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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/11/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2923 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in C.F._1
C.COLOMBO 5 98061 BROLO presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ROCKEFELLER 68 SASSARI CP_1 presso lo studio dell'Avv. MONORITI ANTONELLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.09.2018, Parte_1 bracciante agricola, esponeva: di avere svolto, nell'anno 2012, attività lavorativa subordinata alle dipendenze del per Controparte_2 complessive 151 giornate, come risultante da DMAG, buste paga e dichiarazioni di responsabilità prodotte;
di essere stata, per tale anno, originariamente iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza;
di avere appreso solo in data 05.06.2018, a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale, la mancata iscrizione e/o l'intervenuta cancellazione dagli elenchi per l'anno 2012; di avere proposto ricorso amministrativo rimasto infruttuoso.
Assumeva che l' avesse immotivatamente e illegittimamente CP_1 disconosciuto le predette giornate e disposto la cancellazione dagli elenchi, senza alcuna valida notifica del relativo provvedimento, né della variazione trimestrale di competenza, con conseguenti gravi pregiudizi sulla posizione assicurativa e previdenziale. Chiedeva, quindi, l'accertamento del lavoro subordinato per 151 giornate nell'anno 2012, la condanna dell' alla iscrizione o reiscrizione negli CP_1 elenchi per l'anno 2012 con le indicate giornate e il riconoscimento dei correlati diritti previdenziali, oltre spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' , eccependo in via pregiudiziale: CP_1
l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria tesa all'iscrizione nelle liste nominative dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. in l. 11 marzo 1970 n. 83; la decadenza dal diritto alla prestazione connessa alla iscrizione, in ragione del mancato tempestivo esperimento del rimedio giurisdizionale entro 120 giorni dalla notifica – effettuata mediante pubblicazione telematica sul sito dell'Istituto – dell'elenco trimestrale di variazione con cancellazione della ricorrente per l'anno
2012.
L' deduceva, in fatto, che: CP_1 il era stato sottoposto ad articolato accertamento ispettivo CP_2 per il periodo 01.01.2011–31.12.2013, conclusosi con verbale unico n.
4800000418561 del 19.06.2014, dal quale era emersa l'esistenza di rapporti di lavoro fittizi e un numero abnorme di giornate denunciate a fronte della reale capacità aziendale;
all'esito di tale verifica l'Istituto aveva disposto il disconoscimento di tutti i rapporti denunciati dal per l'anno 2012, compreso quello riferito alla CP_2 ricorrente, procedendo alla conseguente cancellazione dalle liste anagrafiche dei lavoratori agricoli per l'anno 2012 mediante terza variazione trimestrale 2014, pubblicata sul sito istituzionale dal 15.12.2014 al 10.01.2015, con valore di CP_1 notifica ai sensi dell'art. 12-bis r.d. 24 settembre 1940 n. 1949, come introdotto dall'art. 38, commi 6 e 7, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011 n. 111.
L' sosteneva che nessun tempestivo ricorso fosse stato proposto CP_3 avverso il provvedimento amministrativo di cancellazione, né davanti alla
Commissione provinciale (già CISOA) né in sede giurisdizionale, con conseguente maturazione della decadenza sostanziale ex art. 22 d.l. n. 7/1970 e definitiva intangibilità del provvedimento stesso.
Nel merito, l' contestava, comunque, la fondatezza della pretesa, CP_1 evidenziando:
l'ampia inattendibilità della documentazione unilaterale prodotta (buste paga, DMAG); la rilevanza probatoria del verbale ispettivo quale atto pubblico ex artt.
2699 e 2700 c.c.;
l'incombente onere probatorio in capo alla lavoratrice quanto all'esistenza, durata e natura subordinata del rapporto, una volta disconosciuto dall'ente il rapporto ai fini previdenziali.
All'udienza del 13.11.2025, la ricorrente, a mezzo del difensore, depositava note ex art. 127-ter c.p.c., nelle quali: ribadiva l'accoglimento delle conclusioni del ricorso;
disconosceva formalmente il documento denominato “notifica elenco provvedimenti di variazione”, deducendo che la copia prodotta in atti sarebbe
“totalmente differente rispetto all'originale”, in quanto recherebbe l'aggiunta non sottoscritta della dicitura “pubblicato sul sito …”; sosteneva, pertanto, che non vi fosse prova della effettiva pubblicazione dell'elenco di variazione né della certa data di pubblicazione, con conseguente impossibilità di far decorrere il termine di decadenza.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice la tratteneva in decisione.
DIRITTO
L'eccezione di decadenza sollevata dall' è fondata e assorbente. CP_1 L'art. 22, comma 1, d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. in l. 11 marzo 1970 n.
83, stabilisce che contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria innanzi al Tribunale competente nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che tale termine abbia natura di decadenza sostanziale, di ordine pubblico, diretta a tutelare l'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni incidenti su spesa pubblica previdenziale;
la decadenza è, pertanto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed è insuscettibile di sanatoria.
Con specifico riferimento agli elenchi dei lavoratori agricoli, il quadro normativo è stato inciso dall'art. 38, commi 6 e 7, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011 n. 111, che ha introdotto l'art. 12-bis nel r.d. n. 1949/1940. In base a tale disposizione, gli elenchi nominativi annuali e gli elenchi trimestrali di variazione sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica sul sito istituzionale dell' , pubblicazione che vale ad ogni effetto di legge quale CP_1 notifica del provvedimento.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 45 del 23 marzo 2021, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle suddette norme, ritenendo che la pubblicazione telematica assicuri un adeguato livello di conoscibilità degli atti e sia idonea a far decorrere il termine decadenziale ex art. 22 d.l. n. 7/1970.
La Corte di cassazione ha, a sua volta, ripetutamente affermato che:
• la pubblicazione sul sito degli elenchi nominativi e delle variazioni CP_1 trimestrali costituisce a tutti gli effetti notifica al lavoratore interessato;
• il termine di 120 giorni per l'azione giudiziaria decorre da tale pubblicazione (o, in caso di ricorso amministrativo, dalla definizione del relativo procedimento, anche per silentium).
Più di recente, la Cassazione ha ribadito che l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi anagrafici costituisce presupposto indefettibile per l'attribuzione delle prestazioni previdenziali collegate e che il lavoratore che non impugni nel termine di decadenza il provvedimento di cancellazione non può più far valere in giudizio il proprio preteso diritto alle prestazioni.
Alla luce di tale quadro, non vi è dubbio che, nell'attuale assetto normativo, la pubblicazione telematica sul sito degli elenchi di variazione – CP_1 contenenti anche le cancellazioni – sia il momento da cui decorre il termine di 120 giorni per l'azione giudiziaria.
Applicazione al caso concreto
Dalla documentazione prodotta dall' risulta che: CP_1
• la ricorrente è stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2012 con variazione trimestrale 2014;
• il relativo elenco di variazione è stato pubblicato sul sito dal CP_1
15.12.2014 al 10.01.2015, con espressa attestazione – in calce al documento – del periodo di pubblicazione.
La ricorrente non ha allegato né dimostrato di avere proposto ricorso amministrativo tempestivo avverso tale provvedimento di cancellazione;
al contrario, la memoria difensiva dà atto che “avverso i provvedimenti di CP_1 cancellazione e non iscrizione non risulta proposto ricorso alla Commissione
CISOA entro i 30 giorni successivi” e ciò non è stato specificamente contestato da parte ricorrente, se non con il generico richiamo a un “ricorso amministrativo infruttuoso” di cui, tuttavia, non vengono dedotti estremi, data di proposizione e di definizione tali da incidere sulla decorrenza del termine decadenziale.
Anche a voler ritenere effettivamente esperito un rimedio amministrativo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tal caso, il termine di 120 giorni ex art. 22 d.l. n. 7/1970 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che si verifica:
• alla data di notifica del provvedimento espresso, ove adottato nei termini;
• ovvero alla scadenza del termine previsto per la decisione, in caso di silenzio, che assume valore di rigetto tacito “conosciuto ex lege” dall'interessato.(Diritto Pratico)
Nel caso in esame, il ricorso giudiziario è stato proposto solo in data
13.09.2018, dunque in ogni caso ben oltre il termine di 120 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di variazione del 2014 e, comunque, abbondantemente oltre anche l'ipotetico termine decorrente dalla definizione del procedimento amministrativo (che, per sua natura, deve esaurirsi in tempi significativamente più brevi rispetto all'arco di oltre tre anni trascorso prima dell'azione giudiziaria).
Ne consegue che la ricorrente risulta decaduta dall'azione giudiziaria volta a contestare il provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici per l'anno
2012 e, quindi, a ottenere, per via mediata, il riconoscimento delle correlate prestazioni previdenziali.
La decadenza, per la sua natura sostanziale e di ordine pubblico, comporta l'improponibilità definitiva della domanda giudiziale.
Con le note ex art. 127-ter c.p.c. la difesa della ricorrente ha disconosciuto formalmente il documento denominato “notifica”, sostenendo che esso sarebbe diverso dall'originale e che la dicitura relativa alla pubblicazione sul sito
(“pubblicato sul sito …”) non sarebbe presente nell'originale.
Tale contestazione non è idonea a incrinare la valenza probatoria del documento depositato dall' , per più concorrenti ragioni: CP_1
1. Il documento prodotto dall' è atto proveniente dall'ente pubblico, CP_1 recante l'attestazione della pubblicazione telematica dell'elenco di variazione per un determinato periodo. Esso non integra una mera scrittura privata ma un documento amministrativo, la cui provenienza e contenuto sono riferibili all'ente autore;
la parte che intenda contestarne l'autenticità
o la conformità non può limitarsi ad un generico disconoscimento, ma deve azionare i rimedi tipici (querela di falso ove si ritenga che l'attestazione sia intrinsecamente mendace, ovvero specifica prova della difformità rispetto all'originale).
2. La semplice allegazione – priva di riscontri – che l'annotazione
“pubblicato sul sito …” non esisterebbe sull'originale non è sufficiente a privare di efficacia la certificazione dell'ente, tanto più in un contesto normativo in cui la pubblicazione telematica costituisce, per espressa previsione di legge, la modalità tipica di notifica degli elenchi.
Sotto altro profilo, va rilevato che la Corte costituzionale e la Corte di cassazione hanno ormai consolidato il principio secondo cui la pubblicazione telematica degli elenchi nominativi e delle variazioni sul sito integri una CP_1 forma di notifica legale valida ed efficace, prescindendo da notificazioni individuali e imponendo al lavoratore un onere di diligenza nella verifica della propria posizione contributiva.
In tale quadro, la mera contestazione – non suffragata da alcun elemento probatorio – della dicitura riportata sul documento non consente di escludere l'avvenuta pubblicazione telematica, dovendosi, al contrario, ritenere provato, sulla base della documentazione , che l'elenco di variazione contenente il CP_1 nominativo di è stato regolarmente pubblicato nel Parte_1 periodo indicato.
Pertanto, deve ritenersi che il termine di 120 giorni ex art. 22 d.l. n. 7/1970 abbia iniziato a decorrere da tale pubblicazione e che, al momento del deposito del ricorso giudiziario (settembre 2018), la decadenza fosse ampiamente maturata.
La fondatezza dell'eccezione di decadenza rende assorbito l'esame del merito.
Nel ricorso introduttivo la parte ricorrente ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attestando il possesso di reddito inferiore ai limiti ivi indicati e impegnandosi a comunicare eventuali variazioni fino alla definizione del giudizio.
Non emergono elementi idonei a dubitare della veridicità di tale dichiarazione.
Pertanto, pur in presenza di soccombenza, devono trovare applicazione le disposizioni di esonero ivi previste, con conseguente esonero della ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI PATTI – Sezione Lavoro – in persona del Giudice dott. G. Piccolo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
Parte_1 nei confronti dell' , ogni diversa domanda, eccezione e deduzione CP_1 disattesa o assorbita,
DICHIARA
1. decaduta, ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 Parte_1
n. 7, conv. in l. 11 marzo 1970 n. 83, dal diritto e dall'azione giudiziaria tesi a contestare il provvedimento di cancellazione per l'anno 2012 dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
2. per l'effetto, dichiara improponibile il ricorso proposto da Parte_1
avverso l' ;
[...] CP_1
3. dà atto, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., dell'esonero di
[...]
dal pagamento delle spese di lite. Parte_1
Così deciso in Patti 18/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo