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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati Giudice
Dott.ssa Gabriella Ferrara Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8899/2022 del Ruolo Generale degli affari da trattare in camera di consiglio
TRA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
Mugnano di Napoli (NA), alla Via Mugnano Melito n. 80, presso lo studio degli Avv.ti Mariangela
LL, TA LL e AC LL, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede in Napoli alla Via Ponte dei Francesi n.37/D, rappresentata e difesa, Controparte_2 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Pasquale Parisi e con questi elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA) al Corso Campano n.139
RESISTENTE
E
(nata a [...] il [...] - C.F. ) elettivamente Controparte_3 C.F._2 domiciliata in Nola alla Via On.le Francesco Napolitano n. 9/10 (80035- NA) presso lo studio dell'Avv. Mario Monda che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
NONCHE'
(nata a [...] il [...] - C.F. ), Controparte_4 C.F._3 CP_5
(nata a [...] il [...] - C.F. , (nata a [...] il C.F._4 Controparte_6
- pag. 1 di 10 7/06/1985, C.F. ) tutte elett.te dom.te in Mugnano di Napoli (NA), alla Via C.F._5
Mugnano Melito n. 80, presso lo studio degli Avv.ti Mariangela LL, TA LL, e
AC LL
INTERVENTORI
NONCHE'
(nata a [...] il [...]) residente in [...] CP_7
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni rese all'udienza camerale del 9.10.2025, come da verbale di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 12 bis L. 898/1970, depositato in data 9/12/2022, premesso che Parte_1 con accordo di negoziazione assistita del 6/11/2019 era intervenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 29.08.1977, deduceva di Controparte_8 essere titolare di assegno divorzile;
di non essere passata a nuove nozze;
che l'ex coniuge aveva prestato la propria attività alle dipendenze della , già , a far data Controparte_9 Controparte_10 dal 2004 e fino al suo decesso, avvenuto il 15/09/2021; che il in data 28/10/2020 aveva CP_4 contratto nuove nozze con;
che, pertanto, ricorrendone i presupposti ex artt. 9, Controparte_3 comma 2 e art. 12 bis Legge 898/70, era suo diritto ricevere in quota parte il TFR maturato dal coniuge divorziato, per il periodo in cui il medesimo aveva prestato attività lavorativa in costanza di matrimonio con l'istante; che erano state inoltrate richieste in via bonaria al datore di lavoro, ma non avevano sortito effetto;
che pertanto era necessario ottenere il provvedimento dell'adito Tribunale. Tutto ciò premesso formulava le seguenti conclusioni: “1) stabilire la percentuale della quota spettante alla ricorrente relativamente al TFR da corrispondersi in un'unica soluzione da parte della Controparte_11 già , in persona del legale rapp.te p.t.; 2) condannare la resistente
[...] CP_10 [...]
CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., in caso di opposizione al pagamento delle spese e competenze con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.. “
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo si costituiva la quale eccepiva Controparte_1 che era stato alle dipendenze della predetta società con la qualifica professionale Controparte_8 di autista ed inquadramento contrattuale al livello 3B, dalla data del 01.04.2016 sino a quella del decesso, avvenuto in data 15.09.2021; che il trattamento di fine rapporto maturato dall'allora lavoratore era pari alla somma, al lordo dei contributi previdenziali e fiscali, di €.7.316,32, in ragione della quota parte TFR destinata al Fondo Pensione Previ-ambiente; che la richieste stragiudiziale della ricorrente non veniva accolta in quanto la stessa non provava la propria
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 10 legittimazione rispetto alle pretese avanzate;
pertanto concludeva chiedendo che il Tribunale, tenuto conto dei criteri indicati dalla Suprema Corte, procedesse alla quantificazione della quota di TFR spettante alla ricorrente, rigettando la richiesta della ricorrente di condanna alle spese.
Si costituiva la quale eccepiva che e erano Controparte_3 Controparte_8 Parte_1 separati di fatto già dall'anno 1999; che nel corso della stabile relazione instaurata con il CP_12
dall'anno 2003, ella nel 2006 concepì la figlia che la cessazione di fatto di ogni relazione
[...] CP_7 tra il e la già a far data dal 1999 determinava l'insussistenza del diritto vantato CP_4 Pt_1 dalla stessa sulle somme riconosciute al primo a titolo di Tfr;
che in ogni caso occorreva considerare ai fini dell'eventuale ripartizione, che ella era disoccupata abitava unitamente alla minore in un immobile acquistato nel 2009 dal gravato ancora da una rata di mutuo CP_7 CP_4 di € 460,00; che in ogni caso, dal cedolino di ottobre 2021, si evinceva che al netto dell'importo destinato dal al Fondo Pensione Previ-ambiente, la quota di TFR rimasto in azienda era CP_4 pari a complessivi lordi €. 903,55. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso, in subordine chiedeva l'individuazione delle rispettive quote di spettanza tenuto conto di tutti criteri principali e soccorrenti dedotti in comparsa.
Il Collegio, rilevato che, seppur con diverse argomentazioni, sia parte ricorrente che la vedova contestavano l'entità del TFR che la società di spettanza del de cuius; rilevato che la CP_1 documentazione offerta non consentiva al Tribunale di comprendere quali fossero le somme al netto maturate a titolo di TFR che residuavano ancora presso la società un tempo datrice di lavoro e quindi oggetto di eventuale ripartizione;
rilevato peraltro che dalla lettura della busta paga risultava il conferimento da parte del del TFR nel Fondo pensione Previ-ambiente senza CP_4 specificazione però della percentuale, disponeva la comparizione personale delle parti.
Acquisita ulteriore documentazione e rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri aventi diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2122 c.c., intervenivano in giudizio e le quali rappresentavano di aver Controparte_4 CP_5 Controparte_6 rinunciato all'eredità del padre con atto per notar che allegavano e che in ogni Persona_1 caso alla data del decesso dello stesso avevano costituito nuclei famigliari autonomi.
Notificato il ricorso anche a nel frattempo divenuta maggiorenne, la stessa non si CP_7 costituiva in giudizio.
Emesso nei confronti di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la Controparte_1 causa, sulle conclusioni delle parti, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente quanto alla richiesta di chiamare in causa il fondo di previdenza complementare formulata da parte ricorrente all'ultima udienza, di riserva della causa al Collegio CP_13 per la decisione, occorre rilevare che, sebbene il presente sia un procedimento camerale nel quale,
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 10 quindi, non maturano preclusioni in ordine alla possibilità di estendere il contraddittorio a terzi,
l'eccessiva durata del procedimento non consente tale ulteriore incombente, anche tenuto conto che la difesa della sin dalla costituzione in giudizio ha eccepito che dalla documentazione CP_3 depositata da in allegato alla comparsa di costituzione in giudizio, in particolare Controparte_1 dal cedolino di ottobre 2021, si evinceva che il aveva destinato una parte del TFR a CP_4 maturarsi al Fondo Pensione Previ-ambiente, pertanto l'ampliamento del contraddittorio nei confronti di tale soggetto ben avrebbe potuto essere chiesto sin dalla prima udienza. Tale decisione non preclude, del resto, l'eventuale diritto della ricorrente di agire nei confronti del Fondo Pensione
Previ-ambiente, anche in ragione dell'esito della discussione in pubblica udienza da parte della
Suprema Corte della questione relativa appunto alla natura degli importi che l 'ex coniuge faccia confluire in un Fondo di previdenza complementare. Ed invero con sentenza n. 8375 del
30/03/2025, la Suprema Corte ha ritenuto di grande rilievo nomofilattico per la natura delle problematiche coinvolte e per l'incidenza delle soluzioni su diversi settori del diritto, oltre che per la diffusa possibilità di applicazione la seguente questione: “Si pone, dunque, la necessità di valutare se, tenuto conto che la destinazione del TFR non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporto di lavoro, e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto, come affermato da questa Corte, il titolare dell'assegno divorzile conservi il diritto ad ottenere la quota del TFR maturato in capo al l'ex coniuge anche nel caso in cui quest'ultimo faccia confluire
l'intero TFR in un Fondo di previdenza complementare, ovvero se tale scelta comporti l'esclusione del diritto previsto dall'art. 12 bis L. n. 898 del 1970, non percependo l'ex coniuge obbligato al pagamento dell'assegno divorzile alcuna indennità di fine rapporto, ma un capitale o una rendita periodica che non ha natura retributiva ma solo previdenziale, come pure affermato da questa
Corte”. All'uopo è stata fissata una discussione in pubblica udienza i cui esiti non risultano ancora pubblicati.
Fatta tale premessa e passando alla questione in esame, la ricorrente, sul presupposto di aver contratto matrimonio con nel 1977 e che tra le parti era intervenuta dapprima Controparte_8 separazione consensuale a seguito di comparizione in data 17/09/2015 innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale e poi in data 6/11/2019 accordo di negoziazione assistita di cessazione degli effetti civili del matrimonio e infine che il coniuge divorziato aveva prestato attività lavorativa per la società resistente dal 2004, chiedeva stabilire la percentuale della quota alla medesima spettante sul TFR maturato dal CP_4
E però, le resistenti costituendosi in giudizio, hanno eccepito che il rapporto tra il e la CP_4 ebbe a sorgere in data 01.04.2016, producendo la società l'ultimo cedolino nel Controparte_1 quale è riportata data inizio rapporto: 1/04/2016 e la data di cessazione rapporto: 15/09/2021 (doc.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di , circostanza che si evinceva Controparte_1 già dall'estratto conto previdenziale del allegato dalla ricorrente sin dall'introduzione del CP_4 giudizio.
La ricorrente, nelle note depositate in data 29/01/2024, ha dedotto che il dall'1/10/2004 CP_4 già svolgeva attività lavorativa con mansione di autista alle dipendenze della , Controparte_10 successivamente confluita in , ma di tale passaggio societario alcun riscontro Controparte_11 documentale ha fornito, né esso risulta altrimenti provato.
In un quadro siffatto, dunque, tenuto conto che la domanda è stata proposta esclusivamente nei confronti di deve aversi riguardo al rapporto sorto con in Controparte_1 Controparte_1 data 1/04/2016 e cessato in data 15/09/2021, così come documentato.
RB, come già anticipato con ordinanza del 9/02/2024, va rimarcato che il presente giudizio attiene non alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi divorziati, la cui disciplina è dettata dall'art. 12 bis L. 898/70, bensì alla ripartizione del trattamento di fine rapporto tra coniuge superstite e coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9 co. 3 L. 898/70.
Il tema è stato affrontato analiticamente dalla Suprema Corte con ordinanza n. 21247/2021, già richiamata nel suddetto provvedimento, laddove è stato affermato, tra l'altro, che: “in relazione alla determinazione della quota-parte della indennità di fine rapporto da ripartire tra i coniugi - nell'ipotesi in cui, oltre a questi, esistano, come nella specie, anche figli del lavoratore defunto aventi diritto alla predetta indennità ai sensi dell'art. 2122, comma primo, cod. civ.- il principio di diritto secondo cui, dal coordinamento dell'art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970 con l'art. 2122, secondo comma, cod. civ., al coniuge divorziato, nella fattispecie di concorso di plurimi aventi diritto, va attribuita una quota della quota: per cui, tra i due – od eventualmente più - coniugi, dovrà in pratica, suddividersi la quota di spettanza del «coniuge superstite», come previamente determinata in ragione del concorso di questi con gli altri aventi diritto ex art. 2122, comma prima, cod. civ. (cfr. Cass., 4 febbraio 2000, n. 1222). Con questa conseguenza: la combinazione, che risulta tra le due norme, non opera nel senso di affiancare il coniuge divorziato agli altri aventi diritto sub art. 2122 cod. civ. ma appunto attraverso il descritto meccanismo di implicito rinvio dell'art. 9, comma 3, della legge n.898/1970 alla disposizione codicistica agli effetti del computo della quota di spettanza del coniuge superstite sulla quale insiste il parallelo diritto del coniuge divorziato.
7.3 L'art. 2122 cod. civ., che disciplina anche l'indennità relativa al trattamento di fine rapporto
(oltre quella spettante ai sensi dell'art.2128 cod. civ.), nell'ipotesi di morte del lavoratore, prevede, ai fini della determinazione della quota spettante al coniuge superstite, nel caso in cui questi
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 10 concorra con i soggetti indicati al primo comma della norma richiamata (figli, e, se a carico del prestatore di lavoro, anche i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) che, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, la ripartizione deve avvenire secondo la regola aurea del bisogno di ciascuno.
7.4 In proposito, il giudice delle leggi è intervenuto affermando, più volte, che in mancanza dei soggetti indicati al primo comma dell'art.2122 cod. civ., a favore dei quali opera una «riserva legale di destinazione», la concorrente funzione previdenziale dell'indennità di fine rapporto perde qualunque rilevanza, espandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva dell'indennità stessa, con la conseguente applicabilità non solo delle regole della successione legittima, come prevede espressamente il terzo comma dell'art. 2122 cod. civ., ma anche di quelle della successione testamentaria (Corte Cost., sentenze 19 gennaio 1972, n. 8; 4 aprile 1996, n. 106; 23 dicembre
2005, n.458).
7.5 Successivamente a tali pronunce, questa Corte ha ribadito il principio secondo cui «Nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro a causa di morte del dipendente, ai fini della ripartizione della indennità di fine rapporto tra coniuge divorziato e coniuge superstite del defunto, aventi entrambi i requisiti per la relativa attribuzione, va applicato il criterio della durata dei rispettivi matrimoni, di cui all'art. 9, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13 della legge 1 marzo 1987, n. 74, riferito alla quota legale di spettanza del coniuge superstite, come previamente determinata, anche eventualmente in ragione del concorso con altri superstiti aventi diritto sul medesimo emolumento» (Cass., 19 settembre 2008, n. 23880).
La Corte in tale pronuncia ha affermato i seguenti principi di diritto: “«In tema di regolazione della crisi coniugale, mentre l'art. 12 bis della legge n. 898/1970 (nel testo aggiunto dall'art. 16 della legge n. 74/1987) si inserisce nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi divorziati prevedendo che l'ex coniuge divorziato abbia diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale della indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
l'art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970 (come sostituito dall'art. 13, della legge n. 74/1987) regola il caso del concorso con il coniuge superstite, avente i requisiti per la pensione di reversibilità, e stabilisce che una quota della pensione e degli altri assegni a esso spettante sia attribuita al coniuge divorziato, che sia titolare dell'assegno divorzile, di cui all'art. 5»;
« la ripartizione del trattamento di fine rapporto tra coniuge superstite e coniuge divorziato, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 3, della
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 10 legge n. 898/1970, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, e tra questi tenendo conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi e provi la stabilità e
l'effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il de cuius».
In conclusione, in applicazione di tali principi, nel caso di specie occorre, come sintetizzato dalla
Suprema Corte: “-determinare dapprima la quota di spettanza del coniuge superstite, tenendo conto del concorso degli altri superstiti aventi diritto ex art. 2122, comma primo, cod. civ. (con applicazione, stante l'assenza di accordo, del criterio della ripartizione secondo la regola aurea del bisogno di ciascuno);
-sulla quota, come sopra determinata, spettante al coniuge superstite, poi, calcolare la quota spettante al coniuge divorziato, in ragione del criterio legale della durata del matrimonio previsto specificamente dall'art. 9, comma 3, legge n. 898/1970) e degli altri criteri, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di fine rapporto, individuati dalla giurisprudenza e, tra questi, anche quello della convivenza, purchè stabile ed effettiva.
Così facendo il coniuge divorziato non viene erroneamente affiancato agli altri aventi diritto ex art.
2122 cod.civ., poiché, in applicazione dell'art. 9, comma 3, legge n. 898/1970, la quota di spettanza del coniuge divorziato viene ad insistere sulla quota del coniuge superstite.
In conclusione, il meccanismo di computo della quota di indennità cui ha diritto il coniuge divorziato, così enucleato, prevede, la previa ripartizione della indennità tra il coniuge superstite e
i figli (e/o altri superstiti) del lavoratore deceduto e, successivamente, la subripartizione della quota spettante al coniuge superstite con il coniuge divorziato, senza prescindere dal criterio legale della durata del
Matrimonio”.
Ebbene, alla stregua della documentazione versata in atti ed in applicazione di tutti i principi di diritto innanzi riportati, nel caso in esame sull'importo complessivo netto riconosciuto al a CP_4 titolo di trattamento di fine servizio è pari ad € 770,85 spetta alla ricorrente (quale coniuge divorziato) una parte dell'importo spettante la coniuge superstite nella misura di seguito determinata da questo Collegio.
In particolare, l'importo complessivo netto riconosciuto al a titolo di trattamento di fine CP_4 servizio è pari ad € 770,85, tale importo va, in primo luogo, suddiviso, ex art. 2122 c.c., tra il coniuge superstite e la figlia del lavoratore deceduto, sulla Controparte_3 CP_7 base del criterio del bisogno di ciascuno, atteso che non vi è accordo tra le parti. Con riferimento, alla posizione di e occorre precisare che Controparte_4 CP_5 Controparte_6 non rileva la circostanza che le stesse abbiano rinunciato all'eredità paterna, atteso che le somme del
N. 1171/2013 R.G. - pag. 7 di 10 TFR del de cuius, essendo questi ancora in servizio al momento del decesso, non entrano a far parte della massa ereditaria. La giurisprudenza è consolidata nell'affermare che i superstiti, coniuge, figli, parenti entro il terzo grado a carico, affini entro il secondo grado a carico, acquisiscono il diritto all'indennità in caso di morte iure proprio, in forza di un diritto loro attribuito dalla legge, e non già iure successionis;
di conseguenza la corresponsione del TFR è indipendente dall'accettazione dell'eredità. E però le stesse costituendosi hanno rappresentato che all'epoca del decesso di non erano più a carico del medesimo avendo già costituito autonomi Controparte_8 nuclei familiari.
RB (nata a [...] il [...]) ha contratto matrimonio con il Controparte_3 CP_4
28/10/2020, ha avuto una figlia dallo stesso in data 20/09/2006, ha dedotto che la relazione affettiva con il de cuius era iniziata già nel 2003, che ella è disoccupata e vive, unitamente alla figlia, nell'appartamento acquistato dal marito nel 2009 a tutt'oggi gravato da contratto di mutuo con rata mensile di € 460,00, non ha prodotto alcuna documentazione reddituale.
La figlia da poco maggiorenne e convivente con la madre, è rimasta contumace nel presente CP_7 procedimento.
Pertanto appare equo ripartire nella misura del 50% ciascuno tra agli aventi diritto ex art. 2122 c.c., il TFR maturato dal e ciò tenuto conto del bisogno di ciascuno, alla luce della situazione CP_4 reddituale, della situazione/capacità lavorativa, dell'età e delle esigenze di vita dei predetti soggetti, come presumibili sulla base degli scarni elementi in atti.
Ciò posto, sulla quota spettante al coniuge superstite (nella specie 50% di € Controparte_3
770,85 pari ad Euro € 385,40) va, poi, calcolata quella da attribuirsi al coniuge divorziato Pt_1
in ragione del criterio legale della durata del matrimonio e degli altri individuati dalla
[...] giurisprudenza e, tra questi, anche quello della convivenza prematrimoniale. Infatti, come affermato dalla Suprema Corte " La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durate delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale» (Cass., 26 febbraio 2020, n. 5268; Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358).
Ancora, “ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità vanno ponderati ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai
N. 1171/2013 R.G. - pag. 8 di 10 confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass.,
21 settembre 2012, n. 16093; Cass., 21 giugno 2012, n. 10391).
RB nel caso di specie, premesso che il diritto della ad una quota della pensione di Pt_1 reversibilità del è stato accertato con sentenza di questo Tribunale n. 32/2022, occorre CP_4 considerare che il vincolo matrimoniale tra e è formalmente durato Parte_1 Controparte_8 anni 42, mesi 2 gg. 8 essendo stato celebrato in data 29.08.1977 mentre l'accordo di negoziazione assistita di cessazione degli effetti civili del matrimonio è del 6/11/2019. Quello tra
[...]
e è formalmente durato 10 mesi e 18 giorni, essendo stato celebrato in CP_3 Controparte_8 data 28/10/2020 ed essendo il capuano deceduto il 15/09/2021.
Accanto a tale elemento temporale, come da insegnamento della Suprema Corte, occorre ponderare ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità. A tal fine viene in rilevo l'entità dell'assegno divorzile in favore della , pattuita tra le parti in € Pt_1
200,00 e soprattutto la durata della convivenza prematrimoniale tra la e il Infatti CP_3 CP_4 occorre considerare che tra la e il quanto meno dal 2009 è documentata una CP_3 CP_4 stabile convivenza (cfr. certificati di residenza e storici di famiglia in atti), ma già nel 2006 gli stessi avevano avuto una figlia.
Oltre a tutti gli elementi fin qui esaminati va poi evidenziata una circostanza che questo Tribunale ritiene dirimente ai fini della valutazione che si sta compiendo, rappresentata dal fatto che il rapporto di lavoro tra il e la società è documentato, come già sopra evidenziato, a CP_4 CP_1 partire dal 1/04/2016, quindi da epoca successiva alla separazione tra l' e il Pt_1 CP_4
(udienza di comparizione innanzi al Presidente nel giudizio di separazione in data 17/09/2015), allorquando era certamente già in corso la stabile relazione affettiva con la Infatti, come CP_3 evidenziato dalla Suprema Corte nella richiamata ordinanza, nella disciplina della posizione del coniuge divorziato rispetto ai suoi diritti sull'indennità di fine rapporto maturata dall'ex coniuge deceduto viene in rilievo, sia pur indirettamente, il contributo dato dallo stesso coniuge divorziato.
Contributo che nel caso di specie è veramente solo formale, sulla scorta di quanto appena rilevato.
Alla stregua di tutti gli elementi fin qui esaminati, ritiene il Tribunale che a vada Parte_1 attribuita la quota del 15% del TFR spettante al coniuge superstite (15% di € 385,40), pari all'importo di € 57,80
In accoglimento della domanda proposta va, quindi, ordinato all' di versare a Controparte_1
l'importo di € 57,80. Parte_1
N. 1171/2013 R.G. - pag. 9 di 10 L'esito complessivo del giudizio, la parziale novità della questione trattata e la posizione processuale assunta dalle parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, riunito in camera di consiglio, pronunciando nella controversia come innanzi proposta dalle parti, ogni altra domanda, istanza o eccezione respinta così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, la domanda della ricorrente e, per l'effetto, riconosce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 co. 3 della legge n.898 del 1.12.1970, il diritto della stessa alla quota del 15% della quota spettante a dell'indennità di fine servizio Controparte_3 dovuta al pari ad euro 57,80, CP_4
b) ordina all' il pagamento in favore di dell'importo di euro Controparte_1 Parte_1
57,80 da detrarre dalla quota spettante a Controparte_3
c) compensa per intero tra le parti spese processuali.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 21.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 10 di 10