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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. RA RO Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 10173 del ruolo generale dell'anno 2018
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'avv. Marinella Collu, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1
dell'avv. SENIS ROBERTO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni: per la parte ricorrente: “rigettare la domanda di addebito della separazione alla proposta Pt_1
CP_ dal rilevando che la stessa non è solo totalmente infondata, ma è anche gravemente temeraria;
2.confermare l'affidamento esclusivo del figlio minore alla ME con collocazione presso di lei, così come disposto nel provvedimento emesso dal G.I. il 12.06.2021 nel sub procedimento;
1
3.disporre la sospensione di ogni incontro del figlio con il padre, come suggerito dai Servizi Sociali incaricati con le ultime relazione dell'aprile 2025, stante il persistere della condotta irresponsabile
CP_ CP_ e pericolosa tenuta dal nei suoi confronti e nei confronti della madre, fino a quando il non darà prova di aver superato dette sue problematiche comportamentali;
4.tenuto conto dei tempi di permanenza del minore continuativi presso la madre, rideterminare
CP_ nella somma di € 250,00 l'assegno di mantenimento per il figlio a carico del e in Per_1
favore della disposto con il provvedimento provvisorio del 20.06.2019 nella somma di € Pt_1
200,00 in considerazione del fatto che il figlio all'epoca di detto provvedimento permaneva anche presso l'abitazione del padre che provvedeva, in quelle occasioni, al suo mantenimento diretto, come espressamente dichiarato nel provvedimento;
CP_ confermare l'obbligo del di contribuire nella misura del 50% delle spese straordinarie che si sosterranno per il figlio minore.
Con vittoria di spese ed onorari”
Per la parte resistente: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...]
Cagliari il 26.01.1973, (cod. fisc. , e , nata a [...] C.F._1 Parte_1
l'08.07.1975, (cod. fisc. ) per fatto addebitabile alla sig.ra per C.F._2 Parte_1
grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
2. autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e con quello di comunicarsi l'eventuale cambio di residenza;
3. affidare ad entrambi i genitori il figlio minore il quale dovrà continuare a ricevere da Per_1
entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
4. disporre che entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale e adottino di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, tra cui quelle riguardanti le scelte educative
e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività extra scolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività ricreative e sportive. Disporre infine che i genitori esercitino separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2
5. si indica quale luogo di residenza del figlio quello della madre, nell'abitazione sita in Per_1
SI (SU) nella Via Guamaggiore n. 17;
6. assegnare la casa coniugale a;
si indica espressamente che i mobili che arredano CP_1
la casa coniugale sono di proprietà esclusiva del . La sig.ra CP_1 Parte_1
provvederà a prelevare dall'abitazione i soli oggetti personali e l'abbigliamento previo appuntamento con;
CP_1
7. stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, salvo diverso accordo, per due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva, momento in cui verrà accompagnato a scuola, (fino alle 9:00 o comunque l'orario che verrà concordato nell'interesse del minore da entrambi i genitori durante il periodo estivo), nonché, a settimane alterne, dalle ore 13:30 del sabato (o dall'uscita da scuola nel periodo scolastico) sino alla mattina del lunedì alle 9:00 (o all'ingresso a scuola durante il periodo scolastico). Tali giorni e orari saranno modificabili per le esigenze del piccolo Per_1
8. durante le vacanze estive, da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, potrà stare con ciascun genitore per 15 giorni anche non consecutivi (in caso di Per_1
coincidenza del periodo feriale dei coniugi, si darà prevalenza agli interessi del genitore non collocatario), mentre in occasione delle festività pasquali per due giorni consecutivi e, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze natalizie dal 24 al 31 dicembre, ovvero dal 1 al 6 gennaio alternativamente con ciascun genitore;
CP_ 9. determinare a carico del a titolo di contributo di mantenimento per il minore un Per_1
assegno mensile dell'importo di euro 150,00 (centocinquanta/00) con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati da corrispondere entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN [...] della Postpay Evolution intestata alla signora Pt_1
10. disporre che il signor concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese CP_1
straordinarie.
3 11. I coniugi si assumono l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé il minore;
12. dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, lett. b), L. n. 1185/1967, i genitori si concedono sin d'ora espressamente reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto per sè e per il minore o di altro documento valido per
l'espatrio.
13. Stabilire tempi e modalità della presenza del piccolo presso i nonni;
Per_1
14. con vittoria di spese, diritti ed onorari”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.12.2018, ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1
dal marito, con il quale aveva contratto matrimonio il 1.09.2007. CP_1
Ha domandato, inoltre, l'affidamento congiunto del figlio (23.02.2010) con collocamento Per_1
presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita da parte del padre e la condanna dello stesso a corrispondere un contributo di € 250,00 per il mantenimento del minore.
Ha precisato che da alcuni mesi prima, a causa della intollerabilità della convivenza, si era trasferita, assieme al figlio, a casa della sorella e dal 1.09.2018 era stata assunta quale collaboratrice familiare, mentre il resistente svolgeva l'attività di muratore nella sua impresa edile.
costituitosi in giudizio, ha domandato l'addebito della separazione alla ricorrente, CP_1
che, improvvisamente, il 12 luglio del 2018 si era allontanata dalla casa coniugale portando con sé il figlio.
Quanto alle proprie condizioni economiche, ha dichiarato di essere privo di reddito a causa della crisi che aveva colpito l'azienda di famiglia.
Con provvedimento del 20.06.2019, il presidente ha affidato il minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre ed ha regolamentato il diritto di visita da parte del resistente;
inoltre, tenuto conto del fatto che la ricorrente aveva dichiarato di percepire un reddito complessivo di €
1.400,00 e di vivere in una casa per la quale corrispondeva un canone di € 250,00, mentre il resistente, che non sosteneva oneri abitativi, aveva dichiarato di svolgere lavori saltuariamente, ha
4 CP_ posto in capo al l'obbligo di corrispondere la somma di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
Con il medesimo provvedimento, tenuto conto della elevata conflittualità esistente tra le parti, sono stati incaricati i servizi sociali di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità.
Con sentenza del 26.09.2022, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e disposto la prosecuzione del giudizio relativamente alle ulteriori domande.
Proseguiti i percorsi dinanzi ai servizi sociali, disposta ctu, istruita con prova documentale e testimoniale, all'udienza dell'11.04.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Deve essere rigettata la domanda di addebito della separazione alla ricorrente spiegata nell'interesse di parte resistente, essendo emerso nel corso dell'istruttoria che l'allontanamento della dalla Pt_1
casa coniugale sia stato conseguenza della intollerabilità della convivenza.
La invero, ha allegato che il marito era solito assumere nei suoi confronti un atteggiamento Pt_1
minaccioso ed offensivo ed i testimoni escussi e ) hanno Tes_1 Testimone_2
CP_ confermato le offese rivolte dal alla moglie.
In particolare, ha dichiarato di aver sentito, nel corso delle telefonate con la sorella, Tes_1
il resistente rivolgersi alla moglie con “epiteti come troia, puttana, bagassa e simili”.
CP_ Entrambi i testimoni hanno poi confermato che, durante i pranzi di famiglia, il a volte eccedeva nel bere e parlava a sproposito, facendo riferimenti anche sessuali nei confronti della moglie, come specificato dalla testimone, . Testimone_2
Risultato, dunque, confermato che l'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale sia stato conseguenza della crisi già in atto, deve essere rigettata la domanda di addebito della separazione alla Pt_1
xxx
Quanto all'affidamento del minore, deve rilevarsi che nel corso del procedimento, malgrado siano
CP_ stati disposti percorsi di sostegno alla genitorialità, il che peraltro, convocato dal ctu, non si è presentato, ha continuato a palesare il suo disprezzo verso la sig.ra in presenza del figlio, non Pt_1
riuscendo a cogliere il disagio del minore.
Con provvedimento del 12.06.2021, pertanto, è stato disposto l'affido esclusivo di alla Per_1
madre, che aveva mostrato adeguate capacità di accudimento, di supporto e contenimento emotivo,
5 con uno stile educativo basato sul dialogo e vicinanza emotiva e con provvedimento del 3.12.2021, considerato che “il bambino mostra sempre maggiore insofferenza verso il padre che continua a non essere un punto di riferimento educativo, ma nemmeno un genitore in grado di favorire una sana ed equilibrata crescita psicofisica del figlio.
CP_ Risulta infatti che il sig. continui a palesare il suo disprezzo verso la sig.ra in presenza Pt_1
del figlio, che non si occupi del suo percorso scolastico e del suo mantenimento” e tenuto conto del rifiuto del resistente a consentire un servizio educativo presso la propria abitazione, sono stati disposti incontri protetti con il minore.
Con successivo provvedimento del 4.07.2024 è stato incaricato il servizio sociale di EL di organizzare incontri facilitanti tra il padre ed il figlio nel luogo di residenza dei nonni paterni, come richiesto dal minore.
Tali incontri, tuttavia, sono stati successivamente interrotti dal servizio sociale in ragione della mancata collaborazione del resistente ai percorsi prescritti ed in considerazione della avvenuta applicazione al resistente della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di SI e del divieto di avvicinamento alla ricorrente ed al figlio.
Nel provvedere in ordine all'affidamento del figlio, deve tenersi conto, oltre che dell'esito dei percorsi prescritti, anche dell'inadempimento del resistente nella corresponsione del contributo dovuto per il mantenimento del figlio, lamentato dalla ricorrente, che incide non solo sul piano strettamente materiale, ma ancora di più sotto il profilo morale, essendo sintomatico del disinteresse a soddisfare le esigenze del figlio ed a creare un clima di serenità necessario per una crescita sana ed equilibrata.
Pertanto, visto anche il provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari in data
22.07.2024 e tenuto conto del rifiuto del resistente ad iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità e della scarsa consapevolezza del suo operato (relazione trasmessa dal servizio sociale di EL in data 9.04.2025), deve confermarsi l'affido esclusivo del minore alla madre, che potrà assumere le decisioni di maggiore interesse per il figlio.
Vista la relazione trasmessa dal servizio sociale di EL in data 9.04.2025 nella quale si comunica l'avvenuta interruzione degli incontri protetti in ragione della mancata collaborazione del resistente e considerato che a seguito dell'interruzione degli incontri vi è stato per il ragazzo un
6 periodo di “maggiore serenità in ambito scolastico dove l'irrequietezza del suo comportamento induceva gli insegnanti a dover ricorrere spesso all'utilizzo di note disciplinari al fine di sanzionarne la condotta.
Emerge che in tutto questo periodo l'interruzione de rapporti con il padre non ha generato malessere nel ragazzo che solo in due occasioni ha manifestato nostalgia del padre alla madre”
(relazione del servizio sociale di SI del 4.04.2025), si reputa necessaria la prosecuzione dei percorsi di sostegno in favore del minore e la ripresa degli incontri protetti, all'esito del percorso di
CP_ sostegno alla genitorialità che sarà intrapreso dal e tenuto conto della volontà del minore. xxx
Quanto agli aspetti economici, deve rilevarsi che la ricorrente, che all'udienza del 19.06.2019 aveva dichiarato di percepire un reddito di € 1400,00 mensili, ha percepito un reddito di € 14.010,00 nel
2020, di € 11.000,00 nel 2023 e di € 12.042,00 nel 2024, mentre il resistente non ha prodotto documentazione reddituale.
Pertanto, tenuto conto del fatto che gli oneri di accudimento sono esclusivamente a carico della
CP_ ricorrente e viste le conclusioni rassegnate dalla stessa, deve porsi in capo al l'obbligo di corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 a titolo di contributo Pt_1
al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ed il pagamento, visto l'art. 133 D.P.R. 2002 n. 115, deve essere eseguito in favore dello Stato.
Le spese di ctu rimangono a carico del resistente
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta la domanda di parte resistente volta ad ottenere l'addebito della separazione alla ricorrente;
• affida alla madre, , che potrà adottare le decisioni di maggiore interesse Persona_2 Parte_1
per il minore;
• incarica il servizio sociale di EL di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità in favore di CP_1
7 • incarica il servizio sociale di SI di attivare un percorso di sostegno in favore del minore,
CP_ organizzando incontri protetti tra il ed il figlio, in caso di esito positivo del percorso di
CP_ sostegno alla genitorialità intrapreso dal e tenuto conto della volontà del minore;
• condanna a corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma CP_1 Parte_1
di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
• condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente procedimento, CP_1
liquidate in complessivi € 7.254,00 (€ 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali di SI e di EL
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il giudice rel
Dott. RA RO
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. RA RO Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 10173 del ruolo generale dell'anno 2018
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'avv. Marinella Collu, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1
dell'avv. SENIS ROBERTO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni: per la parte ricorrente: “rigettare la domanda di addebito della separazione alla proposta Pt_1
CP_ dal rilevando che la stessa non è solo totalmente infondata, ma è anche gravemente temeraria;
2.confermare l'affidamento esclusivo del figlio minore alla ME con collocazione presso di lei, così come disposto nel provvedimento emesso dal G.I. il 12.06.2021 nel sub procedimento;
1
3.disporre la sospensione di ogni incontro del figlio con il padre, come suggerito dai Servizi Sociali incaricati con le ultime relazione dell'aprile 2025, stante il persistere della condotta irresponsabile
CP_ CP_ e pericolosa tenuta dal nei suoi confronti e nei confronti della madre, fino a quando il non darà prova di aver superato dette sue problematiche comportamentali;
4.tenuto conto dei tempi di permanenza del minore continuativi presso la madre, rideterminare
CP_ nella somma di € 250,00 l'assegno di mantenimento per il figlio a carico del e in Per_1
favore della disposto con il provvedimento provvisorio del 20.06.2019 nella somma di € Pt_1
200,00 in considerazione del fatto che il figlio all'epoca di detto provvedimento permaneva anche presso l'abitazione del padre che provvedeva, in quelle occasioni, al suo mantenimento diretto, come espressamente dichiarato nel provvedimento;
CP_ confermare l'obbligo del di contribuire nella misura del 50% delle spese straordinarie che si sosterranno per il figlio minore.
Con vittoria di spese ed onorari”
Per la parte resistente: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...]
Cagliari il 26.01.1973, (cod. fisc. , e , nata a [...] C.F._1 Parte_1
l'08.07.1975, (cod. fisc. ) per fatto addebitabile alla sig.ra per C.F._2 Parte_1
grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
2. autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e con quello di comunicarsi l'eventuale cambio di residenza;
3. affidare ad entrambi i genitori il figlio minore il quale dovrà continuare a ricevere da Per_1
entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
4. disporre che entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale e adottino di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, tra cui quelle riguardanti le scelte educative
e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività extra scolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività ricreative e sportive. Disporre infine che i genitori esercitino separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2
5. si indica quale luogo di residenza del figlio quello della madre, nell'abitazione sita in Per_1
SI (SU) nella Via Guamaggiore n. 17;
6. assegnare la casa coniugale a;
si indica espressamente che i mobili che arredano CP_1
la casa coniugale sono di proprietà esclusiva del . La sig.ra CP_1 Parte_1
provvederà a prelevare dall'abitazione i soli oggetti personali e l'abbigliamento previo appuntamento con;
CP_1
7. stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, salvo diverso accordo, per due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva, momento in cui verrà accompagnato a scuola, (fino alle 9:00 o comunque l'orario che verrà concordato nell'interesse del minore da entrambi i genitori durante il periodo estivo), nonché, a settimane alterne, dalle ore 13:30 del sabato (o dall'uscita da scuola nel periodo scolastico) sino alla mattina del lunedì alle 9:00 (o all'ingresso a scuola durante il periodo scolastico). Tali giorni e orari saranno modificabili per le esigenze del piccolo Per_1
8. durante le vacanze estive, da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, potrà stare con ciascun genitore per 15 giorni anche non consecutivi (in caso di Per_1
coincidenza del periodo feriale dei coniugi, si darà prevalenza agli interessi del genitore non collocatario), mentre in occasione delle festività pasquali per due giorni consecutivi e, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze natalizie dal 24 al 31 dicembre, ovvero dal 1 al 6 gennaio alternativamente con ciascun genitore;
CP_ 9. determinare a carico del a titolo di contributo di mantenimento per il minore un Per_1
assegno mensile dell'importo di euro 150,00 (centocinquanta/00) con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati da corrispondere entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN [...] della Postpay Evolution intestata alla signora Pt_1
10. disporre che il signor concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese CP_1
straordinarie.
3 11. I coniugi si assumono l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé il minore;
12. dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, lett. b), L. n. 1185/1967, i genitori si concedono sin d'ora espressamente reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto per sè e per il minore o di altro documento valido per
l'espatrio.
13. Stabilire tempi e modalità della presenza del piccolo presso i nonni;
Per_1
14. con vittoria di spese, diritti ed onorari”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.12.2018, ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1
dal marito, con il quale aveva contratto matrimonio il 1.09.2007. CP_1
Ha domandato, inoltre, l'affidamento congiunto del figlio (23.02.2010) con collocamento Per_1
presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita da parte del padre e la condanna dello stesso a corrispondere un contributo di € 250,00 per il mantenimento del minore.
Ha precisato che da alcuni mesi prima, a causa della intollerabilità della convivenza, si era trasferita, assieme al figlio, a casa della sorella e dal 1.09.2018 era stata assunta quale collaboratrice familiare, mentre il resistente svolgeva l'attività di muratore nella sua impresa edile.
costituitosi in giudizio, ha domandato l'addebito della separazione alla ricorrente, CP_1
che, improvvisamente, il 12 luglio del 2018 si era allontanata dalla casa coniugale portando con sé il figlio.
Quanto alle proprie condizioni economiche, ha dichiarato di essere privo di reddito a causa della crisi che aveva colpito l'azienda di famiglia.
Con provvedimento del 20.06.2019, il presidente ha affidato il minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre ed ha regolamentato il diritto di visita da parte del resistente;
inoltre, tenuto conto del fatto che la ricorrente aveva dichiarato di percepire un reddito complessivo di €
1.400,00 e di vivere in una casa per la quale corrispondeva un canone di € 250,00, mentre il resistente, che non sosteneva oneri abitativi, aveva dichiarato di svolgere lavori saltuariamente, ha
4 CP_ posto in capo al l'obbligo di corrispondere la somma di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
Con il medesimo provvedimento, tenuto conto della elevata conflittualità esistente tra le parti, sono stati incaricati i servizi sociali di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità.
Con sentenza del 26.09.2022, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e disposto la prosecuzione del giudizio relativamente alle ulteriori domande.
Proseguiti i percorsi dinanzi ai servizi sociali, disposta ctu, istruita con prova documentale e testimoniale, all'udienza dell'11.04.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Deve essere rigettata la domanda di addebito della separazione alla ricorrente spiegata nell'interesse di parte resistente, essendo emerso nel corso dell'istruttoria che l'allontanamento della dalla Pt_1
casa coniugale sia stato conseguenza della intollerabilità della convivenza.
La invero, ha allegato che il marito era solito assumere nei suoi confronti un atteggiamento Pt_1
minaccioso ed offensivo ed i testimoni escussi e ) hanno Tes_1 Testimone_2
CP_ confermato le offese rivolte dal alla moglie.
In particolare, ha dichiarato di aver sentito, nel corso delle telefonate con la sorella, Tes_1
il resistente rivolgersi alla moglie con “epiteti come troia, puttana, bagassa e simili”.
CP_ Entrambi i testimoni hanno poi confermato che, durante i pranzi di famiglia, il a volte eccedeva nel bere e parlava a sproposito, facendo riferimenti anche sessuali nei confronti della moglie, come specificato dalla testimone, . Testimone_2
Risultato, dunque, confermato che l'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale sia stato conseguenza della crisi già in atto, deve essere rigettata la domanda di addebito della separazione alla Pt_1
xxx
Quanto all'affidamento del minore, deve rilevarsi che nel corso del procedimento, malgrado siano
CP_ stati disposti percorsi di sostegno alla genitorialità, il che peraltro, convocato dal ctu, non si è presentato, ha continuato a palesare il suo disprezzo verso la sig.ra in presenza del figlio, non Pt_1
riuscendo a cogliere il disagio del minore.
Con provvedimento del 12.06.2021, pertanto, è stato disposto l'affido esclusivo di alla Per_1
madre, che aveva mostrato adeguate capacità di accudimento, di supporto e contenimento emotivo,
5 con uno stile educativo basato sul dialogo e vicinanza emotiva e con provvedimento del 3.12.2021, considerato che “il bambino mostra sempre maggiore insofferenza verso il padre che continua a non essere un punto di riferimento educativo, ma nemmeno un genitore in grado di favorire una sana ed equilibrata crescita psicofisica del figlio.
CP_ Risulta infatti che il sig. continui a palesare il suo disprezzo verso la sig.ra in presenza Pt_1
del figlio, che non si occupi del suo percorso scolastico e del suo mantenimento” e tenuto conto del rifiuto del resistente a consentire un servizio educativo presso la propria abitazione, sono stati disposti incontri protetti con il minore.
Con successivo provvedimento del 4.07.2024 è stato incaricato il servizio sociale di EL di organizzare incontri facilitanti tra il padre ed il figlio nel luogo di residenza dei nonni paterni, come richiesto dal minore.
Tali incontri, tuttavia, sono stati successivamente interrotti dal servizio sociale in ragione della mancata collaborazione del resistente ai percorsi prescritti ed in considerazione della avvenuta applicazione al resistente della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di SI e del divieto di avvicinamento alla ricorrente ed al figlio.
Nel provvedere in ordine all'affidamento del figlio, deve tenersi conto, oltre che dell'esito dei percorsi prescritti, anche dell'inadempimento del resistente nella corresponsione del contributo dovuto per il mantenimento del figlio, lamentato dalla ricorrente, che incide non solo sul piano strettamente materiale, ma ancora di più sotto il profilo morale, essendo sintomatico del disinteresse a soddisfare le esigenze del figlio ed a creare un clima di serenità necessario per una crescita sana ed equilibrata.
Pertanto, visto anche il provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari in data
22.07.2024 e tenuto conto del rifiuto del resistente ad iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità e della scarsa consapevolezza del suo operato (relazione trasmessa dal servizio sociale di EL in data 9.04.2025), deve confermarsi l'affido esclusivo del minore alla madre, che potrà assumere le decisioni di maggiore interesse per il figlio.
Vista la relazione trasmessa dal servizio sociale di EL in data 9.04.2025 nella quale si comunica l'avvenuta interruzione degli incontri protetti in ragione della mancata collaborazione del resistente e considerato che a seguito dell'interruzione degli incontri vi è stato per il ragazzo un
6 periodo di “maggiore serenità in ambito scolastico dove l'irrequietezza del suo comportamento induceva gli insegnanti a dover ricorrere spesso all'utilizzo di note disciplinari al fine di sanzionarne la condotta.
Emerge che in tutto questo periodo l'interruzione de rapporti con il padre non ha generato malessere nel ragazzo che solo in due occasioni ha manifestato nostalgia del padre alla madre”
(relazione del servizio sociale di SI del 4.04.2025), si reputa necessaria la prosecuzione dei percorsi di sostegno in favore del minore e la ripresa degli incontri protetti, all'esito del percorso di
CP_ sostegno alla genitorialità che sarà intrapreso dal e tenuto conto della volontà del minore. xxx
Quanto agli aspetti economici, deve rilevarsi che la ricorrente, che all'udienza del 19.06.2019 aveva dichiarato di percepire un reddito di € 1400,00 mensili, ha percepito un reddito di € 14.010,00 nel
2020, di € 11.000,00 nel 2023 e di € 12.042,00 nel 2024, mentre il resistente non ha prodotto documentazione reddituale.
Pertanto, tenuto conto del fatto che gli oneri di accudimento sono esclusivamente a carico della
CP_ ricorrente e viste le conclusioni rassegnate dalla stessa, deve porsi in capo al l'obbligo di corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 a titolo di contributo Pt_1
al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ed il pagamento, visto l'art. 133 D.P.R. 2002 n. 115, deve essere eseguito in favore dello Stato.
Le spese di ctu rimangono a carico del resistente
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta la domanda di parte resistente volta ad ottenere l'addebito della separazione alla ricorrente;
• affida alla madre, , che potrà adottare le decisioni di maggiore interesse Persona_2 Parte_1
per il minore;
• incarica il servizio sociale di EL di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità in favore di CP_1
7 • incarica il servizio sociale di SI di attivare un percorso di sostegno in favore del minore,
CP_ organizzando incontri protetti tra il ed il figlio, in caso di esito positivo del percorso di
CP_ sostegno alla genitorialità intrapreso dal e tenuto conto della volontà del minore;
• condanna a corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma CP_1 Parte_1
di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
• condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente procedimento, CP_1
liquidate in complessivi € 7.254,00 (€ 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali di SI e di EL
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il giudice rel
Dott. RA RO
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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