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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/12/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.: 2385 + 2491 + 2485+2487/2019
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, alla udienza del 17/12/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2385 + 2491 + 2485+2487/2019 R.G.L.
TRA
, nato in [...] il [...], C.F.: , , nato in Parte_1 C.F._1 Parte_2
.1985, , nato in [...] nato in Parte_3 Parte_4 TARANTO il 16/09/1986, rapp.to e difeso, giusta procura a margine dei ricorsi introduttivi, dall'avv. BISIGNANI ANTONIO con cui elett.te domicilia in PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA, 12 LAGONEGRO;
RICORRENTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. Vito Di Noia , giusta CP_1 P.IVA_1 procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA 263 C/O ; CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla re-iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli Conclusioni: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe indicati premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di braccianti agricoli per l'Azienda “Libone Francesco” – con terreni siti in agro di Senise (PZ) alla C/da Codicino, nei seguenti anni:
anno 2011 Parte_1
anni 2009-2010-2011 Parte_2 ni 2010 – 2011 – 2012 – 2013- 2014 Parte_3
anni 2010 – 2011 – 2012 – 2014- 2015 Parte_4 deducevano l'intervenuto disconoscimento del predetto rapporto di lavoro mediante la pubblicazione online di elenco CP_ nominativo trimestrale degli operai agricoli a tempo determinato e, pertanto, esperito infruttuosamente l'iter amministrativo, adivano del Tribunale di Lagonegro chiedendo l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, negli anni sopra detti, alle dipendenze della ditta Libone Francesco, con conseguente riconoscimento del diritto alla iscrizione per i medesimi anni negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, con condanna dell'Ente previdenziale alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. In via istruttoria, formulavano istanza di prova testimoniale. CP_ Si costituiva in giudizio l' in ciascuno dei procedimenti, che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale ovvero per pretermissione del litisconsorte necessario nonché della ditta presunta datrice di lavoro. Eccepiva, altresì, la decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 ovvero l'intervenuta prescrizione. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 6400000553585 del 21.09.2015, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti. 1.2. Il Tribunale, visti gli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., ritenuta la comunanza di questioni, disponeva la riunione dei giudizi successivamente iscritti a quello anteriormente iscritto. Disposta la riunione, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova testimoniale richiesta dalle parti. I testi citati non comparivano e la parte ricorrente rinunciava alla escussione di ulteriori testimoni. Alla udienza del 17.12.2025, celebrata dalla scrivente, che sostituisce la dott.ssa CRISCI giusta decreto n. 2/2025 e successive proroghe, la causa viene decisa come da sentenza letta e pubblicata ex art. 429 cpc. In via preliminare ed assorbente deve essere affermata l'infondatezza della promossa azione giudiziale per mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'esistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato a titolo oneroso in agricoltura a conforto delle pretese azionate. Sebbene, infatti, siano stati ammesse le richieste istruttorie formulate dalla parte ricorrente la prova testimoniale non è stata mai raccolta per mancata comparizione dei testimoni intimati e per rinuncia della parte ricorrente alla escussione. Risulta omessa, pertanto, la prova del rapporto lavorativo subordinato in agricoltura controverso. Ebbene, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, in caso di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli, incombe sul lavoratore la prova di aver prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura per ottenere in sede giudiziale la re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli e le prestazioni previdenziali connesse. Per tutte cfr. Cass. 02.08.2012, n. 13877 così massimata: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lg.lt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.” Cosa che nel caso di specie risulta omessa. Ed infatti, la parte ricorrente non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante a conforto delle pretese avanzate. La parte ricorrente, infatti, non ha fornito alcun valido supporto probatorio al dedotto rapporto lavorativo subordinato in agricoltura. Tanto conforta il rigetto della domanda azionata dalla parte ricorrente. Né potrebbe darsi rilievo decisivo alle produzioni documentali offerte dalla stessa parte ricorrente tenuto conto della portata CP_ meramente indiziaria delle stesse. L di contro, con la produzione del verbale ispettivo ha ampiamente provato le ragioni che hanno condotto al disconoscimento del rapporto di lavoro- cfr. in particolare pagg. 12-13 e 14 del verbale ispettivo-. Ne consegue il rigetto del proposto ricorso. Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti. Tenuto conto della dichiarazione reddituale delle parti ricorrenti da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta i ricorsi;
2) compensa integralmente le spese di lite. LAGONEGRO, 17/12/2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, alla udienza del 17/12/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2385 + 2491 + 2485+2487/2019 R.G.L.
TRA
, nato in [...] il [...], C.F.: , , nato in Parte_1 C.F._1 Parte_2
.1985, , nato in [...] nato in Parte_3 Parte_4 TARANTO il 16/09/1986, rapp.to e difeso, giusta procura a margine dei ricorsi introduttivi, dall'avv. BISIGNANI ANTONIO con cui elett.te domicilia in PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA, 12 LAGONEGRO;
RICORRENTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. Vito Di Noia , giusta CP_1 P.IVA_1 procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA 263 C/O ; CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla re-iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli Conclusioni: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe indicati premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di braccianti agricoli per l'Azienda “Libone Francesco” – con terreni siti in agro di Senise (PZ) alla C/da Codicino, nei seguenti anni:
anno 2011 Parte_1
anni 2009-2010-2011 Parte_2 ni 2010 – 2011 – 2012 – 2013- 2014 Parte_3
anni 2010 – 2011 – 2012 – 2014- 2015 Parte_4 deducevano l'intervenuto disconoscimento del predetto rapporto di lavoro mediante la pubblicazione online di elenco CP_ nominativo trimestrale degli operai agricoli a tempo determinato e, pertanto, esperito infruttuosamente l'iter amministrativo, adivano del Tribunale di Lagonegro chiedendo l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, negli anni sopra detti, alle dipendenze della ditta Libone Francesco, con conseguente riconoscimento del diritto alla iscrizione per i medesimi anni negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, con condanna dell'Ente previdenziale alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. In via istruttoria, formulavano istanza di prova testimoniale. CP_ Si costituiva in giudizio l' in ciascuno dei procedimenti, che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale ovvero per pretermissione del litisconsorte necessario nonché della ditta presunta datrice di lavoro. Eccepiva, altresì, la decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 ovvero l'intervenuta prescrizione. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 6400000553585 del 21.09.2015, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti. 1.2. Il Tribunale, visti gli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., ritenuta la comunanza di questioni, disponeva la riunione dei giudizi successivamente iscritti a quello anteriormente iscritto. Disposta la riunione, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova testimoniale richiesta dalle parti. I testi citati non comparivano e la parte ricorrente rinunciava alla escussione di ulteriori testimoni. Alla udienza del 17.12.2025, celebrata dalla scrivente, che sostituisce la dott.ssa CRISCI giusta decreto n. 2/2025 e successive proroghe, la causa viene decisa come da sentenza letta e pubblicata ex art. 429 cpc. In via preliminare ed assorbente deve essere affermata l'infondatezza della promossa azione giudiziale per mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'esistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato a titolo oneroso in agricoltura a conforto delle pretese azionate. Sebbene, infatti, siano stati ammesse le richieste istruttorie formulate dalla parte ricorrente la prova testimoniale non è stata mai raccolta per mancata comparizione dei testimoni intimati e per rinuncia della parte ricorrente alla escussione. Risulta omessa, pertanto, la prova del rapporto lavorativo subordinato in agricoltura controverso. Ebbene, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, in caso di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli, incombe sul lavoratore la prova di aver prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura per ottenere in sede giudiziale la re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli e le prestazioni previdenziali connesse. Per tutte cfr. Cass. 02.08.2012, n. 13877 così massimata: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lg.lt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.” Cosa che nel caso di specie risulta omessa. Ed infatti, la parte ricorrente non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante a conforto delle pretese avanzate. La parte ricorrente, infatti, non ha fornito alcun valido supporto probatorio al dedotto rapporto lavorativo subordinato in agricoltura. Tanto conforta il rigetto della domanda azionata dalla parte ricorrente. Né potrebbe darsi rilievo decisivo alle produzioni documentali offerte dalla stessa parte ricorrente tenuto conto della portata CP_ meramente indiziaria delle stesse. L di contro, con la produzione del verbale ispettivo ha ampiamente provato le ragioni che hanno condotto al disconoscimento del rapporto di lavoro- cfr. in particolare pagg. 12-13 e 14 del verbale ispettivo-. Ne consegue il rigetto del proposto ricorso. Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti. Tenuto conto della dichiarazione reddituale delle parti ricorrenti da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta i ricorsi;
2) compensa integralmente le spese di lite. LAGONEGRO, 17/12/2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo