Art. 74. (Iscrizione nel casellario giudiziale)
Dopo l' articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e' inserito il seguente:
"Art. 58-bis. - (Iscrizione nel casellario giudiziale). - Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva".
Dopo l' articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e' inserito il seguente:
"Art. 58-bis. - (Iscrizione nel casellario giudiziale). - Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva".