Art. 10. Modalita' di erogazione dei contributi e intervento del Fondo centrale di garanzia di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 467 1. Le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti.
2. I contributi di cui agli articoli 3 e 6 della presente legge sono concessi dal Ministro dei trasporti su parere della commissione di cui al precedente articolo 8 e sono successivamente erogati direttamente agli interessati su presentazione della fattura quietanzata.
3. Non sono cumulabili i contributi rispettivamente previsti dai precedenti articoli 3 e 6 per i veicoli di cui alle lettere d) , e) ed f) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 .
4. Ai fini di uno stesso investimento i contributi, previsti dalla presente legge, non sono cumulabili con altri contributi della stessa natura eventualmente previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni.
5. Per i rischi connessi ai finanziamenti concessi dagli istituti di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni e integrazioni, ai beneficiari indicati dagli articoli 3 e 6 della presente legge si applicano le disposizioni del titolo I della legge 4 agosto 1984, n. 467 .
Nota all'art. 10, comma 3:
Vedere la prima delle note all'art. 6, comma 1.
Note all'art. 10, comma 5:
- Il testo dell' art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , recante "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione", come modificato dall' art. 1 della legge 1 gennaio 1957, n. 5 , e' il seguente:
"Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, saranno indicati gli istituti e le aziende di credito, di cui all'art. 17, fra quelli gia' costituiti o che si costituiranno contemplati dall' art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, dall' art. 1 del decreto legislativo 26 agosto 1946, n. 370 [recte: D.L.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 370 ], e dalla legge 22 giugno 1950, n. 445 .
Detti istituti e aziende di credito possono compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie le operazioni previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 18, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.
Detti istituti ed aziende di credito possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali, per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio.
Alle operazioni effettuate con le modalita' previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della presente legge.
Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente capo, con deliberazione del Comitato suddetto saranno stabiliti i requisiti che devono avere le imprese industriali per essere considerate medie e piccole industrie, nonche' i limiti di durata dei finanziamenti da qualificare a medio termine".
- La legge 4 agosto 1984, n. 467 , concerne "Provvedimenti urgenti per l'autotrasporto di merci per conto di terzi".
2. I contributi di cui agli articoli 3 e 6 della presente legge sono concessi dal Ministro dei trasporti su parere della commissione di cui al precedente articolo 8 e sono successivamente erogati direttamente agli interessati su presentazione della fattura quietanzata.
3. Non sono cumulabili i contributi rispettivamente previsti dai precedenti articoli 3 e 6 per i veicoli di cui alle lettere d) , e) ed f) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 .
4. Ai fini di uno stesso investimento i contributi, previsti dalla presente legge, non sono cumulabili con altri contributi della stessa natura eventualmente previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni.
5. Per i rischi connessi ai finanziamenti concessi dagli istituti di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni e integrazioni, ai beneficiari indicati dagli articoli 3 e 6 della presente legge si applicano le disposizioni del titolo I della legge 4 agosto 1984, n. 467 .
Nota all'art. 10, comma 3:
Vedere la prima delle note all'art. 6, comma 1.
Note all'art. 10, comma 5:
- Il testo dell' art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , recante "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione", come modificato dall' art. 1 della legge 1 gennaio 1957, n. 5 , e' il seguente:
"Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, saranno indicati gli istituti e le aziende di credito, di cui all'art. 17, fra quelli gia' costituiti o che si costituiranno contemplati dall' art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, dall' art. 1 del decreto legislativo 26 agosto 1946, n. 370 [recte: D.L.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 370 ], e dalla legge 22 giugno 1950, n. 445 .
Detti istituti e aziende di credito possono compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie le operazioni previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 18, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.
Detti istituti ed aziende di credito possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali, per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio.
Alle operazioni effettuate con le modalita' previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della presente legge.
Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente capo, con deliberazione del Comitato suddetto saranno stabiliti i requisiti che devono avere le imprese industriali per essere considerate medie e piccole industrie, nonche' i limiti di durata dei finanziamenti da qualificare a medio termine".
- La legge 4 agosto 1984, n. 467 , concerne "Provvedimenti urgenti per l'autotrasporto di merci per conto di terzi".