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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/11/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 140/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. GHIONE DARIO, VIA MARTIRI LIBERAZIONE Parte_1
N. 5, SALUZZO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GHIONE DARIO
RICORRENTE contro
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
All'udienza del 19.11.2025 il ricorrente ha discusso oralmente la causa richiamando le conclusioni di cui alla memoria di precisazione delle conclusioni depositata il 10.11.2025, e quindi:
“CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cuneo - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Saluzzo il 06/10/2023 fra , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e nata in [...] il [...] (C.F.: C.F._1 CP_1
pagina 1 di 3 ) trascritto sul registro degli atti di matrimonio di detto Comune per l'anno C.F._2
2023 – Part. 1 – n. 26, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza;
- Assegnare la casa già familiare sita in Saluzzo, Regione Torrazza n. 58/B con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti in via esclusiva al sig. ; - Compensare Parte_1
integralmente le spese di causa;
- Con riserva di ogni modifica e/o integrazione in caso di costituzione in giudizio della resistente”.
Per parte convenuta
La convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace
Per il Pubblico Ministero
“Visto, si accolga il ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
SALUZZO, il 06/10/2023 .
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SALUZZO (atto n.
26 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis.49 c.p.c. depositato il 18.1.2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale e poi, all'avverarsi delle condizioni di legge, anche lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Giudice relatore la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione.
Le parti venivano autorizzate a vivere separate all'udienza del 5.11.2024; quindi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in punto separazione.
Con sentenza n. 837/2024 emessa il 21.11.2024 e pubblicata il 29.11.2024 veniva quindi pronunciata la separazione personale delle parti e, con ordinanza collegiale in pari data, la causa veniva rimessa in istruttoria per la prosecuzione in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Decorso il termine di mesi dodici dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice relatore delegato
(5.11.2024) al fine di assicurare la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co.1 n.2 lettera b) legge 898/1970 e successive modifiche, all'udienza del 19.11.2025 la difesa del ricorrente discuteva oralmente la causa insistendo nella domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 2 di 3 Precisate quindi le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza ulteriori termini.
La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione (n. 837/2024 pubblicata il 29.11.2024) passata in giudicato. La domanda è stata esaminata dal Collegio quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge (dodici mesi) a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore (5.11.2024) per la trattazione della domanda di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
La domanda di assegnazione della casa coniugale
La domanda, oltre che tardiva e pertanto inammissibile, è comunque infondata nel merito in mancanza di figli nati dal matrimonio, sicché va rigettata.
Le spese
Nulla in punto spese in difetto di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori nato il Parte_1
29.11.1951 in Paliano (FR) e , nata in [...] il [...] (iscrizione i CP_1
cui estremi sono precisati in narrativa), ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SALUZZO e di provvedere alle incombenze di legge. nulla in punto spese.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente dott.ssa Roberta Bonaudi
Il Giudice rel. est. dott.ssa Alessandra Nocco
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 140/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. GHIONE DARIO, VIA MARTIRI LIBERAZIONE Parte_1
N. 5, SALUZZO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GHIONE DARIO
RICORRENTE contro
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
All'udienza del 19.11.2025 il ricorrente ha discusso oralmente la causa richiamando le conclusioni di cui alla memoria di precisazione delle conclusioni depositata il 10.11.2025, e quindi:
“CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cuneo - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Saluzzo il 06/10/2023 fra , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e nata in [...] il [...] (C.F.: C.F._1 CP_1
pagina 1 di 3 ) trascritto sul registro degli atti di matrimonio di detto Comune per l'anno C.F._2
2023 – Part. 1 – n. 26, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza;
- Assegnare la casa già familiare sita in Saluzzo, Regione Torrazza n. 58/B con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti in via esclusiva al sig. ; - Compensare Parte_1
integralmente le spese di causa;
- Con riserva di ogni modifica e/o integrazione in caso di costituzione in giudizio della resistente”.
Per parte convenuta
La convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace
Per il Pubblico Ministero
“Visto, si accolga il ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
SALUZZO, il 06/10/2023 .
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SALUZZO (atto n.
26 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis.49 c.p.c. depositato il 18.1.2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale e poi, all'avverarsi delle condizioni di legge, anche lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Giudice relatore la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione.
Le parti venivano autorizzate a vivere separate all'udienza del 5.11.2024; quindi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in punto separazione.
Con sentenza n. 837/2024 emessa il 21.11.2024 e pubblicata il 29.11.2024 veniva quindi pronunciata la separazione personale delle parti e, con ordinanza collegiale in pari data, la causa veniva rimessa in istruttoria per la prosecuzione in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Decorso il termine di mesi dodici dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice relatore delegato
(5.11.2024) al fine di assicurare la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co.1 n.2 lettera b) legge 898/1970 e successive modifiche, all'udienza del 19.11.2025 la difesa del ricorrente discuteva oralmente la causa insistendo nella domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 2 di 3 Precisate quindi le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza ulteriori termini.
La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione (n. 837/2024 pubblicata il 29.11.2024) passata in giudicato. La domanda è stata esaminata dal Collegio quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge (dodici mesi) a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore (5.11.2024) per la trattazione della domanda di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
La domanda di assegnazione della casa coniugale
La domanda, oltre che tardiva e pertanto inammissibile, è comunque infondata nel merito in mancanza di figli nati dal matrimonio, sicché va rigettata.
Le spese
Nulla in punto spese in difetto di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori nato il Parte_1
29.11.1951 in Paliano (FR) e , nata in [...] il [...] (iscrizione i CP_1
cui estremi sono precisati in narrativa), ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SALUZZO e di provvedere alle incombenze di legge. nulla in punto spese.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente dott.ssa Roberta Bonaudi
Il Giudice rel. est. dott.ssa Alessandra Nocco
pagina 3 di 3