Art. 2. (Delega per l'emanazione di disposizioni correttive della
legislazione in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali). 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rispetto dei principi e della impostazione sistematica della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
b) introduzione delle sole correzioni a tale legislazione che, dopo il primo periodo di applicazione della medesima, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e nelle materie di sua competenza l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, si dimostrino necessarie per realizzarne pienamente i principi o per assicurarne la migliore attuazione o per adeguarla all'evoluzione tecnica del settore. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 6 ottobre 1998, n. 344 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676 , e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31 luglio 1999, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge." --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 24 marzo 2001, n. 127 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), numeri 2), 3), 4), 5) e 6), c), d), e), i), l), n), ed o), e all' articolo 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676 , e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31 dicembre 2001, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge."
legislazione in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali). 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rispetto dei principi e della impostazione sistematica della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
b) introduzione delle sole correzioni a tale legislazione che, dopo il primo periodo di applicazione della medesima, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e nelle materie di sua competenza l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, si dimostrino necessarie per realizzarne pienamente i principi o per assicurarne la migliore attuazione o per adeguarla all'evoluzione tecnica del settore. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 6 ottobre 1998, n. 344 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676 , e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31 luglio 1999, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge." --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 24 marzo 2001, n. 127 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), numeri 2), 3), 4), 5) e 6), c), d), e), i), l), n), ed o), e all' articolo 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676 , e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31 dicembre 2001, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge."