Art. 16. (Interventi per la provincia di Novara) 1. Per interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Novara, come individuati ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 , colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche del mese di agosto 1987, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi nel sessennio 1989-1994, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994. 2. Nei limiti della predetta autorizzazione di spesa la regione Piemonte, sentiti gli enti locali interessati, elabora ed approva un programma comprendente:
a) il completamento delle opere finanziate ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 , convertito con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 . b) interventi di carattere socio-economico volti al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). 3. Il programma e' approvato dalla regione Piemonte, previo parere favorevole dell'autorita' del bacino per quanto riguarda gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) ed e' immediatamente eseguibile nell'ambito delle disponibilita' finanziarie previste dalla presente legge. 4. Nell'ambito del programma e per le finalita' dell' articolo 3 della legge 19 maggio 1989, n. 183 , la regione Piemonte:
a) definisce le somme destinate all'attuazione degli interventi di cui agli schemi previsionali previsti dall'articolo 31 della predetta legge, per il bacino idrografico del fiume Toce utilizzando anche disponibilita' assicurate in attuazione della medesima legge; b) determina i lavori da eseguire con assoluta priorita' nel predetto bacino, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 31 della medesima legge. c) dell'articolo 31 della medesima legge. 5. L'autorita' di bacino predispone entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge lo stralcio dello schema previsionale per il predetto bacino e lo trasmette per l'approvazione al Consiglio dei ministri. Qualora l'autorita' di bacino non provveda nei termini previsti, la regione Piemonte, previo invito a provvedere trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri la propria proposta. 6. Per gli interventi da eseguire in provincia di Novara valgono le norme previste dagli articoli 6 e 7. 7. A valere sulle autorizzazioni di spesa del comma 1, vengono estese altresi' ai comuni della provincia di Novara di cui al presente comma 1 le disposizioni di cui agli articoli 12 e 17, intendendosi riferito alla regione Piemonte ogni riferimento alla regione Lombardia dei suddetti articoli.
Note all'art. 16:
- Per l'art. 1, comma 1, lettera a), del citato D.L. n. 384/1987 si veda la nota all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 3, della citata legge n. 183/1989 si veda nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 31, della citata legge n. 183/1989 si veda la nota all'art. 2.
a) il completamento delle opere finanziate ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 , convertito con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 . b) interventi di carattere socio-economico volti al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). 3. Il programma e' approvato dalla regione Piemonte, previo parere favorevole dell'autorita' del bacino per quanto riguarda gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) ed e' immediatamente eseguibile nell'ambito delle disponibilita' finanziarie previste dalla presente legge. 4. Nell'ambito del programma e per le finalita' dell' articolo 3 della legge 19 maggio 1989, n. 183 , la regione Piemonte:
a) definisce le somme destinate all'attuazione degli interventi di cui agli schemi previsionali previsti dall'articolo 31 della predetta legge, per il bacino idrografico del fiume Toce utilizzando anche disponibilita' assicurate in attuazione della medesima legge; b) determina i lavori da eseguire con assoluta priorita' nel predetto bacino, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 31 della medesima legge. c) dell'articolo 31 della medesima legge. 5. L'autorita' di bacino predispone entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge lo stralcio dello schema previsionale per il predetto bacino e lo trasmette per l'approvazione al Consiglio dei ministri. Qualora l'autorita' di bacino non provveda nei termini previsti, la regione Piemonte, previo invito a provvedere trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri la propria proposta. 6. Per gli interventi da eseguire in provincia di Novara valgono le norme previste dagli articoli 6 e 7. 7. A valere sulle autorizzazioni di spesa del comma 1, vengono estese altresi' ai comuni della provincia di Novara di cui al presente comma 1 le disposizioni di cui agli articoli 12 e 17, intendendosi riferito alla regione Piemonte ogni riferimento alla regione Lombardia dei suddetti articoli.
Note all'art. 16:
- Per l'art. 1, comma 1, lettera a), del citato D.L. n. 384/1987 si veda la nota all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 3, della citata legge n. 183/1989 si veda nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 31, della citata legge n. 183/1989 si veda la nota all'art. 2.