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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/07/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina FR Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1417/24 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
nata a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino C.F._1
Saltalamacchia , giusta procura in atti;
C.F._2
- appellante -
CONTRO nato a [...] in data [...], Codice Fiscale: Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Catania, alla Via Caduti del C.F._3
Lavoro n. 61, presso lo studio del suo procuratore rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Drago, C.F.: , giusta procura in CodiceFiscale_4 atti;
E
, nata a [...] il [...] e ivi res. alla Via Aloi n. 52 CP_2
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Catania, alla C.F._5
Via Alberto Mario n. 68, presso lo studio dell'avv.to Ignazio Lombardo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellati
-
All'udienza del 24/6/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, CP_2 conveniva in giudizio e al fine di sentire Parte_1 Controparte_1 dichiarare inefficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. l'atto pubblico ai rogiti del notaio di Catania (rep. n. 54.870; racc. n. 35.647) con Persona_1 cui il sig. , in adempimento all'obbligo assunto con la Controparte_1 convenzione di negoziazione assistita, n. 556/2023 Reg. Neg. Ass, autorizzata il 12/7/2023 dal Procuratore della Repubblica di Catania, ha trasferito a titolo gratuito all'ex coniuge, sig.ra la piena proprietà Parte_1 delll'immobile, già adibito a casa coniugale, sito in Catania alla Via
Consolazione n. 97 e identificato al relativo catasto dei fabbricati al foglio 69, part. 4806, sub 1, classe 1, di vani 3 e rendita 139,44, nonché la propria quota della metà indivisa del garage sito in Catania, alla Via Ciro Menotti n. 32 identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Catania al foglio 38, part. 735, sub 13, categ. C/6, classe 6 della consistenza di mq. 20, rendita € 69,21”.
A fondamento della domanda, parte attrice deduceva:
- la propria posizione di creditrice nei confronti del sig. credito da CP_1 pigioni locatizie, maturato a partire dal marzo del 2020, accertato con sentenza, divenuta res iudicata, dell'ottobre 2023, pari a Euro 38.800,00;
- il successivo atto di disposizione patrimoniale compiuto nel successivo mese di novembre 2023;
- il conseguente venir meno della garanzia generica ex art. 2740 c. c., avendo il debitore, con il superiore atto, dismesso tutto il proprio patrimonio immobiliare.
I convenuti rimanevano contumaci.
Espletata l'istruttoria della causa, con sentenza n. 4419/24 pubbl. il 18/9/24, il
Tribunale di Catania accoglieva la domanda, con condanna dei convenuti alle stese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 21/10/24, proponeva appello deducendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone Parte_1 la riforma, con il rigetto della domanda, per le ragioni esposte in seno all'appello e il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Si costituiva , aderendo sostanzialmente all'appello di cui Controparte_1 chiedeva l'accoglimento.
Si costituiva resistendo al gravame, del quale chiedeva il CP_2 rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza del 4/4/25 la Corte rigettava l'istanza di sospensiva.
All'udienza del 24/6/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza, per avere il primo giudice:
a) dichiarato la contumacia della , nonostante la notifica dell'atto Pt_1 introduttivo fosse stata effettuata nella residenza anagrafica della stessa, dove, però non risiedeva effettivamente in quanto l'immobile era inagibile;
b) dati per ammessi i fatti di causa così come narrati da parte attrice, attesa la contumacia dei convenuti;
c) dichiarato l'inefficacia degli atti di trasferimento in oggetto in mancanza di prova in merito alla consapevolezza del terzo.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
a) L'appellante deduce che la notifica del ricorso in primo grado doveva essere eseguita in Catania, Via Consolazione n. 97, in quanto lì risiede di fatto, sebbene abbia la residenza anagrafica in Sant'Agata li Battiati, non avendo ella mai abitato quell'immobile.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorso di primo grado è stato notificato il 20/2/2024 a presso l'indirizzo di Via Controparte_1
Consolazione 97 a mani della , la quale ha dichiarato di essere “moglie Pt_1 convivente”, ed è stato notificato alla presso la residenza della stessa in Pt_1
Sant'Agata Li Battiati.
Pertanto, la notifica effettuata presso la residenza anagrafica è corretta, perchè doveva essere cura dell'appellante, avendo la residenza anagrafica in un immobile diverso dalla casa di abitazione, controllare la posta nel luogo di residenza (la presunzione di corrispondenza della residenza anagrafica a quella effettiva non può ritenersi, nel caso di specie, essere venuta meno). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Giova, comunque, osservare che la ha avuto contezza del ricorso Pt_1 notificato, avendo ella ritirato quello del marito, a suo dire, convivente.
b) Inconducenti si rappresentano le deduzioni svolte dall'appellante in merito alle conseguenze della dichiarazione di contumacia, atteso che il primo giudice si è limitato a dichiarare la contumacia dell'appellante e del senza CP_1 da ciò fare derivare alcuna delle conseguenze indicate in appello.
c) Per quanto attiene alla gratuità o onerosità dell'accordo di separazione, la Suprema Corte, sull'argomento, ha recentemente ribadito che “l'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi in sede di omologa di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà su un immobile è suscettibile dell'azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto (in cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori), né nella circostanza che
l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli” ( Cass.6395/23).
E ancora “gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma, ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale che svela una sua tipicità propria la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., può colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia
e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale” (Cass. 27409 del 25/10/19).
Inoltre, è costante la giurisprudenza di legittimità che esclude il carattere dell'onerosità laddove, come previsto dalle parti, l'attribuzione sia fatta a titolo di mantenimento (Cass. 36562/2023).
Dalla documentazione in atti, risulta che l'accordo sottoscritto dai coniugi e prevede espressamente che il “a titolo di Pt_1 CP_1 CP_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
mantenimento per la moglie si obbliga a trasferire in favore di quest'ultima la piena proprietà” della casa in Via Consolazione e la metà di un garage in altra via, dichiarando, inoltre, “di non avere null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale”.
La stessa previsione è riportata nell'atto pubblico rogato in adempimento alla convenzione di negoziazione assistita.
Pertanto, alla luce di quanto dichiarato dai coniugi in sede di separazione e di atto pubblico, inconducenti si rappresentano le argomentazioni proposte in sede di appello in merito alla natura onerosa dell'accordo di separazione, trattandosi, invece, di atto a titolo gratuito.
Sull'argomento la Suprema Corte ha ritenuto che in tema di azione revocatoria di atto a titolo gratuito, come si evince dall'art. 2901 c.c., comma 1, n. 2) è irrilevante lo stato soggettivo del terzo, rilevando esclusivamente l'eventus damni e la scientia damni” ( Cass. n. 5812/23).
In ogni caso, volendo ritenere l'atto di trasferimento a titolo oneroso, la
Suprema Corte ha, costantemente, ritenuto che la prova del consilium fraudis, così come dello stato psicologico del terzo (scienza damni e partecipatio fraudis), può essere fornita attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi e la valutazione del giudice su tali presunzioni semplici (conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto), se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
E' orientamento consolidato della Suprema Corte, pertanto, ritenere integrato il presupposto del consilium fraudis del debitore e della partecipatio fraudis del terzo, solo ed esclusivamente nel caso in cui risulti provata la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali cioè da essere considerati alla stregua di presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c..
In linea generale possono essere considerati elementi indiziari dai quali i desumere l'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo ( in caso di atto a titolo oneroso) : - peculiari rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo, di parentela (come nel caso di trasferimento da padre a figlio), di affinità o di convivenza, rapporti lavorativi - le ambigue modalità di pagamento, ovvero se non sia stata data prova del pagamento;
- sperequazione tra prezzo pattuito e Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
valore di mercato (prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene); - anomalie temporali, ad es. la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore;
- concatenazione temporale tra vari eventi per il breve periodo in cui sono stati compiuti e la vendita contestuale di una pluralità di beni;
in tale ipotesi si afferma che l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio sono in re ipsa ( ex plurimis Cass n. 22824/2022).
Nel caso che ci occupa, il credito in oggetto riguarda i canoni di locazione per un immobile adibito, dal , a palestra, di proprietà di Controparte_3 [...]
non pagati dal mese di marzo 2020. CP_2
Atteso che il verbale di negoziazione assistita, relativo alla separazione dei coniugi, è del 20/6/23, appare logicamente presumibile che l'appellante, moglie convivente, fosse a conoscenza dei debiti del marito, trattandosi di canoni relativi all'immobile in cui lo stesso aveva la propria attività lavorativa.
Alla luce di quanto fin qui argomentato, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
2) Le spese seguono la soccombenza dell'appellante; giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€. 38.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, , secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi stante la limitata difficoltà della causa).
Devono, invece, essere compensate le spese di secondo grado tra l'appellante e , in considerazione dell'assenza di contrapposizione di Controparte_1 interessi tra le parti.
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni.
P.Q.M.
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4419/24, pubbl. il 18/9/24, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, nei confronti dell'appellata che liquida in complessivi €. CP_2
4.996,00, di cui €. 709,00 per la fase di studio, €.1.523,00 fase introduttiva,
€.1.735,00 fase di trattazione ed €.,00 fase decisionale, oltre accessori di legge, se dovuti;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 22 luglio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina FR
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina FR Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1417/24 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
nata a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino C.F._1
Saltalamacchia , giusta procura in atti;
C.F._2
- appellante -
CONTRO nato a [...] in data [...], Codice Fiscale: Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Catania, alla Via Caduti del C.F._3
Lavoro n. 61, presso lo studio del suo procuratore rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Drago, C.F.: , giusta procura in CodiceFiscale_4 atti;
E
, nata a [...] il [...] e ivi res. alla Via Aloi n. 52 CP_2
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Catania, alla C.F._5
Via Alberto Mario n. 68, presso lo studio dell'avv.to Ignazio Lombardo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellati
-
All'udienza del 24/6/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, CP_2 conveniva in giudizio e al fine di sentire Parte_1 Controparte_1 dichiarare inefficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. l'atto pubblico ai rogiti del notaio di Catania (rep. n. 54.870; racc. n. 35.647) con Persona_1 cui il sig. , in adempimento all'obbligo assunto con la Controparte_1 convenzione di negoziazione assistita, n. 556/2023 Reg. Neg. Ass, autorizzata il 12/7/2023 dal Procuratore della Repubblica di Catania, ha trasferito a titolo gratuito all'ex coniuge, sig.ra la piena proprietà Parte_1 delll'immobile, già adibito a casa coniugale, sito in Catania alla Via
Consolazione n. 97 e identificato al relativo catasto dei fabbricati al foglio 69, part. 4806, sub 1, classe 1, di vani 3 e rendita 139,44, nonché la propria quota della metà indivisa del garage sito in Catania, alla Via Ciro Menotti n. 32 identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Catania al foglio 38, part. 735, sub 13, categ. C/6, classe 6 della consistenza di mq. 20, rendita € 69,21”.
A fondamento della domanda, parte attrice deduceva:
- la propria posizione di creditrice nei confronti del sig. credito da CP_1 pigioni locatizie, maturato a partire dal marzo del 2020, accertato con sentenza, divenuta res iudicata, dell'ottobre 2023, pari a Euro 38.800,00;
- il successivo atto di disposizione patrimoniale compiuto nel successivo mese di novembre 2023;
- il conseguente venir meno della garanzia generica ex art. 2740 c. c., avendo il debitore, con il superiore atto, dismesso tutto il proprio patrimonio immobiliare.
I convenuti rimanevano contumaci.
Espletata l'istruttoria della causa, con sentenza n. 4419/24 pubbl. il 18/9/24, il
Tribunale di Catania accoglieva la domanda, con condanna dei convenuti alle stese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 21/10/24, proponeva appello deducendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone Parte_1 la riforma, con il rigetto della domanda, per le ragioni esposte in seno all'appello e il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Si costituiva , aderendo sostanzialmente all'appello di cui Controparte_1 chiedeva l'accoglimento.
Si costituiva resistendo al gravame, del quale chiedeva il CP_2 rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza del 4/4/25 la Corte rigettava l'istanza di sospensiva.
All'udienza del 24/6/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza, per avere il primo giudice:
a) dichiarato la contumacia della , nonostante la notifica dell'atto Pt_1 introduttivo fosse stata effettuata nella residenza anagrafica della stessa, dove, però non risiedeva effettivamente in quanto l'immobile era inagibile;
b) dati per ammessi i fatti di causa così come narrati da parte attrice, attesa la contumacia dei convenuti;
c) dichiarato l'inefficacia degli atti di trasferimento in oggetto in mancanza di prova in merito alla consapevolezza del terzo.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
a) L'appellante deduce che la notifica del ricorso in primo grado doveva essere eseguita in Catania, Via Consolazione n. 97, in quanto lì risiede di fatto, sebbene abbia la residenza anagrafica in Sant'Agata li Battiati, non avendo ella mai abitato quell'immobile.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorso di primo grado è stato notificato il 20/2/2024 a presso l'indirizzo di Via Controparte_1
Consolazione 97 a mani della , la quale ha dichiarato di essere “moglie Pt_1 convivente”, ed è stato notificato alla presso la residenza della stessa in Pt_1
Sant'Agata Li Battiati.
Pertanto, la notifica effettuata presso la residenza anagrafica è corretta, perchè doveva essere cura dell'appellante, avendo la residenza anagrafica in un immobile diverso dalla casa di abitazione, controllare la posta nel luogo di residenza (la presunzione di corrispondenza della residenza anagrafica a quella effettiva non può ritenersi, nel caso di specie, essere venuta meno). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Giova, comunque, osservare che la ha avuto contezza del ricorso Pt_1 notificato, avendo ella ritirato quello del marito, a suo dire, convivente.
b) Inconducenti si rappresentano le deduzioni svolte dall'appellante in merito alle conseguenze della dichiarazione di contumacia, atteso che il primo giudice si è limitato a dichiarare la contumacia dell'appellante e del senza CP_1 da ciò fare derivare alcuna delle conseguenze indicate in appello.
c) Per quanto attiene alla gratuità o onerosità dell'accordo di separazione, la Suprema Corte, sull'argomento, ha recentemente ribadito che “l'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi in sede di omologa di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà su un immobile è suscettibile dell'azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto (in cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori), né nella circostanza che
l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli” ( Cass.6395/23).
E ancora “gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma, ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale che svela una sua tipicità propria la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., può colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia
e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale” (Cass. 27409 del 25/10/19).
Inoltre, è costante la giurisprudenza di legittimità che esclude il carattere dell'onerosità laddove, come previsto dalle parti, l'attribuzione sia fatta a titolo di mantenimento (Cass. 36562/2023).
Dalla documentazione in atti, risulta che l'accordo sottoscritto dai coniugi e prevede espressamente che il “a titolo di Pt_1 CP_1 CP_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
mantenimento per la moglie si obbliga a trasferire in favore di quest'ultima la piena proprietà” della casa in Via Consolazione e la metà di un garage in altra via, dichiarando, inoltre, “di non avere null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale”.
La stessa previsione è riportata nell'atto pubblico rogato in adempimento alla convenzione di negoziazione assistita.
Pertanto, alla luce di quanto dichiarato dai coniugi in sede di separazione e di atto pubblico, inconducenti si rappresentano le argomentazioni proposte in sede di appello in merito alla natura onerosa dell'accordo di separazione, trattandosi, invece, di atto a titolo gratuito.
Sull'argomento la Suprema Corte ha ritenuto che in tema di azione revocatoria di atto a titolo gratuito, come si evince dall'art. 2901 c.c., comma 1, n. 2) è irrilevante lo stato soggettivo del terzo, rilevando esclusivamente l'eventus damni e la scientia damni” ( Cass. n. 5812/23).
In ogni caso, volendo ritenere l'atto di trasferimento a titolo oneroso, la
Suprema Corte ha, costantemente, ritenuto che la prova del consilium fraudis, così come dello stato psicologico del terzo (scienza damni e partecipatio fraudis), può essere fornita attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi e la valutazione del giudice su tali presunzioni semplici (conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto), se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
E' orientamento consolidato della Suprema Corte, pertanto, ritenere integrato il presupposto del consilium fraudis del debitore e della partecipatio fraudis del terzo, solo ed esclusivamente nel caso in cui risulti provata la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali cioè da essere considerati alla stregua di presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c..
In linea generale possono essere considerati elementi indiziari dai quali i desumere l'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo ( in caso di atto a titolo oneroso) : - peculiari rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo, di parentela (come nel caso di trasferimento da padre a figlio), di affinità o di convivenza, rapporti lavorativi - le ambigue modalità di pagamento, ovvero se non sia stata data prova del pagamento;
- sperequazione tra prezzo pattuito e Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
valore di mercato (prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene); - anomalie temporali, ad es. la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore;
- concatenazione temporale tra vari eventi per il breve periodo in cui sono stati compiuti e la vendita contestuale di una pluralità di beni;
in tale ipotesi si afferma che l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio sono in re ipsa ( ex plurimis Cass n. 22824/2022).
Nel caso che ci occupa, il credito in oggetto riguarda i canoni di locazione per un immobile adibito, dal , a palestra, di proprietà di Controparte_3 [...]
non pagati dal mese di marzo 2020. CP_2
Atteso che il verbale di negoziazione assistita, relativo alla separazione dei coniugi, è del 20/6/23, appare logicamente presumibile che l'appellante, moglie convivente, fosse a conoscenza dei debiti del marito, trattandosi di canoni relativi all'immobile in cui lo stesso aveva la propria attività lavorativa.
Alla luce di quanto fin qui argomentato, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
2) Le spese seguono la soccombenza dell'appellante; giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€. 38.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, , secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi stante la limitata difficoltà della causa).
Devono, invece, essere compensate le spese di secondo grado tra l'appellante e , in considerazione dell'assenza di contrapposizione di Controparte_1 interessi tra le parti.
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni.
P.Q.M.
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4419/24, pubbl. il 18/9/24, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, nei confronti dell'appellata che liquida in complessivi €. CP_2
4.996,00, di cui €. 709,00 per la fase di studio, €.1.523,00 fase introduttiva,
€.1.735,00 fase di trattazione ed €.,00 fase decisionale, oltre accessori di legge, se dovuti;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 22 luglio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina FR
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro