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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/10/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3747 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cosenza alla via Silvio Sesti n. 14, presso lo studio dell'avv. Mario Scarpelli, da cui
è rappresentata e difesa in forza di mandato da intendersi apposto in calce all'atto introduttivo
- ATTRICE -
E
(c.f. e p.i. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, dott. CP_2
elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale della Repubblica n. 311, presso
[...] lo studio dell'avv. Vincenzo Annibale Larocca, che la rappresenta e difende giusta procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA –
OGGETTO: azione di risarcimento dei danni da responsabilità medica.
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.10.2025 le parti chiedevano che la causa fosse rimessa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice (conclusioni rassegnate nelle note depositate nel primo termine di cui all'art. 189 cpc): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione: - accertare e dichiarare che la IG.ra , in occasione del ricovero presso Parte_1
1 l'AO di Cosenza avvenuto dal 28.08.2019 al 13.09.2019, contraeva infezione nosocomiale da RA SC;
- accertare e dichiarare che vi sono state inadempienze e/o omissioni e/o negligenze da parte dei sanitari dell'
[...]
nel corso della degenza della IG.ra presso la Controparte_1 Parte_1 predetta struttura avvenuta dal 28.08.2019 al 13.09.2019; - accertare e dichiarare, quindi, la responsabilità, ai sensi degli art. 1218 c.c. e art. 1228 c.c., dell'
[...]
per negligenza, imprudenza o imperizia nonché per la violazione degli CP_3 obblighi contrattuali di cura, assistenza e sorveglianza, sulla stessa gravanti;
- per
l'effetto, condannare l' al risarcimento di Controparte_4 tutti i danni sofferti dalla ricorrente e quantificati nella misura complessiva pari ad
€ 165.953,00 a titolo di ristoro per i danni non patrimoniali subiti (€ 155.558,00 per postumi permanenti + € 10.395,00 per invalidità temporanea) o in quella maggiore
o minore ritenuta equa in giustizia oltre interessi e danno da rivalutazione monetaria;
- con condanna della convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso spese per mediazione”
Per la convenuta (conclusioni precisate nelle note depositate nel Controparte_3 primo termine di cui all'art. 189 c.p.c.): “1) Nel merito, dichiarare inammissibile la domanda attorea in ordine ai danni lamentati, ovvero dichiarare non risarcibili i danni eccepiti dalla IG.ra in quanto non riconducibili alla Parte_1 responsabilità dell' e, comunque, non dimostrati;
2) Controparte_1 per l'effetto, dichiarare inammissibile ed infondata e, quindi, respingere integralmente la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice.
Condannare in ogni caso l'attrice alla refusione delle spese di lite”
PREMESSO IN FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio premesso di aver riportato in data Parte_1
28.8.2019 a causa di una caduta accidentale in casa una “frattura con distacco dello stiloide ulnare”, che veniva trattata presso l'Ospedale di Cosenza, dove la paziente restava ricoverata fino alla data del 13.9.2019 (prima presso il reparto di medicina d'urgenza, poi presso quello di geriatria), chiedeva condannarsi l'azienda convenuta al risarcimento del danno sofferto a causa degli esiti dell'infezione da “serratia CE” contratta durante il ricovero, quale conseguenza prevedibile – e, quindi, prevenibile ed evitabile - dei trattamenti medici, definiti “incongrui”, a cui la medesima attrice veniva sottoposta presso la predetta struttura sanitaria.
2 Resisteva l' , difendendo la correttezza dell'operato Controparte_1 dei propri sanitari e chiedendo il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio, disattese le diverse istanze istruttorie delle parti, era ammessa
CTU medico /legale per la verifica delle questioni di ordine tecnico rilevanti a fini di decisione. All'esito la causa era rimessa in decisione, spirati i termini di cui all'art. 189 cpc per il deposito di note di precisazione delle conclusioni;
comparse conclusionali e memorie di replica.
RILEVATO IN DIRITTO
1. Sulla qualificazione giuridica della domanda e sugli oneri probatori incombenti sulle parti.
L'attrice ha inteso far valere una responsabilità di natura contrattuale della struttura sanitaria convenuta.
La qualificazione giuridica della domanda appare corretta in quanto ai sensi dell'art. 7 della l. 24/2017, già in vigore alla data dei fatti oggetto di giudizio, “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. Pacifico, peraltro, anche sulla base della normativa previgente e della giurisprudenza su essa formatasi, è che il ricovero presso una struttura sanitaria determini l'instaurazione di un rapporto contrattuale atipico a prestazioni corrispettive, tale da legittimare l'applicazione delle regole della responsabilità contrattuale in presenza di domande risarcitorie.
L'inquadramento della domanda in termini di responsabilità contrattuale ha degli importanti risvolti sugli oneri probatori gravanti sulle parti.
In applicazione, infatti, della normativa sui rapporti contrattuali e dei principi elaborati in tema di adempimento del credito, il paziente, quale creditore della prestazione sanitaria, è tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e può limitarsi a dedurre l'inadempimento del debitore (Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2001, n.
13533); inadempimento che deve essere astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass., Sez. Un. 11 gennaio 2008, n. 577). Sarà, invece, il debitore della prestazione, nel caso di specie la struttura sanitaria, a dover provare, per andare esente da responsabilità che inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto ad esso non
3 imputabile (Cass. 14 luglio 2004, n. 13066) ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno (Cass. sez. un. n. 577/08 cit.)
Tali oneri probatori (cfr. Cass. 24791/2008; 22222/2014), restano fermi anche ove l'intervento sia stato di speciale difficoltà, in quanto l'esonero di responsabilità di cui all'art. 2236 cod. civ. non incide sui criteri di riparto dell'onere della prova ma costituisce soltanto parametro della valutazione della diligenza tenuta dal medico o dalla struttura sanitaria nell'adempimento, in forza del combinato disposto con l'art. 1176, comma 2, c.c.. Costituisce, quindi, onere del medico, per evitare la condanna in sede risarcitoria, provare che l'insuccesso dell'intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà, avendo egli osservato, nell'esecuzione della prestazione sanitaria, la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione. Inoltre, la limitazione della responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, prevista dall'art. 2236 c.c. quando la prestazione comporti la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, non trova applicazione se la condotta del medico è stata negligente o imprudente (Cass. 1 marzo 2007, n. 4797; Cass. 19 aprile 2006, n. 9085).
Va, infine, osservato che in punto di causalità, compete al paziente (Cass,.
20812/2018; Cass. 21008/2018; Cass. 26700/2018; Cass. 27606/2019) provare, anche attraverso presunzioni, il nesso eziologico tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia). Il nesso di causalità va accertato attraverso un criterio necessariamente probabilistico - cd. regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass. un. 11 gennaio 2008, n. 584 582, 581 e 576) – e sussiste qualora si ritenga che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 12906/2020; Cass. 21008/2018). Ove, pertanto, l'esistenza del nesso causale rimanga, all'esito del giudizio, assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 29315/2017).
E' solo il caso di osservare, con riferimento alla deduzione difensiva di parte attrice secondo cui la responsabilità della struttura sanitaria sarebbe incontestata nel caso di
4 specie, in quanto riconosciuta in sede stragiudiziale a seguito di visita effettuata da fiduciario incaricato dalla stessa , che la non contestazione rilevante Controparte_3 ex art. 115 cpc è unicamente quella giudiziale, da valutarsi, peraltro, con riferimento ai fatti storici sottesi a domande ed eccezioni (cfr. tra le tante Cass. 6172/2020), essendo estranee dal suo ambito le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (senza contare che, nella vicenda di specie, gli esiti della visita del fiduciario incaricato non sono versati in atti e sono, quindi, sottratti ad ogni tipo di valutazione da parte del Tribunale).
2. Sul merito della domanda introduttiva.
Tanto premesso, pacifico e incontestato è che in data 28.8.2019 l'attrice giungeva presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Cosenza per trauma del polso sinistro, conseguente a caduta accidentale verificatasi in casa. A seguito di consulenza ortopedica veniva diagnosticata “frattura dello stiloide radiale”. La RX eseguita evidenziava, inoltre, una vasta flittena della regione volare del polso, a detta dei familiari dovuta all'introduzione di ago-cannula giorni addietro. Svuotata e medicata la flittena veniva posizionata stecca sintetica per l'immobilizzazione del polso. La paziente era, quindi, nuovamente inviata in Pronto Soccorso dove veniva sottoposta a terapia antibiotica con Rocefin 1 gr, Clexane 6000, Perfalgan, Flumazenil. In data
3.9.2019 l'attrice era sottoposta a tac che mostrava distacco parcellare stiloide ulnare molto verosimilmente inveterato. In data 6.9.2025 la paziente, disorientata e già da diversi giorni in terapia antalgica con PA e MA per la presenza di ulcera diabetica al piede destro, era ricoverata in stato febbrile presso il reparto di geriatria.
Il 10 settembre 2019 era richiesta un'emocoltura su tampone “ferita polso sx” che risultava positiva alla RA SC. La paziente era, infine, dimessa dall'Ospedale di Cosenza il 13.9.2019 con diagnosi di “Recente caduta accidentale con frattura e distacco dello stiloide ulnare sx in pz con stato confusionale di probabile natura iatrogena ed infezione, con anemia da perdita, dei tessuti molli dell'avambraccio – polso e mano sx. Diabete mellito tipo 2 insulino trattato con neuropatia arti inferiori. Ipertensione arteriosa. Vasculopatia cerebrale multi – ischemica con note di decadimento cognitivo”.
Anche a seguito delle dimissioni, tuttavia, secondo quanto dedotto dall'attrice, non si verificava alcun miglioramento delle condizioni di salute, che anzi peggioravano per un'intensa sintomatologia algica ed impotenza funzionale all'arto superiore.
Seguivano postumi permanenti dovuti, secondo quanto esposto dal consulente di
5 parte, alle complicanze infettive da serratia CE, che determinavano un vasto esito cicatriziale dell'avambraccio sinistro con retrazione delle parti molli e anchilosi delle articolazioni del pollice e di quella interfalangea prossimale e distale, nonché deformità del profilo della mano con atteggiamento “ad artiglio”.
La CTU svolta in corso di causa, affidata a medico/legale e specialista in medicina interna, non ha, tuttavia, permesso di considerare fondate le deduzioni di parte attrice.
I consulenti, infatti, sulla base di un attento studio degli atti e visitata la perizianda, hanno escluso l'origine nosocomiale dell'infezione constatata durante il ricovero e fonte, secondo le allegazioni della stessa attrice, dei danni oggetto della domanda risarcitoria introduttiva del processo, in quanto la paziente, con alta probabilità, già nella data del 28.8.2019 era affetta da un processo infettivo, a causa della presenza, a livello del polso sinistro, di una “vasta flittena regione volare del polso” che i familiari riferivano dovuta all'introduzione di ago-cannula “giorni addietro”. Anche nella data del 30 agosto 2019 l'ortopedico annotava in cartella che “i parenti riferiscono presenza di arrossamento e tumefazione alla mano e al polso già precedente alla caduta in seguito al reperimento di accesso venoso a domicilio”; circostanza, quest'ultima, di cui si ha riscontro anche nella consulenza di chirurgia vascolare, che in pari data dava atto di “riferiti multipli infruttuosi tentativi di accesso venoso domiciliare”. Ancora alla data del 31 agosto 2019 gli esiti della consulenza infettivologica evidenziavano “eritema ed edema della mano e del polso sinistro che appare caldo al termotatto”, dando atto che tale obiettività era verosimilmente
“precedente alla caduta per quanto riferito dal marito”. In data 3 settembre 2019 si segnalava, infine, che “la sintomatologia cutanea non appare correlabile a problematiche di natura ortopedica che, si ribadisce, sono molto verosimilmente inveterate”.
Tali evidenze dimostrano, ad avviso dei CTU e in modo inequivocabile che le lesioni a livello dell'arto superiore sinistro dell'attrice erano già presenti al momento dell'ingresso in Pronto Soccorso. Da qui il dato induttivo della preesistenza – secondo la regola del “più probabile che non” - anche del fenomeno infettivo, poi fonte di conseguenze pregiudizievoli per la salute dell'attrice.
Non appare corretta la deduzione della difesa di parte attrice secondo cui la conclusione dei CTU sarebbe fondata su un mero dato anamnestico, non obiettivo e privo di riscontri clinici certi (cfr. comparsa conclusionale): trattasi, infatti, di circostanza documentalmente smentita dalle risultanze della cartella clinica, da cui si
6 evince che la flittena nella regione volare del polso era presente e constatabile al momento dell'accesso della paziente in pronto soccorso, tant'è che essa veniva svuotata e medicata dai sanitari (cfr. referto della visita ortopedica del 28.8.2019 e verbale di Pronto Soccorso in punto di riepilogo delle prestazioni rese). I parenti riferivano, piuttosto, la possibile causa di simile lesione, vale a dire l'asepsi mantenuta nel corso degli accessi venosi fatti nei giorni precedenti al ricovero, peraltro idonei secondo i CTU, in particolare in soggetto diabetico, a favorire l'ingresso della RA SC nell'organismo. I medesimi parenti, inoltre, davano atto sia in sede di accesso in pronto soccorso che in sede di consulenza infettivologica, che l'obiettività constatata dai sanitari (eritema ed edema della mano e del polso sinistro, caldo al termotatto) era preesistente alla caduta, quale dato appunto indicativo di un processo infettivo preesistente all'accesso in ospedale.
A ulteriore supporto della tesi dell'origine extra-ospedaliera dell'infezione vi è, poi, la circostanza che l'antibiogramma effettuato sull'emocoltura dimostrava che il patogeno era sensibile a tutti gli antibiotici testati, laddove invece i batteri nosocomiali presentano generalmente farmacoresistenza. Non coglie nel segno, infine, la considerazione – che l'attrice pone a fondamento della tesi della natura ospedaliera dell'infezione e, comunque, della responsabilità sanitaria della convenuta
- secondo cui la serratia CE era isolata solo il 10.09.2019, ossia oltre 10 giorni dopo il ricovero, avendo i CTU ben tenuto presente la definizione di ICA
(Infezioni Correlate all'Assistenza) ai fini della risposta ai quesiti loro posti (si legge, infatti, nell'elaborato che le ICA “si definiscono come infezioni dovute a batteri, funghi, virus o altri agenti patogeni meno comuni, contratte durante l'assistenza sanitaria, che possono verificarsi in qualsiasi contesto assistenziale ospedali, ambulatori di chirurgia, centri di dialisi, lungodegenze, assistenza domiciliare, strutture residenziali territoriali) e che al momento dell'ingresso nella struttura o prima dell'erogazione dell'assistenza non erano manifeste clinicamente, né erano in incubazione”. Proprio su tale presupposto gli ausiliari concludevano, sulla base degli elementi prima evidenziati, circa l'alta probabilità che la Lupo si fosse rivolta ai
Sanitari dell' il 28 agosto 2019 già affetta da un processo infettivo. Controparte_3
Corretta, nel resto, è stata giudicata dai CTU la gestione del quadro clinico della paziente da parte dei sanitari dell'Ospedale di Cosenza, che effettuavano nel corso del ricovero controlli di laboratorio e costanti consulenze specialistiche e medicazioni, somministrando pure adeguata terapia antibiotica. Corretta è stata
7 giudicata, altresì, la decisione di procedere con l'immobilizzazione del polso per il trattamento della frattura. Non risulta alcun ritardo rilevante nella diagnosi della serratia CE (cfr. sempre comparsa conclusionale) posto che, come detto, la paziente sin dall'accesso in Pronto Soccorso veniva sottoposta a corretta terapia antibiotica (e, d'altra parte, le sue condizioni, al momento del ricovero nel reparto di geriatria, erano definite “scadute e gravi” e miglioravano nel corso del ricovero fino alle dimissioni del 13.9.2019).
Deve considerarsi, infine, intempestivamente dedotto l'ulteriore profilo introdotto solo in sede di comparsa conclusionale dall'attrice (e cioè che la paziente fu dimessa il 13.09.2019 con infezione ancora in corso, senza adeguata informazione sui rischi, né invio a centro specialistico): difetterebbe, comunque, la prova di tale assunto
(posto che dalla cartella clinica le condizioni della paziente al momento delle dimissioni erano definite migliorate rispetto all'accesso e suscettibili di essere curate mediante terapia domiciliare e la paziente, per come evidenziato dai CTU sulla base della documentazione in atti, non si presentava al controllo programmato del
18.9.2019). Difetterebbe, altresì e in ogni caso, la prova, da parte della paziente, del nesso di causalità dell'omissione da ultimo evidenziata con i danni dedotti, tutti legati ad un'infezione come detto non contratta in ambito ospedaliera secondo il criterio del
“più probabile che non”.
Le conclusioni a cui i CTU sono pervenuti, frutto di metodo di indagine serio e razionale, appaiono immuni da qualsiasi censura di ordine logico o tecnico e vanno, pertanto, recepite con la presente decisione, non apparendo adeguatamente scalfite dalle censure di parte attrice (peraltro formalizzate solo negli scritti conclusivi e non nell'ambito del sub-procedimento di cui agli artt. 193/195 cpc).
In mancanza, conclusivamente, di prova circa l'origine ospedaliera dell'infezione contratta dalla paziente (che provocava i postumi permanenti di cui l'attrice ha chiesto il risarcimento) e circa una qualsiasi condotta colposa dei sanitari che ebbero in cura la nel periodo compreso tra il 28.8 e il 13.9.2019, la domanda deve Pt_1 essere rigettata.
3. Sulle spese e competenze di lite.
La natura strettamente tecnica delle questioni poste a base del rigetto della domanda e la difficile conoscibilità a priori delle ragioni delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese nel presente giudizio. Restano definitivamente a carico
8 dell'attrice soccombente, in forza di un criterio di causalità, le spese di CTU, come liquidate con decreto emesso in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta la domanda dell'attrice;
2. Dichiara compensate le spese tra le parti;
3. Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU, come liquidate in corso di causa;
4. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cosenza, 11/10/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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