Art. 2.
L'indennita' contemplata dal precedente articolo, nella misura di lire 26.096 lorde, compete, con le modalita' ivi previste, anche ai ricevitori, ai portalettere, ai procaccia, agli incaricati del servizio di trasporto, consegna o scambio degli effetti postali, vincolati alla Amministrazione da obbligazione personale e agli incaricati del recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali e nelle agenzie, assunti dall'Amministrazione con contratto di diritto privato, nonche' agli impiegati ed agli agenti non di ruolo, agli impiegati ed agli agenti straordinari, e agli operai giornalieri con contratto di diritto privato anche se applicati a mansioni di esercizio.
Per il personale indicato nel precedente comma, escluso quello addetto alla commutazione telefonica interurbana, che abbia obbligo di una prestazione giornaliera inferiore a 7 ore, l'indennita' una tantum e' corrisposta in ragione di un settimo per ogni ora di servizio.
L'indennita' contemplata dal precedente articolo, nella misura di lire 26.096 lorde, compete, con le modalita' ivi previste, anche ai ricevitori, ai portalettere, ai procaccia, agli incaricati del servizio di trasporto, consegna o scambio degli effetti postali, vincolati alla Amministrazione da obbligazione personale e agli incaricati del recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali e nelle agenzie, assunti dall'Amministrazione con contratto di diritto privato, nonche' agli impiegati ed agli agenti non di ruolo, agli impiegati ed agli agenti straordinari, e agli operai giornalieri con contratto di diritto privato anche se applicati a mansioni di esercizio.
Per il personale indicato nel precedente comma, escluso quello addetto alla commutazione telefonica interurbana, che abbia obbligo di una prestazione giornaliera inferiore a 7 ore, l'indennita' una tantum e' corrisposta in ragione di un settimo per ogni ora di servizio.