2024 il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320230000741648/000 notificata il 29/05/2024 con la quale gli è stato richiesto di pagare la somma complessiva di € 255,00 di cui €249,12 iscritti al ruolo n° 2022/003126 dal Consorzio di bonifica 7 Caltagirone
e pretesi a titolo di Quota consortile per l'anno 2021 ed € 5,88 per diritti di notifica spettanti all'agente della riscossione. La cartella opposta origina dal seguente atto del Consorzio di bonifica 7 Caltagirone di iscrizione al ruolo: 1) Atto di iscrizione al ruolo n° 2022/003126, reso esecutivo il 2 Maggio 2022, della somma di
€ 249,12 pretesa a titolo di Quota consortile per l'anno 2021 di cui € 57,12 per Esercizio e manutenzione opere irrigue ed € 192,00 per miglioramento fondiario in relazione ad un appezzamento di terreno censito nel Catasto Terreni del Comune di Mineo al Foglio 75, Mappale 468.
Eccepisce l'illegittimità della pretesa tributaria per mancata realizzazione di opere di bonifica ed assenza del beneficio diretto e specifico per il suindicato appezzamento di terreno gravato dal tributo e per assenza di adeguata motivazione circa il medesimo specifico beneficio tratto sempre dal suddetto appezzamento di terreno.
Resiste solo DE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudiceamministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed ilbilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e lamisura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio.
In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore
è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cassazione civile sez. trib., 23/04/2020, n.8079).
Inoltre in tema di contributi consortili, è sempre ammessa la contestazione della sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore
è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica.
Peraltro, il giudice tributario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, può in ogni caso avvalersi dei poteri ufficiosi se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell'ente e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l'onere probatorio gravante sul contribuente (Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, n.6839).
Nella specie non è contestato che i terreni dell'odierno ricorrente ricadono all'interno del comprensorio irriguo.
L'inserzione nel Perimetro di Contribuenza e nel Piano di Classifica implica una presunzione di vantaggio ex art. 860 cc e RD. 13.2.1933 n. 215 8 art.10, che esonera il Consorzio dalla prova dello stesso.
Di contro il ricorrente non ha fornito la prova dell'insussistenza del beneficio consortile e di quello irriguo in particolare essendosi limitato ad affermare labialmente l'insussistenza di alcu beneficio per il fondo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€220,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 26.1.2026
Il Giudice monocratico
OS M. TO