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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò ConSIliere dr. Bianca Maria D'Agostino ConSIliere
nella causa iscritta al n. 3542 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, ha emesso la seguente sentenza
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1
Fargiorgio, come da procura in atti
-APPELLANTE-
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1
Gargiulo Maria Vittoria, Travaglino Rocco, Liguori Francesco, come da procura in atti
-APPELLATI- Oggetto: appello avverso la sentenza n.2304/2020 del Tribunale di
Latina, pubblicata il 10 dicembre 2020
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Latina, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto la vicenda per cui è causa: “Con atto di citazione del 16 dicembre
2010 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
r.g. n. 1 Latina - allora Sezione Distaccata di Gaeta, (..) per Controparte_1
sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento integrale della presente domanda ed ogni altra diversa istanza, deduzione e difesa disattesa: a) preso atto dell'intervenuta realizzazione da parte della convenuta di un porticato annesso ed in prosecuzione al corpo di fabbrica principale e di una piscina ricavata originando un terrapieno artificiale, sul proprio terreno sito in Contrada
"Valle Scala" del Comune di Itri, censito catastalmente al F. n. 63, part. n.
69, ordinare alla SI.ra l'abbattimento di tali opere o Controparte_1
il loro arretramento, onde assicurarne il distacco dal confine con proprietà attrice, fissato in ml. 10,00 dalla pertinente norma regolamentare (PRG);
b) ordinare alla SI.ra di rilivellare il terreno nella Controparte_1
parte aggettante verso proprietà , dove è stato realizzato il Pt_1
terrapieno artificiale che accoglie la citata piscina, al fine di ripristinare lo status quo ante, riassicurando e rispettando l'originario piano di campagna;
c) accertato il superamento del limite di normale tollerabilità delle immissioni di rumore nel fondo attoreo, derivante dal vano motore della piscina in proprietà convenuta, ordinare alla SI.ra l'adozione CP_1
degli accorgimenti tecnici necessari a fine di evitare il ripetersi di tale fenomeno e, in difetto, inibire l'utilizzo della piscina;
d) condannare con sentenza esecutiva la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio".
A sostegno della domanda l'attrice deduceva di essere proprietaria dell'appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Itri (LT), alla
Contrada "Valle Scala", censito in Catasto al F. n. 63, part. n. 74 e di aver edificato agli inizi degli anni '90, in forza di concessione edilizia prot. n.
1096/91 rilasciata in data 12/10/1993, su parte di tale fondo un manufatto con destinazione "casa di campagna", parzialmente ultimato nel corso degli anni;
deduceva inoltre che a confine con la proprietà di essa attrice r.g. n. 2 vi era altro appezzamento di terreno, contraddistinto catastalmente con il
F. n. 63, part. n. 69, di proprietà della convenuta che, Controparte_1
divenuta proprietaria di tale terreno, aveva portato avanti una serie di lavori edili che aveva alterato l'assetto e l'orografia dei luoghi, mutando anche la sagoma della costruzione originariamente assentita, realizzando in prosecuzione di essa un porticato non rispettoso della distanza dal confine con la proprietà attorea, prevista nel PRG in ml 10.00. In narrativa si esponeva inoltre che, senza rispettare la distanza dal confine con la proprietà , la aveva realizzato una piscina, ricavata a seguito Pt_1 CP_1
della realizzazione di un terrapieno artificiale, che aveva portato a un aumento del piano di calpestio della quota del piano originario di campagna di modo che, anche grazie alla edificazione di muri di contenimento, era stato creato un incavo nel quale l'opera era stata incassata. Si esponeva inoltre che con scrittura privata del 19 ottobre
2007, le SInore e davano vita ad una serie di accordi, posta Pt_1 CP_1
l'intervenuta esecuzione di opere da parte della seconda in dispregio delle norme del vigente PRG in materia di distanza dai confini in zona agricola, accordi da ritenersi nulli stante la illiceità e l'invalidità di quelle pattuizioni;
parte attrice inoltre esponeva che il con CP_2
ordinanza del 12 marzo 2008 aveva ordinato la sospensione dei lavori ( realizzazione di un portico, realizzazione di una piscina e relativa sistemazione esterna e sbancamento di terreno) eseguiti in assenza di titoli edilizi o in difformità alla concessione edilizia e alle DIA presentate. Si doleva inoltre l'attrice che la convenuta utilizzava la piscina in orari preposti al riposo e del fatto che il vano motore del depuratore della piscina, non insonorizzato efficientemente, dava origine ad immissioni che superavano il limite della normale tollerabilità.
Si costituiva la parte convenuta con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale contestando r.g. n. 3 gli avversi assunti in ordine all'asserita intervenuta realizzazione di opere
(portico, piscina, terrapieno) in violazione delle distanze legali e chiedeva:
“ 1) accertata la insussistenza delle lamentate violazioni, rigettare le domande di parte attrice. 2) In via riconvenzionale, accertato il superamento del limite di normale tollerabilità delle immissioni di fumo e odori provenienti dal fondo attoreo, ordinare alla SI.ra l'adozione Pt_1
degli accorgimenti tecnici necessari al fine di evitare il ripetersi di tale fenomeno e, in difetto, di inibire l'attività descritta;
3) accertata l'estensione dei due fondi confinanti ai sensi dell'articolo 950 cc., condannare parte attrice ad arretrare il muro divisorio a cura e spese del solo attore;
4) accertata la violazione delle distanze legali condannare parte attrice SI.ra ad arretrare la propria abitazione oltre il limite Pt_1
di dieci metri;
5) condannare parte attrice al risarcimento dei danni per violazione delle distanze legali, liquidandoli in via equitativa;
6) in ogni caso con condanna alle spese di lite.” La convenuta deduceva, in ordine alle tre tipologie di manufatti indicati dall'attrice che avrebbero violato i limiti imposti dal PRG, che il portico non era una costruzione e non doveva ritenersi soggetto a permesso a costruire, che la normativa sulle distanze legali era inapplicabile ad un manufatto completamente interrato come la piscina e che non era stato realizzato un terrapieno artificiale. Si deduceva l'insussistenza di immissioni intollerabili dal vano motore del depuratore della piscina debitamente insonorizzato e a norma e che di converso vi erano immissioni di fumo dalla proprietà attorea stante la bruciatura di sterpaglie;
si deduceva che nel 2007 vi era stato anche un accordo per la realizzazione del muro di confine tra le due proprietà che era stato realizzato dal marito dell'attrice all'interno della proprietà della convenuta e spostando il confine tra i due fondi. Parte convenuta inoltre si doleva del mancato rispetto delle distanze da parte dell'edificio dell'attrice onde ne veniva richiesta la demolizione”.
r.g. n. 4 All'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, così provvedeva: “a) Accoglie la domanda di parte attrice sub 2 delle conclusioni dell'atto di citazione e per l'effetto ordina a di ricoprire la voragine a valle della piscina Controparte_1
secondo le indicazioni della CTU ( pag. 53) ; b) Accoglie la domanda di parte attrice sub c delle conclusioni dell'atto di citazione e per l'effetto ordina a di installare il gruppo pompe alla base del Controparte_1
terrapieno della piscina ( fra la piscina e la strada di accesso all'abitazione della convenuta) nella stessa ubicazione interrandolo e coibentandolo con materiale a norma;
c) Rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta ed ogni altra domanda di parte attrice;
d) Condanna a rimborsare al 50% le spese del Controparte_1
presente giudizio con compensazione per il residuo, liquidate in tale forma dimidiata, in favore dell'attrice nella somma di € Parte_1
191,00 per spese ed € 1.986,00 per compensi, oltre rimborso forfettario,
CPA ed IVA . Pone a carico delle parti in solido le spese di CTU ed al 50% nei rapporti interni.”.
Il Tribunale, a fondamento della decisione, per quel che qui interessa, osservava: “(..) La CTU espletata in giudizio dal Prof. e Persona_1
dall'ing. ha risposto ai seguenti quesiti: “(..) f) accerti, Persona_2
preliminarmente, se la piscina in proprietà della convenuta sia stata realizzata mediante creazione di terrapieno artificiale e, in caso positivo, accerti se detta piscina nonché il porticato della convenuta rispettino le distanze dal confine, alla luce delle eventuali disposizioni regolamentari e di piano applicabili alla zona nella quale sorgono i manufatti in questione con riferimento all'epoca di loro realizzazione;
(…) Risulta esaminata dai
CTU la scrittura privata del 19 ottobre 2007 con la quale: “1)
[...]
, proprietaria del fondo distinto dalla p.lla 74, autorizza la SI. Parte_1
alla realizzazione di un pergolato/porticato, con Controparte_1
r.g. n. 5 relativa copertura in tegole, adiacente all'intero fabbricato della SI.
[...]
, in deroga alla vigenti norme in materia di urbanistica e CP_1
distanze dai confini. La SI. autorizza la SI. Controparte_1 [...]
alla realizzazione di un box/garage, come locale destinato a Parte_1
posto macchina, ubicato al confine tra le proprietà menzionate, in deroga alle vigenti norme in materia di urbanistica e distanze dai confini. 2) La SI. , avendo innalzato la quota del proprio terreno Controparte_1
dalla parte della SI.ra , per la realizzazione di una piscina, si Pt_1
impegna, in deroga alle norme vigenti a non utilizzare la fascia di terreno rimasta, tra la piscina e il confine di proprietà, per la realizzazione di strade e o altre forme di cementificazione, ma di predisporre lo stesso per il solo uso puramente agricolo, senza innalzamento della quota esistente con materiale o terreni di riporto. Essa si impegna altresì a realizzare un muro di protezione per la piscina, avente come riferimento le due piccole piante di mandorlo esistenti in loco, ubicate sulla p.lla 69. Detto muro sarà realizzato esclusivamente in pietra locale. 3) Le SInore e , di CP_1 Pt_1
comune accordo, acconsentono alla realizzazione di una recinzione tra le proprie proprietà e precisamente lungo il confine tra la p.lla 69 e la p.lla
74, alle condizioni che seguono: - La SI.ra fornirà la Controparte_1
quantità di rete metallica, (lunghezza ml. 80, altezza ml. 2.00) i paletti in ferro e tutto il materiale edile, necessari alla realizzazione della predetta recinzione, ed inoltre la stessa si obbliga a corrispondere ogni spesa necessaria ai materiali da utilizzarsi per l'opera menzionata, tenendo indenne la SInora da ogni onere. - La SI. Parte_1 [...]
si assumerà l'onere dalla mano d'opera necessaria alla Parte_1
realizzazione della suddetta recinzione, senza alcun obbligo di oneri nei confronti della SI. . Per la realizzazione della Controparte_1
suddetta recinzione si rispetterà quanto segue: dove esiste il muro a secco di divisione (macera) tra le due proprietà e precisamente nella parte alta r.g. n. 6 della p.lla 69 la recinzione verrà poggiata sull'esistente muro. Per la parte rimanente, la recinzione in paletti e rete saranno fissati sul confine, costituito in buona parte da muretti di contenimento della p.lla 74. La SI. si impegna altresì, specialmente nel periodo estivo, a mantenere CP_1
pulita la zona sottostante (p.lla 69) da sterpaglie che potrebbero procurare danni, in casi di incendi ad entrambi i fondi. La SI.ra Parte_1
si impegna a non contestare la realizzazione di eventuali altre opere da parte della SI. , purché le stesse non avvengano sulla Controparte_1
fascia di rispetto tra la particella 69 e la p.lla 74 citata nel paragrafo 2.
Dichiarano le parti di aver firmato il presente atto in buona fede e per quanto in esso non espressamente previsto e contemplato si riportano alle disposizioni di legge che regolano la materia. Le due parti si riservano di sottoscrivere tale atto in termini legali per la relativa registrazione, dividendone le spese.”
(…) Riguardo alla piscina, secondo i CTU, la stessa è costituita seguendo i criteri normativi, in quanto trovandosi nella zona E – sottozona
E1, essa deve rispettare la distanza di minimo 10 metri dal muro di confine e rispetta ampiamente questi limiti normativi e che anche le distanze della platea rientrano nei limiti consentiti. Inoltre la costruzione di una piscina in zona agricola, in base al regolamento edilizio del Comune di Itri, e l'uso di piscine interrate ad uso privato è consentita alle condizioni e con le modalità del R.E. e gli strumenti urbanistici possono vietare le piscine in determinate zone del territorio comunale, o dettare norme più restrittive per la loro realizzazione per tutelare specifici valori e con adeguata motivazione. In difformità alla legge 38/99 della Regione Lazio che ne vieta la costruzione in zone agricole il regolamento edilizio del Comune di
Itri permette la costruzione di piscine ubicate su aree in diretto ed evidente rapporto di pertinenza con un edificio o gruppo di edifici a destinazione residenziale, civile o rurale, ricettiva o agrituristica e distare dai confini r.g. n. 7 quanto prescritto dagli strumenti urbanistici o, in mancanza, almeno 5 metri. La piscina è stata costruita quindi secondo le regole vigenti e secondo le condizioni definite dall'accordo sottoscritto delle SInore CP_1
e , ma, per essere messa in piano, come descritto anche nella Pt_1
scrittura privata (“La SI. , avendo innalzato la quota Controparte_1
del proprio terreno dalla parte della SI.ra , per la realizzazione di Pt_1
una piscina”), parte del terreno è stato innalzato creando una sorta di contenimento effettuato con materiale di riporto, che serve a contrastare la spinta idraulica dell' acqua e del terreno stesso. Secondo la CTU, probabilmente, per prendere materiale e fare ciò, è stato creato uno scavo a valle della piscina che dovrà pertanto essere richiuso per portarlo alla quota altimetrica esatta e quindi al ripristino iniziale. Spetta pertanto alla SInora ricoprire la voragine adiacente la piscina, in quanto CP_1
potrebbe causare problemi di instabilità agli immobili mentre la costruzione del muro di contenimento della piscina, lato attrice, come specificato nell'accordo fra le parti non risulta oggetto della domanda attorea. Per quanto riguarda il porticato della SInora esso si trova CP_1
ad una distanza dal nuovo muro di confine inferiore ai 10 m descritti dalla norma relativa alle norme tecniche di attuazione di cui all'art. 12 - zona E
- sottozona E1 - rilevato dal certificato di destinazione d'uso, dove le distanze delle costruzioni dai confini non può essere inferiore a m. 10.
Queste distanze rientrano nelle distanze regolamentate dal Regolamento
Edilizio del Comune di Itri che determina la distanza minima dal confine in metri 5.”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “ 1) in accoglimento della domanda avanzata in primo grado dalla , preso atto dell'intervenuta Pt_1
realizzazione ad opera dell'appellata di un porticato, annesso ed in prosecuzione al corpo di fabbrica principale, e di una piscina ricavata r.g. n. 8 originando un terrapieno artificiale, sul proprio terreno sito in Contrada
“Valle Scala” del Comune di Itri, censito catastalmente al F. n. 63, part. n.
69 (attualmente invero n. 365 per effetto di intervenuta variazione catastale), ordinare alla SI.ra l'abbattimento di tali Controparte_1
opere o il loro arretramento, onde assicurarne il distacco dal confine con proprietà attrice, fissato in ml. 10,00 dalla pertinente norma regolamentare (PRG); 2) ordinare alla SI.ra di Controparte_1
rilivellare il terreno nella parte aggettante verso proprietà , dove è Pt_1
stato realizzato il terrapieno artificiale con un incavo che accoglie la piscina, al fine di ripristinare lo status quo ante, riassicurando e rispettando l'originario piano di campagna;
3) confermare nel resto la censurata sentenza e condannare parte appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
ha contestato le avverse doglianze, chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello.
La causa, all'udienza del 30 gennaio 2025, è stata trattenuta in decisione.
ha censurato la sentenza, in primo luogo, per non Parte_1
aver attribuito valore confessorio alla scrittura privata del 2027, avendo in essa riconosciuto espressamente di aver violato la Controparte_1
normativa sulle distanze nell'edificazione dei propri manufatti.
In particolare, ha dato atto di aver realizzato i manufatti (porticato e piscina) senza il rispetto della distanza minima dal confine, alterando l'orografia dei luoghi ed il preesistente piano di campagna.
La censura è infondata, per l'assorbente rilievo che in tale scrittura r.g. n. 9 non si rinviene il dedotto riconoscimento della violazione della normativa sulle distanze, quantomeno nei termini indicati dall'appellante.
Si legge in tale scrittura, per quel che qui interessa,
[...]
, proprietaria del fondo distinto dalla p.lla 74, autorizza la SI. Parte_1
alla realizzazione di un pergolato/porticato, con Controparte_1
relativa copertura in tegole, adiacente all'intero fabbricato della SI.
[...]
, in deroga alla vigenti norme in materia di urbanistica e CP_1
distanze dai confini”.
Nessun riconoscimento haeffettuato la quale è Controparte_1
solo stata autorizzata ad edificare in violazione della normativa sulle distanze.
Non vi sarebbe stato comunque spazio per l'operatività della confessione stragiudiziale, in quanto il riconoscimento di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria, per mancanza di "animus confitendi", ove costituisca, come avvenuto nel caso di specie, l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione, poiché non integra una dichiarazione di scienza che sia fine a se stessa, ma s'inserisce nel contenuto del contratto transattivo ed è strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di questo, il che fa venir meno, nella rappresentazione interna che l'autore si forma della propria dichiarazione, la basilare caratteristica che alle confessioni conferisce forza probante.
In sostanza, le dichiarazioni rese da una parte all'altra in sede transattiva non integrano confessione, non potendo ritenersi sorrette dall'animus confitendi ed essendo invece strumentali al proposito di evitare la lite attraverso reciproche concessioni.
r.g. n. 10 Ed inoltre, la confessione deve avere ad oggetto un fatto storico obiettivo o una relazione giuridica (es. l'esistenza di un debito), la cui qualificazione giuridica spetta al giudice, e non opinioni, giudizi o valutazioni giuridiche.
Con il secondo motivo di appello, ha censurato la Parte_1
sentenza per aver applicato al caso di specie il nuovo regolamento edilizio che prescrive una distanza minima dal confine di 5 metri.
Ha dedotto che in realtà il regolamento edilizio si applica solo alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni riguardanti la sagoma di edifici esistenti, donde non può trovare applicazione nel caso di specie, che dovrà essere regolato dalla norma tecnica e regolamentare contenuta nelle NTA del Comune di Itri per la zona E, sottozona E1 agricola, che prescrive la distanza di metri lineari 10 dal confine.
In sostanza, secondo l'appellante, è inapplicabile alla fattispecie la norma regolamentare locale più favorevole intervenuta dopo la realizzazione delle opere edilizie oggetto di causa.
La censura è infondata.
Si premette che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
28041/2023, accogliendo il ricorso in cui si affermava che il regolamento edilizio vigente e le relative norme di attuazione, disposizioni più favorevoli e intervenute dopo la realizzazione del fabbricato, avrebbero dovuto trovare applicazione, ha richiamato il principio secondo cui “I regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata applicazione, salvo il limite, nel caso di norme più restrittive, dei cosiddetti diritti quesiti (per cui la disciplina più restrittiva non si r.g. n. 11 applica alle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della normativa, possano considerarsi già sorte), e, nel caso di norme più favorevoli, dell'eventuale giudicato formatosi sulla legittimità o meno della costruzione”, concludendo che è inammissibile l'ordine di demolizione di costruzioni che, illegittime secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione, tali non siano più alla stregua delle norme vigenti al momento della decisione, salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il diritto al risarcimento dei danni prodottisi medio tempore, ossia di quelli conseguenti alla illegittimità della costruzione nel periodo compreso tra la sua costruzione e l'avvento della nuova disciplina (in tal senso Cass. Ordinanza
n. 26713 del 24/11/2020; Cass. Sez. Sentenza n. 14446 del 15/06/2010).
Le argomentazioni della Suprema Corte, secondo cui la normativa sopravvenuta più favorevole farebbe venir meno la violazione edilizia e, dunque, non potrebbe disporsi la demolizione degli edifici che originariamente violavano la distanza dal confine, trova la sua ratio nel fatto che non può attribuirsi al confinante il diritto all'osservanza di una normativa non più esistente con l'unico limite del giudicato.
In forza dell'orientamento giurisprudenziale appena delineato, deve ritenersi che, nel caso di specie, il regolamento edilizio che prescrive la distanza minima dal confine in m. 5, in luogo dei 10 metri precedentemente previsti, deve trovare applicazione, conformemente a quanto sostenuto dal
Tribunale.
Per quanto fin qui detto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il D.M. n. 55/2014 (scaglione indeterminabile complessità bassa;
parametri medi;
esclusione della fase istruttoria, perché non espletata).
r.g. n. 12
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1
che liquida in complessivi € 6.496,00, oltre spese Controparte_1
forfettarie, I.V.A. e C.P.A.; dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n.
228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso nella camera di conSIlio del 5 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 13