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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 02/12/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2180/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
05.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Locri (RC), Via Don Vittorio n. 75, presso lo studio dell'Avv. ANTONIO MEDIATI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ETTORE TRIOLO e VALERIA
GRANDIZIO, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale eletto dal difensore c/o la casella PEC
t; Email_1
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (pensione di inabilità civile / assegno mensile di assistenza ex artt. 12 e 13, legge 118/71). MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 30.07.2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 09.12.2022 aveva presentato CP_2
alla Commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del proprio status di invalida civile assoluta con diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/71 ovvero dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della medesima legge, ma che l' non le aveva riconosciuto i benefici CP_2
richiesti.
Dedotto di aver presentato ricorso per AT (proc. n. 1324/2023 R.G.), nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU, deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependone preliminarmente l'inammissibilità e, nel merito, l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Richiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATO, ad esito dell'udienza di discussione del 05.11.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti il
26.06.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 19.07.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 30.07.2024, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, parte opponente ha eccepito anzitutto la nullità della CTU depositata nel giudizio per AT per mancata risposta, da parte del consulente d'ufficio, alle osservazioni mosse dal ricorrente alla bozza dell'elaborato peritale e tempestivamente inviate al consulente medesimo.
L'opponente ha quindi contestato le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando che questi non avrebbe valutato correttamente il complesso delle patologie da cui ella
è affetta ed anzi avrebbe palesemente contraddetto le risultanze contenute nella documentazione in atti.
Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile. La sollevata eccezione di nullità della CTU è manifestamente infondata. Infatti, risulta dal fascicolo della fase di istruzione preventiva che, unitamente alla consulenza tecnica d'ufficio, il CTU ha depositato la propria risposta alle osservazioni svolte dalla parte ricorrente.
Ciò posto, venendo alle censure svolte da parte ricorrente, a fronte delle stesse, con provvedimento del 10.07.2025, lo scrivente ha ritenuto necessario convocare il consulente già nominato per la fase di ATO affinché fornisse chiarimenti, onerandolo al deposito degli stessi sino a 5 giorni prima dell'udienza del 05.11.2025.
Ebbene, il consulente con l'elaborato integrativo, che in tale sede si richiama perché esaustivo e congruamente motivato, ha evidenziato con analitica motivazione come la ricorrente non possegga i requisiti sanitari necessari al riconoscimento dei benefici richiesti, confermando sostanzialmente le conclusioni di cui al proprio elaborato peritale.
Con specifico riferimento alla sinusite cronica, in risposta alla richiesta di chiarimenti, il CTU ha anzitutto rilevato come la diagnosi di sinusite cronica non fosse presente nel certificato redatto dal medico curante in data 29.11.2022 allegato al fascicolo di causa. Inoltre, lo stesso consulente afferma che la patologia non “non è stata lamentata né obiettivata” in sede di visita peritale. Il CTU prosegue evidenziando come la TAC del 2017 “che evidenzia un ispessimento della mucosa del seno mascellare” presente in atti possa aver rilevato “un episodio asintomatico infiammatorio temporaneo” e come non esista “nel fascicolo di causa, nessun referto specialistico che riscontra tale patologia (dal 2017 al 2024)”.
In ordine alla cefalea cronica, il CTU ha evidenziato, già in sede di AT, come “per quanto concerne le osservazioni effettuate dalla parte attrice si fa presente che la diagnosi di cefalea primaria cronica (come da legge 81/2020 e sm), deve essere accertata da almeno un anno, da uno specialista del settore, di un centro accreditato per la diagnosi e la cura delle cefalee. La cefalea cronica, di cui è affetta la perizianda è una cefalea post-traumatica, attestata da un'unica certificazione specialistica e non effettuata da un centro per le cefalee accreditato”. Si evidenzia che, come sottolineato dal CTU, l'art. 1 l. 81/20 dispone che “La cefalea primaria cronica, accertata da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi
e la cura delle cefalee che ne attesti l'effetto invalidante, è riconosciuta come malattia sociale”.
Orbene, in atti è presente una sola certificazione rilasciata dall'Ambulatorio di neurologia del Polo Sanitario di Gioiosa Ionica in data 27.9.2016, nonché una cartella clinica del PS di Locri presso cui la ricorrente si era recata lamentando cefalea. Come evidenziato dal CTU, pertanto, effettivamente non è stata prodotta alcuna certificazione rilasciata da un centro accreditato per la diagnosi e la cura delle cefalee.
D'altronde, come anche sostenuto in ricorso, la cefalea “non è una malattia di sicura verifica e quantificazione con riscontri strumentali. In realtà quasi sempre la diagnosi è solo clinica e basata su un adeguato periodo di osservazione e trattamento”, mentre nel caso di specie la documentazione è fin troppo scarna per ritenere che vi sia stato un lungo ed adeguato periodo di osservazione e trattamento.
Le restanti contestazioni, eccessivamente generiche, si esauriscono in un mero dissenso diagnostico.
La compiuta valutazione effettuata dal consulente induce quindi il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale.
Da quanto precede consegue il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese attesa la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per gli stessi motivi le spese di consulenza tecnica sono poste definitivamente a carico della parte resistente e liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese;
c) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di consulenza tecnica che liquida con separato decreto emesso in pari data.
Locri, 02/12/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2180/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
05.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Locri (RC), Via Don Vittorio n. 75, presso lo studio dell'Avv. ANTONIO MEDIATI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ETTORE TRIOLO e VALERIA
GRANDIZIO, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale eletto dal difensore c/o la casella PEC
t; Email_1
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (pensione di inabilità civile / assegno mensile di assistenza ex artt. 12 e 13, legge 118/71). MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 30.07.2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 09.12.2022 aveva presentato CP_2
alla Commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del proprio status di invalida civile assoluta con diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/71 ovvero dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della medesima legge, ma che l' non le aveva riconosciuto i benefici CP_2
richiesti.
Dedotto di aver presentato ricorso per AT (proc. n. 1324/2023 R.G.), nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU, deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependone preliminarmente l'inammissibilità e, nel merito, l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Richiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATO, ad esito dell'udienza di discussione del 05.11.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti il
26.06.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 19.07.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 30.07.2024, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, parte opponente ha eccepito anzitutto la nullità della CTU depositata nel giudizio per AT per mancata risposta, da parte del consulente d'ufficio, alle osservazioni mosse dal ricorrente alla bozza dell'elaborato peritale e tempestivamente inviate al consulente medesimo.
L'opponente ha quindi contestato le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando che questi non avrebbe valutato correttamente il complesso delle patologie da cui ella
è affetta ed anzi avrebbe palesemente contraddetto le risultanze contenute nella documentazione in atti.
Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile. La sollevata eccezione di nullità della CTU è manifestamente infondata. Infatti, risulta dal fascicolo della fase di istruzione preventiva che, unitamente alla consulenza tecnica d'ufficio, il CTU ha depositato la propria risposta alle osservazioni svolte dalla parte ricorrente.
Ciò posto, venendo alle censure svolte da parte ricorrente, a fronte delle stesse, con provvedimento del 10.07.2025, lo scrivente ha ritenuto necessario convocare il consulente già nominato per la fase di ATO affinché fornisse chiarimenti, onerandolo al deposito degli stessi sino a 5 giorni prima dell'udienza del 05.11.2025.
Ebbene, il consulente con l'elaborato integrativo, che in tale sede si richiama perché esaustivo e congruamente motivato, ha evidenziato con analitica motivazione come la ricorrente non possegga i requisiti sanitari necessari al riconoscimento dei benefici richiesti, confermando sostanzialmente le conclusioni di cui al proprio elaborato peritale.
Con specifico riferimento alla sinusite cronica, in risposta alla richiesta di chiarimenti, il CTU ha anzitutto rilevato come la diagnosi di sinusite cronica non fosse presente nel certificato redatto dal medico curante in data 29.11.2022 allegato al fascicolo di causa. Inoltre, lo stesso consulente afferma che la patologia non “non è stata lamentata né obiettivata” in sede di visita peritale. Il CTU prosegue evidenziando come la TAC del 2017 “che evidenzia un ispessimento della mucosa del seno mascellare” presente in atti possa aver rilevato “un episodio asintomatico infiammatorio temporaneo” e come non esista “nel fascicolo di causa, nessun referto specialistico che riscontra tale patologia (dal 2017 al 2024)”.
In ordine alla cefalea cronica, il CTU ha evidenziato, già in sede di AT, come “per quanto concerne le osservazioni effettuate dalla parte attrice si fa presente che la diagnosi di cefalea primaria cronica (come da legge 81/2020 e sm), deve essere accertata da almeno un anno, da uno specialista del settore, di un centro accreditato per la diagnosi e la cura delle cefalee. La cefalea cronica, di cui è affetta la perizianda è una cefalea post-traumatica, attestata da un'unica certificazione specialistica e non effettuata da un centro per le cefalee accreditato”. Si evidenzia che, come sottolineato dal CTU, l'art. 1 l. 81/20 dispone che “La cefalea primaria cronica, accertata da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi
e la cura delle cefalee che ne attesti l'effetto invalidante, è riconosciuta come malattia sociale”.
Orbene, in atti è presente una sola certificazione rilasciata dall'Ambulatorio di neurologia del Polo Sanitario di Gioiosa Ionica in data 27.9.2016, nonché una cartella clinica del PS di Locri presso cui la ricorrente si era recata lamentando cefalea. Come evidenziato dal CTU, pertanto, effettivamente non è stata prodotta alcuna certificazione rilasciata da un centro accreditato per la diagnosi e la cura delle cefalee.
D'altronde, come anche sostenuto in ricorso, la cefalea “non è una malattia di sicura verifica e quantificazione con riscontri strumentali. In realtà quasi sempre la diagnosi è solo clinica e basata su un adeguato periodo di osservazione e trattamento”, mentre nel caso di specie la documentazione è fin troppo scarna per ritenere che vi sia stato un lungo ed adeguato periodo di osservazione e trattamento.
Le restanti contestazioni, eccessivamente generiche, si esauriscono in un mero dissenso diagnostico.
La compiuta valutazione effettuata dal consulente induce quindi il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale.
Da quanto precede consegue il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese attesa la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per gli stessi motivi le spese di consulenza tecnica sono poste definitivamente a carico della parte resistente e liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese;
c) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di consulenza tecnica che liquida con separato decreto emesso in pari data.
Locri, 02/12/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi