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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 3696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3696 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
NRG 2181/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 2181/2019 del r.g.a.c.c., avverso la sentenza n. 2448/2018, pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata il 12 novembre 2018, pendente
TRA
(c.f. ) con sede legale in Volla (NA), alla via Torino n. Parte_1 P.IVA_1
21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Patrizia Kivel Mazuy (c.f.
) e dall'avv. Maria Rosaria Amodio (c.f. ; C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
E
), con sede legale in Torre del Controparte_1 P.IVA_2
Greco alla via Marconi n. 66, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 23 marzo Persona_1
2011 (rep. n. 43440, racc. n. 5105), dagli Avv.ti Eduardo Martucci (C.F.: e C.F._3
Raffaele Montanaro (C.F.: C.F._4
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata il 17 marzo 2016, la in qualità di centro accreditato provvisoriamente presso il Parte_1
S.S.N. a svolgere prestazioni sanitarie di terapia fisica e riabilitativa ai sensi dell'art. 26 della L. n.
833/78 – comprese nella branca di “terapia fisica e riabilitazione” - per gli assistiti dell' , Parte_2 Par chiedeva ingiungersi alla detta il pagamento in suo favore della somma di € 37.371,33, oltre interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, a titolo di saldo per le prestazioni rese nell'aprile 2015 in base alle seguenti fatture: n. 26 dell'11.5.2015 di importo complessivo pari ad €
176.366,19 con saldo impagato pari ad € 17.638,42; n. 27 dell'11.5.2015 di importo complessivo pari ad € 10.807,70, con saldo impagato pari ad € 1.082,57; n. 28 dell'11.5.2015 di importo complessivo pari ad € 178.320,42, con saldo impagato pari ad € 17.833,84; n. 29 dell' 11.5.2015 di importo complessivo pari ad € 8.147,00, con saldo impagato pari ad € 816,50.
1 NRG 2181/2019
Par 1.2. Con decreto n. 437/2016, emesso il 31 marzo 2016 e notificato all l 7 aprile 2016, il
Tribunale di Torre Annunziata ingiungeva all' il pagamento in favore della Parte_2 Parte_1
della somma richiesta “oltre gli interessi legali dalle singole scadenze delle fatture come da
[...] contratto al saldo”.
1.3. L' proponeva opposizione chiedendone la revoca per i seguenti motivi: Parte_2
a) inammissibilità della domanda per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 633 e ss. c.p.c. in quanto il credito, alla luce della documentazione versata in atti, non risultava certo, liquido ed esigibile;
b) omessa dimostrazione da parte del del mancato superamento della COM e della Pt_3 corrispondenza tra le prestazioni effettuate e quelle rientranti nel convenzionamento;
c) superamento del numero di prestazioni contrattualizzate e del tetto di spesa complessivo previsto dal contratto;
a tal proposito affermava che, a fronte di un tetto di spesa contrattualmente assegnato pari ad € 3.330.434,00, il Centro per l'anno 2015 aveva prodotto un fatturato pari ad €
4.451.368,27, sicché già nel mese di ottobre 2015 si era esaurito il budget, con la conseguenza che non risultavano dovuti i saldi per le mensilità da febbraio ad ottobre 2015 e per l'intero gli importi fatturati a novembre e dicembre dello stesso anno (richiamava quanto riportato nella nota prot. n. 138 del 12 aprile 2016). Infine, deduceva che tale circostanza era stata contestata con nota prot. n. 699 del 3 marzo 2016, a firma del Responsabile del Distretto Sanitario, con cui veniva richiesta l'emissione di nota di credito con riferimento agli importi fatturati in eccesso.
1.4. Si costituiva la , con comparsa depositata il 27 settembre 2016, che Parte_1 resisteva all'avversa opposizione deducendo: Par a) la non contestazione da parte dell' ella documentazione allegata al monitorio e quindi la mancata contestazione del numero di prestazioni eseguite;
Par b) che la documentazione depositata dall on era mai stata comunicata alla creditrice procedente;
Par c) che la prova del mancato superamento della COM spettava all
d) l'idoneità della documentazione depositata a provare la pretesa creditoria;
e) l'inefficacia probatoria della nota dell'Asl n. 138 del 12.4.2016, in quanto avente mero valore interno e comunque mai notificata al Centro creditore;
f) la mancata allegazione del pagamento effettivo del complessivo tetto di spesa;
Par g) la mancata dimostrazione da parte dell' dello sforamento del tetto di macroarea e della regressione tariffaria da applicare nei confronti delle singole strutture, tenuto conto che per il Centro ai fini della non remunerabilità delle prestazioni non era sufficiente lo sforamento del limite di fatturato indicato nel contratto per la singola struttura, ma era necessaria una complessa attività dell'Amministrazione volta all'elaborazione dei dati a consuntivo di tutti gli erogatori della macroarea Par con sede nel territorio di competenza dell a ridefinire gli importi remunerabili alla luce del budget Par di macroarea assegnato alla singola monte delle determinazioni commissariali.
Pertanto, concludeva per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.5. Con sentenza n. 2448/2018, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 437/2016 e condannava l'opposta alla rifusione delle spese di lite in Part favore dell
In particolare, il Giudice di primo grado riteneva che le fatture indicate anche nelle distinte riepilogative contabili prodotte dalla , fossero idonee, in mancanza di circostanziate Parte_1
2 NRG 2181/2019
Part contestazioni dell a provare il numero delle prestazioni e il relativo corrispettivo. Tuttavia, accoglieva l'eccezione relativa al superamento del tetto di spesa di struttura, affermando che
“l'opponente ha specificamente contestato la spettanza degli importi richiesti, deducendo che il centro opposto avrebbe fatturato nell'anno 2015 il complessivo importo di € 4.451.368,27 rispetto alla somma effettivamente assegnata di € 3.330.434,00 (cfr. not. prot. 138 del 12.4.2016 nella produzione di parte opponente). Siffatta circostanza, portata a conoscenza dell'opposta al momento dell'introduzione della lite, non risulta contestata dall'opposta con argomentazioni specifiche a confutazione delle somme indicate dall'opponente. In altri termini, la parte opposta non ha negato di aver fatturato la somma sopra indicata, relativa alla mensilità di aprile 2015, eccedente il tetto di spesa”.
2.1. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la con atto di Parte_1 citazione notificato il 26 aprile 2019, deducendo:
- l'inidoneità della documentazione prodotta a provare il superamento del tetto di spesa eccepito, in quanto le note n. prot. 699 del 3.3.2016 e n. prot. 138 del 12.4.2016 avevano mera rilevanza interna e non erano state comunicate alla struttura sanitaria, in particolare, la nota n.
138/2016 “reca dati non accertati con prove idonee a dimostrarne la correttezza”;
- la mancanza di documentazione decisiva per provare la circostanza impeditiva eccepita, ossia
“[…] le fatture e i mandati di pagamento, prima ancora che i verbali del tavolo tecnico che per contratto avrebbe dovuto determinare le regressioni”;
- la mancanza di contestazioni specifiche in ordine alle fatture relative al mese di aprile 2015.
Inoltre, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 4 del contratto sottoscritto, ha dedotto che:
- sono previsti due tetti di spesa, uno per le prestazioni di riabilitazione ambulatoriali e domiciliari (€ 3.057.570,00) e l'altro per quelle residenziali e semiresidenziali (€ 272.864,00) ed è possibile compensare eventuali sforamenti di budget delle prestazioni residenziali e semiresidenziali con eventuali risparmi di spesa stabiliti per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari – e non viceversa – Part sicché “l' avrebbe dovuto dimostrare prima gli eventuali sforamenti parziali dei vari setting assistenziali (ambulatoriali/domiciliari, semiresidenziali e residenziali) e poi lo sforamento globale al netto dell'eventuale compensazione consentita [...]” in quanto “[n]on può infatti escludersi a priori che
l'eccedenza del fatturato sia derivata da un'eccessiva produzione di una tipologia prestazionale, mentre per altre potrebbe non essere stato esaurito il tetto di spesa”.
Infine, ha censurato la pronuncia di prime cure che non aveva verificato la corretta esecuzione del contratto in termini di attività di elaborazione dei dati di produzione e fatturato e la loro parametrazione ai tetti di macroarea di cui al DCA n. 90/2015 e di attività di determinazione della regressione che costituirebbe “l'unica modalità prevista dal regolamento contrattuale per sottrarsi all'obbligo di remunerazione delle prestazioni già rese in favore del SSR per motivi di esaurimento dei budget assegnati”.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accogliere per i motivi dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1558/2018, resa inter partes dal Tribunale di Torre
Annunziata, II Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi – all'esito del procedimento n. R.G. n. 2556/2016 – pubblicata il 28/06/2018 e mai notificata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “ 1) Dichiarare ed accertare che l'opposizione così come proposta dall' è nulla ed improcedibile nonché Controparte_1 infondata e non provata e, quindi rigettarla con tutte le conseguenze di legge;
2) Conseguentemente, confermare l'opposto decreto ingiuntivo in ogni sua parte”. Con vittoria di spese e compensi, oltre il
3 NRG 2181/2019
rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
2.2. Con comparsa depositata il 25 ottobre 2019 si è costituita l' deducendo Parte_2
l'infondatezza e la pretestuosità dei motivi formulati dalla e rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “
1. Rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla Controparte_2
– in persona del legale rappresentante pro tempore – confermare la sentenza di decisione
[...] del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con ricorso per decreto ingiuntivo;
2. Confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione in primo grado;
3. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento integrale di diritti ed onorari di giudizio”.
2.3. All'udienza del 25 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini ordinari di cui all'art. 190 cpc,
I comma, per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto provato il superamento del tetto di spesa sulla base del ragionamento secondo cui, a fronte dell'affermazione del superamento del tetto di spesa, la Parte_1
si è limitata a dedurre la mancata comunicazione e l'inidoneità dei documenti prodotti
[...] Par dall' provare tale circostanza, senza mai negare il contenuto degli stessi e quindi, nel caso de quo, Par di aver fatturato la somma indicata nelle note depositate dall' ossia il complessivo importo di €
4.451.368,27 rispetto alla somma effettivamente assegnata di € 3.330.434,00, come si evince dalla nota prot. n. 138 del 12.4.2016.
Par Più nello specifico, l' in primo grado ha dedotto, richiamandosi alla nota summenzionata, che il tetto di spesa (di struttura) complessivo assegnato pari appunto ad € 3.330.434,00 – previsto dall'art. 4 del contratto sottoscritto dalle parti per l'anno 2014, ma ritenuto applicabile anche al 2015 dalle parti e dallo stesso Tribunale - era stato superato già nel mese di ottobre 2015, sicché non risultava dovuto il saldo per le mensilità da febbraio ad ottobre 2015 (comprensive dunque anche del saldo di aprile 2015) e l'intero importo delle prestazioni rese nei mesi di novembre e dicembre 2015. Di fronte a tale allegazione, tempestivamente e precisamente effettuata nel giudizio di primo grado, il non avrebbe dovuto limitarsi a rilevare che il documento non fosse sufficiente a dimostrare tale Pt_3 circostanza, ma avrebbe dovuto innanzi tutto negarla, indicando l'effettivo ammontare del fatturato, avendone certamente la possibilità in quanto si trattava di fatti a sua conoscenza. Ciò a maggior ragione ove si consideri che la nota n. 138/2016 contiene l'elenco dettagliato di tutte le fatture emesse dall'appellante nel 2015 e delle somme liquidate per ciascuna di esse. Solo a seguito della specifica Part contestazione, con le modalità indicate, del superamento del tetto di spesa, l' avrebbe avuto l'onere di dimostrare quanto indicato nella nota n. 138/2016 e richiamato nella comparsa di costituzione.
Stesso discorso deve essere esteso anche alla prova dell'effettivo pagamento integrale delle prestazioni rese entro i limiti del budget;
infatti, a fronte dell'allegazione dell'avvenuto pagamento di tali somme, la detta assenza di contestazione specifica da parte dell'odierno appellante non ha determinato l'onere da parte dell'ente sanitario di provare tale circostanza. Peraltro, l'effettivo pagamento delle prestazioni rese fino all'esaurimento del budget è irrilevante, in quanto ciò che deve
4 NRG 2181/2019
essere considerato ai fini del rispetto del tetto di spesa è il fatturato e non quanto effettivamente pagato dall' ; pertanto, se anche la non avesse ricevuto il Controparte_1 Parte_1 compenso per tutte le prestazioni fatturate fino allo sforamento del tetto di spesa, al più avrebbe potuto chiederne il pagamento, ma comunque non avrebbe avuto diritto alle remunerazione di quelle rese extra budget.
2. Difficilmente comprensibile è poi la questione della mancata dimostrazione della regressione tariffaria da applicare al Centro, per la quale, secondo l'appellante, è necessaria la produzione delle determinazioni del Tavolo Tecnico e della delibera dirigenziale di presa d'atto delle stesse. Occorre infatti rilevare che, dalla lettura degli artt. 3 e 4 del contratto depositato in atti, relativo all'anno 2014, ma come già detto pacificamente ritenuto applicabile anche all'anno 2015 dalle parti e dal Tribunale, emerge chiaramente che il complessivo tetto di spesa di € 3.330.434,00 è riferito alla struttura e non Par alla macroarea, essendosi l' impegnata all'acquisto delle prestazioni della struttura nei limiti del budget anzidetto. Nell'art. 3, infatti, è indicato il numero di prestazioni da acquistare dalla Parte_1
nell'anno e nell'art. 4 si stabilisce che per tale volume di prestazioni la spesa non può essere
[...] comunque maggiore di € 3.057.570,00 per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 e di € 272.864,00 per le prestazioni residenziali e semi residenziali di riabilitazione.
Trattandosi chiaramente di un tetto di spesa stabilito per il centro che ha sottoscritto il contratto, restano prive di rilievo tutte le deduzioni inerenti all'attività del Tavolo Tecnico e alla necessità di operare la regressione tariffaria unica che riguardano la diversa ipotesi in cui il tetto di spesa fissato sia di macroarea.
3. Ancora, in ordine all'eccezione relativa alla mancata applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del contratto sulla compensazione di eventuali sforamenti di budget delle prestazioni residenziali e semiresidenziali con eventuali risparmi di spesa stabiliti per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari, si osserva che tale doglianza è inammissibile perché introdotta nel giudizio de quo solo con l'atto di appello, in violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. Tuttavia, anche a voler prendere in considerazione Part l'eccezione formulata, asserire che “l' avrebbe dovuto dimostrare prima gli eventuali sforamenti parziali dei vari setting assistenziali (ambulatoriali/domiciliari, semiresidenziali e residenziali) e poi lo sforamento globale al netto dell'eventuale compensazione consentita” risulta comunque incongruente Par con i dati allegati dall ppellata perché il fatturato realizzato dal Centro nel 2015 supera comunque il tetto di spesa considerato complessivamente e non con riferimento ad uno solo dei limiti di spesa previsto, sicché la compensazione sarebbe stata irrilevante.
4. Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato e confermata la sentenza di primo grado.
5. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al Parte_1 pagamento delle spese del presente grado di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del
Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come succ. modificato con d.m. 147 del 13 agosto 2022 sulla liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello del valore della controversia (da collocare nello scaglione da € 26.000,01 ed € 52.000,00), e dunque nel complessivo importo di € 6.900,00, di cui:
5 NRG 2181/2019
Fase di studio € 1.100,00
Fase introduttiva € 900,00
Fase trattazione ed
istruzione
€ 1.800,00
Fase decisionale € 2.200,00
Spese forfett. (15%) € 900,00
Totale € 6.900,00
Il tutto oltre agli eventuali accessori.
6. Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2448/2018, pubblicata il 12 novembre 2018, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell delle spese del secondo Parte_2 grado di giudizio che liquida in €. 6.000,00 per compenso professionale ed €. 900,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre eventuali accessori;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, l'1 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 2181/2019 del r.g.a.c.c., avverso la sentenza n. 2448/2018, pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata il 12 novembre 2018, pendente
TRA
(c.f. ) con sede legale in Volla (NA), alla via Torino n. Parte_1 P.IVA_1
21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Patrizia Kivel Mazuy (c.f.
) e dall'avv. Maria Rosaria Amodio (c.f. ; C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
E
), con sede legale in Torre del Controparte_1 P.IVA_2
Greco alla via Marconi n. 66, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 23 marzo Persona_1
2011 (rep. n. 43440, racc. n. 5105), dagli Avv.ti Eduardo Martucci (C.F.: e C.F._3
Raffaele Montanaro (C.F.: C.F._4
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata il 17 marzo 2016, la in qualità di centro accreditato provvisoriamente presso il Parte_1
S.S.N. a svolgere prestazioni sanitarie di terapia fisica e riabilitativa ai sensi dell'art. 26 della L. n.
833/78 – comprese nella branca di “terapia fisica e riabilitazione” - per gli assistiti dell' , Parte_2 Par chiedeva ingiungersi alla detta il pagamento in suo favore della somma di € 37.371,33, oltre interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, a titolo di saldo per le prestazioni rese nell'aprile 2015 in base alle seguenti fatture: n. 26 dell'11.5.2015 di importo complessivo pari ad €
176.366,19 con saldo impagato pari ad € 17.638,42; n. 27 dell'11.5.2015 di importo complessivo pari ad € 10.807,70, con saldo impagato pari ad € 1.082,57; n. 28 dell'11.5.2015 di importo complessivo pari ad € 178.320,42, con saldo impagato pari ad € 17.833,84; n. 29 dell' 11.5.2015 di importo complessivo pari ad € 8.147,00, con saldo impagato pari ad € 816,50.
1 NRG 2181/2019
Par 1.2. Con decreto n. 437/2016, emesso il 31 marzo 2016 e notificato all l 7 aprile 2016, il
Tribunale di Torre Annunziata ingiungeva all' il pagamento in favore della Parte_2 Parte_1
della somma richiesta “oltre gli interessi legali dalle singole scadenze delle fatture come da
[...] contratto al saldo”.
1.3. L' proponeva opposizione chiedendone la revoca per i seguenti motivi: Parte_2
a) inammissibilità della domanda per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 633 e ss. c.p.c. in quanto il credito, alla luce della documentazione versata in atti, non risultava certo, liquido ed esigibile;
b) omessa dimostrazione da parte del del mancato superamento della COM e della Pt_3 corrispondenza tra le prestazioni effettuate e quelle rientranti nel convenzionamento;
c) superamento del numero di prestazioni contrattualizzate e del tetto di spesa complessivo previsto dal contratto;
a tal proposito affermava che, a fronte di un tetto di spesa contrattualmente assegnato pari ad € 3.330.434,00, il Centro per l'anno 2015 aveva prodotto un fatturato pari ad €
4.451.368,27, sicché già nel mese di ottobre 2015 si era esaurito il budget, con la conseguenza che non risultavano dovuti i saldi per le mensilità da febbraio ad ottobre 2015 e per l'intero gli importi fatturati a novembre e dicembre dello stesso anno (richiamava quanto riportato nella nota prot. n. 138 del 12 aprile 2016). Infine, deduceva che tale circostanza era stata contestata con nota prot. n. 699 del 3 marzo 2016, a firma del Responsabile del Distretto Sanitario, con cui veniva richiesta l'emissione di nota di credito con riferimento agli importi fatturati in eccesso.
1.4. Si costituiva la , con comparsa depositata il 27 settembre 2016, che Parte_1 resisteva all'avversa opposizione deducendo: Par a) la non contestazione da parte dell' ella documentazione allegata al monitorio e quindi la mancata contestazione del numero di prestazioni eseguite;
Par b) che la documentazione depositata dall on era mai stata comunicata alla creditrice procedente;
Par c) che la prova del mancato superamento della COM spettava all
d) l'idoneità della documentazione depositata a provare la pretesa creditoria;
e) l'inefficacia probatoria della nota dell'Asl n. 138 del 12.4.2016, in quanto avente mero valore interno e comunque mai notificata al Centro creditore;
f) la mancata allegazione del pagamento effettivo del complessivo tetto di spesa;
Par g) la mancata dimostrazione da parte dell' dello sforamento del tetto di macroarea e della regressione tariffaria da applicare nei confronti delle singole strutture, tenuto conto che per il Centro ai fini della non remunerabilità delle prestazioni non era sufficiente lo sforamento del limite di fatturato indicato nel contratto per la singola struttura, ma era necessaria una complessa attività dell'Amministrazione volta all'elaborazione dei dati a consuntivo di tutti gli erogatori della macroarea Par con sede nel territorio di competenza dell a ridefinire gli importi remunerabili alla luce del budget Par di macroarea assegnato alla singola monte delle determinazioni commissariali.
Pertanto, concludeva per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.5. Con sentenza n. 2448/2018, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 437/2016 e condannava l'opposta alla rifusione delle spese di lite in Part favore dell
In particolare, il Giudice di primo grado riteneva che le fatture indicate anche nelle distinte riepilogative contabili prodotte dalla , fossero idonee, in mancanza di circostanziate Parte_1
2 NRG 2181/2019
Part contestazioni dell a provare il numero delle prestazioni e il relativo corrispettivo. Tuttavia, accoglieva l'eccezione relativa al superamento del tetto di spesa di struttura, affermando che
“l'opponente ha specificamente contestato la spettanza degli importi richiesti, deducendo che il centro opposto avrebbe fatturato nell'anno 2015 il complessivo importo di € 4.451.368,27 rispetto alla somma effettivamente assegnata di € 3.330.434,00 (cfr. not. prot. 138 del 12.4.2016 nella produzione di parte opponente). Siffatta circostanza, portata a conoscenza dell'opposta al momento dell'introduzione della lite, non risulta contestata dall'opposta con argomentazioni specifiche a confutazione delle somme indicate dall'opponente. In altri termini, la parte opposta non ha negato di aver fatturato la somma sopra indicata, relativa alla mensilità di aprile 2015, eccedente il tetto di spesa”.
2.1. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la con atto di Parte_1 citazione notificato il 26 aprile 2019, deducendo:
- l'inidoneità della documentazione prodotta a provare il superamento del tetto di spesa eccepito, in quanto le note n. prot. 699 del 3.3.2016 e n. prot. 138 del 12.4.2016 avevano mera rilevanza interna e non erano state comunicate alla struttura sanitaria, in particolare, la nota n.
138/2016 “reca dati non accertati con prove idonee a dimostrarne la correttezza”;
- la mancanza di documentazione decisiva per provare la circostanza impeditiva eccepita, ossia
“[…] le fatture e i mandati di pagamento, prima ancora che i verbali del tavolo tecnico che per contratto avrebbe dovuto determinare le regressioni”;
- la mancanza di contestazioni specifiche in ordine alle fatture relative al mese di aprile 2015.
Inoltre, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 4 del contratto sottoscritto, ha dedotto che:
- sono previsti due tetti di spesa, uno per le prestazioni di riabilitazione ambulatoriali e domiciliari (€ 3.057.570,00) e l'altro per quelle residenziali e semiresidenziali (€ 272.864,00) ed è possibile compensare eventuali sforamenti di budget delle prestazioni residenziali e semiresidenziali con eventuali risparmi di spesa stabiliti per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari – e non viceversa – Part sicché “l' avrebbe dovuto dimostrare prima gli eventuali sforamenti parziali dei vari setting assistenziali (ambulatoriali/domiciliari, semiresidenziali e residenziali) e poi lo sforamento globale al netto dell'eventuale compensazione consentita [...]” in quanto “[n]on può infatti escludersi a priori che
l'eccedenza del fatturato sia derivata da un'eccessiva produzione di una tipologia prestazionale, mentre per altre potrebbe non essere stato esaurito il tetto di spesa”.
Infine, ha censurato la pronuncia di prime cure che non aveva verificato la corretta esecuzione del contratto in termini di attività di elaborazione dei dati di produzione e fatturato e la loro parametrazione ai tetti di macroarea di cui al DCA n. 90/2015 e di attività di determinazione della regressione che costituirebbe “l'unica modalità prevista dal regolamento contrattuale per sottrarsi all'obbligo di remunerazione delle prestazioni già rese in favore del SSR per motivi di esaurimento dei budget assegnati”.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accogliere per i motivi dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1558/2018, resa inter partes dal Tribunale di Torre
Annunziata, II Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi – all'esito del procedimento n. R.G. n. 2556/2016 – pubblicata il 28/06/2018 e mai notificata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “ 1) Dichiarare ed accertare che l'opposizione così come proposta dall' è nulla ed improcedibile nonché Controparte_1 infondata e non provata e, quindi rigettarla con tutte le conseguenze di legge;
2) Conseguentemente, confermare l'opposto decreto ingiuntivo in ogni sua parte”. Con vittoria di spese e compensi, oltre il
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rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
2.2. Con comparsa depositata il 25 ottobre 2019 si è costituita l' deducendo Parte_2
l'infondatezza e la pretestuosità dei motivi formulati dalla e rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “
1. Rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla Controparte_2
– in persona del legale rappresentante pro tempore – confermare la sentenza di decisione
[...] del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con ricorso per decreto ingiuntivo;
2. Confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione in primo grado;
3. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento integrale di diritti ed onorari di giudizio”.
2.3. All'udienza del 25 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini ordinari di cui all'art. 190 cpc,
I comma, per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto provato il superamento del tetto di spesa sulla base del ragionamento secondo cui, a fronte dell'affermazione del superamento del tetto di spesa, la Parte_1
si è limitata a dedurre la mancata comunicazione e l'inidoneità dei documenti prodotti
[...] Par dall' provare tale circostanza, senza mai negare il contenuto degli stessi e quindi, nel caso de quo, Par di aver fatturato la somma indicata nelle note depositate dall' ossia il complessivo importo di €
4.451.368,27 rispetto alla somma effettivamente assegnata di € 3.330.434,00, come si evince dalla nota prot. n. 138 del 12.4.2016.
Par Più nello specifico, l' in primo grado ha dedotto, richiamandosi alla nota summenzionata, che il tetto di spesa (di struttura) complessivo assegnato pari appunto ad € 3.330.434,00 – previsto dall'art. 4 del contratto sottoscritto dalle parti per l'anno 2014, ma ritenuto applicabile anche al 2015 dalle parti e dallo stesso Tribunale - era stato superato già nel mese di ottobre 2015, sicché non risultava dovuto il saldo per le mensilità da febbraio ad ottobre 2015 (comprensive dunque anche del saldo di aprile 2015) e l'intero importo delle prestazioni rese nei mesi di novembre e dicembre 2015. Di fronte a tale allegazione, tempestivamente e precisamente effettuata nel giudizio di primo grado, il non avrebbe dovuto limitarsi a rilevare che il documento non fosse sufficiente a dimostrare tale Pt_3 circostanza, ma avrebbe dovuto innanzi tutto negarla, indicando l'effettivo ammontare del fatturato, avendone certamente la possibilità in quanto si trattava di fatti a sua conoscenza. Ciò a maggior ragione ove si consideri che la nota n. 138/2016 contiene l'elenco dettagliato di tutte le fatture emesse dall'appellante nel 2015 e delle somme liquidate per ciascuna di esse. Solo a seguito della specifica Part contestazione, con le modalità indicate, del superamento del tetto di spesa, l' avrebbe avuto l'onere di dimostrare quanto indicato nella nota n. 138/2016 e richiamato nella comparsa di costituzione.
Stesso discorso deve essere esteso anche alla prova dell'effettivo pagamento integrale delle prestazioni rese entro i limiti del budget;
infatti, a fronte dell'allegazione dell'avvenuto pagamento di tali somme, la detta assenza di contestazione specifica da parte dell'odierno appellante non ha determinato l'onere da parte dell'ente sanitario di provare tale circostanza. Peraltro, l'effettivo pagamento delle prestazioni rese fino all'esaurimento del budget è irrilevante, in quanto ciò che deve
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essere considerato ai fini del rispetto del tetto di spesa è il fatturato e non quanto effettivamente pagato dall' ; pertanto, se anche la non avesse ricevuto il Controparte_1 Parte_1 compenso per tutte le prestazioni fatturate fino allo sforamento del tetto di spesa, al più avrebbe potuto chiederne il pagamento, ma comunque non avrebbe avuto diritto alle remunerazione di quelle rese extra budget.
2. Difficilmente comprensibile è poi la questione della mancata dimostrazione della regressione tariffaria da applicare al Centro, per la quale, secondo l'appellante, è necessaria la produzione delle determinazioni del Tavolo Tecnico e della delibera dirigenziale di presa d'atto delle stesse. Occorre infatti rilevare che, dalla lettura degli artt. 3 e 4 del contratto depositato in atti, relativo all'anno 2014, ma come già detto pacificamente ritenuto applicabile anche all'anno 2015 dalle parti e dal Tribunale, emerge chiaramente che il complessivo tetto di spesa di € 3.330.434,00 è riferito alla struttura e non Par alla macroarea, essendosi l' impegnata all'acquisto delle prestazioni della struttura nei limiti del budget anzidetto. Nell'art. 3, infatti, è indicato il numero di prestazioni da acquistare dalla Parte_1
nell'anno e nell'art. 4 si stabilisce che per tale volume di prestazioni la spesa non può essere
[...] comunque maggiore di € 3.057.570,00 per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 e di € 272.864,00 per le prestazioni residenziali e semi residenziali di riabilitazione.
Trattandosi chiaramente di un tetto di spesa stabilito per il centro che ha sottoscritto il contratto, restano prive di rilievo tutte le deduzioni inerenti all'attività del Tavolo Tecnico e alla necessità di operare la regressione tariffaria unica che riguardano la diversa ipotesi in cui il tetto di spesa fissato sia di macroarea.
3. Ancora, in ordine all'eccezione relativa alla mancata applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del contratto sulla compensazione di eventuali sforamenti di budget delle prestazioni residenziali e semiresidenziali con eventuali risparmi di spesa stabiliti per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari, si osserva che tale doglianza è inammissibile perché introdotta nel giudizio de quo solo con l'atto di appello, in violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. Tuttavia, anche a voler prendere in considerazione Part l'eccezione formulata, asserire che “l' avrebbe dovuto dimostrare prima gli eventuali sforamenti parziali dei vari setting assistenziali (ambulatoriali/domiciliari, semiresidenziali e residenziali) e poi lo sforamento globale al netto dell'eventuale compensazione consentita” risulta comunque incongruente Par con i dati allegati dall ppellata perché il fatturato realizzato dal Centro nel 2015 supera comunque il tetto di spesa considerato complessivamente e non con riferimento ad uno solo dei limiti di spesa previsto, sicché la compensazione sarebbe stata irrilevante.
4. Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato e confermata la sentenza di primo grado.
5. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al Parte_1 pagamento delle spese del presente grado di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del
Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come succ. modificato con d.m. 147 del 13 agosto 2022 sulla liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello del valore della controversia (da collocare nello scaglione da € 26.000,01 ed € 52.000,00), e dunque nel complessivo importo di € 6.900,00, di cui:
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Fase di studio € 1.100,00
Fase introduttiva € 900,00
Fase trattazione ed
istruzione
€ 1.800,00
Fase decisionale € 2.200,00
Spese forfett. (15%) € 900,00
Totale € 6.900,00
Il tutto oltre agli eventuali accessori.
6. Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2448/2018, pubblicata il 12 novembre 2018, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell delle spese del secondo Parte_2 grado di giudizio che liquida in €. 6.000,00 per compenso professionale ed €. 900,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre eventuali accessori;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, l'1 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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