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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 255/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
TA NI, RE
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2289/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12128/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
12 e pubblicata il 13/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2016-3T-002030-000-001-2021007 REGISTRO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3899/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la CGT di Roma ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione all'avviso di liquidazione in epigrafe in quanto, a seguito dell'esame degli atti depositati in fascicolo, risultava presente il modello di pagamento F23 nel quale era evidenziato l'avvenuto pagamento effettuato dalla ricorrente del tributo in esame, conseguendone che l'avviso di accertamento emesso dall'Ente della riscossione era privo del presupposto oggettivo, essenziale ai fini della validità dello stesso
Impugna la sentenza la menzionata società, eccependo, poiché l'Agenzia delle Entrate non si era costituita e non aveva preso atto del pagamento, che l'avviso di liquidazione, in assenza di una pronuncia caducatoria da parte della Corte di Giustizia, restava pienamente valido e poteva essere portato ad esecuzione, nonostante, come affermato dai giudici di prime cure, fosse del tutto infondato.
Si è costituito l'Ufficio, evidenziando che in data 05/10/2022 la società Ricorrente_1 srl notificava a mezzo pec istanza di reclamo/mediazione con la quale chiedeva l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 2016/3T/002030/000/001/2021/007, adducendo a sostegno della propria difesa l'avvenuto pagamento del tributo e produceva copia della delega di versamento. La Agenzia delle Entrate, esaminata l'istanza di parte e la documentazione allegata, in accoglimento integrale della richiesta annullava la pretesa erariale dandone comunicazione a mezzo pec del 12/12/2022 (all. 1). Nonostante l'accoglimento integrale dell'istanza di reclamo/mediazione e dell'annullamento della pretesa tributaria la parte, pur nella consapevolezza del provvedimento adottato dall'Agenzia delle Entrate, procedeva in data 13/01/2023 al deposito del ricorso presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, incardinando, in tal modo, il relativo giudizio. Ne deriverebbe - per l'Ufficio- la giustezza della statuizione della sentenza in ragione della avvenuta definizione della controversia già in sede di mediazione e, soprattutto, la conoscenza da parte della ricorrente dell'esito positivo del procedimento di reclamo/ mediazione per effetto dalla notifica della comunicazione di accoglimento integrale trasmessa a mezzo pec in data 12/12/2022 all'indirizzo di posta elettronica certificata (del difensore Avv. Difensore_1) Email_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Dalla documentazione prodotta risulta che sia stato ritualmente notificato e comunicato alla società, già in sede di mediazione, l'avvenuto accoglimento del reclamo con il conseguente annullamento dell'atto contestato, in quanto dai documenti allegati all'istanza di mediazione e da un riscontro dei dati in possesso dell'ufficio è risultato che l'imposta di registro era stata regolarmente assolta in data 05/02/2021 come da Mod. F24 allegato.
La sentenza di primo grado va quindi integralmente confermata, non essendovi alcuna possibilità che un provvedimento già annullato in autotutela possa avere reviviscenza in un giudizio contenzioso instaurato, peraltro, dalla stessa società beneficiaria del provvedimento stesso.
Le spese possono compensarsi, atteso che la condotta processuale del contribuente si è imperniata, a quanto può desumersi dalle emergenze documentali, su un malriposto “eccesso di zelo” (circa la pretesa tributaria originariamente contestatagli), inteso come un impegno eccessivo (nonché ultroneo) nel perseguire, anche nella sede giurisdizionale, un obiettivo (l'annullamento del provvedimento impugnato) che, in realtà, era già stato raggiunto in sede di mediazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
TA NI, RE
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2289/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12128/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
12 e pubblicata il 13/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2016-3T-002030-000-001-2021007 REGISTRO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3899/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la CGT di Roma ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione all'avviso di liquidazione in epigrafe in quanto, a seguito dell'esame degli atti depositati in fascicolo, risultava presente il modello di pagamento F23 nel quale era evidenziato l'avvenuto pagamento effettuato dalla ricorrente del tributo in esame, conseguendone che l'avviso di accertamento emesso dall'Ente della riscossione era privo del presupposto oggettivo, essenziale ai fini della validità dello stesso
Impugna la sentenza la menzionata società, eccependo, poiché l'Agenzia delle Entrate non si era costituita e non aveva preso atto del pagamento, che l'avviso di liquidazione, in assenza di una pronuncia caducatoria da parte della Corte di Giustizia, restava pienamente valido e poteva essere portato ad esecuzione, nonostante, come affermato dai giudici di prime cure, fosse del tutto infondato.
Si è costituito l'Ufficio, evidenziando che in data 05/10/2022 la società Ricorrente_1 srl notificava a mezzo pec istanza di reclamo/mediazione con la quale chiedeva l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 2016/3T/002030/000/001/2021/007, adducendo a sostegno della propria difesa l'avvenuto pagamento del tributo e produceva copia della delega di versamento. La Agenzia delle Entrate, esaminata l'istanza di parte e la documentazione allegata, in accoglimento integrale della richiesta annullava la pretesa erariale dandone comunicazione a mezzo pec del 12/12/2022 (all. 1). Nonostante l'accoglimento integrale dell'istanza di reclamo/mediazione e dell'annullamento della pretesa tributaria la parte, pur nella consapevolezza del provvedimento adottato dall'Agenzia delle Entrate, procedeva in data 13/01/2023 al deposito del ricorso presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, incardinando, in tal modo, il relativo giudizio. Ne deriverebbe - per l'Ufficio- la giustezza della statuizione della sentenza in ragione della avvenuta definizione della controversia già in sede di mediazione e, soprattutto, la conoscenza da parte della ricorrente dell'esito positivo del procedimento di reclamo/ mediazione per effetto dalla notifica della comunicazione di accoglimento integrale trasmessa a mezzo pec in data 12/12/2022 all'indirizzo di posta elettronica certificata (del difensore Avv. Difensore_1) Email_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Dalla documentazione prodotta risulta che sia stato ritualmente notificato e comunicato alla società, già in sede di mediazione, l'avvenuto accoglimento del reclamo con il conseguente annullamento dell'atto contestato, in quanto dai documenti allegati all'istanza di mediazione e da un riscontro dei dati in possesso dell'ufficio è risultato che l'imposta di registro era stata regolarmente assolta in data 05/02/2021 come da Mod. F24 allegato.
La sentenza di primo grado va quindi integralmente confermata, non essendovi alcuna possibilità che un provvedimento già annullato in autotutela possa avere reviviscenza in un giudizio contenzioso instaurato, peraltro, dalla stessa società beneficiaria del provvedimento stesso.
Le spese possono compensarsi, atteso che la condotta processuale del contribuente si è imperniata, a quanto può desumersi dalle emergenze documentali, su un malriposto “eccesso di zelo” (circa la pretesa tributaria originariamente contestatagli), inteso come un impegno eccessivo (nonché ultroneo) nel perseguire, anche nella sede giurisdizionale, un obiettivo (l'annullamento del provvedimento impugnato) che, in realtà, era già stato raggiunto in sede di mediazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese compensate.