TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/01/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6813/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE Il Giudice Erika Ivalù Pampalone
in composizione monocratica, nella persona del giudice Erika Ivalù Pampalone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 05.12.24, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento semplificato (art. 281 decies c.p.c.) iscritto al n. 6813 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
c.f. ), in persona del suo procuratore speciale, Dott. Parte_1 P.IVA_1
, digitalmente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. Parte_2 dell'Avv. Alessandro Macaione che la rappresenta e Email_1
difende nel presente procedimento giusta procura in calce al ricorso.
Ricorrente
contro
(c.f. ) in persona del curatore dell'eredità Controparte_1 C.F._1 giacente, Avv. Daniala Carrara (C.F. ) con studio in ER, via C.F._2
Maggiore Toselli n. 133.
Resistente contumace
Oggetto: accettazione tacita di eredità ex art. 476 c.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/05/2024, premesso (per Parte_1
quanto rileva):
- di vantare, nei confronti di , il credito derivante dall'atto di mutuo Controparte_1
stipulato in data 11.1.1991 (v. doc. 2) dall'allora Banco Di Sicilia;
- che il mutuatario, , è deceduto in data 29.4.2010 (doc. 5) e che, in Controparte_1
relazione alla di lui eredità, il Tribunale di ER ne ha dichiarato la giacenza con decreto reso in data 3.12.19 nel procedimento RG vol. n. 5275/19, nominando quale Curatore l'avv. Daniela Carrara;
- di avere successivamente introdotto, in relazione al sopra citato credito, procedura esecutiva RG n. 477/22 sull'immobile sito in ER, via Crimi n. 13, identificato al N.C.E.U. al fg. 80, p.lle 235, 236 e 237;
- che, con provvedimento reso in data 29.8.2023, il Giudice dell'esecuzione ha onerato l'odierna ricorrente di procedere al ripristino della continuità delle trascrizioni, specie con riferimento all'accettazione dell'eredità paterna da parte dell'originario debitore, , “per la quota di ½ indiviso di proprietà” dell'immobile; Controparte_1
ha introdotto il presente procedimento al fine di ottenere sentenza di accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità paterna da parte di , Controparte_1 deceduto in ER il giorno 29.4.2010 e per esso, della , Controparte_2
rappresentata dal curatore Avv. Daniela Carrara (v. decreto del 3.12.19 emesso dal
Tribunale di ER, sez. vol. giurisdizione, nel procedimento RG n. 5275/19) onde procedere alla trascrizione di detta accettazione ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c.
A sostegno della superiore domanda, la ricorrente ha esposto: i) che, in seno al contratto di mutuo stipulato in data 11.1.1991 (doc. 2 allegato al ricorso, rep 16708, racc.
6321) ha concesso ipoteca volontaria, iscritta con nota del 15.01.1991 (R.P. Controparte_1
264), rinnovata il 31.12.2010 (R.G. 70544; R.P. 15386), sull'immobile oggetto di esecuzione immobiliare, sito in ER, via Crimi n. 13, identificato al N.C.E.U. al fg. 80, p.lle 235, 236
e 237; ii) che, all'epoca di concessione in garanzia, detto immobile apparteneva a CP_1
per la quota di 1/9 in forza di successione ex lege al padre, nato
[...] Persona_1
a ER giorno 11.4.1912 e ivi deceduto il 26.10.1974; iii) che, quindi, la concessione di ipoteca sull'immobile sito in ER, via Crimi 13, da parte di , costituisce Controparte_1
atto di accettazione tacita dell'eredità a norma dell'art. 476 c.c.
Correttamente instauratosi il contraddittorio, parte resistente non si è costituita in giudizio.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti prodotti in giudizio, è stata assunta in riserva all'udienza del 5.12.24, nella quale la ricorrente ha insistito nelle domande formulate in ricorso.
***
Procedendo alla disamina della domanda promossa da è noto che, Parte_1
nell'ambito della espropriazione immobiliare, spetta al giudice dell'esecuzione verificare d'ufficio la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente, ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore.
Da ciò trae origine il presente giudizio, stante l'evidente interesse di parte ricorrente
– creditore pignoratizio nell'ambito del procedimento esecutivo portante il n. 477/2022
R.G. - ad ottenere, con provvedimento giudiziale suscettibile di trascrizione (art. 2648, co.
III c.c.), l'accertamento dell'intervenuto acquisto dell'eredità da parte del debitore esecutato, , e ciò onde assicurare il principio di c.d. continuità delle Controparte_1 trascrizioni (art. 567 c.p.c).
Ciò chiarito, si rammenta che il nostro ordinamento contempla diversi modi di accettazione dell'eredità (v. art. 474 e ss. c.c.), tra i quali -secondo una nota distinzione proposta soprattutto in dottrina- si annoverano l'accettazione espressa di cui all'art. 475
c.c., l'accettazione tacita di cui all'art. 476 c.c. e, infine, la cosiddetta accettazione presunta di cui all'art. 485 c.c.
Quanto alla c.d. accettazione tacita, che viene in rilievo in questa sede, si rammenta che essa si verifica allorquando il chiamato compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare l'eredità e che non potrebbe compiere se non in qualità di erede.
Sul punto, non vi è dubbio che integra accettazione tacita la concessione di ipoteca su uno dei beni inclusi nell'eredità. Ed invero, secondo la giurisprudenza (da ultimo Cass., ordinanza n. 5569/2021, pubblicata il 1° marzo 2021) “la concessione di un'ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità, in quanto atto di disposizione del medesimo, nel caso in cui venga compiuto in assenza di qualsiasi riferimento a una di quelle circostanze che potrebbero giustificarne il compimento da parte del chiamato in quanto tale, come previsto dall'art. 460 c.c., configura
l'accettazione tacita dell'eredità.
La Corte ha inoltre sottolineato che “neanche una dichiarazione espressa del soggetto interessato, tendente a togliere valore al contegno, già di per sé univoco e concludente, è sufficiente ad escludere l'accettazione tacita dell'eredità, poiché, si è osservato, protestatio facto contraria nihil valet”.
***
Tanto premesso in punto di diritto, il Tribunale ritiene la domanda fondata per le ragioni che di seguito si espongono.
In primo luogo, dall'esame del contratto di mutuo stipulato in data 15.1.1991, ai rogiti del notaio (rep. 16708, racc. 6321), risulta che, a garanzia delle Persona_2
obbligazioni ivi assunte, (unitamente alla madre, e ai Controparte_1 CP_3
fratelli e ) ha concesso ipoteca volontaria Persona_3 Persona_4
sull'immobile sito in ER, via Crimi n. 13.
Ciò posto, dall'esame della relazione del 13.2.23 a firma del notaio Persona_5
, risulta che, all'epoca della stipula del mutuo, detto bene apparteneva, per la
[...]
quota pari ad 1/9, al mutuatario, , in forza della successione ex lege del Controparte_1 padre, apertasi in data 26.10.1974. Persona_1
Per completezza, il Tribunale rileva, infine, che – come risultante dalla citata relazione notarile- con contratto di compravendita a rogito del Notar di Persona_2
ER (trascritto il 12 luglio 1991 ai n.ri 30795/23329) del giorno 12 giugno 1991,
ha acquistato dagli altri coeredi ( e Controparte_1 CP_3 Persona_3
) la restante quota indivisa pari a 8/9 dell'immobile, divenendone, Persona_4
quindi, pieno ed esclusivo proprietario.
Per quanto sopra detto, quindi, non vi è dubbio che in seno all'atto di mutuo del giorno 11.1.1991, ha concesso ipoteca su di un immobile proveniente Controparte_1
dall'eredità paterna, in tal modo accettandola tacitamente.
Deve, quindi, dichiararsi che , nato a [...] il [...] ed Controparte_1 ivi deceduto il 29.04.2010, e per esso la Curatela dell'Eredità del predetto signor CP_2
, in persona del curatore dell'eredità giacente Avv. Daniela Carrara (C.F. Controparte_1 ), con studio in ER via Maggiore Toselli n. 133, ha accettato C.F._2
tacitamente l'eredità del di lui padre , nato a [...] l'[...] ed Persona_1
ivi deceduto il 26.10.1974, e quindi anche della quota di proprietà del de cuius dell'appartamento per civile abitazione sito in ER, via Crimi n. 13 a Villagrazia, piano terra, iscritto in catasto al N.C.E.U.di ER alla partita 92005, Fg. 80, P.lla 235, 236 e 237
***
In considerazione del fatto che la presente statuizione risulta causalmente riconducibile alla necessità di procedere al ripristino della continuità delle trascrizioni ed in considerazione della mancata costituzione in giudizio della Curatela dell'eredità giacente di , il Tribunale ritiene sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per Controparte_1
disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- DICHIARA che , c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
08/01/1957 ed ivi deceduto il 29.04.2010, e per esso la Curatela dell'Eredità Giacente del predetto signor , in persona del curatore dell'eredità giacente Avv. Daniela Controparte_1
Carrara (C.F. ), ha accettato tacitamente l'eredità del di lui padre C.F._2
nato a [...] l'[...] ed ivi deceduto il 26.10.1974, e quindi Persona_1 anche della quota di proprietà del de cuius dell'appartamento per civile abitazione sito in
ER, via Crimi n. 13 a Villagrazia, piano terra, iscritto in catasto al N.C.E.U. di
ER alla partita 92005, Fg. 80, P.lla 235, 236 e 237;
- ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di ER di procedere alla trascrizione della presente sentenza, esonerandolo da qualsivoglia responsabilità;
COMPENSA le spese di lite.
ER, li 20.1.25
IL GIUDICE
Erika Ivalù Pampalone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE Il Giudice Erika Ivalù Pampalone
in composizione monocratica, nella persona del giudice Erika Ivalù Pampalone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 05.12.24, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento semplificato (art. 281 decies c.p.c.) iscritto al n. 6813 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
c.f. ), in persona del suo procuratore speciale, Dott. Parte_1 P.IVA_1
, digitalmente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. Parte_2 dell'Avv. Alessandro Macaione che la rappresenta e Email_1
difende nel presente procedimento giusta procura in calce al ricorso.
Ricorrente
contro
(c.f. ) in persona del curatore dell'eredità Controparte_1 C.F._1 giacente, Avv. Daniala Carrara (C.F. ) con studio in ER, via C.F._2
Maggiore Toselli n. 133.
Resistente contumace
Oggetto: accettazione tacita di eredità ex art. 476 c.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/05/2024, premesso (per Parte_1
quanto rileva):
- di vantare, nei confronti di , il credito derivante dall'atto di mutuo Controparte_1
stipulato in data 11.1.1991 (v. doc. 2) dall'allora Banco Di Sicilia;
- che il mutuatario, , è deceduto in data 29.4.2010 (doc. 5) e che, in Controparte_1
relazione alla di lui eredità, il Tribunale di ER ne ha dichiarato la giacenza con decreto reso in data 3.12.19 nel procedimento RG vol. n. 5275/19, nominando quale Curatore l'avv. Daniela Carrara;
- di avere successivamente introdotto, in relazione al sopra citato credito, procedura esecutiva RG n. 477/22 sull'immobile sito in ER, via Crimi n. 13, identificato al N.C.E.U. al fg. 80, p.lle 235, 236 e 237;
- che, con provvedimento reso in data 29.8.2023, il Giudice dell'esecuzione ha onerato l'odierna ricorrente di procedere al ripristino della continuità delle trascrizioni, specie con riferimento all'accettazione dell'eredità paterna da parte dell'originario debitore, , “per la quota di ½ indiviso di proprietà” dell'immobile; Controparte_1
ha introdotto il presente procedimento al fine di ottenere sentenza di accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità paterna da parte di , Controparte_1 deceduto in ER il giorno 29.4.2010 e per esso, della , Controparte_2
rappresentata dal curatore Avv. Daniela Carrara (v. decreto del 3.12.19 emesso dal
Tribunale di ER, sez. vol. giurisdizione, nel procedimento RG n. 5275/19) onde procedere alla trascrizione di detta accettazione ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c.
A sostegno della superiore domanda, la ricorrente ha esposto: i) che, in seno al contratto di mutuo stipulato in data 11.1.1991 (doc. 2 allegato al ricorso, rep 16708, racc.
6321) ha concesso ipoteca volontaria, iscritta con nota del 15.01.1991 (R.P. Controparte_1
264), rinnovata il 31.12.2010 (R.G. 70544; R.P. 15386), sull'immobile oggetto di esecuzione immobiliare, sito in ER, via Crimi n. 13, identificato al N.C.E.U. al fg. 80, p.lle 235, 236
e 237; ii) che, all'epoca di concessione in garanzia, detto immobile apparteneva a CP_1
per la quota di 1/9 in forza di successione ex lege al padre, nato
[...] Persona_1
a ER giorno 11.4.1912 e ivi deceduto il 26.10.1974; iii) che, quindi, la concessione di ipoteca sull'immobile sito in ER, via Crimi 13, da parte di , costituisce Controparte_1
atto di accettazione tacita dell'eredità a norma dell'art. 476 c.c.
Correttamente instauratosi il contraddittorio, parte resistente non si è costituita in giudizio.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti prodotti in giudizio, è stata assunta in riserva all'udienza del 5.12.24, nella quale la ricorrente ha insistito nelle domande formulate in ricorso.
***
Procedendo alla disamina della domanda promossa da è noto che, Parte_1
nell'ambito della espropriazione immobiliare, spetta al giudice dell'esecuzione verificare d'ufficio la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente, ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore.
Da ciò trae origine il presente giudizio, stante l'evidente interesse di parte ricorrente
– creditore pignoratizio nell'ambito del procedimento esecutivo portante il n. 477/2022
R.G. - ad ottenere, con provvedimento giudiziale suscettibile di trascrizione (art. 2648, co.
III c.c.), l'accertamento dell'intervenuto acquisto dell'eredità da parte del debitore esecutato, , e ciò onde assicurare il principio di c.d. continuità delle Controparte_1 trascrizioni (art. 567 c.p.c).
Ciò chiarito, si rammenta che il nostro ordinamento contempla diversi modi di accettazione dell'eredità (v. art. 474 e ss. c.c.), tra i quali -secondo una nota distinzione proposta soprattutto in dottrina- si annoverano l'accettazione espressa di cui all'art. 475
c.c., l'accettazione tacita di cui all'art. 476 c.c. e, infine, la cosiddetta accettazione presunta di cui all'art. 485 c.c.
Quanto alla c.d. accettazione tacita, che viene in rilievo in questa sede, si rammenta che essa si verifica allorquando il chiamato compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare l'eredità e che non potrebbe compiere se non in qualità di erede.
Sul punto, non vi è dubbio che integra accettazione tacita la concessione di ipoteca su uno dei beni inclusi nell'eredità. Ed invero, secondo la giurisprudenza (da ultimo Cass., ordinanza n. 5569/2021, pubblicata il 1° marzo 2021) “la concessione di un'ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità, in quanto atto di disposizione del medesimo, nel caso in cui venga compiuto in assenza di qualsiasi riferimento a una di quelle circostanze che potrebbero giustificarne il compimento da parte del chiamato in quanto tale, come previsto dall'art. 460 c.c., configura
l'accettazione tacita dell'eredità.
La Corte ha inoltre sottolineato che “neanche una dichiarazione espressa del soggetto interessato, tendente a togliere valore al contegno, già di per sé univoco e concludente, è sufficiente ad escludere l'accettazione tacita dell'eredità, poiché, si è osservato, protestatio facto contraria nihil valet”.
***
Tanto premesso in punto di diritto, il Tribunale ritiene la domanda fondata per le ragioni che di seguito si espongono.
In primo luogo, dall'esame del contratto di mutuo stipulato in data 15.1.1991, ai rogiti del notaio (rep. 16708, racc. 6321), risulta che, a garanzia delle Persona_2
obbligazioni ivi assunte, (unitamente alla madre, e ai Controparte_1 CP_3
fratelli e ) ha concesso ipoteca volontaria Persona_3 Persona_4
sull'immobile sito in ER, via Crimi n. 13.
Ciò posto, dall'esame della relazione del 13.2.23 a firma del notaio Persona_5
, risulta che, all'epoca della stipula del mutuo, detto bene apparteneva, per la
[...]
quota pari ad 1/9, al mutuatario, , in forza della successione ex lege del Controparte_1 padre, apertasi in data 26.10.1974. Persona_1
Per completezza, il Tribunale rileva, infine, che – come risultante dalla citata relazione notarile- con contratto di compravendita a rogito del Notar di Persona_2
ER (trascritto il 12 luglio 1991 ai n.ri 30795/23329) del giorno 12 giugno 1991,
ha acquistato dagli altri coeredi ( e Controparte_1 CP_3 Persona_3
) la restante quota indivisa pari a 8/9 dell'immobile, divenendone, Persona_4
quindi, pieno ed esclusivo proprietario.
Per quanto sopra detto, quindi, non vi è dubbio che in seno all'atto di mutuo del giorno 11.1.1991, ha concesso ipoteca su di un immobile proveniente Controparte_1
dall'eredità paterna, in tal modo accettandola tacitamente.
Deve, quindi, dichiararsi che , nato a [...] il [...] ed Controparte_1 ivi deceduto il 29.04.2010, e per esso la Curatela dell'Eredità del predetto signor CP_2
, in persona del curatore dell'eredità giacente Avv. Daniela Carrara (C.F. Controparte_1 ), con studio in ER via Maggiore Toselli n. 133, ha accettato C.F._2
tacitamente l'eredità del di lui padre , nato a [...] l'[...] ed Persona_1
ivi deceduto il 26.10.1974, e quindi anche della quota di proprietà del de cuius dell'appartamento per civile abitazione sito in ER, via Crimi n. 13 a Villagrazia, piano terra, iscritto in catasto al N.C.E.U.di ER alla partita 92005, Fg. 80, P.lla 235, 236 e 237
***
In considerazione del fatto che la presente statuizione risulta causalmente riconducibile alla necessità di procedere al ripristino della continuità delle trascrizioni ed in considerazione della mancata costituzione in giudizio della Curatela dell'eredità giacente di , il Tribunale ritiene sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per Controparte_1
disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- DICHIARA che , c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
08/01/1957 ed ivi deceduto il 29.04.2010, e per esso la Curatela dell'Eredità Giacente del predetto signor , in persona del curatore dell'eredità giacente Avv. Daniela Controparte_1
Carrara (C.F. ), ha accettato tacitamente l'eredità del di lui padre C.F._2
nato a [...] l'[...] ed ivi deceduto il 26.10.1974, e quindi Persona_1 anche della quota di proprietà del de cuius dell'appartamento per civile abitazione sito in
ER, via Crimi n. 13 a Villagrazia, piano terra, iscritto in catasto al N.C.E.U. di
ER alla partita 92005, Fg. 80, P.lla 235, 236 e 237;
- ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di ER di procedere alla trascrizione della presente sentenza, esonerandolo da qualsivoglia responsabilità;
COMPENSA le spese di lite.
ER, li 20.1.25
IL GIUDICE
Erika Ivalù Pampalone