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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 17.03.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2765/2022 rg sez. lav. e vertente
TRA nato il 10\11\1954 a Caserta e residente in [...] codice fiscale Parte_1 numero e difeso dall'avv.to Michele Marra (cf C.F._1 C.F._2 giusto mandato in atti ed elett.te dom.to presso lo stesso avvocato Marra in Caserta alla via
Dorso 16;
Appellante
e
(cf. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Piera Messina (c.f.
) e Luca Cuzzupoli (c.f. , giusta procura generale C.F._3 C.F._4 alle liti per atto Notaio in data 23.01.2023 rep. 37590 rac. 7131 con domicilio Persona_1 eletto presso l'Ufficio Legale della sede provinciale di Napoli alla via Alcide de Gasperi CP_1
n. 55;
Appellato
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato dinnanzi al Tribunale di S. M. Capua Vetere in data 1.04.2020,
esponeva: Parte_1
1 che aveva lavorato alle dipendenze di sedente in Controparte_2
Casagiove dal 1.03.2008 al 9.04.2012 e che alla cessazione del rapporto di lavoro non aveva percepito il TFR maturato e le ultime mensilità, pur avendo intrapreso con i suoi colleghi di lavoro una “serie di azioni legali” tese ad ottenere la liquidazione di tali somme;
che, in particolare, aveva promosso ricorso per fallimento della società datrice di lavoro, che veniva dichiarata fallita con sentenza n. 98/2014 (proc. n. 95/2014), ed aveva presentato richiesta di ammissione al passivo per ottenere il tfr e le ultime mensilità, per la complessiva somma di € 5.882,01; che “la società era stata sottoposta a Controparte_2 procedimento presso la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale Penale di Santa Maria
C.V. con richiesta di confisca in favore dello Stato della società e di tutti i proventi della medesima, in quanto pendeva procedimento penale nei confronti dei soci della stessa società”; che, a causa della concomitanza tra azione penale e procedimento delle misure di prevenzione, “il fallimento veniva definito con un non luogo all'accertamento del passivo stante la impossibilità giuridica di poter liquidare l'attivo stante la misura di prevenzione che impediva qualsiasi azione di divisione di somme che dovevano finire allo Stato”; che, in ragione della impossibilità di ottenere l'ammissione al passivo e la sussistenza delle misure di prevenzione, al fine di ottenere un titolo esecutivo proponeva ricorso per d.i. che tuttavia, una volta ottenuto, veniva revocato in sede di opposizione stante la sussistenza del sequestro giudiziario finalizzato alla confisca;
che nelle more interveniva la confisca di prevenzione di tutte le quote sociali e dei beni della società con sentenza Tribunale SMCV misure Prevenzione n. 96/2017; Controparte_2 che il ricorrente aveva presentato in data 26.04.19 domanda amministrativa all' per il CP_1 pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia, che veniva rigettata dall' , e CP_1 successivamente, in data 7.11.19, ricorso amministrativo, anche questo respinto.
Tanto premesso in fatto, concludeva chiedendo, al giudice adito, di accertare il proprio diritto CP_ ad ottenere dal Fondo di Garanzia la liquidazione dell'importo di euro 5.882,01, a titolo di
TFR e ultime mensilità ai sensi della legge 297\82, stante la confisca dei beni e delle quote sociali della società , nonché la condanna dell'Istituto Controparte_2 al relativo pagamento, con vittoria di spese.
2 L , nel costituirsi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne invocava il CP_1 rigetto.
Con sentenza n. 2509/2022 pubblicata in data 24.10.2022 il Tribunale di SMCV rigettava il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
Rilevava il Tribunale che lo stesso istante aveva dedotto di aver chiesto l'ammissione al passivo, non conseguita per la prematura chiusura della procedura concorsuale causata dall'intervento della confisca di prevenzione, e che si era premurato di richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo (poi revocato dal Tribunale in seguito ad opposizione originata, anche in tal caso, dalla confisca). Inoltre, sebbene il Tribunale lo avesse onerato a produrre “gli atti riguardanti il procedimento di verifica dei crediti vantati nei confronti del destinatario della misura di prevenzione svoltosi innanzi al giudice delegato del procedimento di prevenzione ai sensi degli artt. 52 e 57 del Codice Antimafia”, il ricorrente nulla aveva prodotto e dedotto in proposito. Richiamata la disciplina di cui all'art. 63, commi 4 e 6, del D. lgs. n. 159/2011, osservava il Tribunale che il avrebbe dovuto e potuto ottenere l'accertamento del proprio Pt_1 credito nell'ambito del procedimento di prevenzione antimafia in conformità alle prescrizioni,
e con le garanzie, di cui al D.Lgs. 159/2011, così munendosi del titolo necessario per ottenere il pagamento a carico del fondo di garanzia, in questa sede invocato. Infine, precisava che nessuna rilevanza poteva spiegare la certificazione dell'amministratore giudiziario della società, non trattandosi di un titolo, ma di una mera dichiarazione, nella quale, peraltro, il TFR non era nemmeno quantificato.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello con ricorso depositato dinnanzi a Parte_1 questa Corte in data 8.11.2022.
Con un unico articolato motivo deduceva l'erroneità della pronuncia per impossibilità per il lavoratore di munirsi di un titolo esecutivo nei confronti di una società inesistente e concludeva per la riforma della sentenza, con integrale accoglimento delle domande avanzate in primo grado e vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita l' che ha contestato la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto, CP_1 con vittoria di spese.
All'udienza del 17.03.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
3. L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
3 Dalla documentazione prodotta da fin dal primo grado di giudizio risulta che, Parte_1 con decreto n. 1/2014 del 14.1.2014, la società è stata sottoposta a Controparte_2 sequestro di prevenzione da parte del Tribunale di S. M. Capua Vetere;
è stato quindi nominato custode ed amministratore giudiziario delle quote e dei beni sociali l'avv. Stefano D'Ammassa.
Successivamente, su ricorso per la dichiarazione di fallimento proposto in data 23.9.2014 da parte di alcuni ex dipendenti, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere con sentenza n. 98/2014 del 18.12.2014 ha dichiarato il fallimento della società ed assegnato Controparte_2
a creditori e terzi termine fino al 10.3.2015 per il deposito della richiesta di ammissione allo stato passivo.
Con decreto del 21.1.2016 il Tribunale ha dichiarato la chiusura del fallimento, ai sensi dell'art. 118, n. 4, L.F., per insufficienza di attivo e disposto la cancellazione della società dal registro delle imprese.
L'odierno appellante ha dedotto di aver presentato domanda di ammissione al passivo ed ha prodotto un'istanza, apparentemente datata “1/3/2015”, di ammissione al passivo, senza tuttavia fornire prova dell'effettivo deposito nella procedura fallimentare. In ogni caso, non ha prodotto alcun provvedimento di ammissione allo stato passivo del credito vantato a titolo di tfr, né altro provvedimento di accertamento dello stesso.
Sostiene il che “il fallimento veniva definito con un non luogo all'accertamento del Pt_1 passivo stante la impossibilità giuridica di poter liquidare l'attivo stante la misura di prevenzione che impediva qualsiasi azione di divisione di somme che dovevano finire allo
Stato” (cfr. pag. 2 del ricorso in appello).
In altre parole, secondo l'appellante nel corso della procedura fallimentare non si sarebbe proceduto all'accertamento dello stato passivo a causa della misura di prevenzione di cui al precedente sequestro disposto con decreto n. 1/2014 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
Sul punto, deve richiamarsi la previsione di cui all'art. 63, rubricato “Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro”, del D. lgs. 159/2011, che, nella formulazione ratione temporis vigente, espressamente prevedeva che:
“1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.
4 2. ...
3. ...
4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare.
5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto.
6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto.
...”.
Secondo la ricostruzione dell'odierno appellante, nel caso in esame il fallimento è stato dichiarato chiuso senza procedere all'accertamento del passivo, ricorrendo l'ipotesi di cui al comma 6, per mancanza, nella massa attiva del fallimento, di beni ulteriori rispetto a quelli già sottoposti a sequestro.
Rileva la Corte che nell'ipotesi, di cui al predetto comma 6, di chiusura del fallimento per mancanza di beni ulteriori rispetto a quelli sottoposti a sequestro, devono applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 52 e seguenti del d. lgs. 159/2011.
Pertanto, come già correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, il avrebbe Pt_1 dovuto chiedere l'accertamento del proprio credito nell'ambito del procedimento di prevenzione antimafia in conformità alle prescrizioni, e con le garanzie, di cui al D.Lgs.
159/2011.
Né appare condivisibile l'argomentazione dell'odierno appellante, secondo il quale non era esperibile nel caso in esame la procedura di cui all'art. 52, essendo essa riferita ai soli crediti risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro.
Ed invero, è proprio la previsione di cui all'articolo 63, comma 6, che rende espressamente applicabile, senza distinzioni, a tutti creditori della società fallita, che altrimenti resterebbero privi di tutela, la procedura di accertamento di cui all'articolo 52.
5 A ciò va, in ogni caso aggiunto, che la formulazione di cui all'art. 52, comma 1 (“La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro...”), richiede semplicemente che i diritti debbano risultare da atti aventi data certa anteriore al sequestro.
L'art. 52, rubricato “Diritti dei terzi”, così recita:
1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.
2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5.
La ratio della disposizione rivela l'intenzione del Legislatore, per un verso, di escludere dalla tutela i crediti scaturiti da prestazioni connesse ad attività illecite o a quella di reimpiego dei suoi proventi (salva la dimostrazione da parte del creditore dell'incolpevole ignoranza) e, dall'altro, di evitare che l'imprenditore possa eludere gli effetti della confisca precostituendo posizioni creditorie di comodo o simulandone a posteriori l'esistenza.
Nel caso in esame il diritto al tfr del ricorrente per il rapporto di lavoro svoltosi dal
1.03.2008 al 9.04.2012 risultava da atti (contratto di lavoro, buste paga, CUD) aventi data certa antecedenti al sequestro del gennaio 2014.
L'odierno appellante non ha né dedotto né documentato di aver attivato la procedura di cui all'art. 52 e seguenti volta ad ottenere l'accertamento del proprio credito ed, eventualmente,
6 anche il suo recupero con il provento della liquidazione dei beni confiscati, nelle forme e secondo le garanzie previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le ragioni della decisione, la qualità delle parti e la natura degli interessi coinvolti inducono, tuttavia, a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.
Non sussistono per l'appellante i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, in ragione delle dichiarate condizioni reddituali.
P.Q.M.
La Corte così decide:
- rigetta l'appello;
- compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.
Napoli, lì 17.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Francesca Gomez de Ayala dott.ssa Mariavittoria Papa
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