Articolo 66 della Legge 14 maggio 1981, n. 219
Articolo 65Articolo 67
Versione
19 maggio 1981
Art. 66. (Pubblicita' turistica all'estero).

I Ministri del turismo e dello spettacolo, e per i beni culturali e ambientali, e le Regioni Basilicata e Campania provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, con l'ausilio tecnico dell'ENIT, ad un programma straordinario di promozione e di pubblicita' turistica all'estero, anche mediante interventi e sostegni a manifestazioni culturali, artistiche, sportive e di spettacolo, con una spesa massima di 6 miliardi di lire.
Entrata in vigore il 19 maggio 1981