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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/12/2025, n. 6068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6068 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTER-
NAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 7594/2023 R.G. introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. da:
[...]
[
, Parte_1 in proprio ed in qualità di genitore esercente la patria potestà unitamente a
[...]
, per la figlia minorenne Persona_1
Persona_2
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Licia Celi del Foro di Massa contro
resistente contumace Controparte_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con atto ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione di udienza, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il al fine di veder riconosciuta la Controparte_1 propria cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti in linea retta di
[...]
nato l'[...] a [...], che emigrato in Brasile ivi contraeva Per_3
1 matrimonio con e dalla cui unione aveva origine Persona_4
l'odierna discendenza. Il capostipite mai si naturalizzava cittadino brasiliano.
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati comunicati trattandosi di procedimento atti- nente lo status della persona, ha formulato la propria presa d'atto nulla opponendo.
La causa è passata in decisione all'udienza del 05/12/2025 sulle conclusioni precisate dai ricorrenti.
Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla Legge
n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della citta- dinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva infat- ti: “Art. 4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione “residuale” di cui all'art. 7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cit- tadino il figlio nato da madre cittadina”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948, mentre la riforma organica in materia di cittadinanza si otteneva in seguito con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del 1912.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo rece- pito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da cittadino italiano, con la conseguenza che il procedi- mento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italia- no, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
2 Va, quindi, innanzitutto osservato che l'avo nacque a Terrazzo (VR) CP_2
l'8/01/1889 e quindi in epoca successiva l'annessione del Veneto al Regno d'Italia (av- venuta il 22.10.1866): fu pertanto cittadino italiano.
E' altresì documentato l'antenato, emigrato in Brasile, non si naturalizzò mai cittadino brasiliano, come risulta dal certificato di mancata naturalizzazione, talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana il medesimo l'aveva a propria volta trasmessa ai propri discendenti.
Quanto, infatti, alla cd. “grande naturalizzazione” del 1889 con cui il Governo provviso- rio brasiliano aveva imposto la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti nel ter- ritorio nazionale che non avessero manifestato espressa rinuncia entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del decreto (ovvero entro due anni, come corresse la sopravve- nuta costituzione brasiliana del 1891), va osservato quanto segue.
Va ricordato che l'art. 6 del Codice civile italiano del 1885 statuiva che “Lo stato e la capa- cità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalle leggi della nazione a cui esse appartengo- no”. Quanto poi alla perdita della cittadinanza, l'art. 11 del codice citato affermava espressamen- te che “la cittadinanza si perde:
1. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civi- le del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;
2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinan- za in paese estero;
3. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
Nel tempo, proprio sulla base delle diverse letture date alla norma di cui all'art. 11 n.2 cod. civ. 1865, si andarono formando orientamenti giurisprudenziali contrapposti sugli effetti che la “grande naturalizzazione” avrebbe prodotto sulla conservazione della citta- dinanza italiana, giungendo talora ad escluderla.
E' intervenuta a dirimere il contrasto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le due cd. “sentenze gemelle” del 24 Agosto 2022, la n. 25317 e la n. 25318.
Con tali articolate sentenze viene sostanzialmente riaffermato il principio secondo cui
“l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da deci- sioni attuate in un ambito ordinamentale straniero”.
Ed a conferma di ciò, nella parte motiva (della sentenza n.25317) la Suprema Corte ulte- riormente precisa: “ … L'incisività di codeste espressioni rende il senso ultimo (il senso vero) dell'orientamento, praticamente attestato sulla implausibilità di un'accettazione de-
3 sunta da mera inerzia (appunto “dal fatto negativo”), anziché da una condotta attiva dell'interessato tesa a ottenere la cittadinanza straniera.
A distanza di oltre un secolo questa conclusione va ancora condivisa.
La riprova più convincente si rinviene considerando che alla formula dell'art. 11, n. 2, cod. civ. abr. diede continuità quella dell'art. 8 della l. n. 555 del 1912.
Le fattispecie estintive descritte dal codice civile del 1865 furono difatti replicate, secon- do la tradizione dell'epoca, nella legge speciale sulla cittadinanza del 1912. La quale, por- tando a più compiuto sviluppo l'anteriore previsione, chiarì con maggiore enfasi il punto che interessa, dicendo che “perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinan- za straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”.
Venne così confermato che (i) la perdita poteva conseguire solo a un atto di acquisizione della cittadinanza straniera spontaneo e volontario del soggetto interessato, e che (ii) mai l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria con- dizione di vita, si sarebbe potuto considerare bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello status.”.
Quanto poi alla linea di discendenza dall'avo italiano, continua e non interrotta, come riportata in ricorso, questa trova riscontro nella documentazione versata in atti telemati- camente, documentazione tutta debitamente tradotta ed apostillata.
Va osservato, per quanto concerne la figlia del capostipite, sig.ra Persona_5 che la stessa risulta essere nata il [...] e quindi prima della promulgazione ed en- trata in vigore della Costituzione italiana, tuttavia in ragione dei fondamentali interventi della Corte Costituzionale italiana del 1975 e 1983, di cui infra, la medesima poté tra- smettere iure sanguinis ai propri figli la cittadinanza italiana.
Sulla base della normativa all'epoca vigente, si sarebbe determinata l'impossibilità della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai figli di madre italiana per un dupli- ce ordine di motivi, ovvero perché: (1) salvo in alcuni casi, questa era prevista unicamen- te per via paterna (così l'art. 1, comma primo n. 1, della L. 555 del 13.06.1912 - Disposi- zioni in materia di cittadinanza italiana, statuiva che “è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”), escludendo quindi che la cittadinanza potesse essere acquisita per parte di madre;
(2) l'art. 10 della L. 555/1912 stabiliva, inoltre, la perdita della cittadinanza italia- na per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero (quale risulta
[...]
, con cui ebbe a contrarre matrimonio). Controparte_3 Persona_5
4 Quindi la signora non avrebbe potuto trasmettere la cittadinanza Persona_5 italiana ai figli e non vi sarebbe stata la trasmissione neanche agli ulteriori discendenti, compresi gli odierni ricorrenti.
Tuttavia, come sopra detto, le sentenze n.87 del 1975 e n.30 del 1983 della Corte Costi- tuzionale (cui ha fatto seguito nel 1992 l'intervento del nostro legislatore con la legge n.91 che ha riformato la disciplina della cittadinanza) nonché in epoca più recente le pronunce della Corte di Cassazione ed in particolare la sentenza a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009, hanno portato a superare l'impedimento normativo.
La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, comma primo e 29 comma se- condo della Costituzione – del ridetto art. 1, comma primo n.1 della Legge n. 555/1912
"nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Ed in precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 16.04.1975, aveva dichia- rato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma terzo, della stessa L. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla vo- lontà della donna che si sposava con un cittadino straniero. La Corte, inter alia, ha ritenu- to che la norma violasse palesemente l'art. 29 della Costituzione, comminando una gra- vissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in una condizione di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del ma- trimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In seguito è intervenuto anche il legislatore con la Legge 05.02.1992 n.91 (Nuove norme sulla cittadinanza) che all'art. 1, comma prima lett. a) statuisce che “è cittadino per nasci- ta…il figlio di padre o di madre cittadini”.
Tale legge, tuttavia, che abroga espressamente le disposizioni sopracitate (art. 26 comma
1: “…Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555…”), non contiene disposizioni "transito- rie" ed esclude esplicitamente effetti retroattivi della nuova disciplina (art. 20: “Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si mo- difica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa”).
La disciplina applicabile alla fattispecie in esame non può conseguentemente che essere rappresentata dall'(abrogato) art. 1, comma primo, n. 1 della L.555/1912 ma nel testo risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale n. 30 del 1983, che comporta dun- que l'acquisto della cittadinanza italiana per nascita a chi è figlio di padre cittadino o di
5 madre cittadina (la disposizione è stata poi de plano trasposta nel richiamato e vigente art. 1 della legge n. 91 del 1992).
Quanto sopra valutato, si pone pertanto l'ulteriore questione se tale dichiarazione di in- costituzionalità esplichi effetti nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie per cui è causa, il soggetto reclamante lo status civitatis italiano sia discendente di soggetti nati in data an- teriore all'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana.
Su tale tema si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.4466 del 25.02.2009, che ha riconosciuto come anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione debba ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una nor- ma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Così infatti secondo i principi ivi espressi dalla Suprema Corte “La titolarità della citta- dinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazio- ne resa dall'interessata ai sensi della L.151/1975 (art. 219) dalla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 01 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma anticostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della uguaglianza giuridica morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la tra- smissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS. UU. N. 4466/2009). Ed ancora “Lo stato di cittadino è per- manente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art. 8 n.2 L. 555/1912). …(omissis) … Perciò correttamen- te si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, co- stituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
6 In ragione di tutto quanto sopra esposto e quindi dei richiamati interventi della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ri- tenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che si fosse trovata in una delle due condizioni dette e va conseguentemente riconosciuta anche ai loro discendenti.
Tutto ciò considerato, la domanda dei ricorrenti va pertanto accolta.
La linea di discendenza, come visto, ha infatti trovato esatto riscontro nella documenta- zione versata in atti, che del pari conferma come l'antenato capostipite non si fosse mai naturalizzato cittadino brasiliano e, conseguentemente, non avesse mai perso la cittadi- nanza italiana, trasmettendola quindi "iure sanguinis" ai propri discendenti e così di segui- to nei successivi passaggi generazionali e sino agli odierni ricorrenti.
Si osserva, peraltro, quanto ad eventuali leggeri mutamenti delle generalità o meglio una lieve alterazione delle stesse e conseguentemente nei cognomi/nomi dei discendenti, ciò può eventualmente essere frutto di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fone- mi della lingua del paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione della cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
Quanto all'interesse all'azione giudiziale qui proposta va considerato il fatto in sé diri- mente del passaggio per linea femminile attraverso la figlia del capostipite, in epoca an- teriore all'entrata in vigore della Costituzione italiana, che non consentirebbe in ogni ca- so il positivo perseguimento dell'accertamento e riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per via amministrativa.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, va da ultimo rilevato che mentre i ricorrenti hanno provato la catena di discendenza dall'antenato capostipite italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati, non risulta vice- versa eccepito né, conseguentemente, provato dal alcun evento Controparte_1 interruttivo.
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta- dinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino
7 italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022).
La domanda avanzata dai ricorrenti va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi so- no cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
La particolare natura del giudizio e soprattutto il fatto che la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale, giustificano la compensa- zione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi- zione monocratica nella persona della dott.ssa Gabriella Favero, definitivamente pro- nunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che:
, nato a [...]/MG, Brasile, il 28/02/1950, resi- Parte_1 dente in Rua Gil Eanes, n. 195, apt. 101, città di São Paulo – Stato di São Paulo, Brasile;
, nato a [...]/MG, Brasile, il Parte_1
20/10/1980, residente in [...], n. 195, apt. 101, città di São Paulo – Stato di
São Paulo, Brasile;
, nata a [...]/MG, Brasile, il 17/11/2021, residente Persona_2 in Rua Gil Eanes, n. 195, apt. 101, città di San Paolo/SP, Brasile, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 09 Dicembre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
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