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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/10/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 21 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal
G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3933/2015 R.G..
È comparso per parte attrice, in proprio e nella qualità Parte 1 di erede del figlio l'Avv. CH LI che precisa le CP 1
conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte convenuta, l'Avv. Controparte_2
,
OR SI, in sostituzione dell'Avv. Priolo, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
EPY BBLICA ITALLTALIANAREPV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3933/2015 R.G.
TRA
C.F. 1 in proprio e nella (C.F. Parte 1 rappresentata e difesa dall'Avv. qualità di erede del figlio CP_1
CH LI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Catania, viale A. De Gasperi n. 93, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
P.IVA 1 in Controparte 2 (P.IVA persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tatiana Priolo, elettivamente domiciliata in Catania, Via Vecchia
Ognina n.19, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale medica
Conclusioni: come da discussione orale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. CA Ramona GE conveniva in giudizio l' al fine di Controparte_2 ottenere la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti per la morte del figlio CP_1
A sostegno della domanda, la ricorrente evidenziava quanto segue:
- CP 1 Durante il periodo diin data 21.11.2011 metteva alla luce il piccolo gravidanza, al feto veniva diagnosticata la “ipoplasia del ventricolo sinistro".
Appena nato, il piccolo CP_1 veniva ricoverato varie volte presso l'ospedale di
MI e ivi sottoposto a tutti gli interventi necessari (Norwood I e II) con un miglioramento delle condizioni generali e cardiologiche e con un soddisfacente sviluppo ponderale;
in data 01.10.12 ND veniva ricoverato presso la stessa struttura per proseguire l'iter medico - chirurgico iniziato e, così, poter avere delle speranze di sopravvivenza maggiori dell'85% già raggiunto, tuttavia contraeva un'importante infezione causata da germi presenti presso la stessa struttura nosocomiale. Nello specifico trattasi della EL Pneumoniae che veniva isolata nell'infante da materiale biologico proveniente dal tampone nasale in data 10.10.2012, dall'apparato bronco-polmonare in data 19.10.12 e dalla ferita sternale e dal liquido mediastinico in data 24.10.12; in un primo momento l'infezione nosocomiale da LE veniva, seppur parzialmente, tenuta sotto controllo con terapia antibiotica che portava ad un discreto, transitorio, miglioramento delle condizioni, come dimostrato dalla estubazione del paziente in data 25.10.12. In pari data veniva ridotta la terapia antibiotica con un notevole aggravamento del piccolo, che in data 28.10.12 veniva re-intubato. Il giorno successivo compariva la febbre, associata a fuoriuscita di materiale pus-simile dalla ferita sternale e dai drenaggi. Nella notte del 12.11.12 vi era la ripresa di un importante stato febbrile e nei gironi successivi si assisteva ad un peggioramento rapido ed ingravescente delle condizioni generali, cardiache, respiratorie e metaboliche con la morte avvenuta, con il quadro dello shock settico, alle ore 12:00 del 15.11.12; lo stato infettivo era stato aggravato dallo sviluppo di una vasta ulcera da decubito sviluppatasi e cronicizzatasi in regione sacrale a seguito della mancata messa in opera di tutte le precauzioni che vengono attuate in tali circostanze.
Alla stregua di quanto sopra la CP_1 dopo aver richiesto la cartella clinica e
,
averla fatta visionare allo specialista in chirurgia cardiovascolare e cardiochirurgia prof. Persona 1 (che ha ritenuto sussistere nella vicenda in questione la responsabilità per il decesso del piccolo paziente per shock settico a carico dei sanitari e della struttura sanitaria del Presidio Ospedaliero di MI), inviava
Contr una formale diffida e messa in mora alla resistente Successivamente, esperito negativamente il tentativo obbligatorio di mediazione, la ricorrente agiva dinanzi
Contr all'intestato Tribunale invocando la responsabilità dell' di CP 2 ,chiedendo specificamente quanto segue: iure proprio, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e iure successionis "il danno non patrimoniale da liquidarsi - inteso come danno biologico alla salute (comprensivo della triade morale-esistenziale-biologico come da sentenza della Cassazione
spettante al de cuius e suscettibile di n.1361/14,) ed anche alla vita stessa trasmissione all'erede è quello massimo accordabile a fronte della compromissione dell'integrità psico – fisica, ovvero quello del 100 per cento, aumentato del 25% come
-
personalizzazione massima consentita dalle Tabelle del Tribunale di Milano, e pari ad euro 1.506.103,00 per un soggetto di un anno di età", oltre spese di CTP, interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, dal dovuto sino al soddisfo;
con il favore di spese e compensi da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Con atto del 20.02.2016 si costituiva in giudizio l' che invocava il CP 4
rigetto delle domande formulate, descrivendo l'accaduto possibile come complicanza correlata alla patologia con limitata possibilità di sopravvivenza, contestando l'an e il quantum della pretesa, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Con provvedimento del 10.04.2018 il Giudice "ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruttoria non sommaria e l'espletamento di consulenza tecnica come richiesta dalla stessa parte ricorrente" disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza per i provvedimenti di cui all'art. 183
c.p.c.. Così, a seguito del deposito delle memorie, con provvedimento del
06.07.2019, il Giudice, "ritenuta l'ammissibilità e conducenza della prova per testi sulle circostanze di cui alla memoria del 7.7.18, ad eccezione di quelle di cui al n. 10), in quanto inconducente ai fini del decidere e con i testi ivi indicati”, ammetteva le prove orali (assunte all'udienza del 21.11.2019), riservando all'esito le valutazioni in ordine alla chiesta CTU, poi disposta con provvedimento del 27.12.2021.
Quindi, a seguito di rinvii per rinunce all'incarico di CTU e del deposito di note scritte delle parti, stante il deposito della consulenza tecnica in data
30.06.2025 (con integrazione depositata in data 11.07.2025), con provvedimento del 19.09.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 21.10.2025 per la discussione orale ex art. 281-
sexies c.p.c..
La domanda va accolta nei termini di seguito riportati.
Preliminarmente, si rammenta che la natura contrattuale della invocata responsabilità della struttura implica un particolare regime probatorio. In materia, la responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente può derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente
-
dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore. È poi irrilevante stabilire, nella fattispecie che ci occupa, se detta responsabilità sia conseguenza dell'applicazione dell'art. 1228 c.c., per cui il debitore della prestazione che si sia avvalso dell'opera di ausiliari risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi, ovvero del principio di immedesimazione organica, per cui l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico o privato ed inserito nell'organizzazione del servizio determina la responsabilità diretta dell'ente medesimo, essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del suo personale (Cass.
Civ. nn. 9269/1997 e 10719/2000). Infatti, ciò che rileva, in questa sede, è che la struttura è contrattualmente responsabile se il suo medico è in colpa, applicandosi il corrispondente regime dell'onere probatorio. L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, del resto, non ha mancato di trovare il conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di
Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza del 11 gennaio 2008, n.
577, hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, (Cass.
25.02.2005, n. 4058). L'ente risponde di tutte le ingerenze dannose che al medico sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al terzo danneggiato, e cioè dei danni che il sanitario può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il paziente nell'attuazione del rapporto con la struttura sanitaria. Responsabilità che trova fondamento non già nella colpa nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di spedalità stipulato con il paziente (Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass., 30/12/1971, n.
3776. V. anche Cass., 4/4/2003, n. 5329). In conclusione, l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche), ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (ex multis Cass. 8826 del 13/04/2007). Ciò posto, va rammentato che la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che ai fini del riparto dell'onere probatorio il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto o contatto sociale e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. Quanto all'accertamento del nesso causale, in ambito civile va compiuto secondo criteri di probabilità scientifica e dunque, in caso di divergenze, secondo le ipotesi aventi maggiore validità scientifica, e, ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica, tesa a chiarire se, probabilmente, ovvero secondo quello che accade nella gran parte dei casi, l'evento si sarebbe avverato anche se il comportamento omesso fosse stato posto in essere.
In tale contesto, l'oggetto dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria non è costituito semplicemente dalla prestazione medica dei propri dipendenti, ma da una più complessa prestazione, definita come assistenza sanitaria, oggetto di un contratto atipico, inquadrabile nella categoria della locatio operis. A carico della medesima struttura sanitaria gravano infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza postoperatoria, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo.
L'attività del medico costituisce, quindi, solo un momento di una più complessa prestazione ed il danno non sempre è conseguenza dell'errore del singolo operatore, ma talvolta anche del comportamento di più soggetti.
In applicazione di tutti i suesposti principi di diritto va, dunque, esaminata la domanda attorea, fondata nella sostanza sulla perdita del rapporto parentale e sul danno biologico terminale nonché catastrofale richiesti iure hereditatis, tenendo conto sempre in via principale che è onere di parte attrice dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria presso la quale la stessa è stata assistita ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese dai sanitari dipendenti dell'Azienda sanitaria convenuta, restando, invece, a carico di quest'ultima la prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati eventualmente da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile.
Nello specifico, è evidente in questa sede che ciò che si apprende dall'analisi degli atti e della documentazione di causa è che l' non ha assolto Controparte_5 all'onere probatorio su di essa gravante, alla luce del dato rilevato in sede peritale, ove si rinviene che "il piccolo è stato affetto da infezione correlata CP 1
all'assistenza sanitaria pressoché certamente da EL pneumoniae cui è da attribuite l'insorgenza di una sepsi che, a sua volta, ha indubbiamente determinato il decesso".
Sul punto due sentenze della Suprema Corte di Cassazione (Sez. III Civ. n.
5490/2023 e n. 6386/2023) hanno delineato un decalogo per verificare come le strutture sanitarie possano dimostrare di non avere responsabilità nel caso di infezioni correlate all'assistenza sanitaria. Specificamente, la Corte ha chiarito che
"incombeva alla struttura sanitaria convenuta, al fine di esimersi da ogni responsabilità per il decesso della paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e
immediatamente riferibile alla singola paziente interessata" (Sentenza n.
5490/2023) e che “A fronte della prova presuntiva della relativa contrazione in ambito ospedaliero (nella specie, non contestata in causa), ed ai fini della dimostrazione di aver adottato, sul piano della prevenzione generale, tutte le misure utili alla prevenzione delle infezioni ... gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria devono ritenersi...... a) L'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) L'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) L'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) Le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) Le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) La qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) L'attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h)
L'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) Le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali;
j) L'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) La sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) La redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) L'indicazione dell'orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio".
Dalla lettura delle summenzionate sentenze si evince come l'onere probatorio a carico della struttura sanitaria sia ancora più rigido, non essendo sufficiente il deposito di protocolli, ma necessaria la prova positiva di avere seguito quei protocolli, specificando, quanto agli oneri soggettivi, anche le responsabilità personali dei dirigenti apicali, del direttore sanitario e del dirigente di struttura complessa (ex primario), esplicitando quali siano gli obblighi soggettivi in capo a ciascun soggetto dell'Azienda ospedaliera. Se, dunque, grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria, dall'altra parte incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità, dimostrare di aver eseguito tutte le procedure contenute nei protocolli. E l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria dev'essere effettuato sulla base di vari criteri: quello temporale relativo al numero di giorni trascorsi dalle dimissioni dalla struttura alla comparsa dell'infezione; quello topografico riguardante il sito chirurgico dell'intervento; quello clinico che deve riguardare le misure di prevenzione da adottare per escludere la colpa.
Ciò che emerge dagli atti di causa è l'assenza di produzione da parte della struttura convenuta della documentazione atta a determinare un giudizio positivo circa l'assolvimento di tale pregnante onere probatorio.
Segnatamente, risulta per tabulas la prova del rapporto instaurato con la [...] Contr seguita presso la struttura convenuta di CP 2 (PresidioParte 1
ospedaliero "San Vincenzo” di MI) assieme al piccolo CP_1 e dimostrata la conclusione del contratto di spedalità. Occorre valutare gli elementi emersi nel corso del giudizio, alla luce delle risultanze peritali acquisite al presente procedimento, per il vaglio delle domande formulate.
In punto di prova, quanto all'accertamento del nesso causale, deve rammentarsi che, in ambito civile e diversamente da quello penale, esso va compiuto secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza ovvero del “più probabile che non": ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti” ( Cass. sez. un., 11/01/2008, n.581). In ambito medico, tale criterio è soddisfatto quando sia ragionevole ritenere che la condotta del medico abbia causato il danno e cioè quando vi sia in tal senso anche solo una mera probabilità scientifica, corroborata da elementi oggettivi. In particolare, come riassunto in Cassazione civile sez. III, 20/02/2018, n.4024 il nesso di causa tra una condotta illecita e un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile;
la ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico: cioè non in base a regole astratte, ma in base alle circostanze del caso concreto;
ciò vuol dire che anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancor più improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause. Il corollario di quanto precede è che in presenza di più possibili e diverse concause di un medesimo fatto, nessuna delle quali appaia né del tutto inverosimile, né risulti con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto all'evento, è compito del giudice valutare quale di esse appaia
"più probabile che non” rispetto alle altre nella determinazione dell'evento, e non già negare l'esistenza della prova del nesso causale, per il solo fatto che il danno sia teoricamente ascrivibile a varie alternative ipotesi. Infine, il nesso di causa è costruzione logica, non un fatto materiale;
pertanto, l'affermazione una dell'esistenza di quel nesso tra una condotta illecita ed un danno costituisce oggetto di un ragionamento logico-deduttivo, non di un accertamento fattuale. Ne consegue che, mentre rispetto a tale ragionamento non sono concepibili questioni di prova, ma solo di coerenza logica, debbono essere debitamente provati i fatti materiali sui quali il suddetto ragionamento si fonda. La prova di tali fatti può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici, dal momento che la legge non pone alcuna limitazione al riguardo.
Ciò posto, nel corso del presente giudizio, al fine di valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità professionale, veniva disposta consulenza tecnica, le cui conclusioni sono da condividersi appieno per essere fondate su un esame attento della vicenda in esame e della documentazione medica in atti e prive di vizi logici o di giudizio.
Il Collegio incaricato, nel contestualizzare il caso concreto, in base alla documentazione in atti, ha evidenziato che "Il caso in esame riguarda un neonato che alla nascita presentava una complessa cardiopatia congenita, la sindrome del cuore sinistro ipoplasico (HLHS - Hypoplastic Left Heart Syndrome) che prevede un trattamento chirurgico in tre fasi, nel corso del cui trattamento chirurgico si sono verificate lesioni da pressione e infezioni/colonizzazioni da parte di microrganismi diversi, l'ultima delle quali ha verosimilmente contribuito in misura determinante al decesso." Quindi, analizzata la storia clinica della paziente, i CCTTUU rilevavano che "Il 21.11.2011 la Sig.ra presso la UOC di Pediatria e NidoParte 1
,dell'Ospedale di MI ha dato alla luce un neonato, CP_1 che, sulla scorta di indagini prenatali era affetto da cardiopatia congenita (sindrome del ventricolo sinistro ipoplasico). In pari data ha avuto luogo il trasferimento presso il locale Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo (CCPM) del Presidio
Ospedaliero "San Vincenzo" ove, in assenza di altre affezioni associate, la cardiopatia è stata confermata dall'ecocardio-color-doppler eseguito nella medesima giornata. Per tale motivo, il giorno seguente, previa profilassi antibiotica perioperatoria (APP) con gentamicina e con RG (teicoplanina), è stato sottoposto a intervento chirurgico per la correzione della complessa cardiopatia. Il decorso post- operatorio è stato regolare e il piccolo paziente è stato dimesso in data 01.12.2011 con prescrizione di terapia domiciliare con NA (acido acetilsalicilico) 1, Lasix
(furosemide), DI (ranitidina) e con prenotazione di controllo ambulatoriale in data
06.12.2011. È da segnalare che tanto l'esame colturale su catetere venoso
(28.11.2011), quanto quello su tampone nasale (21.11.2011) sono risultati negativi.
Il 09.01.2012 si è reso necessario un ulteriore ricovero presso il medesimo nosocomio a causa della comparsa di insufficienza respiratoria, di cianosi e di instabilità emodinamica per cui, il giorno seguente, si è reso necessario il trattamento chirurgico mediante atrio-settostomia atriale percutanea. A tre giorni di distanza, stante il peggioramento delle condizioni cliniche, è stato necessario procedere a intervento “a cielo aperto" previa APP con teicoplanina e gentamicina. Dopo ulteriori due giorni i
Cardiochirurghi di MI hanno proceduto alla chiusura definitiva della ferita chirurgica.".
Ciò che viene dettagliatamente meso in evidenza e constatato in termini eziologici, in risposta ai quesiti peritali formulati, è che "All'ingresso i controlli colturali
(coprocoltura, tampone nasale, urinocoltura, emocoltura) sono risultati negativi;
tuttavia nel corso della degenza sono stati isolati alcuni ceppi microbici, EL pneumoniae dal broncoaspirato il 10 e il 13.01.2011, IT freundii e
Staphylococcus epidermidis da catetere venoso periferico il 23.01.2012, IT freundii dal broncoaspirato del 18.01.2012 Le emocolture, eseguite in data 13 e
15.01.2012 hanno avuto esito negativo, come anche la coltura del broncoaspirato del 15.01.2012 e quelle di campioni prelevati dal mediastino e l'urinocoltura
(15.01.2012). Nella terza decade del gennaio 2012, in corso di degenza si è verificata una complicanza a carico del sistema nervoso centrale sul piano clinico in particolare denunciata dalla comparsa di nistagmo e confermata dal reperto TC encefalico. Da segnalare l'insorgenza di polmonite che ha interessato in particolar modo l'emitorace destro e che, dopo terapia antibiotica con ceftriaxone e claritromicina e dal
13.01.2012 con vancomicina, meropenem e amikacina, si è del tutto risolta. In data
03.02.2012 il piccolo CP_1 è stato dimesso. Nel corso della degenza gi era stata somministrata profilassi antitrombotica con eparina. Tra il 26 e il 29.06.2012 ha avuto luogo un breve ricovero finalizzato a controlli clinici e a cateterismo cardiaco, da cui non sono emersi rilievi di qualche significato, eccezion fatta per la sensibilità ai farmaci da parte della già nota ipertensione polmonare. Lo 01.10.2012 CP 1
[...] è stato ulteriormente ricoverato presso il CCPM di MI per la prosecuzione della procedura chirurgica necessaria alla ulteriore correzione della cardiopatia congenita. All'ingresso è stato annotato il persistere della già segnalata lesione da pressione;
il piccolo paziente era apiretico e gli esami di laboratorio non hanno evidenziato rilievi di un qualche significato. Il tampone nasale del 06.10.2012
è risultato sterile;
il laboratorio ha dimostrato l'elevazione dei valori della bilirubina totale (2,5 mg/dL) con analogo andamento dell'indice emolitico (172) e della LDH
(1.215 U/l); parimenti incrementati erano i valori della proteina C-reattiva (PCR; 13,5 mg/L). Dopo cateterismo cardiaco (03.10.2012) e previa APP con teicoplanina e gentamicina, l'intervento ha avuto luogo lo 08.10.2012; in tale data i valori della PCR erano rientrati entro il range fisiologico. Espletato l'intervento, piccolo CP_1 è stato ricoverato in TIN (Terapia Intensiva Neonatale) per il follow up post-operatorio; era sedato, intubato con ventilazione assistita e il circolo era sostenuto da inotropi
(dopamina); era portatore di drenaggi mediastinici. Rx grafia del torace del
09.10.2012: “discreto aspetto congestizio vascolare”; un ulteriore analogo esame in pari data ha evidenziato: "marcata accentuazione della trama vascolare in regione para-ilare di destra. Tubi di drenaggio in sede bi-apicale e mediastinica. CVC con estremità distale subito al di sotto, verosimilmente, della confluenza brachio-cefalica.
Cannula endotracheale con estremità distale al terzo medio della trachea"; in pari data si è registrato un ulteriore incremento della bilirubinenia (6,15 mg/dL) in massima parte da ascriversi alla sua frazione indiretta (4,82 mg/dL). Il 10.10.2012
è stata annotata la presenza di febbre (38,5° C)2, alle ore 09:38 non vi era leucocitosi e la proteina C reattiva (PCR) è stata dosata a 145 mg/L (un < 3,1); alle ore 21:11 era presente leucopenia (2,6x10^3/ul un 4-10) e la PCR era pari a 99,2 mg/L. la
-
Rx grafia del torace non ha evidenziato aspetti patologici. L'esame colturale su tamponi della ferita chirurgica (quattro campioni) ha avuto esito negativo, mentre quello nasale è risultato positivo per EL pneumoniae. Lo 11.10.2012 è stata rilevata leucocitosi (17,8x10^3/ul) unitamente all'ulteriore incremento della PCR (196 mg/L. Il piccolo paziente è stato ricondotto in sala operatoria per la chiusura definitiva della ferita e sintesi sternale. La RX grafia del torace ha evidenziato "sottile falda aerea di PNX3 in sede apicale bilateralmente". Nel corso dell'intervento sono stati eseguiti tamponi a livello del mediastino per esami microbiologici che hanno avuto esito positivo per EL AE. Il 12.10.2012 la PCR si è ulteriormente incrementata (260 mg/L) e si è documentata una spiccata e temporanea trombocitopenia (25x10^3/ul); i leucociti erano entro limiti fisiologici (6,9x10^3/ul).
Nei giorni seguenti la conta dei leucociti circolanti ha presentato un andamento variabile tra la normalità e la leucocitosi che, a far data dal 14.10.2012, si è stabilmente riscontrata;
la PCR si è sempre mantenuta su valori decisamente elevati.
Un esame emocolturale del 13.10.2012 è risultato negativo;
sono state sospese teicoplanina e gentamicina. Il 15.10.2012 si è resa necessaria la revisione della sternotomia per la totale deiscenza della ferita sternale in corso di mediastinite con presenza di fistola cutaneomediastinica, nel corso dell'intervento meglio specificata come fistola cutaneopericardica. Ripresa la somministrazione del linezolid;
aggiunta vancomicina. Tre campioni, prelevati mediante tampone della ferita chirurgica, sono stati inviati in laboratorio per le opportune indagini microbiologiche e tutti sono risultati positivi per K. AE. In pari data è stato effettualo tampone faringeo che ha avuto esito positivo per K. pneumoniae;
analogo risultato ha avuto la coltura su broncoaspirato. L'esito delle indagini microbiologiche condotte sui tamponi della ferita del 17 e del 19.10.2012 è stato negativo, mentre positivo per K. pneumoniae è risultato quello faringeo del 15.10.2012. La Rx grafia del torace ha evidenziato:
"Addensamento parenchimale sfumato medio-inferiore a dx”. L'esame colturale su tampone della ferita chirurgica è risultato negativo Il 21.10.2012 l'esame colturale del "liquido mediastinico" ha avuto esito positivo per un ceppo di EL pneumoniae ESBL positivo, sensibile ad amikacina, amoxicillina/acido clavulanico, ciprofloxacina, ertapenem, fosfomicina, imipenem, levofloxacina, meropenem, piperacillina/tazobactam, tigeciclina, tobramicina. L'esame colturale su CVC è risultato sterile. Il 23.10.2012, iniziata la terapia VAC (Vacuum Assisted Closure
Therapy) per deiscenza della porzione inferiore della ferita sternale, sono stati eseguiti esami colturali sul liquido pleurico e sul tampone della ferita;
negativo il primo, il secondo è risultato positivo per K. pneumoniae4. In pari data è stata segnalata la presenza di lesione da pressione a livello della regione sacrale. Il
25.10.2012 è stata tentata l'estubazione del degente ma a tre giorni di distanza i sanitari hanno dovuto re-intubarlo. 27.10.2012 respiro spontaneo con supporto di
NIV (Ventilazione Non Invasiva). Il 28.10.2012 la Rx grafia del torace, che fino a quella data aveva dimostrato la stazionarietà del quadro polmonare, ha evidenziato
"Accentuazione del disegno polmonare, specie a carico dell'emitorace di destra, ove si rileva diffusa ipodiafania parenchimale. Seni pleurici basali liberi”. Il 29.10.2012 gli esami colturali (tampone della ferita, urinocoltura, broncoaspirato, liquido pleurico, sangue) sono risultati negativi. Le condizioni cliniche sono segnalate come
"lievemente migliorate”. La Rx grafia del torace ha dimostrato “modesta congestione vascolare". Il 30.10.2012 il piccolo CP_1 è stato estubato;
a distanza di quattro giorni sono stati rimossi i drenaggi e sospesa la terapia VAC, nei giorni seguenti è stata confermata la negatività degli esami colturali su sangue e su CVC e il
06.11.2012 è stato trasferito in degenza. Il 31.10.2012 è stata ripresa la terapia
VAC. Il 02.11.2012 il consulente Chirurgo Plastico ha descritto: "Piaga da decubito nella metà destra dei glutei con escara ...(illegibile) non ancora ben demarcata. Si
consigliano medicazioni giornaliere dopo detersione con sol. CP 6 e Noruxol pomata”. Il 03.11.2012 le condizioni generali sono state descritte "discrete";
l'emodinamica era stabile. Il 04.11.2012 la coltura su CVC è risultata negativa Il
05.11.2012 l'emocoltura ha avuto esito negativo. Il 06.11.2012 è stata segnalato il miglioramento del 1/3 inferiore della ferita chirurgica che appariva con il fondo asciutto, deterso e granuleggiante in assenza di apprezzabili deiscenze sternali. È stato disposto il ricovero in TIC (Terapia Intensiva Cardiologica) per la comparsa di dispnea;
ulteriore intubazione e terapia con inotropi (10.11.2012). Il 07.11.2012 la
Rx grafia del torace è stata negativa per "lesioni pleuro-polmonari in attività”. Il
10.11.2012 la coltura su tampone faringeo ha avuto esito negativo, come anche l'emocoltura. Il 12.11.2012 l'esame colturale su broncoaspirato ha avuto esito positivo per "Candida”. Il 13.11.2012 l'esame Rx del torace ha evidenziato la presenza di "addensamento medio-polmonare sn"; tale reperto è stato confermato dal medesimo esame eseguito il giorno seguente. Sono stati eseguiti prelievi per emocoltura, urinocoltura ed esame colturale del broncoaspirato che sono stati inviati alla UO di Patologia Clinica dell'AOU Policlinico "G. Martino" di CP 2 ; tra di essi solo il bronco aspirato e l'urinocoltura (13.11.2012) è stato positivo per Candida parapsilosis (esito disponibile in data 19.11.2012. Da notare che precedenti indagini di ordine micologico (19 e 23.10.2012), eseguite presso la medesima Struttura su campioni di sangue, di liquido pleurico e di urine avevano avuto esito negativo. Le condizioni cliniche sono progressivamente peggiorate fino all'exitus, registrato alle ore 12:00 del 15.11.2012".
Tutto quanto emerso nello scrutinio della documentazione sanitaria versata in atti, ha condotto i CTU a marcare profili di rilevanza causale, laddove in particolare evidenziavano che "il piccolo alla nascita (21.11.2011) era affetto CP 1
da sindrome del ventricolo sinistro ipoplasico, diagnosi posta in epoca prenatale e consistente in un'ampia comunicazione interatriale, atresia della valvola mitrale, estrema ipoplasia del ventricolo sinistro con dilatazione del destro, ampio difetto interventricolare sottoaortico, coartazione aortica (vedasi l'esame ecocolordoppler eseguito alla nascita). Già il giorno seguente, praticata APP (vedi oltre), è stata praticata la procedura “ibrida" mediante il bendaggio delle arterie polmonari e il posizionamento di uno stent all'interno del dotto di Botallo. Rientrato al proprio domicilio dopo un decorso post-operatorio regolare, il 09.01.2012 si reso necessario un ulteriore ricovero per la comparsa di cianosi ed instabilità emodinamica trattata per via percutanea con atrio-settostomia atriale;
l'intervento non ha sortito l'effetto sperato, così il 13.01.2012 i CP 7 hanno deciso di procedete alla rimozione dello stent dal ventricolo destro previa atriotomia. Anche in questo caso è stata praticata
APP. La ferita sternotomica è stata chiusa a circa due giorni di distanza. Nel corso della terza decade di gennaio 2012 la comparsa di nistagmo ha denunciato la presenza di un evento cerebrale acuto, confermato dalla TC del 24.01,2012 che, però, pur confermandone la natura vascolare, non è stata in grado di precisarla ulteriormente. Il 03.02.2012 ha avuto luogo la dimissione. Un breve ricovero è avvenuto tra il 26 e il 29.06.2012 per controlli programmati. Un ulteriore ricovero si
è verificato in data 01.10.2012 per l'attuazione della seconda fase della procedura di Norwood, nella quale è stato realizzato un collegamento tra il circolo venoso sistemico e quello polmonare. L'intervento è stato complicato da una infezione del sito chirurgico (ISC), di cui oltre si dirà più estesamente, e da una polmonite ad eziologia verosimilmente micotica cui è seguito il decesso (vedi oltre). Da segnalare la comparsa di lesione da pressione a livello della regione glutea. Venendo, ora, ad esaminare criticamente quanto precede e richiamando quanto già esposto in merito, concludiamo questa parte della nostra trattazione sostenendo che la scelta della procedura di Norwood da parte dei Cardiochirurghi di MI, pur se caratterizzata da elevata mortalità e da scarsa possibilità di sopravvivenza da parte del piccolo paziente, ha rappresentato l'unica ragionevole opzione terapeutica e che l'intervento è stato praticato nel rispetto delle tecniche operatorie all'epoca disponibili. A tale procedura non sono seguite complicanze di rilievo, se non quelle legate alle infezioni sopraggiunte (vedi oltre)." Segnatamente, il Collegio considerava che "In CP 1 i Cardiochirurghi del “Bambino Gesù” di MI hanno effettuato la APP con teicoplanina, antibiotico dotato di analogo spettro di azione della vancomicina, e con gentamicina;
di conseguenza, essi hanno garantito al piccolo paziente una "copertura" più che adeguata... Il 23.10.2012 è stata segnalata la presenza di LP (lesione da pressione (LP) o "ulcera da pressione" o anche “ulcera da decubito") bilaterale a carico della regione glutea che sulla scorta degli atti è stadiabile al II/III stadio e per la quale il Chirurgo Plastico ha prescritto medicazioni giornaliere con soluzione fisiologica e NO (collagenasi); inoltre, dal diario Co infermieristico risultano frequenti variazioni di decubito. A carico della non sono mai stati segnalati segni di infezione. Ne consegue che il ruolo giocato dalla LP nella evoluzione clinica del caso in esame è stato solo di marginale rilievo", continuando la disamina nei termini che seguono: "Il 13.01.2012, a tre giorni dal secondo intervento, l'esame radiografico del torace ha dimostrato la presenza di interstiziopatia e di lì a breve addensamento parenchimale a carico del polmone destro. All'epoca veniva praticata terapia con ceftriaxone e claritromicina;
l'esame colturale su materiale prelevato il 10.01.2012 mediante bronco aspirato era risultato positivo per un ceppo di EL pneumoniae produttore di ESBL6 (TA MA
Extended Spectrum) (esito disponibile in data 14.01.2012). Un analogo esame del
13.01.2012 ha determinato l'isolamento del medesimo patogeno dotato, però, di un pattern di antibiotico sensibilità decisamente diverso. Ciò a fronte della negatività delle emocolture (13 e 15.01.2012), della coltura del broncoaspirato (15.01.2012), di quelle di campioni prelevati dal mediastino e l'urinocoltura (15.01.2012). Dal bronco aspirato è stato successivamente (18.01.2012) isolato IT freundii;
il
23.01.2012 un ceppo del medesimo microrganismo, ma dotato di diversa sensibilità agli antibiotici è stato isolato da un CVC;
la coltura del medesimo device in data
29.01.2012 ha avuto analogo esito per quel che riguarda un ceppo di Staphylococcus epidermidis praticamente resistente a tutti gli antibiotici saggiati. Sorvoleremo sul commentare tali reperti microbiologici e sulla patologia a carico dell'apparato respiratorio in quanto il loro impatto sulla vicenda in esame è stato solo temporaneo e, comunque, non determinante. A distanza di circa otto mesi, nel corso dei quali a quanto risulta non si sono verificate patologie degne di nota, ha avuto luogo un ulteriore ricovero per la prosecuzione della correzione chirurgica della cardiopatia. Il lungo intervallo di tempo, intercorso tra i due ricoveri e del tutto asintomatico per quel che riguarda stati morbosi di ordine infettivologico, ci induce ad escludere eventuali nessi eziologici tra le infezioni verificatesi nel corso del precedente e quelle di cui ci accingiamo ad argomentare. A due giorni dall'intervento l'esame colturale su tampone nasale, negativo all'ingresso, è risultato positivo per un EL pneumoniae. A nostro avviso tale reperto testimonia l'avvenuta colonizzazione delle prime vie aeree del piccolo CP_1 da parte del microrganismo;
è da notare che il ceppo microbico in questione presentava caratteristiche di antibiotico resistenza diverse da quelle riscontrate in occasione del precedente ricovero. EL pneumoniae sarà poi isolata anche da tampone faringeo, e broncoaspirato
(15.10.2012) e da tampone della ferita (23.10.2012). Nel corso dell'intervento di chiusura definitiva della ferita sternale (11.10.2012; esito disponibile in data
14.10.2012), da due tamponi intraoperatori si è isolato un ceppo di EL AE;
il microrganismo è stato ulteriormente repertato nei tre campioni di materiale mediastinico prelevati quando, in occasione della revisione chirurgica del
15.10.2012, è stata documentata la presenza di mediastinite con "deiscenza di tutto il corpo sternale” e fistola cutaneo-pericardica. Nel caso in esame, nel corso del ricovero tra lo 01.10.2012 e il 15.11.2012, Kp è stata isolata in più occasioni, il 10.10.2012 da tampone nasale (il medesimo esame era risultato negativo solo quattro giorni prima), da tampone faringeo e da broncoaspirato il 15.10.2012, dal
"liquido mediastinico” il 21.10.2012, da tampone della ferita il 23.10.20.12; successivamente a tale data il batterio non sarà più riscontrato in alcuno degli esami microbiologici effettuati. In una valutazione di tali rilievi, a noi sembra che nella Par maggior parte di essi abbia avuto un ruolo di semplice germe colonizzante/contaminante, più che quello di agente eziologico;
tuttavia, non possiamo escludere che il microrganismo possa essere all'origine dell'addensamento incostantemente documentato a carico del polmone destro. Nel corso dell'intervento in data 11.10.2012, finalizzato alla revisione chirurgica del mediastino, sono stati prelevati due campioni di materiale biologico e in entrambi il laboratorio ha isolato
EL AE (Ko); identico è stato l'esito degli esami colturali condotti sui tre Con campioni prelevati in data 15.10.2012. I ripetuti isolamenti di dal mediastino al di fuori di ogni ragionevole dubbio attribuiscono al batterio l'eziologia della mediastinite. Esaminando criticamente il trattamento della mediastinite attuato dai
Controparte 10 fondato sulla bonifica del focolaio mediastinico e sulla
,
somministrazione di adeguata terapia antibiotica, osserviamo che esso è stato corretto. Il 10.11.2012 le condizioni cliniche, che fino ad allora erano "mediocri", hanno avuto un peggioramento ed è stato disposto il trasferimento in TIC;
il piccolo era cianotico, dispnoico in aria ambiente, presentava soffio bronchiale, all'aspirazione bronchiale ha emesso “abbondanti secrezioni"; stante l'ulteriore peggioramento nel giro di poche ore, si sono resi necessari la intubazione oro- tracheale e l'avvio di somministrazione di inotropi (dopamina) e, successivamente la sedazione con midazolam;
era sotto dialisi peritoneale che sarebbe stata interrotta il giorno seguente. Il laboratorio sin dall'08.11.2012 aveva dimostrato la brusca elevazione dei leucociti circolanti (21,6x10^3/ul; il 06.11.2012 erano 13,8x10^3/ul) Contr e 101 mg/L di creatininemia. All era presente iper-lattacidemia. La radiografia del torace ha evidenziato “diffusa ipodiafania dell'emitorace sinistro con congestione ilare bilaterale". La terapia antibiotica consisteva nella somministrazione di meropenem e colistina e tale sarebbe stata mantenuta fino al 12.11.2012. Il
12.11.2012, persistendo la leucocitosi, la PCR era pari a 308 mg/L. Il 13.11.2012 dal bronco aspirato e dalle urine è stata isolata Candida parapsilosis. Il quadro Rx grafico del torace consisteva nella presenza di “addensamento mediopolmonare sn”
e tale si sarebbe mantenuto anche il giorno seguente. L'ecocardiografia ha evidenziato: "Ventricolo unico con discreta funzione contrattile. Non insufficienza della valvola AV unica. Efflusso ventricolare libero... Buono il flusso nella bi-Glenn". Il laboratorio ha messo in luce la brusca elevazione delle transaminasi (AST 251 U/I;
ALT 152 U/I). In attesa dell'esito delle indagini microbiologiche è stata modificata in via empirica la terapia antibiotica (piperacillina/tazobactam, ciprofloxacina, linezolid). Nella serata-nottata del 14.11.2012 è stato registrato un improvviso peggioramento delle condizioni cliniche, unitamente all'ulteriore incremento del livello di acido lattico (20 mmol/L) e, alle ore 24:00, si è verificato una marcata bradicardia, trattata con bolo di adrenalina. CP_1 si presentava in gravissime condizioni cliniche, marezzato, anurico. Alle ore 12:50 del 15.11.2012 si è registrato il decesso. Riteniamo che gli eventi clinici appena descritti siano riconducibili ad un aggravamento del quadro settico, verosimilmente dovuto alla sovrapposta infezione respiratoria da Candida parapsilosis.".
Lo studio del caso ha portato il Collegio a concludere che: “È certo che il [...] Parte 3 ha contratto un'infezione ospedaliera da Cp pochi giorni prima del decesso, probabilmente attorno al 10.11.2012; in tal senso si pone il mancato isolamento del micete nei controlli precedenti. Sulla scorta di quanto precede possiamo concludere che: a. CP_1 era affetto da una gravissima cardiopatia congenita, la sindrome del ventricolo sinistro ipoplasico;
b. i cardiochirurghi dell'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù” di MI sono correttamente intervenuti nella correzione palliativa dell'affezione mediante la procedura ibrida di Norwood;
c. negli interventi cui il piccolo paziente è stato sottoposto in assenza di terapia antinfettiva in corso è stata praticata un'adeguata profilassi antibiotica perioperatoria facendo ricorso a un glicopeptide (teicoplanina) e a un amminoglicoside (gentamicina; d. le infezioni insorte nel corso delle varie degenze non erano presenti all'atto del ricovero e devono a tutti gli effetti essere considerate ICA;
e. non è possibile stabilire con ragionevole certezza quali siano state le occasioni del contagio;
tuttavia, esse pressoché certamente sono da ricondurre a una o più defaillance nelle procedure e nei protocolli mirati alla sanificazione ambientale e all'igiene delle mani;
procedure e protocolli in merito ai quali non è possibile esprimersi in quanto non depositati da parte della struttura ospedaliera;
f. la terapia antibiotica è stata correttamente condotta, in via empirica prima, quindi sotto la guida degli antibiogrammi;
g. una volta insorta la mediastinite;
corretta è stata la decisione di procedere al tentativo di bonificare chirurgicamente il focolaio infettivo, unitamente all'attuazione dei lavaggi con soluzione di povidone iodio;
h. la lesione da pressione (ulcera da decubito) è stata adeguatamente trattata mediante variazioni del decubito e le medicazioni;
i. allorché, attorno al 10.11.2012, si è verificato l'aggravamento delle già precarie condizioni cliniche di CP 1 i medici del CCPM di MI hanno correttamente ricercato altre possibili cause della sepsi, ma gli esiti degli esami colturali sono stati disponibili solo dopo il decesso del piccolo paziente, verificatosi alle ore 12:00 del 15.11.2012; j. sulla scorta degli atti riteniamo che in si sia verificata una inabilità assoluta nell'arcoCP 1 di tempo compreso tra il 10.10.2012, data dell'isolamento di EL pneumoniae dopo l'intervento dell'08.2012, e il 15.11.2012, data del decesso;
k. ci sembra ragionevole ritenere che dalla vicenda clinica del piccolo CP 1 nella si sia realizzata una ripercussione soggettiva di gradomadre Parte 1
دو grave.
Le conclusioni del Collegio, rese all'esito di una accurata e analitica ricostruzione della patologia e della sua genesi, nonché di uno scrupoloso esame degli atti di causa e di una approfondita anamnesi risultano prive di vizi logici e vanno condivise, alla luce dell'accertamento di dati oggettivi emersi dalla documentazione prodotta, che superano nella loro portata le dichiarazioni rese in sede di escussione testi dai congiunti della CP 1 che hanno potuto apprezzare solo
,
marginalmente eventi che abbisognavano di attenta analisi e ponderazione scientifica per giungere alla valutazione del caso.
Si rileva che non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni sopraesposte in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia, ha ampiamente motivato le conclusioni formulate e ha replicato attentamente a tutte le osservazioni delle parti. E aderendo alle conclusioni dei consulenti ed individuando in tal modo la fonte del proprio convincimento, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ.,
Sez 5, sent. n.7364 del 11.5.2012), questo Giudice esaurisce l'obbligo motivazionale senza che sia, pertanto, necessario analizzare dettagliatamente le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che restano disattese in quanto compiutamente e in maniera convincente replicate dai consulenti dell'ufficio. Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico- legale, è d'uopo rammentare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n. 12445/2020). Come chiarito anche in sede di legittimità, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive" (Cass. n. 11081/2020).
Alla luce di tutto quanto evidenziato ed in forza degli accertamenti peritali espletati, deve ritenersi fondata la domanda avanzata da parte attrice, di risarcimento del danno da morte del neonato in termini di danno da perdita del rapporto parentale.
Già in generale, in punto di distribuzione degli oneri probatori, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che qualora venga in rilievo il danno lamentato per la perdita di uno stretto congiunto (coniuge, figli, fratelli), l'estinzione del rapporto parentale costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 c.c., che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi (Cass. 13 maggio 2011,
n. 15027); in altri termini, l'esistenza di uno stretto rapporto di parentela tra la vittima e i suoi stretti congiunti, che agiscono per essere risarciti della perdita, costituisce di per sé un utile elemento presuntivo su cui basare la prova dell'esistenza del danno non patrimoniale, contrastabile con la prova contraria dell'assenza di uno stabile legame affettivo. L'onere di fornire la prova che, nonostante lo stretto legame parentale, il rapporto affettivo non fosse significativo, grava sul soggetto chiamato a risarcire il danno (Cass. n. 22397 del 2022 e Cass.
n. 3767 del 2018). Invero, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, la perdita del concepito o del neonato a causa di negligenza medica configura sempre un vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale risarcibile (Cassazione, Terza
Sezione Civile, ordinanza n. 26826 del 6 ottobre 2025).
Nel caso in esame, lo stretto legame parentale tra il piccolo e la madre sostiene la richiesta risarcitoria con salde presunzioni, mentre la convenuta non ha reso prova volta a vincere detta presunzione.
Quindi, la domanda di risarcimento del danno avanzata iure proprio per la perdita del rapporto parentale va accolta e per la liquidazione vengono applicati i criteri di liquidazione contenuti nelle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano tenuto conto dell'assenza del dato della convivenza, dell'assenza di altro familiare e dell'alta intensità della relazione, nonché dell'età del genitore al momento del fatto
(madre anni 33, figlio 11 mesi e 24 giorni), così liquidando in favore della stessa una somma pari ad € 375.456,00.
Quanto alla domanda avanzata iure successionis, si osserva quanto segue.
In materia, il danno biologico terminale consiste in un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea, anche se massimo nella sua entità e intensità, il quale deve essere valutato con criteri medico-legali e allo stesso tempo esige una modalità di liquidazione che postuli l'analisi della specificità del caso concreto, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose subite dalla vittima e la sua morte successivamente sopraggiunta;
mentre il danno morale catastrofale rappresenta un pregiudizio patito dalla vittima a causa della sofferenza subita nel recepire e quindi acquisire la consapevolezza che il verificarsi della propria morte è ineluttabile. Il danno morale catastrofale può sommarsi a quello biologico terminale quando sussiste un danno cosiddetto da percezione, che si declina nello stato di sofferenza psicologica, altresì definito stato di lucida agonia che la vittima della condotta illecita patisce a causa della contezza dell'imminenza del proprio exitus.
La condicio sine qua non per il suo ristoro è la presenza di una lucida percezione del prossimo decesso. Per i succitati motivi il pregiudizio del danno biologico terminale e il danno catastrofale vanno liquidati entrambi, ma con criteri differenti.
Il danno biologico terminale va quantificato secondo le tabelle relative all'invalidità temporanea del Tribunale di Milano, tenendo conto degli elementi specifici di personalizzazione del caso concreto, mentre il danno catastrofale è liquidato sulla base di un criterio prettamente equitativo puro, facendo riferimento al personale e gravoso pregiudizio psichico subito dal de cuius durante la sua lucida agonia precedente l'exitus. Quindi, il danno catastrofale, detto anche “danno morale catastrofale", è trasmissibile anche per via ereditaria, purché si dimostri che la vittima abbia percepito in modo lucido il proprio stato terminale, consapevole di essere prossimo al decesso in modo ineluttabile. Sul punto, è ormai acquisito in sede di legittimità che il danno biologico terminale “deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente", mentre per il danno catastrofale è necessaria la prova della consapevolezza della propria morte imminente (Corte di Cassazione nella sentenza n. 16272 dell'8 giugno 2023).
Nel caso di specie, risulta agli atti fondata la domanda di risarcimento del danno biologico terminale che si liquida secondo l'orientamento espresso in sede di legittimità, ove si specifica che la determinazione del risarcimento va “parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita per quel determinato periodo, con commisurazione all'inabilità temporanea adeguata alle circostanze del caso concreto" (Cass. civ. sentenza n. 16780/2024).
Di tal chè, in forza degli accertamenti peritali espletati, deve riconoscersi all'attrice il diritto al risarcimento del danno biologico terminale, per un importo calcolato per il periodo indicato dai CTU rispetto alla data del decesso ovvero “che in CP 1
[...] si sia verificata una inabilità assoluta nell'arco di tempo compreso tra il
10.10.2012, data dell'isolamento di EL pneumoniae dopo l'intervento dell'08.2012, e il 15.11.2012, data del decesso”, quindi per una somma pari a €
67.366,00.
Di converso, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno catastrofale, rammentando il chiaro orientamento della Suprema Corte, la quale con ordinanza n. 21799/2025 ha stabilito che, in caso di decesso di un neonato, non è risarcibile il danno catastrofale, ovvero quello legato alla consapevolezza della morte imminente da parte della vittima. Il principio affermato è chiaro: nei neonati, per limiti oggettivi dell'età, non è configurabile una piena coscienza del destino fatale, e dunque non può darsi luogo a tale specifica voce di danno.
Sulle somme sopra indicate devono riconoscersi gli interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito complessivamente determinato (€ 442.822,00) deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (Cass. sez. III n. 23225/2005).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulla somma come sopra liquidata sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione" (Cass.
29420/2019 e 30999/23), ai valori medi, in € 16.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA se dovute per legge (con riduzione della fase istruttoria in considerazione della non particolare complessità della stessa).
Le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_4
[...]
Nulla per le spese relative alla CTP, non risultando in atti documentazione attestante la spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, Dott.
Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda nei termini di cui in parte motiva;
- condanna l' CP 4 al risarcimento del danno in favore dell'attrice per un importo complessivo pari ad € 442.822,00 all'attualità, oltre interessi, come in motivazione;
CP 4- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio, per un importo complessivo pari ad € 16.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA se dovute per legge;
da distrarre in favore del procuratore che si dichiara antistatario;
- condanna definitivamente l' CP 4 al pagamento delle spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina in data 21 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 21 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal
G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3933/2015 R.G..
È comparso per parte attrice, in proprio e nella qualità Parte 1 di erede del figlio l'Avv. CH LI che precisa le CP 1
conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte convenuta, l'Avv. Controparte_2
,
OR SI, in sostituzione dell'Avv. Priolo, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
EPY BBLICA ITALLTALIANAREPV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3933/2015 R.G.
TRA
C.F. 1 in proprio e nella (C.F. Parte 1 rappresentata e difesa dall'Avv. qualità di erede del figlio CP_1
CH LI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Catania, viale A. De Gasperi n. 93, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
P.IVA 1 in Controparte 2 (P.IVA persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tatiana Priolo, elettivamente domiciliata in Catania, Via Vecchia
Ognina n.19, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale medica
Conclusioni: come da discussione orale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. CA Ramona GE conveniva in giudizio l' al fine di Controparte_2 ottenere la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti per la morte del figlio CP_1
A sostegno della domanda, la ricorrente evidenziava quanto segue:
- CP 1 Durante il periodo diin data 21.11.2011 metteva alla luce il piccolo gravidanza, al feto veniva diagnosticata la “ipoplasia del ventricolo sinistro".
Appena nato, il piccolo CP_1 veniva ricoverato varie volte presso l'ospedale di
MI e ivi sottoposto a tutti gli interventi necessari (Norwood I e II) con un miglioramento delle condizioni generali e cardiologiche e con un soddisfacente sviluppo ponderale;
in data 01.10.12 ND veniva ricoverato presso la stessa struttura per proseguire l'iter medico - chirurgico iniziato e, così, poter avere delle speranze di sopravvivenza maggiori dell'85% già raggiunto, tuttavia contraeva un'importante infezione causata da germi presenti presso la stessa struttura nosocomiale. Nello specifico trattasi della EL Pneumoniae che veniva isolata nell'infante da materiale biologico proveniente dal tampone nasale in data 10.10.2012, dall'apparato bronco-polmonare in data 19.10.12 e dalla ferita sternale e dal liquido mediastinico in data 24.10.12; in un primo momento l'infezione nosocomiale da LE veniva, seppur parzialmente, tenuta sotto controllo con terapia antibiotica che portava ad un discreto, transitorio, miglioramento delle condizioni, come dimostrato dalla estubazione del paziente in data 25.10.12. In pari data veniva ridotta la terapia antibiotica con un notevole aggravamento del piccolo, che in data 28.10.12 veniva re-intubato. Il giorno successivo compariva la febbre, associata a fuoriuscita di materiale pus-simile dalla ferita sternale e dai drenaggi. Nella notte del 12.11.12 vi era la ripresa di un importante stato febbrile e nei gironi successivi si assisteva ad un peggioramento rapido ed ingravescente delle condizioni generali, cardiache, respiratorie e metaboliche con la morte avvenuta, con il quadro dello shock settico, alle ore 12:00 del 15.11.12; lo stato infettivo era stato aggravato dallo sviluppo di una vasta ulcera da decubito sviluppatasi e cronicizzatasi in regione sacrale a seguito della mancata messa in opera di tutte le precauzioni che vengono attuate in tali circostanze.
Alla stregua di quanto sopra la CP_1 dopo aver richiesto la cartella clinica e
,
averla fatta visionare allo specialista in chirurgia cardiovascolare e cardiochirurgia prof. Persona 1 (che ha ritenuto sussistere nella vicenda in questione la responsabilità per il decesso del piccolo paziente per shock settico a carico dei sanitari e della struttura sanitaria del Presidio Ospedaliero di MI), inviava
Contr una formale diffida e messa in mora alla resistente Successivamente, esperito negativamente il tentativo obbligatorio di mediazione, la ricorrente agiva dinanzi
Contr all'intestato Tribunale invocando la responsabilità dell' di CP 2 ,chiedendo specificamente quanto segue: iure proprio, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e iure successionis "il danno non patrimoniale da liquidarsi - inteso come danno biologico alla salute (comprensivo della triade morale-esistenziale-biologico come da sentenza della Cassazione
spettante al de cuius e suscettibile di n.1361/14,) ed anche alla vita stessa trasmissione all'erede è quello massimo accordabile a fronte della compromissione dell'integrità psico – fisica, ovvero quello del 100 per cento, aumentato del 25% come
-
personalizzazione massima consentita dalle Tabelle del Tribunale di Milano, e pari ad euro 1.506.103,00 per un soggetto di un anno di età", oltre spese di CTP, interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, dal dovuto sino al soddisfo;
con il favore di spese e compensi da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Con atto del 20.02.2016 si costituiva in giudizio l' che invocava il CP 4
rigetto delle domande formulate, descrivendo l'accaduto possibile come complicanza correlata alla patologia con limitata possibilità di sopravvivenza, contestando l'an e il quantum della pretesa, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Con provvedimento del 10.04.2018 il Giudice "ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruttoria non sommaria e l'espletamento di consulenza tecnica come richiesta dalla stessa parte ricorrente" disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza per i provvedimenti di cui all'art. 183
c.p.c.. Così, a seguito del deposito delle memorie, con provvedimento del
06.07.2019, il Giudice, "ritenuta l'ammissibilità e conducenza della prova per testi sulle circostanze di cui alla memoria del 7.7.18, ad eccezione di quelle di cui al n. 10), in quanto inconducente ai fini del decidere e con i testi ivi indicati”, ammetteva le prove orali (assunte all'udienza del 21.11.2019), riservando all'esito le valutazioni in ordine alla chiesta CTU, poi disposta con provvedimento del 27.12.2021.
Quindi, a seguito di rinvii per rinunce all'incarico di CTU e del deposito di note scritte delle parti, stante il deposito della consulenza tecnica in data
30.06.2025 (con integrazione depositata in data 11.07.2025), con provvedimento del 19.09.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 21.10.2025 per la discussione orale ex art. 281-
sexies c.p.c..
La domanda va accolta nei termini di seguito riportati.
Preliminarmente, si rammenta che la natura contrattuale della invocata responsabilità della struttura implica un particolare regime probatorio. In materia, la responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente può derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente
-
dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore. È poi irrilevante stabilire, nella fattispecie che ci occupa, se detta responsabilità sia conseguenza dell'applicazione dell'art. 1228 c.c., per cui il debitore della prestazione che si sia avvalso dell'opera di ausiliari risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi, ovvero del principio di immedesimazione organica, per cui l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico o privato ed inserito nell'organizzazione del servizio determina la responsabilità diretta dell'ente medesimo, essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del suo personale (Cass.
Civ. nn. 9269/1997 e 10719/2000). Infatti, ciò che rileva, in questa sede, è che la struttura è contrattualmente responsabile se il suo medico è in colpa, applicandosi il corrispondente regime dell'onere probatorio. L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, del resto, non ha mancato di trovare il conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di
Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza del 11 gennaio 2008, n.
577, hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, (Cass.
25.02.2005, n. 4058). L'ente risponde di tutte le ingerenze dannose che al medico sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al terzo danneggiato, e cioè dei danni che il sanitario può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il paziente nell'attuazione del rapporto con la struttura sanitaria. Responsabilità che trova fondamento non già nella colpa nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di spedalità stipulato con il paziente (Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass., 30/12/1971, n.
3776. V. anche Cass., 4/4/2003, n. 5329). In conclusione, l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche), ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (ex multis Cass. 8826 del 13/04/2007). Ciò posto, va rammentato che la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che ai fini del riparto dell'onere probatorio il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto o contatto sociale e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. Quanto all'accertamento del nesso causale, in ambito civile va compiuto secondo criteri di probabilità scientifica e dunque, in caso di divergenze, secondo le ipotesi aventi maggiore validità scientifica, e, ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica, tesa a chiarire se, probabilmente, ovvero secondo quello che accade nella gran parte dei casi, l'evento si sarebbe avverato anche se il comportamento omesso fosse stato posto in essere.
In tale contesto, l'oggetto dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria non è costituito semplicemente dalla prestazione medica dei propri dipendenti, ma da una più complessa prestazione, definita come assistenza sanitaria, oggetto di un contratto atipico, inquadrabile nella categoria della locatio operis. A carico della medesima struttura sanitaria gravano infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza postoperatoria, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo.
L'attività del medico costituisce, quindi, solo un momento di una più complessa prestazione ed il danno non sempre è conseguenza dell'errore del singolo operatore, ma talvolta anche del comportamento di più soggetti.
In applicazione di tutti i suesposti principi di diritto va, dunque, esaminata la domanda attorea, fondata nella sostanza sulla perdita del rapporto parentale e sul danno biologico terminale nonché catastrofale richiesti iure hereditatis, tenendo conto sempre in via principale che è onere di parte attrice dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria presso la quale la stessa è stata assistita ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese dai sanitari dipendenti dell'Azienda sanitaria convenuta, restando, invece, a carico di quest'ultima la prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati eventualmente da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile.
Nello specifico, è evidente in questa sede che ciò che si apprende dall'analisi degli atti e della documentazione di causa è che l' non ha assolto Controparte_5 all'onere probatorio su di essa gravante, alla luce del dato rilevato in sede peritale, ove si rinviene che "il piccolo è stato affetto da infezione correlata CP 1
all'assistenza sanitaria pressoché certamente da EL pneumoniae cui è da attribuite l'insorgenza di una sepsi che, a sua volta, ha indubbiamente determinato il decesso".
Sul punto due sentenze della Suprema Corte di Cassazione (Sez. III Civ. n.
5490/2023 e n. 6386/2023) hanno delineato un decalogo per verificare come le strutture sanitarie possano dimostrare di non avere responsabilità nel caso di infezioni correlate all'assistenza sanitaria. Specificamente, la Corte ha chiarito che
"incombeva alla struttura sanitaria convenuta, al fine di esimersi da ogni responsabilità per il decesso della paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e
immediatamente riferibile alla singola paziente interessata" (Sentenza n.
5490/2023) e che “A fronte della prova presuntiva della relativa contrazione in ambito ospedaliero (nella specie, non contestata in causa), ed ai fini della dimostrazione di aver adottato, sul piano della prevenzione generale, tutte le misure utili alla prevenzione delle infezioni ... gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria devono ritenersi...... a) L'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) L'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) L'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) Le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) Le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) La qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) L'attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h)
L'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) Le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali;
j) L'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) La sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) La redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) L'indicazione dell'orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio".
Dalla lettura delle summenzionate sentenze si evince come l'onere probatorio a carico della struttura sanitaria sia ancora più rigido, non essendo sufficiente il deposito di protocolli, ma necessaria la prova positiva di avere seguito quei protocolli, specificando, quanto agli oneri soggettivi, anche le responsabilità personali dei dirigenti apicali, del direttore sanitario e del dirigente di struttura complessa (ex primario), esplicitando quali siano gli obblighi soggettivi in capo a ciascun soggetto dell'Azienda ospedaliera. Se, dunque, grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria, dall'altra parte incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità, dimostrare di aver eseguito tutte le procedure contenute nei protocolli. E l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria dev'essere effettuato sulla base di vari criteri: quello temporale relativo al numero di giorni trascorsi dalle dimissioni dalla struttura alla comparsa dell'infezione; quello topografico riguardante il sito chirurgico dell'intervento; quello clinico che deve riguardare le misure di prevenzione da adottare per escludere la colpa.
Ciò che emerge dagli atti di causa è l'assenza di produzione da parte della struttura convenuta della documentazione atta a determinare un giudizio positivo circa l'assolvimento di tale pregnante onere probatorio.
Segnatamente, risulta per tabulas la prova del rapporto instaurato con la [...] Contr seguita presso la struttura convenuta di CP 2 (PresidioParte 1
ospedaliero "San Vincenzo” di MI) assieme al piccolo CP_1 e dimostrata la conclusione del contratto di spedalità. Occorre valutare gli elementi emersi nel corso del giudizio, alla luce delle risultanze peritali acquisite al presente procedimento, per il vaglio delle domande formulate.
In punto di prova, quanto all'accertamento del nesso causale, deve rammentarsi che, in ambito civile e diversamente da quello penale, esso va compiuto secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza ovvero del “più probabile che non": ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti” ( Cass. sez. un., 11/01/2008, n.581). In ambito medico, tale criterio è soddisfatto quando sia ragionevole ritenere che la condotta del medico abbia causato il danno e cioè quando vi sia in tal senso anche solo una mera probabilità scientifica, corroborata da elementi oggettivi. In particolare, come riassunto in Cassazione civile sez. III, 20/02/2018, n.4024 il nesso di causa tra una condotta illecita e un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile;
la ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico: cioè non in base a regole astratte, ma in base alle circostanze del caso concreto;
ciò vuol dire che anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancor più improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause. Il corollario di quanto precede è che in presenza di più possibili e diverse concause di un medesimo fatto, nessuna delle quali appaia né del tutto inverosimile, né risulti con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto all'evento, è compito del giudice valutare quale di esse appaia
"più probabile che non” rispetto alle altre nella determinazione dell'evento, e non già negare l'esistenza della prova del nesso causale, per il solo fatto che il danno sia teoricamente ascrivibile a varie alternative ipotesi. Infine, il nesso di causa è costruzione logica, non un fatto materiale;
pertanto, l'affermazione una dell'esistenza di quel nesso tra una condotta illecita ed un danno costituisce oggetto di un ragionamento logico-deduttivo, non di un accertamento fattuale. Ne consegue che, mentre rispetto a tale ragionamento non sono concepibili questioni di prova, ma solo di coerenza logica, debbono essere debitamente provati i fatti materiali sui quali il suddetto ragionamento si fonda. La prova di tali fatti può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici, dal momento che la legge non pone alcuna limitazione al riguardo.
Ciò posto, nel corso del presente giudizio, al fine di valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità professionale, veniva disposta consulenza tecnica, le cui conclusioni sono da condividersi appieno per essere fondate su un esame attento della vicenda in esame e della documentazione medica in atti e prive di vizi logici o di giudizio.
Il Collegio incaricato, nel contestualizzare il caso concreto, in base alla documentazione in atti, ha evidenziato che "Il caso in esame riguarda un neonato che alla nascita presentava una complessa cardiopatia congenita, la sindrome del cuore sinistro ipoplasico (HLHS - Hypoplastic Left Heart Syndrome) che prevede un trattamento chirurgico in tre fasi, nel corso del cui trattamento chirurgico si sono verificate lesioni da pressione e infezioni/colonizzazioni da parte di microrganismi diversi, l'ultima delle quali ha verosimilmente contribuito in misura determinante al decesso." Quindi, analizzata la storia clinica della paziente, i CCTTUU rilevavano che "Il 21.11.2011 la Sig.ra presso la UOC di Pediatria e NidoParte 1
,dell'Ospedale di MI ha dato alla luce un neonato, CP_1 che, sulla scorta di indagini prenatali era affetto da cardiopatia congenita (sindrome del ventricolo sinistro ipoplasico). In pari data ha avuto luogo il trasferimento presso il locale Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo (CCPM) del Presidio
Ospedaliero "San Vincenzo" ove, in assenza di altre affezioni associate, la cardiopatia è stata confermata dall'ecocardio-color-doppler eseguito nella medesima giornata. Per tale motivo, il giorno seguente, previa profilassi antibiotica perioperatoria (APP) con gentamicina e con RG (teicoplanina), è stato sottoposto a intervento chirurgico per la correzione della complessa cardiopatia. Il decorso post- operatorio è stato regolare e il piccolo paziente è stato dimesso in data 01.12.2011 con prescrizione di terapia domiciliare con NA (acido acetilsalicilico) 1, Lasix
(furosemide), DI (ranitidina) e con prenotazione di controllo ambulatoriale in data
06.12.2011. È da segnalare che tanto l'esame colturale su catetere venoso
(28.11.2011), quanto quello su tampone nasale (21.11.2011) sono risultati negativi.
Il 09.01.2012 si è reso necessario un ulteriore ricovero presso il medesimo nosocomio a causa della comparsa di insufficienza respiratoria, di cianosi e di instabilità emodinamica per cui, il giorno seguente, si è reso necessario il trattamento chirurgico mediante atrio-settostomia atriale percutanea. A tre giorni di distanza, stante il peggioramento delle condizioni cliniche, è stato necessario procedere a intervento “a cielo aperto" previa APP con teicoplanina e gentamicina. Dopo ulteriori due giorni i
Cardiochirurghi di MI hanno proceduto alla chiusura definitiva della ferita chirurgica.".
Ciò che viene dettagliatamente meso in evidenza e constatato in termini eziologici, in risposta ai quesiti peritali formulati, è che "All'ingresso i controlli colturali
(coprocoltura, tampone nasale, urinocoltura, emocoltura) sono risultati negativi;
tuttavia nel corso della degenza sono stati isolati alcuni ceppi microbici, EL pneumoniae dal broncoaspirato il 10 e il 13.01.2011, IT freundii e
Staphylococcus epidermidis da catetere venoso periferico il 23.01.2012, IT freundii dal broncoaspirato del 18.01.2012 Le emocolture, eseguite in data 13 e
15.01.2012 hanno avuto esito negativo, come anche la coltura del broncoaspirato del 15.01.2012 e quelle di campioni prelevati dal mediastino e l'urinocoltura
(15.01.2012). Nella terza decade del gennaio 2012, in corso di degenza si è verificata una complicanza a carico del sistema nervoso centrale sul piano clinico in particolare denunciata dalla comparsa di nistagmo e confermata dal reperto TC encefalico. Da segnalare l'insorgenza di polmonite che ha interessato in particolar modo l'emitorace destro e che, dopo terapia antibiotica con ceftriaxone e claritromicina e dal
13.01.2012 con vancomicina, meropenem e amikacina, si è del tutto risolta. In data
03.02.2012 il piccolo CP_1 è stato dimesso. Nel corso della degenza gi era stata somministrata profilassi antitrombotica con eparina. Tra il 26 e il 29.06.2012 ha avuto luogo un breve ricovero finalizzato a controlli clinici e a cateterismo cardiaco, da cui non sono emersi rilievi di qualche significato, eccezion fatta per la sensibilità ai farmaci da parte della già nota ipertensione polmonare. Lo 01.10.2012 CP 1
[...] è stato ulteriormente ricoverato presso il CCPM di MI per la prosecuzione della procedura chirurgica necessaria alla ulteriore correzione della cardiopatia congenita. All'ingresso è stato annotato il persistere della già segnalata lesione da pressione;
il piccolo paziente era apiretico e gli esami di laboratorio non hanno evidenziato rilievi di un qualche significato. Il tampone nasale del 06.10.2012
è risultato sterile;
il laboratorio ha dimostrato l'elevazione dei valori della bilirubina totale (2,5 mg/dL) con analogo andamento dell'indice emolitico (172) e della LDH
(1.215 U/l); parimenti incrementati erano i valori della proteina C-reattiva (PCR; 13,5 mg/L). Dopo cateterismo cardiaco (03.10.2012) e previa APP con teicoplanina e gentamicina, l'intervento ha avuto luogo lo 08.10.2012; in tale data i valori della PCR erano rientrati entro il range fisiologico. Espletato l'intervento, piccolo CP_1 è stato ricoverato in TIN (Terapia Intensiva Neonatale) per il follow up post-operatorio; era sedato, intubato con ventilazione assistita e il circolo era sostenuto da inotropi
(dopamina); era portatore di drenaggi mediastinici. Rx grafia del torace del
09.10.2012: “discreto aspetto congestizio vascolare”; un ulteriore analogo esame in pari data ha evidenziato: "marcata accentuazione della trama vascolare in regione para-ilare di destra. Tubi di drenaggio in sede bi-apicale e mediastinica. CVC con estremità distale subito al di sotto, verosimilmente, della confluenza brachio-cefalica.
Cannula endotracheale con estremità distale al terzo medio della trachea"; in pari data si è registrato un ulteriore incremento della bilirubinenia (6,15 mg/dL) in massima parte da ascriversi alla sua frazione indiretta (4,82 mg/dL). Il 10.10.2012
è stata annotata la presenza di febbre (38,5° C)2, alle ore 09:38 non vi era leucocitosi e la proteina C reattiva (PCR) è stata dosata a 145 mg/L (un < 3,1); alle ore 21:11 era presente leucopenia (2,6x10^3/ul un 4-10) e la PCR era pari a 99,2 mg/L. la
-
Rx grafia del torace non ha evidenziato aspetti patologici. L'esame colturale su tamponi della ferita chirurgica (quattro campioni) ha avuto esito negativo, mentre quello nasale è risultato positivo per EL pneumoniae. Lo 11.10.2012 è stata rilevata leucocitosi (17,8x10^3/ul) unitamente all'ulteriore incremento della PCR (196 mg/L. Il piccolo paziente è stato ricondotto in sala operatoria per la chiusura definitiva della ferita e sintesi sternale. La RX grafia del torace ha evidenziato "sottile falda aerea di PNX3 in sede apicale bilateralmente". Nel corso dell'intervento sono stati eseguiti tamponi a livello del mediastino per esami microbiologici che hanno avuto esito positivo per EL AE. Il 12.10.2012 la PCR si è ulteriormente incrementata (260 mg/L) e si è documentata una spiccata e temporanea trombocitopenia (25x10^3/ul); i leucociti erano entro limiti fisiologici (6,9x10^3/ul).
Nei giorni seguenti la conta dei leucociti circolanti ha presentato un andamento variabile tra la normalità e la leucocitosi che, a far data dal 14.10.2012, si è stabilmente riscontrata;
la PCR si è sempre mantenuta su valori decisamente elevati.
Un esame emocolturale del 13.10.2012 è risultato negativo;
sono state sospese teicoplanina e gentamicina. Il 15.10.2012 si è resa necessaria la revisione della sternotomia per la totale deiscenza della ferita sternale in corso di mediastinite con presenza di fistola cutaneomediastinica, nel corso dell'intervento meglio specificata come fistola cutaneopericardica. Ripresa la somministrazione del linezolid;
aggiunta vancomicina. Tre campioni, prelevati mediante tampone della ferita chirurgica, sono stati inviati in laboratorio per le opportune indagini microbiologiche e tutti sono risultati positivi per K. AE. In pari data è stato effettualo tampone faringeo che ha avuto esito positivo per K. pneumoniae;
analogo risultato ha avuto la coltura su broncoaspirato. L'esito delle indagini microbiologiche condotte sui tamponi della ferita del 17 e del 19.10.2012 è stato negativo, mentre positivo per K. pneumoniae è risultato quello faringeo del 15.10.2012. La Rx grafia del torace ha evidenziato:
"Addensamento parenchimale sfumato medio-inferiore a dx”. L'esame colturale su tampone della ferita chirurgica è risultato negativo Il 21.10.2012 l'esame colturale del "liquido mediastinico" ha avuto esito positivo per un ceppo di EL pneumoniae ESBL positivo, sensibile ad amikacina, amoxicillina/acido clavulanico, ciprofloxacina, ertapenem, fosfomicina, imipenem, levofloxacina, meropenem, piperacillina/tazobactam, tigeciclina, tobramicina. L'esame colturale su CVC è risultato sterile. Il 23.10.2012, iniziata la terapia VAC (Vacuum Assisted Closure
Therapy) per deiscenza della porzione inferiore della ferita sternale, sono stati eseguiti esami colturali sul liquido pleurico e sul tampone della ferita;
negativo il primo, il secondo è risultato positivo per K. pneumoniae4. In pari data è stata segnalata la presenza di lesione da pressione a livello della regione sacrale. Il
25.10.2012 è stata tentata l'estubazione del degente ma a tre giorni di distanza i sanitari hanno dovuto re-intubarlo. 27.10.2012 respiro spontaneo con supporto di
NIV (Ventilazione Non Invasiva). Il 28.10.2012 la Rx grafia del torace, che fino a quella data aveva dimostrato la stazionarietà del quadro polmonare, ha evidenziato
"Accentuazione del disegno polmonare, specie a carico dell'emitorace di destra, ove si rileva diffusa ipodiafania parenchimale. Seni pleurici basali liberi”. Il 29.10.2012 gli esami colturali (tampone della ferita, urinocoltura, broncoaspirato, liquido pleurico, sangue) sono risultati negativi. Le condizioni cliniche sono segnalate come
"lievemente migliorate”. La Rx grafia del torace ha dimostrato “modesta congestione vascolare". Il 30.10.2012 il piccolo CP_1 è stato estubato;
a distanza di quattro giorni sono stati rimossi i drenaggi e sospesa la terapia VAC, nei giorni seguenti è stata confermata la negatività degli esami colturali su sangue e su CVC e il
06.11.2012 è stato trasferito in degenza. Il 31.10.2012 è stata ripresa la terapia
VAC. Il 02.11.2012 il consulente Chirurgo Plastico ha descritto: "Piaga da decubito nella metà destra dei glutei con escara ...(illegibile) non ancora ben demarcata. Si
consigliano medicazioni giornaliere dopo detersione con sol. CP 6 e Noruxol pomata”. Il 03.11.2012 le condizioni generali sono state descritte "discrete";
l'emodinamica era stabile. Il 04.11.2012 la coltura su CVC è risultata negativa Il
05.11.2012 l'emocoltura ha avuto esito negativo. Il 06.11.2012 è stata segnalato il miglioramento del 1/3 inferiore della ferita chirurgica che appariva con il fondo asciutto, deterso e granuleggiante in assenza di apprezzabili deiscenze sternali. È stato disposto il ricovero in TIC (Terapia Intensiva Cardiologica) per la comparsa di dispnea;
ulteriore intubazione e terapia con inotropi (10.11.2012). Il 07.11.2012 la
Rx grafia del torace è stata negativa per "lesioni pleuro-polmonari in attività”. Il
10.11.2012 la coltura su tampone faringeo ha avuto esito negativo, come anche l'emocoltura. Il 12.11.2012 l'esame colturale su broncoaspirato ha avuto esito positivo per "Candida”. Il 13.11.2012 l'esame Rx del torace ha evidenziato la presenza di "addensamento medio-polmonare sn"; tale reperto è stato confermato dal medesimo esame eseguito il giorno seguente. Sono stati eseguiti prelievi per emocoltura, urinocoltura ed esame colturale del broncoaspirato che sono stati inviati alla UO di Patologia Clinica dell'AOU Policlinico "G. Martino" di CP 2 ; tra di essi solo il bronco aspirato e l'urinocoltura (13.11.2012) è stato positivo per Candida parapsilosis (esito disponibile in data 19.11.2012. Da notare che precedenti indagini di ordine micologico (19 e 23.10.2012), eseguite presso la medesima Struttura su campioni di sangue, di liquido pleurico e di urine avevano avuto esito negativo. Le condizioni cliniche sono progressivamente peggiorate fino all'exitus, registrato alle ore 12:00 del 15.11.2012".
Tutto quanto emerso nello scrutinio della documentazione sanitaria versata in atti, ha condotto i CTU a marcare profili di rilevanza causale, laddove in particolare evidenziavano che "il piccolo alla nascita (21.11.2011) era affetto CP 1
da sindrome del ventricolo sinistro ipoplasico, diagnosi posta in epoca prenatale e consistente in un'ampia comunicazione interatriale, atresia della valvola mitrale, estrema ipoplasia del ventricolo sinistro con dilatazione del destro, ampio difetto interventricolare sottoaortico, coartazione aortica (vedasi l'esame ecocolordoppler eseguito alla nascita). Già il giorno seguente, praticata APP (vedi oltre), è stata praticata la procedura “ibrida" mediante il bendaggio delle arterie polmonari e il posizionamento di uno stent all'interno del dotto di Botallo. Rientrato al proprio domicilio dopo un decorso post-operatorio regolare, il 09.01.2012 si reso necessario un ulteriore ricovero per la comparsa di cianosi ed instabilità emodinamica trattata per via percutanea con atrio-settostomia atriale;
l'intervento non ha sortito l'effetto sperato, così il 13.01.2012 i CP 7 hanno deciso di procedete alla rimozione dello stent dal ventricolo destro previa atriotomia. Anche in questo caso è stata praticata
APP. La ferita sternotomica è stata chiusa a circa due giorni di distanza. Nel corso della terza decade di gennaio 2012 la comparsa di nistagmo ha denunciato la presenza di un evento cerebrale acuto, confermato dalla TC del 24.01,2012 che, però, pur confermandone la natura vascolare, non è stata in grado di precisarla ulteriormente. Il 03.02.2012 ha avuto luogo la dimissione. Un breve ricovero è avvenuto tra il 26 e il 29.06.2012 per controlli programmati. Un ulteriore ricovero si
è verificato in data 01.10.2012 per l'attuazione della seconda fase della procedura di Norwood, nella quale è stato realizzato un collegamento tra il circolo venoso sistemico e quello polmonare. L'intervento è stato complicato da una infezione del sito chirurgico (ISC), di cui oltre si dirà più estesamente, e da una polmonite ad eziologia verosimilmente micotica cui è seguito il decesso (vedi oltre). Da segnalare la comparsa di lesione da pressione a livello della regione glutea. Venendo, ora, ad esaminare criticamente quanto precede e richiamando quanto già esposto in merito, concludiamo questa parte della nostra trattazione sostenendo che la scelta della procedura di Norwood da parte dei Cardiochirurghi di MI, pur se caratterizzata da elevata mortalità e da scarsa possibilità di sopravvivenza da parte del piccolo paziente, ha rappresentato l'unica ragionevole opzione terapeutica e che l'intervento è stato praticato nel rispetto delle tecniche operatorie all'epoca disponibili. A tale procedura non sono seguite complicanze di rilievo, se non quelle legate alle infezioni sopraggiunte (vedi oltre)." Segnatamente, il Collegio considerava che "In CP 1 i Cardiochirurghi del “Bambino Gesù” di MI hanno effettuato la APP con teicoplanina, antibiotico dotato di analogo spettro di azione della vancomicina, e con gentamicina;
di conseguenza, essi hanno garantito al piccolo paziente una "copertura" più che adeguata... Il 23.10.2012 è stata segnalata la presenza di LP (lesione da pressione (LP) o "ulcera da pressione" o anche “ulcera da decubito") bilaterale a carico della regione glutea che sulla scorta degli atti è stadiabile al II/III stadio e per la quale il Chirurgo Plastico ha prescritto medicazioni giornaliere con soluzione fisiologica e NO (collagenasi); inoltre, dal diario Co infermieristico risultano frequenti variazioni di decubito. A carico della non sono mai stati segnalati segni di infezione. Ne consegue che il ruolo giocato dalla LP nella evoluzione clinica del caso in esame è stato solo di marginale rilievo", continuando la disamina nei termini che seguono: "Il 13.01.2012, a tre giorni dal secondo intervento, l'esame radiografico del torace ha dimostrato la presenza di interstiziopatia e di lì a breve addensamento parenchimale a carico del polmone destro. All'epoca veniva praticata terapia con ceftriaxone e claritromicina;
l'esame colturale su materiale prelevato il 10.01.2012 mediante bronco aspirato era risultato positivo per un ceppo di EL pneumoniae produttore di ESBL6 (TA MA
Extended Spectrum) (esito disponibile in data 14.01.2012). Un analogo esame del
13.01.2012 ha determinato l'isolamento del medesimo patogeno dotato, però, di un pattern di antibiotico sensibilità decisamente diverso. Ciò a fronte della negatività delle emocolture (13 e 15.01.2012), della coltura del broncoaspirato (15.01.2012), di quelle di campioni prelevati dal mediastino e l'urinocoltura (15.01.2012). Dal bronco aspirato è stato successivamente (18.01.2012) isolato IT freundii;
il
23.01.2012 un ceppo del medesimo microrganismo, ma dotato di diversa sensibilità agli antibiotici è stato isolato da un CVC;
la coltura del medesimo device in data
29.01.2012 ha avuto analogo esito per quel che riguarda un ceppo di Staphylococcus epidermidis praticamente resistente a tutti gli antibiotici saggiati. Sorvoleremo sul commentare tali reperti microbiologici e sulla patologia a carico dell'apparato respiratorio in quanto il loro impatto sulla vicenda in esame è stato solo temporaneo e, comunque, non determinante. A distanza di circa otto mesi, nel corso dei quali a quanto risulta non si sono verificate patologie degne di nota, ha avuto luogo un ulteriore ricovero per la prosecuzione della correzione chirurgica della cardiopatia. Il lungo intervallo di tempo, intercorso tra i due ricoveri e del tutto asintomatico per quel che riguarda stati morbosi di ordine infettivologico, ci induce ad escludere eventuali nessi eziologici tra le infezioni verificatesi nel corso del precedente e quelle di cui ci accingiamo ad argomentare. A due giorni dall'intervento l'esame colturale su tampone nasale, negativo all'ingresso, è risultato positivo per un EL pneumoniae. A nostro avviso tale reperto testimonia l'avvenuta colonizzazione delle prime vie aeree del piccolo CP_1 da parte del microrganismo;
è da notare che il ceppo microbico in questione presentava caratteristiche di antibiotico resistenza diverse da quelle riscontrate in occasione del precedente ricovero. EL pneumoniae sarà poi isolata anche da tampone faringeo, e broncoaspirato
(15.10.2012) e da tampone della ferita (23.10.2012). Nel corso dell'intervento di chiusura definitiva della ferita sternale (11.10.2012; esito disponibile in data
14.10.2012), da due tamponi intraoperatori si è isolato un ceppo di EL AE;
il microrganismo è stato ulteriormente repertato nei tre campioni di materiale mediastinico prelevati quando, in occasione della revisione chirurgica del
15.10.2012, è stata documentata la presenza di mediastinite con "deiscenza di tutto il corpo sternale” e fistola cutaneo-pericardica. Nel caso in esame, nel corso del ricovero tra lo 01.10.2012 e il 15.11.2012, Kp è stata isolata in più occasioni, il 10.10.2012 da tampone nasale (il medesimo esame era risultato negativo solo quattro giorni prima), da tampone faringeo e da broncoaspirato il 15.10.2012, dal
"liquido mediastinico” il 21.10.2012, da tampone della ferita il 23.10.20.12; successivamente a tale data il batterio non sarà più riscontrato in alcuno degli esami microbiologici effettuati. In una valutazione di tali rilievi, a noi sembra che nella Par maggior parte di essi abbia avuto un ruolo di semplice germe colonizzante/contaminante, più che quello di agente eziologico;
tuttavia, non possiamo escludere che il microrganismo possa essere all'origine dell'addensamento incostantemente documentato a carico del polmone destro. Nel corso dell'intervento in data 11.10.2012, finalizzato alla revisione chirurgica del mediastino, sono stati prelevati due campioni di materiale biologico e in entrambi il laboratorio ha isolato
EL AE (Ko); identico è stato l'esito degli esami colturali condotti sui tre Con campioni prelevati in data 15.10.2012. I ripetuti isolamenti di dal mediastino al di fuori di ogni ragionevole dubbio attribuiscono al batterio l'eziologia della mediastinite. Esaminando criticamente il trattamento della mediastinite attuato dai
Controparte 10 fondato sulla bonifica del focolaio mediastinico e sulla
,
somministrazione di adeguata terapia antibiotica, osserviamo che esso è stato corretto. Il 10.11.2012 le condizioni cliniche, che fino ad allora erano "mediocri", hanno avuto un peggioramento ed è stato disposto il trasferimento in TIC;
il piccolo era cianotico, dispnoico in aria ambiente, presentava soffio bronchiale, all'aspirazione bronchiale ha emesso “abbondanti secrezioni"; stante l'ulteriore peggioramento nel giro di poche ore, si sono resi necessari la intubazione oro- tracheale e l'avvio di somministrazione di inotropi (dopamina) e, successivamente la sedazione con midazolam;
era sotto dialisi peritoneale che sarebbe stata interrotta il giorno seguente. Il laboratorio sin dall'08.11.2012 aveva dimostrato la brusca elevazione dei leucociti circolanti (21,6x10^3/ul; il 06.11.2012 erano 13,8x10^3/ul) Contr e 101 mg/L di creatininemia. All era presente iper-lattacidemia. La radiografia del torace ha evidenziato “diffusa ipodiafania dell'emitorace sinistro con congestione ilare bilaterale". La terapia antibiotica consisteva nella somministrazione di meropenem e colistina e tale sarebbe stata mantenuta fino al 12.11.2012. Il
12.11.2012, persistendo la leucocitosi, la PCR era pari a 308 mg/L. Il 13.11.2012 dal bronco aspirato e dalle urine è stata isolata Candida parapsilosis. Il quadro Rx grafico del torace consisteva nella presenza di “addensamento mediopolmonare sn”
e tale si sarebbe mantenuto anche il giorno seguente. L'ecocardiografia ha evidenziato: "Ventricolo unico con discreta funzione contrattile. Non insufficienza della valvola AV unica. Efflusso ventricolare libero... Buono il flusso nella bi-Glenn". Il laboratorio ha messo in luce la brusca elevazione delle transaminasi (AST 251 U/I;
ALT 152 U/I). In attesa dell'esito delle indagini microbiologiche è stata modificata in via empirica la terapia antibiotica (piperacillina/tazobactam, ciprofloxacina, linezolid). Nella serata-nottata del 14.11.2012 è stato registrato un improvviso peggioramento delle condizioni cliniche, unitamente all'ulteriore incremento del livello di acido lattico (20 mmol/L) e, alle ore 24:00, si è verificato una marcata bradicardia, trattata con bolo di adrenalina. CP_1 si presentava in gravissime condizioni cliniche, marezzato, anurico. Alle ore 12:50 del 15.11.2012 si è registrato il decesso. Riteniamo che gli eventi clinici appena descritti siano riconducibili ad un aggravamento del quadro settico, verosimilmente dovuto alla sovrapposta infezione respiratoria da Candida parapsilosis.".
Lo studio del caso ha portato il Collegio a concludere che: “È certo che il [...] Parte 3 ha contratto un'infezione ospedaliera da Cp pochi giorni prima del decesso, probabilmente attorno al 10.11.2012; in tal senso si pone il mancato isolamento del micete nei controlli precedenti. Sulla scorta di quanto precede possiamo concludere che: a. CP_1 era affetto da una gravissima cardiopatia congenita, la sindrome del ventricolo sinistro ipoplasico;
b. i cardiochirurghi dell'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù” di MI sono correttamente intervenuti nella correzione palliativa dell'affezione mediante la procedura ibrida di Norwood;
c. negli interventi cui il piccolo paziente è stato sottoposto in assenza di terapia antinfettiva in corso è stata praticata un'adeguata profilassi antibiotica perioperatoria facendo ricorso a un glicopeptide (teicoplanina) e a un amminoglicoside (gentamicina; d. le infezioni insorte nel corso delle varie degenze non erano presenti all'atto del ricovero e devono a tutti gli effetti essere considerate ICA;
e. non è possibile stabilire con ragionevole certezza quali siano state le occasioni del contagio;
tuttavia, esse pressoché certamente sono da ricondurre a una o più defaillance nelle procedure e nei protocolli mirati alla sanificazione ambientale e all'igiene delle mani;
procedure e protocolli in merito ai quali non è possibile esprimersi in quanto non depositati da parte della struttura ospedaliera;
f. la terapia antibiotica è stata correttamente condotta, in via empirica prima, quindi sotto la guida degli antibiogrammi;
g. una volta insorta la mediastinite;
corretta è stata la decisione di procedere al tentativo di bonificare chirurgicamente il focolaio infettivo, unitamente all'attuazione dei lavaggi con soluzione di povidone iodio;
h. la lesione da pressione (ulcera da decubito) è stata adeguatamente trattata mediante variazioni del decubito e le medicazioni;
i. allorché, attorno al 10.11.2012, si è verificato l'aggravamento delle già precarie condizioni cliniche di CP 1 i medici del CCPM di MI hanno correttamente ricercato altre possibili cause della sepsi, ma gli esiti degli esami colturali sono stati disponibili solo dopo il decesso del piccolo paziente, verificatosi alle ore 12:00 del 15.11.2012; j. sulla scorta degli atti riteniamo che in si sia verificata una inabilità assoluta nell'arcoCP 1 di tempo compreso tra il 10.10.2012, data dell'isolamento di EL pneumoniae dopo l'intervento dell'08.2012, e il 15.11.2012, data del decesso;
k. ci sembra ragionevole ritenere che dalla vicenda clinica del piccolo CP 1 nella si sia realizzata una ripercussione soggettiva di gradomadre Parte 1
دو grave.
Le conclusioni del Collegio, rese all'esito di una accurata e analitica ricostruzione della patologia e della sua genesi, nonché di uno scrupoloso esame degli atti di causa e di una approfondita anamnesi risultano prive di vizi logici e vanno condivise, alla luce dell'accertamento di dati oggettivi emersi dalla documentazione prodotta, che superano nella loro portata le dichiarazioni rese in sede di escussione testi dai congiunti della CP 1 che hanno potuto apprezzare solo
,
marginalmente eventi che abbisognavano di attenta analisi e ponderazione scientifica per giungere alla valutazione del caso.
Si rileva che non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni sopraesposte in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia, ha ampiamente motivato le conclusioni formulate e ha replicato attentamente a tutte le osservazioni delle parti. E aderendo alle conclusioni dei consulenti ed individuando in tal modo la fonte del proprio convincimento, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ.,
Sez 5, sent. n.7364 del 11.5.2012), questo Giudice esaurisce l'obbligo motivazionale senza che sia, pertanto, necessario analizzare dettagliatamente le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che restano disattese in quanto compiutamente e in maniera convincente replicate dai consulenti dell'ufficio. Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico- legale, è d'uopo rammentare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n. 12445/2020). Come chiarito anche in sede di legittimità, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive" (Cass. n. 11081/2020).
Alla luce di tutto quanto evidenziato ed in forza degli accertamenti peritali espletati, deve ritenersi fondata la domanda avanzata da parte attrice, di risarcimento del danno da morte del neonato in termini di danno da perdita del rapporto parentale.
Già in generale, in punto di distribuzione degli oneri probatori, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che qualora venga in rilievo il danno lamentato per la perdita di uno stretto congiunto (coniuge, figli, fratelli), l'estinzione del rapporto parentale costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 c.c., che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi (Cass. 13 maggio 2011,
n. 15027); in altri termini, l'esistenza di uno stretto rapporto di parentela tra la vittima e i suoi stretti congiunti, che agiscono per essere risarciti della perdita, costituisce di per sé un utile elemento presuntivo su cui basare la prova dell'esistenza del danno non patrimoniale, contrastabile con la prova contraria dell'assenza di uno stabile legame affettivo. L'onere di fornire la prova che, nonostante lo stretto legame parentale, il rapporto affettivo non fosse significativo, grava sul soggetto chiamato a risarcire il danno (Cass. n. 22397 del 2022 e Cass.
n. 3767 del 2018). Invero, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, la perdita del concepito o del neonato a causa di negligenza medica configura sempre un vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale risarcibile (Cassazione, Terza
Sezione Civile, ordinanza n. 26826 del 6 ottobre 2025).
Nel caso in esame, lo stretto legame parentale tra il piccolo e la madre sostiene la richiesta risarcitoria con salde presunzioni, mentre la convenuta non ha reso prova volta a vincere detta presunzione.
Quindi, la domanda di risarcimento del danno avanzata iure proprio per la perdita del rapporto parentale va accolta e per la liquidazione vengono applicati i criteri di liquidazione contenuti nelle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano tenuto conto dell'assenza del dato della convivenza, dell'assenza di altro familiare e dell'alta intensità della relazione, nonché dell'età del genitore al momento del fatto
(madre anni 33, figlio 11 mesi e 24 giorni), così liquidando in favore della stessa una somma pari ad € 375.456,00.
Quanto alla domanda avanzata iure successionis, si osserva quanto segue.
In materia, il danno biologico terminale consiste in un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea, anche se massimo nella sua entità e intensità, il quale deve essere valutato con criteri medico-legali e allo stesso tempo esige una modalità di liquidazione che postuli l'analisi della specificità del caso concreto, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose subite dalla vittima e la sua morte successivamente sopraggiunta;
mentre il danno morale catastrofale rappresenta un pregiudizio patito dalla vittima a causa della sofferenza subita nel recepire e quindi acquisire la consapevolezza che il verificarsi della propria morte è ineluttabile. Il danno morale catastrofale può sommarsi a quello biologico terminale quando sussiste un danno cosiddetto da percezione, che si declina nello stato di sofferenza psicologica, altresì definito stato di lucida agonia che la vittima della condotta illecita patisce a causa della contezza dell'imminenza del proprio exitus.
La condicio sine qua non per il suo ristoro è la presenza di una lucida percezione del prossimo decesso. Per i succitati motivi il pregiudizio del danno biologico terminale e il danno catastrofale vanno liquidati entrambi, ma con criteri differenti.
Il danno biologico terminale va quantificato secondo le tabelle relative all'invalidità temporanea del Tribunale di Milano, tenendo conto degli elementi specifici di personalizzazione del caso concreto, mentre il danno catastrofale è liquidato sulla base di un criterio prettamente equitativo puro, facendo riferimento al personale e gravoso pregiudizio psichico subito dal de cuius durante la sua lucida agonia precedente l'exitus. Quindi, il danno catastrofale, detto anche “danno morale catastrofale", è trasmissibile anche per via ereditaria, purché si dimostri che la vittima abbia percepito in modo lucido il proprio stato terminale, consapevole di essere prossimo al decesso in modo ineluttabile. Sul punto, è ormai acquisito in sede di legittimità che il danno biologico terminale “deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente", mentre per il danno catastrofale è necessaria la prova della consapevolezza della propria morte imminente (Corte di Cassazione nella sentenza n. 16272 dell'8 giugno 2023).
Nel caso di specie, risulta agli atti fondata la domanda di risarcimento del danno biologico terminale che si liquida secondo l'orientamento espresso in sede di legittimità, ove si specifica che la determinazione del risarcimento va “parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita per quel determinato periodo, con commisurazione all'inabilità temporanea adeguata alle circostanze del caso concreto" (Cass. civ. sentenza n. 16780/2024).
Di tal chè, in forza degli accertamenti peritali espletati, deve riconoscersi all'attrice il diritto al risarcimento del danno biologico terminale, per un importo calcolato per il periodo indicato dai CTU rispetto alla data del decesso ovvero “che in CP 1
[...] si sia verificata una inabilità assoluta nell'arco di tempo compreso tra il
10.10.2012, data dell'isolamento di EL pneumoniae dopo l'intervento dell'08.2012, e il 15.11.2012, data del decesso”, quindi per una somma pari a €
67.366,00.
Di converso, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno catastrofale, rammentando il chiaro orientamento della Suprema Corte, la quale con ordinanza n. 21799/2025 ha stabilito che, in caso di decesso di un neonato, non è risarcibile il danno catastrofale, ovvero quello legato alla consapevolezza della morte imminente da parte della vittima. Il principio affermato è chiaro: nei neonati, per limiti oggettivi dell'età, non è configurabile una piena coscienza del destino fatale, e dunque non può darsi luogo a tale specifica voce di danno.
Sulle somme sopra indicate devono riconoscersi gli interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito complessivamente determinato (€ 442.822,00) deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (Cass. sez. III n. 23225/2005).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulla somma come sopra liquidata sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione" (Cass.
29420/2019 e 30999/23), ai valori medi, in € 16.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA se dovute per legge (con riduzione della fase istruttoria in considerazione della non particolare complessità della stessa).
Le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_4
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Nulla per le spese relative alla CTP, non risultando in atti documentazione attestante la spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, Dott.
Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda nei termini di cui in parte motiva;
- condanna l' CP 4 al risarcimento del danno in favore dell'attrice per un importo complessivo pari ad € 442.822,00 all'attualità, oltre interessi, come in motivazione;
CP 4- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio, per un importo complessivo pari ad € 16.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA se dovute per legge;
da distrarre in favore del procuratore che si dichiara antistatario;
- condanna definitivamente l' CP 4 al pagamento delle spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina in data 21 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo