Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 25/02/2026, n. 418
CGT2
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Mancata impugnazione dell'asserito omesso parziale rimborso

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità per ragioni diverse da quelle prospettate dall'Ufficio, in quanto il giudizio di ottemperanza è tuttora pendente e la questione relativa alle somme dovute a rimborso deve trovare compiuto soddisfo in quella sede.

  • Rigettato
    Errato governo dell'art. 44 D.P.R. 602/73 e mancato computo di pignoramenti

    La questione relativa alle somme dovute a rimborso deve trovare compiuto soddisfo nel giudizio di ottemperanza, tuttora pendente, e non può essere veicolata in un separato giudizio di cognizione. Pertanto, l'appello incidentale viene assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 25/02/2026, n. 418
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 418
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo