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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 173/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
14/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente
ATANASIO CC, RE
BRAGHO GIANLUCA, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1266/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia - Via Manin, 25 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 237/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 7
e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240055793725000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1627/2025 depositato il 15/07/2025
Richieste delle parti:
Appellante: riformare la sentenza impugnata e per l'effetto, confermare la legittimità della cartella di pagamento;
condannare parte avversa al pagamento delle spese di lite
Appellato:
in via preliminare,
dichiarare l'inammissibilità del gravame per difetto di interesse e/o violazione dell'art. 53, D.lgs. n.
546/1992, come illustrato retro sub 1 e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
in via principale,
dichiarare illegittimo e/o infondato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei motivi esposti nelle Controdeduzioni e, per l'effetto, confermare la decisione - sul punto - dei Giudici di prime cure, come illustrato retro sub 2 e 3;
in via incidentale,
in riforma dell'impugnata sentenza, annullare la Cartella di pagamento per illegittimità del procedimento adottato in violazione dell'art. 42 e 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, come illustrato retro sub. 4;
in subordine,
annullare la Cartella di pagamento, in accoglimento dei motivi in questa sede riproposti in quanto ritenuti assorbiti dai Giudici di prime cure e indicati retro sub 5 e 6;
in ogni caso,
dichiarare la nullità/illegittimità della Cartella di pagamento e condannare la Controparte al pagamento delle spese del primo e secondo grado di giudizio e alla ripetizione di quanto versato in pendenza di giudizio, pagamento effettuato dalla Società al mero fine di evitare l'adozione di misure cautelari e/o esecutive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 ha impugnato la cartella esattoriale dell'importo di euro 44.439 emessa da Agenzia delle Entrate a seguito di un controllo compiuto ai sensi dell'articolo 36 bis dpr numero 600 del 1973.
Più precisamente, Agenzia delle entrate aveva applicato aliquote Irap maggiorate per L'Emilia-Romagna
e la Toscana rispettivamente nella misura del 4,82% e del 5,57% invece che le aliquote ordinarie, applicate dalla società ai sensi del decreto legislativo numero 446 del 1997.
La ragione dell'applicazione di aliquote ordinarie o invece di quelle maggiorate risiede nella individuazione della natura dell'attività produttiva svolta dalla società appellata, la quale offre servizi di rimborso iva effettuati a favore di turisti stranieri al fine di agevolare la procedura di recupero dell'imposta assolta sui prodotti acquistati in Italia;
il turista cede il proprio credito IVA a Resistente_1a quale si occuperà poi di ottenerne la restituzione;
naturalmente, a fronte di tale servizio, la società ottiene un commissione dal turista. Secondo la società contribuente, tale attività è di natura commerciale;
con la conseguenza che essa si deve ritenere assoggettata all'aliquota Irap ordinaria nella misura del 3,90%.
Pertanto, la disciplina applicabile sarebbe quella prevista per i soggetti commerciali di cui all'articolo 5 decreto Irap per quanto attiene alla determinazione del valore della produzione;
mentre sarebbe soggetta alla disciplina dell'articolo 16 comma 1 dello stesso decreto per quanto attiene all'individuazione dell'aliquota applicabile (3,90%).
L'attività svolta dalla ricorrente società risulta essere classificata con codice ATECO 64.99.60, il quale ha sostituito il precedente codice 65.23.6p.
La società Resistente_1 lamenta poi che la cartella esattoriale è stata emessa a seguito di un controllo automatico eseguito ai sensi dell'articolo 36 bis DPR n. 600 del 1973, procedura questa che non sarebbe stata consentita per espletare una vera e propria attività di accertamento con diversa qualificazione dell'attività espletata dal punto di vista merceologico, in quanto impedisce un compiuto esercizio del contraddittorio ad opera del contribuente;
con il controllo automatico ai sensi dell'articolo 36 bis sarebbe stato possibile espletare solo operazioni di correzione, rettifica e controllo della rispondenza con la dichiarazione della tempestività dei versamenti delle imposte, contributi e premi dovuti.
Ciò avrebbe avuto riflessi sulla motivazione del provvedimento assunto dall'Amministrazione, necessariamente carente, proprio in considerazione del tipo di procedura utilizzata.
Invece, l'ufficio rileva che la motivazione della cartella è stata integrata con la motivazione di irregolarità; nonostante l'accertamento sia conseguito ad un controllo automatico in ogni caso si sarebbe instaurato un compiuto contraddittorio, in quanto la società ha proposto istanza di autotutela con la quale ha fatto valere le proprie ragioni.
Nel merito, l'amministrazione finanziaria ha rilevato che, proprio facendo applicazione del codice ATECO riferito alla società, sarebbero state applicate le aliquote maggiorate trattandosi di attività di natura finanziaria.
Peraltro, l'ufficio ha evidenziato che è stata la stessa società ad individuare correttamente la natura dell'attività espletata quando ha indicato il codice attività 64.90.60 in cui sono ricomprese “altre intermediazioni finanziarie” nonché il codice attività 64.90.20 in cui sono ricomprese le attività di factoring.
All'esito del procedimento di primo grado il collegio ha concluso accogliendo le tesi della società ricorrente.
Il collegio ha preliminarmente escluso la violazione dell'articolo 36 bis numero 600 del 73 e dell'articolo 6 legge numero 912 del 2000 in quanto l'esistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione non esclude il ricorso alla procedura automatizzata essendo invece solo indispensabile l'assicurazione del contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo.
E nel caso che ci occupa la società contribuente è stata in grado di manifestare le proprie considerazioni e difese prima dell'emissione della cartella esattoriale.
Il primo giudice, più strettamente nel merito, ha fatto proprie le considerazioni della società contribuente, accogliendo il ricorso ma compensando le spese.
Propone appello l'Amministrazione finanziaria, riproponendo le considerazioni già fatte nel primo giudizio.
Con l'atto di appello l'amministrazione insiste poi sulla qualificazione dell'attività espletata dalla società appellata quale attività di natura finanziaria rimandando direttamente al profilo linkedin della stessa società Resistente_1 la quale definisce più volte espressamente la propria attività come di tipo finanziario.
Invece nelle proprie controdeduzioni la società contribuente ribadisce quanto già affermato nel precedente giudizio
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attività svolta dalla società, come chiarito nella parte in fatto, rientra nella acquisizione di crediti IVA dei quali siano titolari i turisti stranieri, al fine di consentire di attivare la procedura di recupero dell'imposta assolta sui prodotti acquistati in Italia;
il turista cede il proprio credito IVA alla contribuente, la quale si occupa di ottenerne la restituzione a fronte del pagamento di una commissione da parte del turista.
Prima della riforma del decreto legislativo n. 385 del 1°/9/1993 (testo unico bancario) l'attività in questione rientrava nelle attività di intermediazione finanziaria, giusta la previsione di cui all'art. 106 (“1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC”).
Per tale ragione la società contribuente era iscritta presso il registro tenuto dalla Banca d'Italia.
A seguito della riforma del TUB, ad opera del decreto legislativo 141 del 2010, l'attività di acquisto crediti
IVA è stata esclusa dal novero delle attività finanziarie.
L'art. 106 dispone infatti che:
1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.
Il decreto ministeriale numero 53/2015 - che ha dato esecuzione al decreto legislativo numero 141 del
2010 - ha espressamente previsto che non costituisce attività di concessione di finanziamenti l'acquisto di crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente;
a seguito di ciò la Banca d'Italia ha escluso la Resistente_1 dai propri registri.
L'Art. 2 (avente rubrica: Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma) dispone che:
1. Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti,…..
Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di:
a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti a titolo oneroso;
c) credito ai consumatori, così come definito dall'articolo 121, t.u.b.;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma.
2. Non costituisce attività di concessione di finanziamenti, oltre ai casi di esclusione previsti dalla legge:
a) l'acquisto dei crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente;
Tale conclusione trova ulteriore conferma nell'articolo 162 bis dpr numero 917/86 (introdotto con decreto legislativo n. 142 del 2018) che fornisce una definizione di intermediari finanziari non applicabile alla fattispecie: gli Intermediari finanziari ai fini Irap devono individuarsi nei soggetti che esercitano attività di concessione di finanziamenti iscritti all'albo di cui all'articolo 106 TUB, dal quale però la società Resistente_1 è esclusa.
L'appello deve pertanto essere respinto e l'Ufficio condannato a rimborsare le spese del grado che liquida in € 2.500 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori come per legge.
Va invece rilevata l'inammissibilità dell'appello incidentale tenuto conto dell'integrale accoglimento delle domande proposte in primo grado
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'Ufficio a rimborsare le spese del grado che liquida in euro 2.500,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori come per legge.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
14/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente
ATANASIO CC, RE
BRAGHO GIANLUCA, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1266/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia - Via Manin, 25 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 237/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 7
e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240055793725000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1627/2025 depositato il 15/07/2025
Richieste delle parti:
Appellante: riformare la sentenza impugnata e per l'effetto, confermare la legittimità della cartella di pagamento;
condannare parte avversa al pagamento delle spese di lite
Appellato:
in via preliminare,
dichiarare l'inammissibilità del gravame per difetto di interesse e/o violazione dell'art. 53, D.lgs. n.
546/1992, come illustrato retro sub 1 e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
in via principale,
dichiarare illegittimo e/o infondato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei motivi esposti nelle Controdeduzioni e, per l'effetto, confermare la decisione - sul punto - dei Giudici di prime cure, come illustrato retro sub 2 e 3;
in via incidentale,
in riforma dell'impugnata sentenza, annullare la Cartella di pagamento per illegittimità del procedimento adottato in violazione dell'art. 42 e 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, come illustrato retro sub. 4;
in subordine,
annullare la Cartella di pagamento, in accoglimento dei motivi in questa sede riproposti in quanto ritenuti assorbiti dai Giudici di prime cure e indicati retro sub 5 e 6;
in ogni caso,
dichiarare la nullità/illegittimità della Cartella di pagamento e condannare la Controparte al pagamento delle spese del primo e secondo grado di giudizio e alla ripetizione di quanto versato in pendenza di giudizio, pagamento effettuato dalla Società al mero fine di evitare l'adozione di misure cautelari e/o esecutive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 ha impugnato la cartella esattoriale dell'importo di euro 44.439 emessa da Agenzia delle Entrate a seguito di un controllo compiuto ai sensi dell'articolo 36 bis dpr numero 600 del 1973.
Più precisamente, Agenzia delle entrate aveva applicato aliquote Irap maggiorate per L'Emilia-Romagna
e la Toscana rispettivamente nella misura del 4,82% e del 5,57% invece che le aliquote ordinarie, applicate dalla società ai sensi del decreto legislativo numero 446 del 1997.
La ragione dell'applicazione di aliquote ordinarie o invece di quelle maggiorate risiede nella individuazione della natura dell'attività produttiva svolta dalla società appellata, la quale offre servizi di rimborso iva effettuati a favore di turisti stranieri al fine di agevolare la procedura di recupero dell'imposta assolta sui prodotti acquistati in Italia;
il turista cede il proprio credito IVA a Resistente_1a quale si occuperà poi di ottenerne la restituzione;
naturalmente, a fronte di tale servizio, la società ottiene un commissione dal turista. Secondo la società contribuente, tale attività è di natura commerciale;
con la conseguenza che essa si deve ritenere assoggettata all'aliquota Irap ordinaria nella misura del 3,90%.
Pertanto, la disciplina applicabile sarebbe quella prevista per i soggetti commerciali di cui all'articolo 5 decreto Irap per quanto attiene alla determinazione del valore della produzione;
mentre sarebbe soggetta alla disciplina dell'articolo 16 comma 1 dello stesso decreto per quanto attiene all'individuazione dell'aliquota applicabile (3,90%).
L'attività svolta dalla ricorrente società risulta essere classificata con codice ATECO 64.99.60, il quale ha sostituito il precedente codice 65.23.6p.
La società Resistente_1 lamenta poi che la cartella esattoriale è stata emessa a seguito di un controllo automatico eseguito ai sensi dell'articolo 36 bis DPR n. 600 del 1973, procedura questa che non sarebbe stata consentita per espletare una vera e propria attività di accertamento con diversa qualificazione dell'attività espletata dal punto di vista merceologico, in quanto impedisce un compiuto esercizio del contraddittorio ad opera del contribuente;
con il controllo automatico ai sensi dell'articolo 36 bis sarebbe stato possibile espletare solo operazioni di correzione, rettifica e controllo della rispondenza con la dichiarazione della tempestività dei versamenti delle imposte, contributi e premi dovuti.
Ciò avrebbe avuto riflessi sulla motivazione del provvedimento assunto dall'Amministrazione, necessariamente carente, proprio in considerazione del tipo di procedura utilizzata.
Invece, l'ufficio rileva che la motivazione della cartella è stata integrata con la motivazione di irregolarità; nonostante l'accertamento sia conseguito ad un controllo automatico in ogni caso si sarebbe instaurato un compiuto contraddittorio, in quanto la società ha proposto istanza di autotutela con la quale ha fatto valere le proprie ragioni.
Nel merito, l'amministrazione finanziaria ha rilevato che, proprio facendo applicazione del codice ATECO riferito alla società, sarebbero state applicate le aliquote maggiorate trattandosi di attività di natura finanziaria.
Peraltro, l'ufficio ha evidenziato che è stata la stessa società ad individuare correttamente la natura dell'attività espletata quando ha indicato il codice attività 64.90.60 in cui sono ricomprese “altre intermediazioni finanziarie” nonché il codice attività 64.90.20 in cui sono ricomprese le attività di factoring.
All'esito del procedimento di primo grado il collegio ha concluso accogliendo le tesi della società ricorrente.
Il collegio ha preliminarmente escluso la violazione dell'articolo 36 bis numero 600 del 73 e dell'articolo 6 legge numero 912 del 2000 in quanto l'esistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione non esclude il ricorso alla procedura automatizzata essendo invece solo indispensabile l'assicurazione del contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo.
E nel caso che ci occupa la società contribuente è stata in grado di manifestare le proprie considerazioni e difese prima dell'emissione della cartella esattoriale.
Il primo giudice, più strettamente nel merito, ha fatto proprie le considerazioni della società contribuente, accogliendo il ricorso ma compensando le spese.
Propone appello l'Amministrazione finanziaria, riproponendo le considerazioni già fatte nel primo giudizio.
Con l'atto di appello l'amministrazione insiste poi sulla qualificazione dell'attività espletata dalla società appellata quale attività di natura finanziaria rimandando direttamente al profilo linkedin della stessa società Resistente_1 la quale definisce più volte espressamente la propria attività come di tipo finanziario.
Invece nelle proprie controdeduzioni la società contribuente ribadisce quanto già affermato nel precedente giudizio
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attività svolta dalla società, come chiarito nella parte in fatto, rientra nella acquisizione di crediti IVA dei quali siano titolari i turisti stranieri, al fine di consentire di attivare la procedura di recupero dell'imposta assolta sui prodotti acquistati in Italia;
il turista cede il proprio credito IVA alla contribuente, la quale si occupa di ottenerne la restituzione a fronte del pagamento di una commissione da parte del turista.
Prima della riforma del decreto legislativo n. 385 del 1°/9/1993 (testo unico bancario) l'attività in questione rientrava nelle attività di intermediazione finanziaria, giusta la previsione di cui all'art. 106 (“1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC”).
Per tale ragione la società contribuente era iscritta presso il registro tenuto dalla Banca d'Italia.
A seguito della riforma del TUB, ad opera del decreto legislativo 141 del 2010, l'attività di acquisto crediti
IVA è stata esclusa dal novero delle attività finanziarie.
L'art. 106 dispone infatti che:
1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.
Il decreto ministeriale numero 53/2015 - che ha dato esecuzione al decreto legislativo numero 141 del
2010 - ha espressamente previsto che non costituisce attività di concessione di finanziamenti l'acquisto di crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente;
a seguito di ciò la Banca d'Italia ha escluso la Resistente_1 dai propri registri.
L'Art. 2 (avente rubrica: Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma) dispone che:
1. Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti,…..
Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di:
a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti a titolo oneroso;
c) credito ai consumatori, così come definito dall'articolo 121, t.u.b.;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma.
2. Non costituisce attività di concessione di finanziamenti, oltre ai casi di esclusione previsti dalla legge:
a) l'acquisto dei crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente;
Tale conclusione trova ulteriore conferma nell'articolo 162 bis dpr numero 917/86 (introdotto con decreto legislativo n. 142 del 2018) che fornisce una definizione di intermediari finanziari non applicabile alla fattispecie: gli Intermediari finanziari ai fini Irap devono individuarsi nei soggetti che esercitano attività di concessione di finanziamenti iscritti all'albo di cui all'articolo 106 TUB, dal quale però la società Resistente_1 è esclusa.
L'appello deve pertanto essere respinto e l'Ufficio condannato a rimborsare le spese del grado che liquida in € 2.500 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori come per legge.
Va invece rilevata l'inammissibilità dell'appello incidentale tenuto conto dell'integrale accoglimento delle domande proposte in primo grado
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'Ufficio a rimborsare le spese del grado che liquida in euro 2.500,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori come per legge.