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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/06/2025, n. 3314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3314 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3596/2022 R.G. promossa da:
(c.f. , (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), con gli avv.ti TONETTO GIANCARLO e Parte_3 C.F._3
TONETTO FRANCESCO
attori
contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._4 CP_2
), con l'avv. GUZZARDI GAETANO C.F._5
convenuti
CONCLUSIONI
Conclusioni degli attori:
Nel merito: accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 949 c.c., l'inesistenza di alcun diritto di passaggio dei convenuti sig.ri e sull'argine di proprietà degli attori in CP_2 CP_1
Venezia, Via dei Forti 49 adiacente al posto barca in Sant'Erasmo Canaletta Interna alla Porta
Vinciana 33 di cui ai permessi rilasciati dal Magistrato alle Acque di Venezia (cfr. doc. 6).
pagina 1 di 9 In via gradata: ove il Tribunale dovesse accertare l'esistenza di tale servitù di passaggio ordinarne
l'estinzione, anche ai sensi dell'art. 1055 c.c. in quanto avendo i convenuti sig.ri e CP_2 [...]
la possibilità di accedere alla loro proprietà, in Venezia, Isola di S. Erasmo, attraverso il CP_1
percorso comunale e ciclo-pedonale comunale di cui alla documentazione fotografica prodotta sub. 8
potendo ormeggiare la loro imbarcazione in prossimità di tale accesso.
Nel merito in via ulteriore: si chiede il rigetto di tutte le domande ed eccezioni avversarie;
in
particolare quelle proposte, in via riconvenzionale, ex art. 1062 e 1079 c.c;
In via istruttoria: ci si riporta alle osservazioni e richieste formulate nella memoria 8.2.23.
Con vittoria di spese.
Conclusioni dei convenuti:
In via pregiudiziale: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dei convenuti in ordine alla
rimozione del pontile e all'appoggio dello stesso sull'argine;
Nel merito in via principale: respingersi le domande attoree perché infondate e inammissibili.
Nel merito in via riconvenzionale: accertarsi ex art. 1079 c.c. la esistenza del diritto di servitù
volontaria di passaggio a favore del fondo di proprietà di e e attraverso il CP_1 CP_2
fondo dei consorti e e fino all'argine del Canale Boaria Vecchia Parte_2 Pt_1 Parte_3
comprensivo dell'accesso al posto barca così come descritto nell'atto di vendita notaio di Per_1
Venezia rep 60534 del 5 febbraio 1980: “il venditore si riserva il diritto di utilizzare la riva della
Boaria vecchia per il parcheggio di piccola imbarcazione e il diritto di passaggio fino alla strada
comunale attraverso il giardino sito di fronte alla casa”, lungo la stradina catastalmente individuata
Codi sub Comune di Venezia (VE) Venezia/B, Foglio 59, mappali 562, 577 e 181, condannandosi
e e a cessare ogni impedimento e turbativa del diritto di e Parte_2 Pt_1 Parte_3 CP_1
e disponendosi la trascrizione della sentenza ex 2651 c.c.; CP_2
Nel merito in via subordinata riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi l'acquisto del diritto di servitù
di passaggio a favore del fondo di proprietà di e e attraverso il fondo dei CP_1 CP_2
pagina 2 di 9 consorti e e fino all'argine del Canale Boaria Vecchia Parte_2 Pt_1 Parte_3
comprensivo dell'accesso al posto barca per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. lungo
la stradina catastalmente individuata sub Comune di Venezia (VE) NSU Venezia/B, Foglio 59, mappali
562, 577 e 181 condannandosi e e a cessare ogni impedimento e Parte_2 Pt_1 Parte_3
turbativa del diritto di e e disponendosi la trascrizione della sentenza ex 2651 CP_1 CP_2
c.c.. ;
Nel merito in via subordinata riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi l'acquisto per usucapione del
diritto di servitù di passaggio a favore del fondo di proprietà di e e attraverso CP_1 CP_2
il fondo dei consorti e e fino all'argine del Canale Boaria Parte_2 Pt_1 Parte_3
Vecchia lungo la stradina catastalmente individuata sub Comune di Venezia (VE) NSU Venezia/B,
Foglio 59, mappali 562, 577 e 181 comprensivo dell'accesso al posto barca per possesso
ultradecennale in presenza di titolo idoneo e trascritto e comunque ultraventennale condannandosi
e e a cessare ogni impedimento e turbativa del diritto di e Parte_2 Pt_1 Parte_3 CP_1
e disponendosi la trascrizione della sentenza ex 2651 c.c.; CP_2
Nel merito in subordine: non si accetta il contraddittorio in ordine alla eccezione di passaggio della
servitù in altro luogo formulata in terza memoria e ci si oppone alla produzione dei docc. 13-14-15 di
terza memoria perché tardiva e inammissibile. Nel denegato caso venga riconosciuta la esistenza della
servitù di passaggio nel luogo indicato da controparte, si chiede che il Tribunale disponga ai sensi
dell'art. 1068 quarto comma c.c. il trasferimento della servitù dal percorso indicato dagli attori a
quello oggi esistente.
In via istruttoria:
-disporsi la acquisizione di informazioni ex 213 cpc presso il provveditorato OOPP di Venezia in
ordine alla estensione della espropriazione e alla ricomprensione nella concessione di posteggio delle
strutture di palificazione e pontile;
pagina 3 di 9 -ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio, diretta a confermare, previo accertamento dello stato dei
luoghi, la comodità e utilità fondiaria della servitù di passaggio, anche in relazione alla
ricomprensione della porzione di riva tra le aree espropriate e comunque alla ricomprensione nella
concessione di posteggio delle strutture di palificazione e pontile.
Con vittoria di spese e compensi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 9.5.22, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio e chiedendo accertarsi l'inesistenza di Controparte_1 CP_2
alcuna servitù di passaggio in favore del fondo dei convenuti sull'argine, in proprietà degli attori, sito in Venezia, S. Erasmo, via dei Forti 49, adiacente al posto barca di cui ai permessi rilasciati dal
Magistrato alle Acque e, in subordine, laddove ritenuta la sussistenza della servitù, pronunciarne l'estinzione ex art. 1055 c.c. disponendo i convenuti di altro passaggio per raggiungere la propria abitazione.
In via cautelare gli attori chiedevano, altresì, ordinarsi ai convenuti l'immediata cessazione del passaggio sulla loro proprietà e la rimozione del pontile ivi installato.
Secondo l'assunto attoreo, in particolare:
- dopo la pronuncia di interdetto possessorio in favore dei convenuti, con il quale il Tribunale di
Venezia con ordinanza del 30.3.22 ordinava agli attori la rimozione di una recinzione collocata dagli stessi sulla loro proprietà, in prossimità della riva d'acqua, atta ad impedire ai convenuti l'esercizio del passaggio sul fondo attoreo per raggiungere la loro proprietà, i sigg.ri Pt_4
hanno interesse ad ottenere l'accertamento che alcun diritto di servitù sussiste in favore
[...]
dei sigg.ri CP_2
- questi ultimi, invero, in forza dei permessi ottenuti dal Magistrato alle Acque, possono solo occupare uno specchio d'acqua demaniale per l'ormeggio di un natante da diporto, non avendo invece il diritto di posizionare, come hanno fatto, un pontile sull'argine (di proprietà attorea) del pagina 4 di 9 canale per poi attraversare l'adiacente proprietà per raggiungere la loro CP_3
abitazione;
- in ogni caso, anche ammessa l'esistenza di una servitù, ne va accertata la cessazione ex art. 1055 c.c. giacché gli attori già dispongono di altra via, ove può essere ormeggiata anche l'imbarcazione, per accedere alla propria abitazione.
Respinta l'istanza cautelare per difetto del periculum, i convenuti si costituivano ritualmente nel procedimento e, eccepiti preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla domanda di rimozione del pontile appoggiato sull'argine nonché l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nel merito chiedevano il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'esistenza di una servitù volontaria, costituita per contratto, sul terreno in proprietà degli attori o, subordinatamente, di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia o, in ulteriore subordine, per usucapione.
Assumevano i convenuti, in particolare, che unico soggetto legittimato a contraddire in ordine alla domanda di rimozione del pontile doveva ritenersi il Magistrato alle Acque, che aveva rilasciato la concessione in favore del dante causa dei sigg.ri che la realizzazione del pontile doveva CP_2
ritenersi facoltà ricompresa nel diritto di servitù di passaggio per accedere all'argine del canale,
costituito volontariamente con l'atto notarile del 5.2.80 con il quale il dante causa dei convenuti,
, aveva venduto agli attori parte della sua proprietà riservandosi espressamente il Controparte_4
diritto di utilizzare la riva della Boaria Vecchia per l'ormeggio della propria imbarcazione nonché il diritto di passare attraverso il fondo ceduto per raggiungere la riva;
che il passaggio, in subordine,
doveva ritenersi costituito per destinazione del padre di famiglia o, in ulteriore subordine, per il possesso ultradecennale ininterrotto a decorrere dal rogito di vendita debitamente trascritto o in ogni caso ultraventennale;
che nel caso non poteva ritenersi applicabile il disposto dell'art. 1055 c.c. non vertendosi in ipotesi di servitù costituita coattivamente.
pagina 5 di 9 Esperito senza esito il tentativo di mediazione e scambiate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa
è stata istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali e, quindi, trattenuta in decisione il 12.12.24
sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Non pare fondato, va preliminarmente osservato, l'eccepito difetto di interesse ad agire in capo agli attori giacché l'utilità di far dichiarare la libertà del proprio fondo dall'altrui diritto di passaggio può
risiedere anche solo nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici o, comunque, nel fine di non ridurre l'appetibilità commerciale del proprio immobile.
Eccepiscono poi i convenuti, sotto altro profilo, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda attorea di rimozione del pontile appoggiato sull'argine del canale, unico legittimato a contraddire essendo il Magistrato alle Acque che ha riconosciuto il relativo diritto.
La questione può ritenersi assorbita dall'accertata esistenza, per i motivi di seguito esposti, del diritto di passaggio reclamato dai convenuti in via riconvenzionale, per il cui esercizio il pontile collocato sulla riva risulta funzionale ma inutile laddove non venisse riconosciuto il passaggio attraverso il fondo attoreo. È la stessa difesa attorea, si osserva, a qualificare il pontile come “ancillare” rispetto all'esercizio della servitù.
In ordine al passaggio, risulta fondata la domanda svolta in via riconvenzionale dai convenuti avente ad oggetto l'accertamento della costituzione di servitù volontaria con contratto notarile del 5.2.80 (all. 1
convenuti).
Nel detto atto di compravendita, con il quale il dante causa dei convenuti, , vendeva Controparte_4
agli attori il fondo preteso servente, viene testualmente precisato che “il venditore si riserva il diritto di
utilizzare la riva della Boaria vecchia per il parcheggio di una piccola imbarcazione e il diritto di passaggio fino alla strada comunale attraverso il giardino sito in fronte alla casa”.
Assumono gli attori, sotto un primo profilo, che il passaggio espressamente previsto nella compravendita sarebbe differente dal percorso reclamato dai convenuti nel procedimento possessorio e nella presente causa.
pagina 6 di 9 Tale allegazione, tuttavia, è stata tardivamente formulata dalla difesa solo con la memoria istruttoria finalizzata alla prova contraria e, come tale, risulta inammissibile.
Viene eccepito, sotto altro profilo, che quanto pattuito in contratto giustificherebbe solo un diritto personale in capo al dante causa, estintosi con la sua morte, non invece un diritto reale di servitù.
La tesi non è convincente.
Come noto, il diritto reale di servitù si distingue da un rapporto strettamente personale in quanto, come specificato all'art. 1027 c.c., la servitù reca un'utilità oggettiva, in termini di migliore utilizzazione, per il fondo dominante.
Nel caso, al di là delle espressioni utilizzate dalle parti nel contratto (nel quale non si parla di servitù),
può ritenersi accertato che l'attribuzione del passaggio in favore della proprietà rimasta in capo al venditore (ora dei convenuti) ed a carico del fondo ceduto comporti una più vantaggiosa e proficua utilizzazione della prima in termini di più comoda accessibilità.
Invero, anche laddove potesse ritenersi accertato che il titolare del fondo preteso dominante disponga,
come allegato dagli attori, di altra via per accedere allo stesso, non sembra potersi revocare in dubbio che una pluralità di accessi accresca il valore commerciale del fondo o comunque lo renda di più
agevole fruibilità soprattutto nel contesto di un'isola raggiungibile da Venezia e/o dalla terraferma solo a mezzo di imbarcazioni.
Circostanza, quest'ultima, evidenziata anche dal Perito di parte convenuta (all. 16 convenuti), secondo cui “la servitù di passaggio collegata all'immobile che permette di raggiungere uno spazio acqueo concesso per ormeggio natanti (…) rende ancora più appetibile al mercato l'immobile”, e, del resto,
non espressamente contestata neppure dalla difesa attorea.
Ulteriore elemento per desumere la volontà delle parti di costituire un vincolo reale a carico del fondo ceduto può trarsi dalla nota di trascrizione della compravendita (all. 15 convenuti), nella quale si fa espressa menzione del passaggio. La nota, infatti, come precisato dalla giurisprudenza, in materia di pagina 7 di 9 servitù vale ad integrare il titolo (si vedano, in tal senso, Cass. n. 10627/23; Cass. n. 17026/19; Cass. n.
8000/18).
Gli attori hanno eccepito che la servitù, laddove accertata, si sarebbe estinta per non uso.
L'eccezione è infondata.
Per stessa ammissione degli attori nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. (la prima difesa dopo la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti) la servitù sarebbe stata esercitata fino alla morte di avvenuta nel 2011, di tal che il termine ventennale di prescrizione previsto all'art. Controparte_4
1073 c.c. non sarebbe comunque decorso.
Inaccoglibile la domanda formulata dagli attori in via subordinata, ex art. 1055 c.c., per la soppressione del passaggio, laddove riconosciuto, in considerazione del passaggio alternativo per l'accesso al proprio fondo di cui possono godere i convenuti.
Invero, proprio in virtù dell'allegato passaggio alternativo di cui la difesa attorea allega l'esistenza,
appare evidente che le parti non abbiano inteso costituire il passaggio indicato nel contratto per superare l'interclusione del fondo e che, dunque, la servitù, per quanto costituita per contratto, non possa comunque rientrare nella categoria delle servitù coattive con conseguente applicabilità dell'art. 1055 c.c. (si veda, in tal senso, Cass. n. 24966/19; Cass. n. 8913/16).
Ogni ulteriore questione può ritenersi assorbita.
Viene accertata, per l'effetto, la costituzione di servitù volontaria di passaggio, con l'atto notarile del
5.2.80 rep. n. 60534 dott. di Venezia, a favore del fondo di proprietà di e Persona_2 CP_1
censito al foglio 59 mappale 418 del Comune di Venezia Sezione Urbana e attraverso CP_2
il fondo dei signori , e , fino all'argine del Canale Boaria Parte_2 Parte_1 Parte_3
Vecchia comprensivo dell'accesso al posto barca, lungo la stradina insistente sui mappali 562, 577 e
181 del foglio 59 del Comune di Venezia Sezione Urbana, intestati agli attori.
Viene ordinato agli attori, inoltre, come richiesto, la cessazione di ogni impedimento e turbativa all'esercizio della servitù.
pagina 8 di 9 Le spese, anche del procedimento cautelare, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, per le cause di valore indeterminabile ricomprese nello scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- accerta e dichiara la costituzione di servitù volontaria di passaggio, con l'atto notarile del 5.2.80
rep. n. 60534 dott. di Venezia, a favore del fondo di proprietà dei signori Persona_2
e censito al foglio 59 mappale 418 del Comune di Venezia Controparte_1 CP_2
Sezione Urbana e attraverso il fondo dei signori , e , Parte_2 Parte_1 Parte_3
fino all'argine del Canale Boaria Vecchia comprensivo dell'accesso al posto barca, lungo la stradina insistente sui mappali 562, 577 e 181 del foglio 59 del Comune di Venezia Sezione
Urbana, intestati agli attori.
- ordina agli attori la cessazione di ogni impedimento e turbativa all'esercizio della servitù.
- ordina al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della sentenza, con esonero da responsabilità
- condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 10.000,00 per compensi, € 518,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Venezia, 27/06/2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 9 di 9