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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/11/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina RA, all'udienza del 25 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2309/2024 R.G. vertente
fra
, nata a [...] il [...] ed ivi residente alla c.da Marrucaro 6, Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Pace (C.F. C.F._1
) ed AG PA (C.F. ); C.F._2 C.F._3
RICORRENTE
e
(cod. fisc./P.iva ), in persona del l.r.p.t. sig. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
elett.te domiciliata in Napoli, alla Piazza G. Bovio n. 22, presso lo studio degli
[...]
Avv.ti Vincenzo Persico (C.F. ) ed Fabrizio Persico (C.F. C.F._4
),; C.F._5
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 26.7.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere stata lavoratrice subordinata della Controparte_1 sin dal 23 aprile 2018 in forza di contratto a tempo determinato e parziale del 19 aprile
[...]
2018, poi convertito a tempo indeterminato e parziale con la nota del 19 ottobre 2018; che successivamente il rapporto di lavoro veniva trasformato a tempo pieno;
che v'è da rilevare che nei primi due documenti, contratto di assunzione e conversione e tempo indeterminato, la società dichiarava di assumerla nel livello D2 (ex 7° livello) e di applicare il Ccnl Aziende
Commercio CISAL. Diversamente, nella nota di trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno si menziona il Ccnl AR FO , con inquadramento al
6° livello. 3; che in ogni caso la stessa assumeva la qualifica di Commesso di Banco
Gastronomia, con retribuzione utile al calcolo del TFR pari ad euro 1.510,98; che Ai fini di una miglior comprensione dei fatti si specifica che la tra l'altro, Controparte_1 gestisce il reparto gastronomia all'interno del supermercato MD di Potenza in viale dell'Unicef. ; che il rapporto si è sempre svolto in serenità fino a quando, in data 18 marzo
2024, la sig.ra riceveva dalla datrice di lavoro un addebito disciplinare del seguente Pt_1 tenore : “il giorno 17 marzo c.a. durante le ordinarie operazioni di controllo, alla chiusura del
PDV sito in Via Giovanni XXIII Potenza, sugli acquisti effettuati dai dipendenti delle società presenti nel PDV su indicato, dove Lei svolge regolare attività lavorativa come commesso di banco reparto gastronomia, il responsabile del PDV riscontrava il regolare acquisto di una confezione di cialde di caffè marca Borbone, avvenuto alle ore 10:18 del 17/03/2024 e notando un'altra busta le veniva chiesto di esibirne il contenuto, riscontrando un pacchetto chiuso con all'interno una serie di formaggi misti che dovevano essere singolarmente etichettati in base al prodotto e che invece risultavano tutti pesati e prezzati come ricotta di per un importo di euro 10,55, sottraendo in modo illegittimo e fraudolento alla Pt_2 [...] una serie di prodotti del reparto gastronomia. Successivamente, il Controparte_1 responsabile della (nostra committente), sig. inviava immediata Pt_3 Testimone_1 segnalazione, dell'illecito da Lei commesso, al Suo responsabile, sig. , per Controparte_3 procedere con denuncia, nei Suoi confronti, agli organi competenti ed attivare le procedure disciplinari del caso. Tale suo comportamento, di estrema gravità, oltre a creare un danno economico, un danno all'immagine aziendale risultando del tutto negligente e facendo decadere il rapporto fiduciario nel suoi confronti, viola quanto risposto dagli artt. 233 e seguenti del Ccnl di categoria e quanto disposto dall'art. 2104 del codice civile. Per quanto esposto ci troviamo costretti a procedere in via immediata e come previsto dall'art. 238 del
2 CCNL di categoria, alla sospensione cautelativa dal lavoro, per effettuare ulteriori verifiche nei Suoi confronti, che potrebbero spiegare le differenze inventariali riscontrate nel reparto gastronomia del PDV di via Giovanni XXIII Potenza e di eventuali azioni che la (Ns Pt_3 committente) potrebbe attivare nei Suoi confronti e anche nei Ns confronti, e in attesa delle sue giustificazioni. Resta inteso che ci riserviamo l'adozione nei Suoi confronti di qualunque provvedimento disciplinare e/o richiesta di risarcimento danni nel caso in cui dovessimo riscontrare altre perdite oltre a quelle sopracitate, e per eventuali penali che la Pt_3 comminerà alla per i suoi comportamenti fraudolenti e che le Controparte_1 verranno comunicate con nota a parte. La invitiamo con la presente, così come previsto dall'art. 7 della legge n. 300/70, ad inviarci le relative giustificazioni al più presto e comunque non oltre cinque giorni dalla data di ricezione della presente”-, che la lavoratrice, a mezzo della nota del 20 marzo 2024, rappresentava la propria estraneità e chiedeva l'audizione. Essa fu disposta e tenuta in videoconferenza;
che anche in tale occasione la lavoratrice ha avuto modo di ribadire, anche per il tramite dei presenti difensori, la propria estraneità ai fatti e l'assoluta correttezza che ha sempre contraddistinto il proprio rapporto di lavoro con la società; che nonostante ciò, con la nota del 3 aprile 2024la datrice di lavoro comminava la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c..
Tanto premesso in fatto adiva il tribunale al fine di: Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato alla sig.ra con la nota del 3 aprile 2024 alla luce dei Parte_1 motivi di diritto di cui al presente ricorso e condannare la in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015
e, dunque, “alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva”.
2. In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato alla sig.ra
3 con la nota del 3 aprile 2024 alla luce dei motivi di diritto di cui al presente Parte_1 ricorso e condannare la in persona del legale rappresentante p.t. a Controparte_1 quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 e, dunque, “al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”.
3. In ogni caso, accertare e dichiarare che la retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto è pari ad euro 1.510,98 ovvero alla somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa.
4. Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che se ne dichiarano antistatari.
Si costituiva la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, ed eccepiva nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La società rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda merita accoglimento.
In via del tutto preliminare, parte ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione di parte resistente. L'eccezione,, dalla documentazione in atti appare degna di fondamento.
Invero, parte resitente ha depositato la propria memoria ed il corredo documentale solo in data
18 novembre 2024, in spregio del termine di cui all'art. 416, primo comma, c.p.c. e, dunque, incorrendo nelle preclusioni tipiche del processo del lavoro. La prima udienza, infatti, era fissata per il 27 novembre 2024 ed il termine per la costituzione scadeva il 16 novembre 2024, sabato, e – dunque – bisognava anticipare il deposito al 15 novembre, secondo la piana applicazione degli artt. 416 e 155 c.p.c. Sul punto la S.C. ha recentemente confermato, con ordinanza n. 6588 del 12 marzo 2024, che: “In tema di computo dei termini processuali, l'art. 4 155, commi 4 e 5, c.p.c. - che prevede la proroga al primo giorno non festivo del termine che scada in giorno festivo o di sabato - si applica anche ai termini computati "a ritroso", ossia quelli che assegnano un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività processuale. Tale applicazione deve tuttavia essere coordinata con la peculiare natura del termine a ritroso, individuando il dies ad quem nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza. Diversamente, si produrrebbe l'effetto, contrario alla ratio della norma, di abbreviare l'intervallo temporale in pregiudizio delle esigenze difensive garantite dalla previsione del termine stesso. Nel caso della costituzione del convenuto nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni prima dell'udienza ex art. 416 c.p.c., ove venga a scadere in un giorno festivo o di sabato, deve quindi essere anticipato al precedente giorno non festivo, al fine di garantire alla controparte l'intero spatium deliberandi per predisporre l proprie difese. La violazione di tale termine comporta l'inammissibilità della costituzione tardiva e delle eventuali domande riconvenzionali proposte dal convenuto, non potendosi interpretare la proroga in senso favorevole al convenuto costituitosi tardivamente, poiché ciò si porrebbe in contrasto con il diritto di difesa costituzionalmente garantito della parte ricorrente e con i principi del giusto processo”. Per una recente conferma del principio, anche con riferimento al processo telematico v. Cass.
Civ., III, ord. n. 23634 del 21 agosto 2025. La tardività della costituzione, come noto, implica le decadenze e le preclusioni processuali, tra cui le richieste di prova, senza che tale lacura possa essere colmata d'ufficio dal Giudice ex art. 421 c.p.c.. Tanto è stato recentemente chiarito da Cass. lav., sent. n. 11946 del 7 maggio 2025, in cui, proprio in relazione ad un licenziamento disciplinare si è affermato che: “Nel giudizio di impugnazione del licenziamento disciplinare nel pubblico impiego, l'effetto preclusivo conseguente alla tardiva costituzione in giudizio del datore di lavoro pubblico impedisce l'acquisizione processuale di documenti e prove relativi alla legittimità del procedimento disciplinare, non potendo tale decadenza essere superata attraverso l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex articolo 421 del codice di procedura civile. Il soggetto datore di lavoro pubblico risulta onerato della prova della legittimità formale e sostanziale del recesso intimato, dovendo dimostrare la regolarità del procedimento disciplinare espletato, la sussistenza e imputabilità delle mancanze addebitate e la proporzionalità della sanzione irrogata. L'ammissibilità del ricorso ai poteri istruttori d'ufficio è subordinata al ricorrere di una situazione di semiplena probatio tale da integrare una lacuna istruttoria che richiede di essere colmata, oltre che ad una sollecitazione della parte interessata. In assenza di una pista probatoria rilevabile dal materiale processuale acquisito agli atti di causa, i poteri di officio del giudice non possono essere dilatati fino al
5 punto di richiedere che il giudicante supplisca in ogni caso alle carenze di allegazione e probatorie delle parti, onde non sovrapporre la volontà del giudicante a quella delle parti in conflitto di interessi e non valicare il limite obbligato della terzietà. La tardiva produzione di documenti fondamentali per la dimostrazione della tempestività dell'avvio del procedimento disciplinare, come la contestazione originaria degli addebiti, deve considerarsi inammissibile quando conseguente alla decadenza maturata per tardiva costituzione, non essendo tale vizio sanabile attraverso l'acquisizione d'ufficio di elementi probatori da parte del giudice del merito”. Orbene, in mancanza di prova del fatto contestato, chiaramente a carico della datrice di lavoro, va dichiarato illegittimo il licenziamento intimato e per l'effetto in accoglimento del ricorso la società in persona del rapp.te legale va condannata alla Controparte_1 reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a 6 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 26.7.2024, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla signora con la nota del 3 aprile 2024 e per l'effetto condanna la società Parte_1 [...] in persona del rapp.te legale alla reintegrazione della lavoratrice nel Controparte_1 posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a 6 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione
1) condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 2.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
6 Potenza, 25 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina RA
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