Articolo 52 della Legge 8 maggio 1971, n. 329
Articolo 51Articolo 53
Versione
26 giugno 1971
Art. 52.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1969, risultano stabiliti, dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:


Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1969 (articolo 48). . . . . . . L. 154.197.334 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .". 38.530.646
----------- Residui passivi al 31 dicembre 1969. . . . . . L. 192.727.980
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Entrata in vigore il 26 giugno 1971