CGT2
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 25/02/2026, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 418/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
COLAVOLPE RENATO, Presidente
LB CESARE, Relatore
FERRERO DR ROBERTO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2660/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ag.entrate - CO - RG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.p.a., Per - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 49/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BERGAMO sez.
1 e pubblicata il 01/02/2024
Atti impositivi: - DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 1993 INTERESSI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 345/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante AD RISCOSSIONE: in parziale riforma dell'impugnata sentenza si rigetti integralmente il ricorso di primo grado proposto da Resistente_2 accertando che nulla è dovuto da AD CO a nessun titolo. Spese rifuse.
Appellato con appello incidentale Resistente_2 S.p.A.: rigettarsi l'avversario appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento dell'appello incidentale riconoscersi la spettanza delle somme di euro 98.727,57= quali maggiori interessi versati, euro 13.931,04= a titolo di maggiori aggi di riscossione, euro 230.296,46= per interessi ex art. 44 dpr 602/73 sui versamenti indebiti. Spese rifuse.
Appellato AD BERGAMO: dichiararsi l'inammissibilità del ricorso introduttivo e, nel merito, accogliersi l'appello principale di AD CO con rigetto dell'appello incidentale di Resistente_2 S.p.A.. Spese rifuse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_2 S.p.A., in persona del legale rappresentante Nominativo_1, con sede in Mozzanica (B) impugnava avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di RG, così testualmente il “silenzio rifiuto avverso istanza di rimborso degli interessi indebitamente versati per l'anno di imposta 1993 con relativi interessi di mora notificata in data 28/6/2022”.
Deduceva la ricorrente che l'istanza riguardava “il rimborso dei maggiori interessi versati in relazione agli aiuti di Stato pari alle imposte non corrisposte per l'anno 1993” dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea con decisione n. 2003/193/CE del 05.06.2002 sulla scorta della quale l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Romano di Lombardia aveva notificato tre avvisi di accertamento, chiedendo a titolo di aiuti/imposte per l'anno 1993 € 653.919,23= ed a titolo di interessi composti € 1.260.058,12=, cui era seguita la notifica di cartella di pagamento di complessivi € 1.980.903,39=.
Era poi vertito un lungo contenzioso deciso da questa, in allora, CTR con sentenza n. 267/64/2015 che aveva stabilito che il contributo deliberato dalla Regione andava tassato secondo il principio di cassa e che gli interessi dovevano essere calcolati su base semplice. Quest'ultimo capo era stato riformato dalla Corte di Cassazione che, in parziale accoglimento del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, aveva stabilito il calcolo degli interessi su base composta come confermato dalla CTR in sede di riassunzione con sentenza n.
5363/2019 del 23.12.19 coperta dal giudicato così come il capo della precedente sentenza n. 267/2015 confermato in sede di legittimità.
Non avendo ottenuto spontaneo adempimento restitutorio dall'Ufficio, la contribuente instaurava giudizio di ottemperanza delle citate pronunce e la CTR di Brescia adita, con sentenza n. 1957/26/2021 del 25.05.2021, accogliendo la prospettazione di Resistente_2 S.p.A., dettava i parametri cui l'AD di RG avrebbe dovuto attenersi per ottemperare alle sentenze in giudicato, concedendole termine di giorni sessanta decorso infruttuosamente il quale avrebbe nominato Commissario ad acta il dott. Nominativo_2.
Allegava poi la ricorrente che l'Agenzia delle Entrate CO con comunicazione 06.08.2021 aveva dato conto di aver provveduto agli sgravi sul capitale e sugli interessi quantificando la differenza oggetto di rimborso la cui erogazione veniva eseguita in data 17.09.2021.
Poste tali premesse la ricorrente eccepiva l'errato conteggio degli interessi dovuti a rimborso sugli aiuti di Stato evidenziando il prospetto a supporto della doglianza portante ad un maggior importo dovuto di
€ 156.628,77=. Lamentata pari erroneità del conteggio degli interessi di mora sui versamenti indebiti ricalcolato in € 230.296,46=, così come dei maggiori oneri di riscossione dovuti per euro 12.957,07= concludeva la contribuente per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle
Entrate e/o da ADER all'istanza di rimborso, con conseguente loro condanna alla restituzione della complessiva somma di euro 399.882,29=.
L'Agenzia delle Entrate DP di RG si costitutiva affermando di aver dato puntuale e corretto adempimento alle sentenze in oggetto, come descritto nella relazione dettagliata versata nel giudizio di ottemperanza cui la contribuente nulla aveva replicato, di talchè ogni considerazione in merito alle somme sgravate doveva ritenersi inammissibile. Dopo aver preso posizione rispetto alle modalità di conteggio avversarie, AD
RG concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Anche AD CO si costituiva dichiarando di rimettersi integralmente alle difese dell'Ente creditore stante il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla determinazione dell'entità delle somme oggetto di sgravio e dovute a titolo di rimborso e, dopo aver argomentato in merito alla legittimità del proprio operato quanto alla restituzione di interessi di mora e compensi di riscossione, concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese con distrazione a favore del legale antistatario.
Resistente_2 S.p.A. dimetteva memoria illustrativa precisando che il contenzioso aveva esclusivamente ad oggetto la restituzione di somme che gli Uffici avevano erroneamente calcolato per difetto e nuovamente argomentava in dettaglio sulle modalità di calcolo, negando sussistere alcun giudicato riconducibile all'esito del giudizio di ottemperanza posto che la relazione ivi depositata da AD RG non era stata notificata.
Anche AD CO depositava note d'udienza ribadendo di aver dato corretta esecuzione all'annullamento dei carichi provvedendo al rimborso disposto da AD BG.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di RG, con sentenza n. 49 pubblicata l'01 febbraio 2024, assumeva che la misura degli interessi anche di mora non poteva essere oggetto in questa sede di impugnazione e che pertanto alcun obbligo residuale incombeva in capo ad AD RG;
di contro riteneva meritevole di parziale accoglimento il ricorso nei confronti di AD CO che veniva, quindi, condannata al rimborso della maggior somma, a titolo di interessi conteggiati sui maggiori versamenti indebiti di euro
57.901,2= con ricalcolo oneri riscossione, spese compensate.
Avverso tale deliberato ha interposto appello AD CO dolendosi dell'errata valutazione di atti e fatti documentalmente provati dai quali emerge(va) la piena correttezza del proprio comportamento in relazione alle somme oggetto di rimborso e conclude per la parziale riforma dell'impugnata sentenza con integrale rigetto del ricorso introduttivo.
Resistente_2 S.p.A., ut supra rappresentata, si è costituita per resistere all'avversaria impugnazione della quale ha chiesto il rigetto richiamando a confutazione i propri conteggi ed ha svolto a propria volta appello incidentale dolendosi dell'errore commesso dai Primi Giudici cui ha contestato il mancato computo di pignoramenti e l'asserito giudicato formatosi nel giudizio di ottemperanza - peraltro non concluso in assenza di rituale ordinanza -, nel quale essa ha depositato “memorie di replica alla relazione dell'Agenzia delle Entrate che non sono state ancora esaminate”. Dopo aver lamentato l'errato governo dell'art. 44 D.P.R. 602/73, conclude la contribuente per il rigetto dell'appello avversario e l'accoglimento del proprio gravame con il riconoscimento di euro 98.727,57= quali maggiori interessi versati, euro 13.931,04= a titolo di maggiori aggi di riscossione ed euro 230.296,46= quali interessi ex art. 44 D.P.R. 602/73 sui versamenti indebiti.
AD RG si è costituita con controdeduzioni all'appello incidentale di Resistente_2 spa eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio rilevabile in ogni stato e grado per mancata impugnazione dell'asserito omesso parziale rimborso, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuto sgravio in data 06.08.2021 e, comunque, dal rimborso in data 17.09.2021 richiamando all'uopo favorevoli arresti di legittimità.
L'Ufficio ha poi replicato nel merito ai motivi di gravame della contribuente eccependo la tardività della memoria da essa depositata nel giudizio di ottemperanza a distanza di due anni e mezzo dalla relazione informativa dimessa da AD ed esplicativa delle modalità di adempimento dei rimborsi e, addirittura successiva al deposito della sentenza di primo grado oggetto di odierna impugnazione.
Conclude AD RG per l'inammissibilità del ricorso introduttivo e, comunque, per l'accoglimento dell'appello principale di AD CO con rigetto dell'appello incidentale di Resistente_2 S.p.A..
La contribuente ha dimesso memoria illustrativa in replica alle avversarie deduzioni ribadendo che il giudizio di ottemperanza non è concluso mancando l'ordinanza di chiusura ex art. 70, comma 8, D Lgs 546/92, circostanza confermata dalla rinuncia al mandato depositata dal Commissario ad acta, così che non può ritenersi definita la fase esecutiva sicchè inesistente è il preteso giudicato in tal sede formatosi.
AD CO ha dimesso memoria illustrativa con la quale ha contestato i conteggi proposti dalla contribuente secondo parametri e modalità unilaterali e, a propria volta, ha sviluppato dettagliato prospetto delle somme oggetto di sgravio e restituzione concludendo che null'altro è dovuto.
Fattosi luogo alla trattazione, udita la relazione svolta dal Giudice Relatore ed i difensori delle parti, la vertenza viene trattenuta in decisione sulle conclusioni rispettivamente rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio formulata dall'Agenzia delle Entrate è fondata e va accolta seppur per un diverso ordine di ragioni rispetto a quello prospettato dall'Ufficio.
Osserva, anzitutto, il Collegio che, come ripetutamente confermato nei propri atti da Resistente_2 spa e, da ultimo, con la memoria ex art. 32 D. Lgs 546/92 datata 23.01.2026, il giudizio di ottemperanza è tuttora pendente e, allo stato degli atti, è connotato dalla pronuncia della sentenza n. 1957/2021 con la quale la
CTR Lombardia Sezione Distaccata di Brescia, in allora adita, ha stabilito i parametri cui l'Ufficio avrebbe dovuto attenersi per la corretta esecuzione delle citate sentenze di merito n. 267/2015 e 5363/2019 rese in precedenza dalla medesima CTR Sez. di Brescia, coperte dal giudicato.
L'Ufficio, nel termine fissato per l'adempimento, ha ottemperato con le modalità descritte in atti e rappresentate nella relazione dallo stesso dimessa nel giudizio di ottemperanza, senza alcuna immediata presa di posizione da parte della contribuente. Il procedimento è rimasto in una fase di stallo come confermato da Resistente_2 spa che ne ha evidenziata la perdurante pendenza a motivo della mancata emissione, a tutt'oggi, dell'ordinanza di chiusura ex art. 70, comma 8, D. Lgs. 546/92, dovendosi altresì, tener conto della sopravvenuta rinuncia all'incarico datata 06.02.2025 da parte del Commissario ad acta nominato in sentenza dott. Nominativo_2 con la seguente motivazione “Ritenuto che il calcolo del rimborso risulta molto complesso e di non essere all'altezza di soddisfare la richiesta della società ricorrente, con la presente dichiara di rinunciare al mandato di Commissario ad acta in oggetto”.
Poste tali premesse, Resistente_2 S.p.A. correttamente argomenta di poter escludere “in radice la possibilità di ritenere definita la fase esecutiva” con conseguente pari esclusione della “formazione di qualsiasi preteso giudicato in sede di ottemperanza che comunque è favorevole alla ricostruzione fatta dalla Società“ (così pag. 02 mem. cit.). La contribuente aveva separatamente argomentato sostenendo che il Giudice dell'ottemperanza non avesse alcun potere cognitivo ma, nella fattispecie, la cognizione piena dei fatti è rappresentata dalle statuizioni coperte dal giudicato sicchè, per l'appunto, in sede di ottemperanza devono essere fissate le modalità esecutive cui darvi attuazione attraverso un Commissario ad acta, laddove l'Agenzia delle Entrate non via abbia dato spontanea e corretta esecuzione. Orbene, la sentenza n. 1957/2021 resa in quel giudizio ha fissato i parametri cui l'Ufficio avrebbe dovuto attenersi, ma non ha effettuato alcun dettagliato conteggio al riguardo, né quel Giudice dell'ottemperanza è stato richiesto di prendere posizione sulle modalità con le quali l'Ufficio vi ha dato adempimento.
Resistente_2 S.p.A. di non aver ricevuto la notificazione della relazione esplicativa depositata dall'Ufficio a dettagliata illustrazione delle modalità con le quali ha adempiuto alla disposizione giudiziale, ma la doglianza è priva di rilievo anzitutto in ragione del fatto che è proprio la contribuente ad affermare la pendenza del giudizio di ottemperanza e dunque la sussistenza di un suo preciso onere di consultazione degli atti al fine di verificare con quali modalità l'Ufficio avesse inteso ragguagliare il Giudice del proprio adempimento, instaurando in tal modo anche un contraddittorio formale con la parte ricorrente.
Ma la ragione assorbente è l'aver Resistente_2 S.p.A. “depositato in quel giudizio memorie di replica alla relazione dell'Agenzia delle Entrate che non sono ancora state esaminate” (pag. 13 controdeduzioni), adempimento che l'Ufficio sostiene effettuato a due anni e mezzo di distanza dal deposito della propria relazione esplicativa ed addirittura successivamente alla pubblicazione della sentenza ora gravata.
Precisa, inoltre, la contribuente che si è conclusa la sola prima fase di cognizione del giudizio di ottemperanza, mentre, “la seconda fase, di controllo dell'esecuzione trova invece esito con ordinanza ed è finalizzata ad assicurare il controllo del giudice sulla attuazione dell'esecuzione: il collegio eseguiti i provvedimenti attuativi necessari e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza … Nel caso di specie il giudizio di ottemperanza non si è ancora concluso” (pag. 13 controdeduzioni).
Ricomponendo i tasselli di questo procedimento emerge evidente il ritardo con il quale Resistente_2 S.p.A. ha preso posizione sulla relazione esplicativa depositata dall'Ufficio, seguitando ad omettere, benchè parte interessata, qualsiasi attività di impulso alla prosecuzione della fase esecutiva del giudizio di ottemperanza, vieppiù considerata la sopravvenuta rinuncia al mandato depositata dal Commissario ad acta un anno fa.
La ricorrente avrebbe dovuto in quella sede instare per la nomina di nuovo Commissario cui compete(rà)
l'adozione dei provvedimenti attuativi volta che ritenga, ad una valutazione comparata dei prospetti contabili rispettivamente rassegnati dalle parti, sussistere un ulteriore credito a favore di Resistente_2 S.p.A. del cui rimborso l'Agenzia delle Entrate debba ritenersi obbligata.
Dunque, è esclusivamente nel giudizio di ottemperanza che deve trovare compiuto soddisfo l'aspettativa restitutoria della contribuente in relazione alle citate statuizioni in giudicato e ciò attraverso il compimento della fase esecutiva dalla stessa delineata che contempla la determinazione in quella sede giudiziale dell'esatta entità delle somme dovute a rimborso.
Non è quindi veicolabile una separata cognizione di tali fatti mediante la proposizione di una nuova istanza di rimborso la cui mancata accettazione ha generato l'avvio dell'odierno giudizio nel quale la contribuente ha finito con il riversare le medesime tematiche accertative attualmente all'attenzione del Giudice dell'ottemperanza. E ciò in ragione della permanente pendenza di quel giudizio dal quale, come correttamente ha rilevato Resistente_2 spa, non può certo invocarsi l'avvenuta formazione di alcun giudicato inerente alle modalità con le quali l'Ufficio ha ritenuto di dare attuazione alla sentenza ivi resa a conclusione della fase di cognizione.
AD RG ha fondato la propria eccezione assumendo che entro il termine di giorni sessanta decorrente dalla comunicazione dello sgravio, ovvero da quello successivo di esecuzione del rimborso, la contribuente avrebbe dovuto proporre impugnazione al fine di sostenere la sussistenza di un parziale inadempimento restitutorio, in difetto del quale essa sarebbe decaduta con conseguente intangibilità dell'operato dell'Ufficio, in conformità ai principi di diritto variamente configurati negli arresti della Corte di Cassazione in parte citati.
Osserva il Collegio che, in disparte ogni questione relativa alla qualificazione giuridica applicabile a tale manifestazione di volontà da intendersi quale provvedimento esplicito o implicito di rigetto per la somma non concessa a rimborso o quale silenzio rifiuto parziale, fattispecie queste ben distinte e sottoposte ad un diverso regime regolatorio della rispettiva impugnazione, l'incontestata, attuale pendenza del giudizio di ottemperanza, esclude l'autonoma impugnabilità della relazione ivi dimessa dall'Ufficio che, ove sottoposta ad un nuovo processo, avrebbe finito col duplicare la fase cognitiva di accertamento, tanto quanto con l'odierna impugnazione del silenzio rifiuto all'istanza di rimborso la contribuente ha finito col riproporre.
In altre parole, le distinte prospettazioni ora scrutinate porterebbero, quale unico risultato, a sottrarre alla competenza del giudice dell'ottemperanza la potestà decisionale in merito alla corretta e compiuta esecuzione delle citate sentenze coperte dal giudicato ed alle concrete modalità con le quali debba essere data attuazione ai parametri dettati dalla sentenza n. 1957/2021.
In integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 49 del 17/1-01/02/2024 della CGT di primo grado di RG va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio con conseguente assorbimento di ogni ulteriore profilo anche di merito del contendere.
La particolare complessità dei temi trattati unitamente alla perdurante pendenza, avanti il giudice dell'ottemperanza, della materia del contendere, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
in riforma della sentenza n. 49/2024 della CGT di primo grado di RG, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio. Spese di entrambi i gradi compensate.
Così deciso in Brescia il 12 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE
NA CO
IL RELATORE
AR RT
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
COLAVOLPE RENATO, Presidente
LB CESARE, Relatore
FERRERO DR ROBERTO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2660/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ag.entrate - CO - RG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.p.a., Per - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 49/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BERGAMO sez.
1 e pubblicata il 01/02/2024
Atti impositivi: - DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 1993 INTERESSI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 345/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante AD RISCOSSIONE: in parziale riforma dell'impugnata sentenza si rigetti integralmente il ricorso di primo grado proposto da Resistente_2 accertando che nulla è dovuto da AD CO a nessun titolo. Spese rifuse.
Appellato con appello incidentale Resistente_2 S.p.A.: rigettarsi l'avversario appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento dell'appello incidentale riconoscersi la spettanza delle somme di euro 98.727,57= quali maggiori interessi versati, euro 13.931,04= a titolo di maggiori aggi di riscossione, euro 230.296,46= per interessi ex art. 44 dpr 602/73 sui versamenti indebiti. Spese rifuse.
Appellato AD BERGAMO: dichiararsi l'inammissibilità del ricorso introduttivo e, nel merito, accogliersi l'appello principale di AD CO con rigetto dell'appello incidentale di Resistente_2 S.p.A.. Spese rifuse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_2 S.p.A., in persona del legale rappresentante Nominativo_1, con sede in Mozzanica (B) impugnava avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di RG, così testualmente il “silenzio rifiuto avverso istanza di rimborso degli interessi indebitamente versati per l'anno di imposta 1993 con relativi interessi di mora notificata in data 28/6/2022”.
Deduceva la ricorrente che l'istanza riguardava “il rimborso dei maggiori interessi versati in relazione agli aiuti di Stato pari alle imposte non corrisposte per l'anno 1993” dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea con decisione n. 2003/193/CE del 05.06.2002 sulla scorta della quale l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Romano di Lombardia aveva notificato tre avvisi di accertamento, chiedendo a titolo di aiuti/imposte per l'anno 1993 € 653.919,23= ed a titolo di interessi composti € 1.260.058,12=, cui era seguita la notifica di cartella di pagamento di complessivi € 1.980.903,39=.
Era poi vertito un lungo contenzioso deciso da questa, in allora, CTR con sentenza n. 267/64/2015 che aveva stabilito che il contributo deliberato dalla Regione andava tassato secondo il principio di cassa e che gli interessi dovevano essere calcolati su base semplice. Quest'ultimo capo era stato riformato dalla Corte di Cassazione che, in parziale accoglimento del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, aveva stabilito il calcolo degli interessi su base composta come confermato dalla CTR in sede di riassunzione con sentenza n.
5363/2019 del 23.12.19 coperta dal giudicato così come il capo della precedente sentenza n. 267/2015 confermato in sede di legittimità.
Non avendo ottenuto spontaneo adempimento restitutorio dall'Ufficio, la contribuente instaurava giudizio di ottemperanza delle citate pronunce e la CTR di Brescia adita, con sentenza n. 1957/26/2021 del 25.05.2021, accogliendo la prospettazione di Resistente_2 S.p.A., dettava i parametri cui l'AD di RG avrebbe dovuto attenersi per ottemperare alle sentenze in giudicato, concedendole termine di giorni sessanta decorso infruttuosamente il quale avrebbe nominato Commissario ad acta il dott. Nominativo_2.
Allegava poi la ricorrente che l'Agenzia delle Entrate CO con comunicazione 06.08.2021 aveva dato conto di aver provveduto agli sgravi sul capitale e sugli interessi quantificando la differenza oggetto di rimborso la cui erogazione veniva eseguita in data 17.09.2021.
Poste tali premesse la ricorrente eccepiva l'errato conteggio degli interessi dovuti a rimborso sugli aiuti di Stato evidenziando il prospetto a supporto della doglianza portante ad un maggior importo dovuto di
€ 156.628,77=. Lamentata pari erroneità del conteggio degli interessi di mora sui versamenti indebiti ricalcolato in € 230.296,46=, così come dei maggiori oneri di riscossione dovuti per euro 12.957,07= concludeva la contribuente per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle
Entrate e/o da ADER all'istanza di rimborso, con conseguente loro condanna alla restituzione della complessiva somma di euro 399.882,29=.
L'Agenzia delle Entrate DP di RG si costitutiva affermando di aver dato puntuale e corretto adempimento alle sentenze in oggetto, come descritto nella relazione dettagliata versata nel giudizio di ottemperanza cui la contribuente nulla aveva replicato, di talchè ogni considerazione in merito alle somme sgravate doveva ritenersi inammissibile. Dopo aver preso posizione rispetto alle modalità di conteggio avversarie, AD
RG concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Anche AD CO si costituiva dichiarando di rimettersi integralmente alle difese dell'Ente creditore stante il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla determinazione dell'entità delle somme oggetto di sgravio e dovute a titolo di rimborso e, dopo aver argomentato in merito alla legittimità del proprio operato quanto alla restituzione di interessi di mora e compensi di riscossione, concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese con distrazione a favore del legale antistatario.
Resistente_2 S.p.A. dimetteva memoria illustrativa precisando che il contenzioso aveva esclusivamente ad oggetto la restituzione di somme che gli Uffici avevano erroneamente calcolato per difetto e nuovamente argomentava in dettaglio sulle modalità di calcolo, negando sussistere alcun giudicato riconducibile all'esito del giudizio di ottemperanza posto che la relazione ivi depositata da AD RG non era stata notificata.
Anche AD CO depositava note d'udienza ribadendo di aver dato corretta esecuzione all'annullamento dei carichi provvedendo al rimborso disposto da AD BG.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di RG, con sentenza n. 49 pubblicata l'01 febbraio 2024, assumeva che la misura degli interessi anche di mora non poteva essere oggetto in questa sede di impugnazione e che pertanto alcun obbligo residuale incombeva in capo ad AD RG;
di contro riteneva meritevole di parziale accoglimento il ricorso nei confronti di AD CO che veniva, quindi, condannata al rimborso della maggior somma, a titolo di interessi conteggiati sui maggiori versamenti indebiti di euro
57.901,2= con ricalcolo oneri riscossione, spese compensate.
Avverso tale deliberato ha interposto appello AD CO dolendosi dell'errata valutazione di atti e fatti documentalmente provati dai quali emerge(va) la piena correttezza del proprio comportamento in relazione alle somme oggetto di rimborso e conclude per la parziale riforma dell'impugnata sentenza con integrale rigetto del ricorso introduttivo.
Resistente_2 S.p.A., ut supra rappresentata, si è costituita per resistere all'avversaria impugnazione della quale ha chiesto il rigetto richiamando a confutazione i propri conteggi ed ha svolto a propria volta appello incidentale dolendosi dell'errore commesso dai Primi Giudici cui ha contestato il mancato computo di pignoramenti e l'asserito giudicato formatosi nel giudizio di ottemperanza - peraltro non concluso in assenza di rituale ordinanza -, nel quale essa ha depositato “memorie di replica alla relazione dell'Agenzia delle Entrate che non sono state ancora esaminate”. Dopo aver lamentato l'errato governo dell'art. 44 D.P.R. 602/73, conclude la contribuente per il rigetto dell'appello avversario e l'accoglimento del proprio gravame con il riconoscimento di euro 98.727,57= quali maggiori interessi versati, euro 13.931,04= a titolo di maggiori aggi di riscossione ed euro 230.296,46= quali interessi ex art. 44 D.P.R. 602/73 sui versamenti indebiti.
AD RG si è costituita con controdeduzioni all'appello incidentale di Resistente_2 spa eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio rilevabile in ogni stato e grado per mancata impugnazione dell'asserito omesso parziale rimborso, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuto sgravio in data 06.08.2021 e, comunque, dal rimborso in data 17.09.2021 richiamando all'uopo favorevoli arresti di legittimità.
L'Ufficio ha poi replicato nel merito ai motivi di gravame della contribuente eccependo la tardività della memoria da essa depositata nel giudizio di ottemperanza a distanza di due anni e mezzo dalla relazione informativa dimessa da AD ed esplicativa delle modalità di adempimento dei rimborsi e, addirittura successiva al deposito della sentenza di primo grado oggetto di odierna impugnazione.
Conclude AD RG per l'inammissibilità del ricorso introduttivo e, comunque, per l'accoglimento dell'appello principale di AD CO con rigetto dell'appello incidentale di Resistente_2 S.p.A..
La contribuente ha dimesso memoria illustrativa in replica alle avversarie deduzioni ribadendo che il giudizio di ottemperanza non è concluso mancando l'ordinanza di chiusura ex art. 70, comma 8, D Lgs 546/92, circostanza confermata dalla rinuncia al mandato depositata dal Commissario ad acta, così che non può ritenersi definita la fase esecutiva sicchè inesistente è il preteso giudicato in tal sede formatosi.
AD CO ha dimesso memoria illustrativa con la quale ha contestato i conteggi proposti dalla contribuente secondo parametri e modalità unilaterali e, a propria volta, ha sviluppato dettagliato prospetto delle somme oggetto di sgravio e restituzione concludendo che null'altro è dovuto.
Fattosi luogo alla trattazione, udita la relazione svolta dal Giudice Relatore ed i difensori delle parti, la vertenza viene trattenuta in decisione sulle conclusioni rispettivamente rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio formulata dall'Agenzia delle Entrate è fondata e va accolta seppur per un diverso ordine di ragioni rispetto a quello prospettato dall'Ufficio.
Osserva, anzitutto, il Collegio che, come ripetutamente confermato nei propri atti da Resistente_2 spa e, da ultimo, con la memoria ex art. 32 D. Lgs 546/92 datata 23.01.2026, il giudizio di ottemperanza è tuttora pendente e, allo stato degli atti, è connotato dalla pronuncia della sentenza n. 1957/2021 con la quale la
CTR Lombardia Sezione Distaccata di Brescia, in allora adita, ha stabilito i parametri cui l'Ufficio avrebbe dovuto attenersi per la corretta esecuzione delle citate sentenze di merito n. 267/2015 e 5363/2019 rese in precedenza dalla medesima CTR Sez. di Brescia, coperte dal giudicato.
L'Ufficio, nel termine fissato per l'adempimento, ha ottemperato con le modalità descritte in atti e rappresentate nella relazione dallo stesso dimessa nel giudizio di ottemperanza, senza alcuna immediata presa di posizione da parte della contribuente. Il procedimento è rimasto in una fase di stallo come confermato da Resistente_2 spa che ne ha evidenziata la perdurante pendenza a motivo della mancata emissione, a tutt'oggi, dell'ordinanza di chiusura ex art. 70, comma 8, D. Lgs. 546/92, dovendosi altresì, tener conto della sopravvenuta rinuncia all'incarico datata 06.02.2025 da parte del Commissario ad acta nominato in sentenza dott. Nominativo_2 con la seguente motivazione “Ritenuto che il calcolo del rimborso risulta molto complesso e di non essere all'altezza di soddisfare la richiesta della società ricorrente, con la presente dichiara di rinunciare al mandato di Commissario ad acta in oggetto”.
Poste tali premesse, Resistente_2 S.p.A. correttamente argomenta di poter escludere “in radice la possibilità di ritenere definita la fase esecutiva” con conseguente pari esclusione della “formazione di qualsiasi preteso giudicato in sede di ottemperanza che comunque è favorevole alla ricostruzione fatta dalla Società“ (così pag. 02 mem. cit.). La contribuente aveva separatamente argomentato sostenendo che il Giudice dell'ottemperanza non avesse alcun potere cognitivo ma, nella fattispecie, la cognizione piena dei fatti è rappresentata dalle statuizioni coperte dal giudicato sicchè, per l'appunto, in sede di ottemperanza devono essere fissate le modalità esecutive cui darvi attuazione attraverso un Commissario ad acta, laddove l'Agenzia delle Entrate non via abbia dato spontanea e corretta esecuzione. Orbene, la sentenza n. 1957/2021 resa in quel giudizio ha fissato i parametri cui l'Ufficio avrebbe dovuto attenersi, ma non ha effettuato alcun dettagliato conteggio al riguardo, né quel Giudice dell'ottemperanza è stato richiesto di prendere posizione sulle modalità con le quali l'Ufficio vi ha dato adempimento.
Resistente_2 S.p.A. di non aver ricevuto la notificazione della relazione esplicativa depositata dall'Ufficio a dettagliata illustrazione delle modalità con le quali ha adempiuto alla disposizione giudiziale, ma la doglianza è priva di rilievo anzitutto in ragione del fatto che è proprio la contribuente ad affermare la pendenza del giudizio di ottemperanza e dunque la sussistenza di un suo preciso onere di consultazione degli atti al fine di verificare con quali modalità l'Ufficio avesse inteso ragguagliare il Giudice del proprio adempimento, instaurando in tal modo anche un contraddittorio formale con la parte ricorrente.
Ma la ragione assorbente è l'aver Resistente_2 S.p.A. “depositato in quel giudizio memorie di replica alla relazione dell'Agenzia delle Entrate che non sono ancora state esaminate” (pag. 13 controdeduzioni), adempimento che l'Ufficio sostiene effettuato a due anni e mezzo di distanza dal deposito della propria relazione esplicativa ed addirittura successivamente alla pubblicazione della sentenza ora gravata.
Precisa, inoltre, la contribuente che si è conclusa la sola prima fase di cognizione del giudizio di ottemperanza, mentre, “la seconda fase, di controllo dell'esecuzione trova invece esito con ordinanza ed è finalizzata ad assicurare il controllo del giudice sulla attuazione dell'esecuzione: il collegio eseguiti i provvedimenti attuativi necessari e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza … Nel caso di specie il giudizio di ottemperanza non si è ancora concluso” (pag. 13 controdeduzioni).
Ricomponendo i tasselli di questo procedimento emerge evidente il ritardo con il quale Resistente_2 S.p.A. ha preso posizione sulla relazione esplicativa depositata dall'Ufficio, seguitando ad omettere, benchè parte interessata, qualsiasi attività di impulso alla prosecuzione della fase esecutiva del giudizio di ottemperanza, vieppiù considerata la sopravvenuta rinuncia al mandato depositata dal Commissario ad acta un anno fa.
La ricorrente avrebbe dovuto in quella sede instare per la nomina di nuovo Commissario cui compete(rà)
l'adozione dei provvedimenti attuativi volta che ritenga, ad una valutazione comparata dei prospetti contabili rispettivamente rassegnati dalle parti, sussistere un ulteriore credito a favore di Resistente_2 S.p.A. del cui rimborso l'Agenzia delle Entrate debba ritenersi obbligata.
Dunque, è esclusivamente nel giudizio di ottemperanza che deve trovare compiuto soddisfo l'aspettativa restitutoria della contribuente in relazione alle citate statuizioni in giudicato e ciò attraverso il compimento della fase esecutiva dalla stessa delineata che contempla la determinazione in quella sede giudiziale dell'esatta entità delle somme dovute a rimborso.
Non è quindi veicolabile una separata cognizione di tali fatti mediante la proposizione di una nuova istanza di rimborso la cui mancata accettazione ha generato l'avvio dell'odierno giudizio nel quale la contribuente ha finito con il riversare le medesime tematiche accertative attualmente all'attenzione del Giudice dell'ottemperanza. E ciò in ragione della permanente pendenza di quel giudizio dal quale, come correttamente ha rilevato Resistente_2 spa, non può certo invocarsi l'avvenuta formazione di alcun giudicato inerente alle modalità con le quali l'Ufficio ha ritenuto di dare attuazione alla sentenza ivi resa a conclusione della fase di cognizione.
AD RG ha fondato la propria eccezione assumendo che entro il termine di giorni sessanta decorrente dalla comunicazione dello sgravio, ovvero da quello successivo di esecuzione del rimborso, la contribuente avrebbe dovuto proporre impugnazione al fine di sostenere la sussistenza di un parziale inadempimento restitutorio, in difetto del quale essa sarebbe decaduta con conseguente intangibilità dell'operato dell'Ufficio, in conformità ai principi di diritto variamente configurati negli arresti della Corte di Cassazione in parte citati.
Osserva il Collegio che, in disparte ogni questione relativa alla qualificazione giuridica applicabile a tale manifestazione di volontà da intendersi quale provvedimento esplicito o implicito di rigetto per la somma non concessa a rimborso o quale silenzio rifiuto parziale, fattispecie queste ben distinte e sottoposte ad un diverso regime regolatorio della rispettiva impugnazione, l'incontestata, attuale pendenza del giudizio di ottemperanza, esclude l'autonoma impugnabilità della relazione ivi dimessa dall'Ufficio che, ove sottoposta ad un nuovo processo, avrebbe finito col duplicare la fase cognitiva di accertamento, tanto quanto con l'odierna impugnazione del silenzio rifiuto all'istanza di rimborso la contribuente ha finito col riproporre.
In altre parole, le distinte prospettazioni ora scrutinate porterebbero, quale unico risultato, a sottrarre alla competenza del giudice dell'ottemperanza la potestà decisionale in merito alla corretta e compiuta esecuzione delle citate sentenze coperte dal giudicato ed alle concrete modalità con le quali debba essere data attuazione ai parametri dettati dalla sentenza n. 1957/2021.
In integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 49 del 17/1-01/02/2024 della CGT di primo grado di RG va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio con conseguente assorbimento di ogni ulteriore profilo anche di merito del contendere.
La particolare complessità dei temi trattati unitamente alla perdurante pendenza, avanti il giudice dell'ottemperanza, della materia del contendere, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
in riforma della sentenza n. 49/2024 della CGT di primo grado di RG, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio. Spese di entrambi i gradi compensate.
Così deciso in Brescia il 12 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE
NA CO
IL RELATORE
AR RT