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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/11/2025, n. 3055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3055 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 3420/2025 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: Parte_1 P.IVA_1 in persona della amministratrice o dell'amministratore pro-tempore
− Difesa: Avv. ARNONE MICHELE;
− Domicilio: Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. Michele Arnone
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. Controparte_2
− Domicilio: VIA DELLA MENDOLA 39 00135 ROMA presso lo studio dell'Avv.
[...]
Controparte_2
Decisa a Bologna il 20/11/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“- ritenuta la proprietà dell'area condominiale di cui è causa, ovvero dell'unità immobiliare sita in Via Pietramellara n. 55/A, Piano T, identificata catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di , al Foglio 159, Particella 189, sub. 11, in capo al Pt_1 [...]
(C.F. ), sito in , Viale Pietramellara SN, Parte_2 P.IVA_1 Pt_1 in persona dell'amministratore in carica , preso atto che Controparte_3 [...] (C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale in , Via delle Armi n. 1, la occupa sine titulo con un manufatto metallico Pt_1
1 DI ATM cash 24h (distributore automatico di canapa); - dichiarare tenuta e conseguentemente condannare (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in , Via delle Armi n. 1 al Pt_1 rilascio immediato di tale area condominiale libera e vuota e alla rimozione immediata a sua cura e spese del manufatto metallico DI ATM cash 24h (distributore automatico di canapa) ivi installato;
- condannare (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in , Via P.IVA_2 Pt_1 delle Armi n. 1, a corrispondere a parte ricorrente un'indennità di occupazione commisurata al valore locatizio dell'area condominiale de qua, dalla data del 2/10/2019 e fino al rilascio, stimata in euro 500,00 mensili, o nella diversa somma che verrà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldoù”
Parte Convenuta:
v. udienza 29 ottobre 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. allega che dal 2/10/2019 Controparte_4 [...] occupa senza titolo l'area porticata carrabile meglio descritta in atti di Controparte_1 proprietà del . Parte_1
Pertanto, chiede la condanna di Controparte_4 [...]
al rilascio dell'area condominiale e al pagamento di 500 euro mensili a CP_1 partire dal 2/10/2019 fino al rilascio, oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284 comma 4 cc dalla domanda giudiziale al saldo. si difende eccependo: Controparte_1
1) che, date le caratteristiche dell'area condominiale occupata, la stessa non risulta suscettibile di alcuna destinazione economica produttiva di reddito per la controparte;
2) che prima del 18/5/2022 non si è mai interessato della sorte Parte_1 dell'area in questione.
Pertanto, premessa l'adesione al rilascio, chiede il rigetto della Controparte_1 domanda risarcitoria.
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
2 3.
La domanda è fondata nei termini che saranno precisati.
Il Tribunale osserva che:
1) secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, il danno da occupazione sine titulo di un immobile si presume in seguito all'allegazione da parte del proprietario della “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa” (SS.UU., sent. n. 33645/2022);
2) nel proprio ricorso ha espresso la volontà di riavere la Parte_1 disponibilità dell'area condominiale occupata al fine concederla in locazione a terzi, quindi al fine di esercitare il proprio diritto di godimento indiretto sull'immobile di sua proprietà (“il Supercondominio ricorrente non ha mai inteso concedere gratuitamente l'uso dell'area condominiale de qua”);
3) sostiene che parte attrice non avrebbe potuto mettere a reddito CP_1 quell'area perché, date le sue caratteristiche, la stessa non si presterebbe ad
“alcuna destinazione economicamente utile o produttiva di reddito”;
4) ciò però è contraddetto dalla circostanza per cui che la stessa ha CP_1 utilizzato (attraverso il chiosco per cui è causa) quell'area per l'esercizio della propria attività economica fino al momento in cui ha richiesto lo Parte_1 sgombero;
ciò dimostra che l'area potrebbe essere utilizzata a scopi economici, per lo meno nel modo in cui è stata utilizzata da , anche concedendola in CP_1 godimento a terzi interessati a farne un uso simile a quello della convenuta;
5) il danno da occupazione sussiste solo dalla prima richiesta di rimozione del chiosco (18/5/22), non dal 2/10/19, in quanto, anche se ha iniziato a CP_1 occupare l'immobile dal momento della conclusione del contratto di cessione d'azienda, solo dal 18/5/22 il ha manifestato il proprio Parte_1 interesse ad utilizzare quell'area, quindi solo da quel momento se ne può presumere la lesione, che si traduce nel danno da impossibilità di esercitare la propria facoltà di godimento indiretto;
6) a riprova, non ci sono contestazioni precedenti a quella data sull'occupazione di anzi dalla cessione di azienda allegata da parte attrice (doc.10) si evince CP_1 che nei tre anni precedenti alla cessione l'area era occupata senza titolo dal cedente, senza che pervenissero richieste di sgombero da parte del (“il chiosco è stato installato su area di parti terze, senza che Parte_1 mai detta situazione sia stata contestata”);
7) in merito al quantum del danno, parte attrice lo stima in 500,00 euro mensili ma la quantificazione non è supportata da elementi tali da far ritenere congruo quel valore locativo dell'immobile (nella cessione di azienda doveva pagare il CP_1
3 prezzo del chiosco in rate mensili da 500,00 euro ma si tratta di una modalità di pagamento del prezzo, non di un corrispettivo per il godimento del bene);
8) pertanto, il danno deve liquidarsi in via equitativa sulla base di un minimo ragionevole quantificato in euro 200,00 mensili.
4.
Le spese di lite seguono la misura della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna a rilasciare a parte ricorrente l'unità Controparte_1 immobiliare sita in Via Pietramellara n. 55/A, Piano T, identificata catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di , al Foglio 159, Particella 189, sub. Pt_1
11, libera da persona e cose;
2) condanna a pagare a parte ricorrente euro 200,00 Controparte_1 mensili dal 18 maggio 2022 fino al rilascio, oltre rivalutazione e interessi a far data dalla scadenza di ciascuna mensilità;
3) rigetta le altre domande;
4) condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, Controparte_1 liquidate in euro 3.942,00 (di cui 545,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 20/11/2025
Il giudice
PA SI
4
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 3420/2025 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: Parte_1 P.IVA_1 in persona della amministratrice o dell'amministratore pro-tempore
− Difesa: Avv. ARNONE MICHELE;
− Domicilio: Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. Michele Arnone
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. Controparte_2
− Domicilio: VIA DELLA MENDOLA 39 00135 ROMA presso lo studio dell'Avv.
[...]
Controparte_2
Decisa a Bologna il 20/11/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“- ritenuta la proprietà dell'area condominiale di cui è causa, ovvero dell'unità immobiliare sita in Via Pietramellara n. 55/A, Piano T, identificata catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di , al Foglio 159, Particella 189, sub. 11, in capo al Pt_1 [...]
(C.F. ), sito in , Viale Pietramellara SN, Parte_2 P.IVA_1 Pt_1 in persona dell'amministratore in carica , preso atto che Controparte_3 [...] (C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale in , Via delle Armi n. 1, la occupa sine titulo con un manufatto metallico Pt_1
1 DI ATM cash 24h (distributore automatico di canapa); - dichiarare tenuta e conseguentemente condannare (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in , Via delle Armi n. 1 al Pt_1 rilascio immediato di tale area condominiale libera e vuota e alla rimozione immediata a sua cura e spese del manufatto metallico DI ATM cash 24h (distributore automatico di canapa) ivi installato;
- condannare (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in , Via P.IVA_2 Pt_1 delle Armi n. 1, a corrispondere a parte ricorrente un'indennità di occupazione commisurata al valore locatizio dell'area condominiale de qua, dalla data del 2/10/2019 e fino al rilascio, stimata in euro 500,00 mensili, o nella diversa somma che verrà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldoù”
Parte Convenuta:
v. udienza 29 ottobre 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. allega che dal 2/10/2019 Controparte_4 [...] occupa senza titolo l'area porticata carrabile meglio descritta in atti di Controparte_1 proprietà del . Parte_1
Pertanto, chiede la condanna di Controparte_4 [...]
al rilascio dell'area condominiale e al pagamento di 500 euro mensili a CP_1 partire dal 2/10/2019 fino al rilascio, oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284 comma 4 cc dalla domanda giudiziale al saldo. si difende eccependo: Controparte_1
1) che, date le caratteristiche dell'area condominiale occupata, la stessa non risulta suscettibile di alcuna destinazione economica produttiva di reddito per la controparte;
2) che prima del 18/5/2022 non si è mai interessato della sorte Parte_1 dell'area in questione.
Pertanto, premessa l'adesione al rilascio, chiede il rigetto della Controparte_1 domanda risarcitoria.
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
2 3.
La domanda è fondata nei termini che saranno precisati.
Il Tribunale osserva che:
1) secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, il danno da occupazione sine titulo di un immobile si presume in seguito all'allegazione da parte del proprietario della “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa” (SS.UU., sent. n. 33645/2022);
2) nel proprio ricorso ha espresso la volontà di riavere la Parte_1 disponibilità dell'area condominiale occupata al fine concederla in locazione a terzi, quindi al fine di esercitare il proprio diritto di godimento indiretto sull'immobile di sua proprietà (“il Supercondominio ricorrente non ha mai inteso concedere gratuitamente l'uso dell'area condominiale de qua”);
3) sostiene che parte attrice non avrebbe potuto mettere a reddito CP_1 quell'area perché, date le sue caratteristiche, la stessa non si presterebbe ad
“alcuna destinazione economicamente utile o produttiva di reddito”;
4) ciò però è contraddetto dalla circostanza per cui che la stessa ha CP_1 utilizzato (attraverso il chiosco per cui è causa) quell'area per l'esercizio della propria attività economica fino al momento in cui ha richiesto lo Parte_1 sgombero;
ciò dimostra che l'area potrebbe essere utilizzata a scopi economici, per lo meno nel modo in cui è stata utilizzata da , anche concedendola in CP_1 godimento a terzi interessati a farne un uso simile a quello della convenuta;
5) il danno da occupazione sussiste solo dalla prima richiesta di rimozione del chiosco (18/5/22), non dal 2/10/19, in quanto, anche se ha iniziato a CP_1 occupare l'immobile dal momento della conclusione del contratto di cessione d'azienda, solo dal 18/5/22 il ha manifestato il proprio Parte_1 interesse ad utilizzare quell'area, quindi solo da quel momento se ne può presumere la lesione, che si traduce nel danno da impossibilità di esercitare la propria facoltà di godimento indiretto;
6) a riprova, non ci sono contestazioni precedenti a quella data sull'occupazione di anzi dalla cessione di azienda allegata da parte attrice (doc.10) si evince CP_1 che nei tre anni precedenti alla cessione l'area era occupata senza titolo dal cedente, senza che pervenissero richieste di sgombero da parte del (“il chiosco è stato installato su area di parti terze, senza che Parte_1 mai detta situazione sia stata contestata”);
7) in merito al quantum del danno, parte attrice lo stima in 500,00 euro mensili ma la quantificazione non è supportata da elementi tali da far ritenere congruo quel valore locativo dell'immobile (nella cessione di azienda doveva pagare il CP_1
3 prezzo del chiosco in rate mensili da 500,00 euro ma si tratta di una modalità di pagamento del prezzo, non di un corrispettivo per il godimento del bene);
8) pertanto, il danno deve liquidarsi in via equitativa sulla base di un minimo ragionevole quantificato in euro 200,00 mensili.
4.
Le spese di lite seguono la misura della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna a rilasciare a parte ricorrente l'unità Controparte_1 immobiliare sita in Via Pietramellara n. 55/A, Piano T, identificata catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di , al Foglio 159, Particella 189, sub. Pt_1
11, libera da persona e cose;
2) condanna a pagare a parte ricorrente euro 200,00 Controparte_1 mensili dal 18 maggio 2022 fino al rilascio, oltre rivalutazione e interessi a far data dalla scadenza di ciascuna mensilità;
3) rigetta le altre domande;
4) condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, Controparte_1 liquidate in euro 3.942,00 (di cui 545,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 20/11/2025
Il giudice
PA SI
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