Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00749/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00928/2020 REG.RIC.
N. 00047/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 928 del 2020, proposto da IC TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Scarselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pontedera, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Niccolò Pecchioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Flora Neglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2021, proposto da IC TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Scarselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Flora Neglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Pontedera, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Niccolò Pecchioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 928 del 2020:
- del bando generale di concorso per la formazione della graduatoria di assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del 3 giugno 2020 nella parte in cui prevede, come requisito di ammissione al bando per assegnazione alloggi ERP, la residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale per almeno cinque anni anche non continuativi;
- del bando generale di concorso per la formazione della graduatoria di assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ripubblicato con correzioni in data 10 luglio 2020 nella parte in cui prevede come requisito di ammissione al bando per assegnazione alloggi ERP la residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale per almeno cinque anni anche non continuativi;
- di qualsiasi atto prodromico, connesso, conseguente e/o seguente, anche se non conosciuto;
quanto al ricorso n. 47 del 2021:
- della determinazione n. 287 del 19 maggio 2020 del Comune di Pontedera e degli allegati nella parte in cui prevede come requisito di ammissione al bando per assegnazione alloggi ERP la residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale per almeno cinque anni anche non continuativi;
- di qualsiasi atto prodromico, connesso, conseguente e/o seguente, anche se non conosciuto.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio, in entrambi i ricorsi, del Comune di Pontedera e della Regione Toscana;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa IA PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Pontedera, con bandi generali del 3 giugno 2020 e del 10 luglio 2020, quest’ultimo recante la ripubblicazione con correzioni del primo, indiceva concorso pubblico per la formazione della graduatoria di assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 2 del 2 gennaio 2019.
Ai sensi dell’art. 8 della L.R. 2/2019, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti di causa: « 1. Gli alloggi ERP sono assegnati dai comuni, sulla base della graduatoria di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), ai nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti specificati nell’allegato A. […] ».
L’Allegato A alla L.R. 2/2019 « Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi ERP (art. 8) », al secondo comma prevedeva: « 2. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi ERP sono i seguenti: […] b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale regionale per almeno cinque anni anche non continuativi ».
L’art. 1 comma 1 lettera b) dei due bandi succitati individuava, in applicazione dell’Allegato A alla L.R. 2/2019, quale requisito di partecipazione alle procedure selettive indette: « b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale regionale per almeno cinque anni anche non continuativi ».
2. Con la L.R. 21 settembre 2021 n. 35 il secondo comma dell’Allegato A alla L.R. 2/2019 veniva modificato, con esclusione del riferimento testuale alla durata almeno quinquennale della residenza. La norma assumeva dunque la seguente formulazione: « 2. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi ERP sono i seguenti: […] b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale del comune o dei comuni a cui si riferisce il bando ».
3. Il signor IC TA, residente nella Regione Toscana da meno di cinque anni al tempo in cui scadeva il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e.r.p. (e dunque in epoca antecedente all’avvento della L.R. 35/2021), non aveva maturato il requisito di cui all’art. 1 comma 1 lettera ‘b’ dei bandi stessi, ed era dunque impossibilitato a prendere parte alla procedura concorsuale per l’assegnazione degli alloggi.
Con l’atto introduttivo del ricorso n. 928/2020, notificato il 15 settembre 2020 al Comune di Pontedera e depositato il 13 ottobre 2020, lo stesso signor TA impugnava perciò i bandi di concorso emarginati in epigrafe chiedendone l’annullamento, previa rilevazione della questione di incostituzionalità della legge regionale n. 2/2019, nel testo in vigore al tempo dei provvedimenti gravati.
Il ricorrente deduceva, con i primi due motivi di impugnazione, l’incostituzionalità del succitato allegato A, comma 2, alla L.R. 2/2019, con riferimento alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 44 del 9 marzo 2020, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittima l’identica previsione della L.R. Lombardia, per la riscontrata violazione dell’art. 3 della Carta fondamentale, con riferimento all’irragionevolezza del diverso trattamento legato alla residenza quinquennale rispetto a quella infraquinquennale. Attraverso il terzo e il quarto motivo si censurava il contrasto della norma regionale de qua e con l’art. 16 della Costituzione (libertà di circolazione e soggiorno sul territorio comunale), con l’art. 120 Cost. (le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose), e infine con l’art. 4 Cost. (diritto al lavoro e promozione delle condizioni che lo rendono effettivo).
4. Il medesimo signor TA, inoltre, con l’atto introduttivo del ricorso n. 47/2021, trasponeva in sede giurisdizionale il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica già proposto con atto notificato il 15 settembre 2020, avverso la Determinazione n. 287 del 10 maggio 2020, con la quale il Comune di Pontedera aveva approvato il bando impugnato con il ricorso 928/2020, anch’esso notificato il 15 settembre 2020.
Attraverso tale mezzo di gravame il signor TA proponeva le stesse censure oggetto del ricorso 928/2020, sopra compendiate, e sollevava per identici profili la questione di incostituzionalità della L.R. 2/2019, nella stesura vigente prima delle modifiche recate dalla L.R. 35/2021.
5. Si costituiva in giudizio il Comune di Pontedera, resistendo ad entrambi i ricorsi e per entrambi eccependo, in sede preliminare, il difetto di giurisdizione del T.A.R. adito, in quanto il ricorrente, nelle proprie iniziative processuali, fa valere una discriminazione nell’accesso ai servizi sociali, ricompresa nella giurisdizione del GO, ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. 150/2011, ex art. 44 D. Lgs. 286/1998 ed ex art. 4 D. Lgs. 215/2003. L’Amministrazione municipale eccepiva inoltre l’irricevibilità del ricorso (ritenendo che il dies a quo per l’impugnazione dovesse decorrere dalla pubblicazione del bando del 3 giugno 2020, e non da quella dell’atto correttivo, occorsa in data 10 luglio 2020), nonché la carenza di interesse e legittimazione ad agire in capo al signor TA.
Si costituiva in giudizio altresì la Regione Toscana, cui veniva notificato solo il ricorso n. 47/2021, evidenziando che la disposizione oggetto delle censure di incostituzionalità mosse dal signor TA era stata espunta dall’ordinamento con L.R. n. 35 del 21 settembre 2021.
5.1. In vista dell’udienza di trattazione, il Comune eccepiva anche l’improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuto difetto di interesse in capo al ricorrente, che dal 2024 è divenuto proprietario di immobili nel Comune di Pontedera, e non potrebbe perciò partecipare ai bandi impugnati né ottenere l’assegnazione di un alloggio e.r.p., ai sensi dell’Allegato A della L.R.T. n. 2/2019 e dell’art. 1, lett. d1), d2), f) del Bando.
6. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa era trattenuta in decisione.
7. I ricorsi nn. 928/2020 e 47/2021, aventi ad oggetto atti facenti parte della medesima procedura selettiva dei beneficiari di alloggi e.r.p., nei confronti dei quali vengono sollevate identiche censure, sono tra loro oggettivamente connessi, e vengono perciò riuniti.
8. Il Collegio scrutina, in primis , l’eccezione di difetto di giurisdizione, che risulta fondata per le ragioni di seguito esposte.
Attraverso l’azione proposta nei due ricorsi nn. 928/2020 e 47/2021 il ricorrente, come correttamente sostenuto dal Comune di Sesto, si duole di aver subito una discriminazione basata sulla durata della residenza nel territorio regionale toscano.
Tale censura evidenzia dunque una condotta del Comune che si sostanzia in una denunciata discriminazione per motivi di provenienza geografica perpetrata da un’Amministrazione pubblica nei confronti del signor TA, ai sensi dell’art. 44 comma 1 D. Lgs. 286/1998, che prevede, a tutela del soggetto discriminato, la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
A tali controversie si applica, come stabilito dall’art. 44 comma 2 D. Lgs. 286/1998, l’art. 28 D. Lgs. 150/2011.
Orbene, la chiara portata dell’art. 44 comma 1 D. Lgs. 286/1998 prevede inequivocabilmente che, nelle suddette cause, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
In virtù delle considerazioni che precedono, essendo le cause decidende sottratte alla potestas iudicandi di questo Tribunale, dovrà dichiararsi in entrambi i ricorsi nn. 928/2020 e 47/2021 l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
9. Le spese del giudizio afferenti ai due ricorsi riuniti vengono compensate, attesa la definizione in rito delle controversie esaminate.
10. L’ammissione al gratuito patrocinio della parte ricorrente, già disposta dall’apposita Commissione di questo Tribunale, nel ricorso n. 928/2020, con decreto n. 43 dell’8 settembre 2020, viene revocata, stante l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi nn. 928/2020 e 47/2021, come in epigrafe proposti, li riunisce e li dichiara entrambi inammissibili per difetto di giurisdizione, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Si revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a suo tempo disposta, nel ricorso n. 928/2020, a beneficio del signor IC TA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS CI, Presidente
Andrea Vitucci, Consigliere
IA PA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA PA | SS CI |
IL SEGRETARIO