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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/02/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Manuela Pellerino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a R.G. N. 1640/2024
TRA
Avv. MEMMO Maurizio, rappresentato e difeso da sè medesimo,
RICORRENTE
e
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa del 7.2.2025.
Con ricorso depositato il 10.3.2024, ai sensi degli artt. 170, 84 e 116 D.P.R. 115/2002, l'Avv.
Maurizio Memmo si opponeva al decreto del 20.2.2024, depositato in pari data, con cui il
Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, a fronte dell'istanza di liquidazione datata
2.2.2024, nell'ambito del processo penale, dinanzi al medesimo Tribunale di Lecce in composizione monocratica, avente R.G.T. n. 1280/2021, nei confronti di aveva rigettato la Controparte_2
medesima istanza, sostenendo che non risultava esaurientemente documentato il lamentato stato d'insolvenza dell'assistito, sulla base di verbali da cui emergeva che l'Ufficiale giudiziario non aveva trovato presso la sua abitazione l'esecutato, perché detenuto, e, pur avendo trovato in casa la di lui moglie, non aveva proceduto al pignoramento. Il , nonostante la regolare notifica del ricorso, rimaneva Controparte_1
contumace.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 7.2.2025, veniva trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281 sexies, comma 3 c.p.c.
________________
La domanda è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Non sussistono i presupposti per la liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 116 T.U. n.
115/2002, in quanto il difensore d'ufficio non ha dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
Nel caso in esame, infatti, come si evince dalla documentazione prodotta dal ricorrente, alcun pignoramento è stato eseguito. Sebbene il risultasse detenuto, l'Ufficiale Giudiziario CP_2
avrebbe comunque potuto procedere al pignoramento dei beni di sua proprietà, ma ciò di fatto non è avvenuto.
Non vi è alcuna prova, dunque, che l'esecutato non fosse titolare di beni immobili o mobili, su cui agire in via esecutiva.
Neppure sussistono i presupposti che consentono di ritenere il irreperibile. CP_2
Pertanto, si ritiene di dover rigettare l'opposizione e che nulla debba disporsi per le spese di lite del presente giudizio, essendo il convenuto rimasto contumace. CP_1
P.T.M. definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv. Maurizio Memmo nei confronti del , in persona del Ministro pro tempore, così dispone: Controparte_1
1) rigetta l'opposizione;
2) nulla per le spese.
Si comunichi.
Lecce, 15.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Pellerino