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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/06/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2053/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2053/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Ciotti del Foro di Perugia e dall'Avv. Annalisa Campagnacci del Foro di Spoleto, elettivamente domiciliati presso il primo difensore, in Parma
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 29 maggio 2025, hanno chiesto l'accoglimento della domanda proposta in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 21 marzo 2025, iscritto a ruolo in pari data, e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere celebrato matrimonio concordatario in Salsomaggiore Terne (PR), il 9 settembre 1995, che dalla loro unione è nato (il 22 dicembre 2004) il figlio , che la loro Per_1 separazione era stata oggetto di decreto d'omologa n. 9555/2022, emesso da questo Tribunale il 20 ottobre 2022, e che, a far tempo dall'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
In ragione di tali premesse e manifestando comune volontà di non riconciliarsi, chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, alla determinazione dei contributi monetari destinati al mantenimento del figlio e a questioni a questa accessorie).
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano infine note scritte autorizzate chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, siano rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne e conformi alle circostanze di fatto documentate, così come, del resto, alle condizioni della recente separazione omologata.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e il 9 settembre 1995, in Salsomaggiore Terme (PR), Parte_2 Parte_1 trascritto al Numero 62, Parte 2, Serie A, Anno 1995 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune (nonché al n. 14, Parte 2, Serie B, anno 1995 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Torrile), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 19 marzo 2025, depositato e iscritto a ruolo il 21 marzo 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile dei predetti Comuni di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 27 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2053/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Ciotti del Foro di Perugia e dall'Avv. Annalisa Campagnacci del Foro di Spoleto, elettivamente domiciliati presso il primo difensore, in Parma
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 29 maggio 2025, hanno chiesto l'accoglimento della domanda proposta in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 21 marzo 2025, iscritto a ruolo in pari data, e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere celebrato matrimonio concordatario in Salsomaggiore Terne (PR), il 9 settembre 1995, che dalla loro unione è nato (il 22 dicembre 2004) il figlio , che la loro Per_1 separazione era stata oggetto di decreto d'omologa n. 9555/2022, emesso da questo Tribunale il 20 ottobre 2022, e che, a far tempo dall'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
In ragione di tali premesse e manifestando comune volontà di non riconciliarsi, chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, alla determinazione dei contributi monetari destinati al mantenimento del figlio e a questioni a questa accessorie).
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano infine note scritte autorizzate chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, siano rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne e conformi alle circostanze di fatto documentate, così come, del resto, alle condizioni della recente separazione omologata.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e il 9 settembre 1995, in Salsomaggiore Terme (PR), Parte_2 Parte_1 trascritto al Numero 62, Parte 2, Serie A, Anno 1995 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune (nonché al n. 14, Parte 2, Serie B, anno 1995 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Torrile), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 19 marzo 2025, depositato e iscritto a ruolo il 21 marzo 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile dei predetti Comuni di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 27 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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