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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 15/07/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: liquidazione giudiziale nella causa iscritta al n. 272 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, promossa da: cod. fisc. partita iva con sede in Cagliari Parte_1 P.IVA_1
(CA), via Molise n. 6, in persona del legale rappresentante AL CP_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, alla Piazza Garibaldi n. 17, presso lo studio dell'avv. Marco Piroddi che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di reclamo;
RECLAMANTE
CONTRO
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Parte_1
in persona del curatore contumace Persona_1
, , contumaci Controparte_2 CP_3
RESISTENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
All'udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della reclamante (come da atto di reclamo):
“L'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari voglia, previa sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, revocare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Con vittoria di spese e competenze di causa come per legge.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso pervenuto telematicamente il 18 luglio 2024 la società ha proposto reclamo avverso la sentenza n. 43/2024 del Parte_1
Tribunale di Cagliari pubblicata il 10 giugno 2024 con la quale è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della suddetta società su ricorso in data 4 aprile 2024 di e , creditori della Controparte_2 CP_3
somma di euro 8589,00 oltre accessori, accertato con sentenza n. 57/2024 del
Tribunale di Cagliari.
Nel giudizio di primo grado la società convenuta è rimasta contumace.
Il Tribunale ha accolto la domanda rilevando che:
- la convenuta risultava dalla documentazione agli atti una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina della liquidazione giudiziale;
- essa, non costituendosi in giudizio, non aveva dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali per l'apertura della liquidazione giudiziale (imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad euro
300.000,00 oppure ricavi superiori ad euro 200.000,00 nonché alle imprese che alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad euro 500.000,00), onere a suo carico alla luce del disposto di cui all'art. 121 CCII;
- il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2 comma 1 lett. b) CCII, doveva ritenersi sussistente in ragione dell'esposizione debitoria maturata dalla convenuta nei confronti della Controparte_4
, dell'inattività risalente nel tempo come documentato dalla
[...]
visura da cui non risultavano dipendenti a partire dal 2014 e dal fatto che l'ultimo bilancio risaliva al 2015.
- risultava altresì sussistente il requisito previsto dall'ultimo comma dell'art. 49 CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad euro 30.000,00, essendo al riguardo sufficiente richiamare l'esposizione debitoria nei confronti dell'
[...]
. Controparte_4
Il Tribunale ha quindi dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società.
Con l'atto di reclamo la società, premesso che essa nasceva nel 2008 come piccola impresa familiare avente ad oggetto l'attività di manutenzione e ristrutturazione di immobili i cui soci erano Persona_2
per una quota del 14,50% e per la restante quota Persona_3 dell'85,50%, contesta di possedere i requisiti posti dalla legge per essere assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, come emergeva dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni in atti in quanto essa, negli anni
2021, 2022 e 2023, aveva avuto un attivo patrimoniale di gran lunga inferiore ad euro 300.000,00, i ricavi erano rimasti sotto ad euro 200.000,00 ed i debiti alla data di apertura della procedura non superavano l'importo di euro
500.000,00 come dal seguente prospetto:
La reclamante altresì contesta la sussistenza dello stato di insolvenza, analizzando specificamente le posizioni debitorie e le posizioni creditorie, analisi dalla quale scaturiva che essa reclamante poteva far fronte senza particolari difficoltà alle posizioni debitorie come scadenti nell'arco dei 12 mesi.
Rimasti contumaci la liquidazione giudiziale e i creditori ricorrenti, con ordinanza del 31 ottobre 2024 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito:
“Dica il CTU, visti gli atti di causa e compiuti gli accertamenti necessari, anche se del caso sulle scritture contabili della società:
1) se la società alla data di apertura della procedura di Parte_1 liquidazione giudiziale presentasse congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2 lettera d) CCII.;
2) quali fossero le poste attive e passive esistenti alla data del 10 giugno 2024
e se sussistessero altre condizioni caratterizzanti lo stato di insolvenza.”. Depositata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 13 giugno
2025, la causa è trattenuta a decisione.
Premesso che ai fini della verifica dei presupposti per l'assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale (vedasi art. 121 CCII) occorre avere riguardo agli ultimi tre esercizi antecedenti alla data del deposito dell'istanza di apertura della procedura (cfr. Cass., nn.
21647/2018; 501/2016; 10952/2015 pronunciate con riguardo ai presupposti soggettivi richiesti per l'apertura della procedura fallimentare), il reclamo è fondato.
La consulenza tecnica d'ufficio ha consentito di accertare che i parametri dell'attivo patrimoniale, dei ricavi lordi e dei debiti (anche non scaduti) si sono mantenuti ampiamente sotto soglia.
Deve in primo luogo rilevarsi che l'ausiliario ha precisato che l'ultimo bilancio depositato presso il Registro Imprese è quello relativo all'esercizio 2015. I bilanci presenti nel fascicolo telematico (dal 2020 al
2023) non sono stati infatti depositati al Registro Imprese ma, tuttavia il CTU, salvo che non fossero emersi elementi che potevano portare a considerare gli stessi come non attendibili, ha ritenuto di prendere in esame i dati risultanti dagli stessi, riportati nel seguente prospetto:
Alla luce delle verifiche effettuate, l'ausiliario ha concluso che i bilanci degli ultimi 3 esercizi presi in esame, pur non essendo stati depositati al Registro Imprese, siano da considerarsi attendibili e che, pertanto, possano essere utilizzati per effettuare le opportune valutazioni in merito all'esistenza o meno dei limiti dimensionali, concludendo che “l'ammontare complessivo dei debiti alla data della dichiarazione dello stato di insolvenza è pari ad Euro 120.957,87=, importo comunque inferiore alla soglia di cui all'art. 2 lett. d) CCII..
Con riferimento al valore dell'attivo e all'ammontare dei ricavi nei 3 esercizi da prendere in esame si rinvia alla tabella sopra riportata facendo rilevare che in tutti gli esercizi entrambi i valori sono decisamente sotto soglia, ed in particolare con riferimento ai ricavi si segnala la pressoché totale assenza”.
Il Ctu ha, infine, esposto la situazione contabile riportante l'ammontare complessivo delle poste attive e passive, concludendo che non vi sono elementi per poter affermare che sussistessero altre condizioni caratterizzanti lo stato di insolvenza.
Il reclamo va dunque accolto, dovendosi revocare l'apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_1
A norma dell'art. 51 Cod. crisi, la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale deve essere notificata alle parti e comunicata al
Tribunale nonché iscritta al registro delle imprese a norma dell'art. 45 Cod. crisi a cura della cancelleria.
Infine, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, Cod. crisi occorre disporre gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria della società, che la debitrice dovrà assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato.
Con la medesima periodicità, il debitore dovrà anche depositare una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.
In ragione della costituzione della società soltanto nel presente grado, le spese processuali devono essere compensate tra le parti.
Si pongono a suo carico le spese della CTU liquidate come in atti, avendo dato causa alla necessità dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in accoglimento del reclamo proposto dalla società Parte_1
avverso la sentenza n. 43/24 pubblicata il 10 giugno 2024 del Tribunale di
Cagliari, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_1 2) manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 51 D. Lgs. n.
14/2019;
3) dispone che la società con cadenza mensile, informi il CP_5
curatore di tutti gli atti di gestione economica, finanziaria e patrimoniale posti in essere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di revoca fino al momento del passaggio in giudicato e depositi con la medesima periodicità una relazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della sua impresa;
4) compensa tra le parti le spese del giudizio;
5) Pone definitivamente a carico della parte reclamante le spese della
CTU liquidate come in atti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 19 giugno 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru