Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00814/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04016/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4016 del 2025, proposto da
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Gianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura regionale in Milano, Piazza Città di OM, n. 1;
contro
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, in persona del Ministro p.t., e PR-ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E RICERCA AMBIENTALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
nei confronti
ASSOCIAZIONE LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Hoepli, n. 3;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
ASSOCIAZIONE CACCIATORI LOMBARDI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Capitanio e Lorenzo Do, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio tenuto da PR – Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale in relazione all’istanza inviata con nota Prot. M1.2025.0067135 del 28 aprile 2025, avente ad oggetto “art 9, comma1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE e art. 19 bis della legge 157/92. Prelievo venatorio in deroga della specie EP (Fringilla montifringilla), SO (Coccothraustes coccothraustes) e SP (Anthus pratensis) per la stagione venatoria 2025/2026. Proposta di determinazione delle “piccole quantità” e richiesta di parere per il prelievo in deroga”, a firma dell'Assessore all'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione OM;
nonché per la condanna
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di provvedere in ordine alla determinazione delle suddette piccole quantità entro un breve termine.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di PR-Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell’Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia;
Visto l’atto di intervento di ad adiuvandum dell’Associazione Cacciatori Lombardi
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. NO TE OZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota in data 28 aprile 2025, Regione OM ha chiesto ad PR-Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale il rilascio di un parere ai sensi dell’art. 19-bis, terzo comma, della legge n. 157 del 1992 onde poter adottare, per la stagione venatoria 2025/2026, un atto di deroga al divieto di caccia riguardante alcune specie migratorie (LA, OS e LA).
Non avendo PR dato riscontro all’istanza nel termine indicato dalla citata norma, Regione OM ha proposito ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio Roma affinché fosse accertata l’illegittimità del silenzio e fosse emessa sentenza di condanna a provvedere.
Con ordinanza n. 17591/2025 del 13 ottobre 2025, il T.A.R. Lazio ha dichiarato la propria incompetenza a favore del T.A.R. OM Milano.
La causa è stata quindi riassunta da Regione OM dinanzi a questo T.A.R.
Si sono costituiti in questo giudizio, per resistere al ricorso, PR-Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e l’Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia. L’Associazione Cacciatori Lombardi è invece intervenuta ad adiuvandum.
In prossimità dell’udienza camerale fissata per la trattazione del merito, le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
Con riguardo alle eccezioni preliminari sollevate dalle parti si deve rilevare quanto segue.
Si può innanzitutto prescindere dall’esame dell’eccezione di difetto di legittimazione ad opporsi dell’Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia sollevata dall’Associazione Cacciatori Lombardi, posto che, come si vedrà, il ricorso deve essere accolto nel merito.
Si può passare quindi all’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate proprio dall’Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia.
Con una prima eccezione, tale Associazione sostiene che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto PR avrebbe dato riscontro all’istanza della ricorrente con nota del 23 maggio 2025, avverso la quale si sarebbe dovuto quindi proporre un ordinario giudizio di impugnazione.
Questa eccezione non può essere accolta giacché, come si vedrà nel prosieguo, la nota del 23 maggio 2025 non ha dato riscontro all’istanza della ricorrente.
Con altra eccezione, la suindicata Associazione sostiene che Regione OM non potrebbe ricavare alcuna utilità dall’accoglimento della domanda proposta nel presente giudizio posto che il parere richiesto ad PR riguarda la stagione di venatoria 2025/2026 e che la decisione finale non potrebbe che intervenire a stagione venatoria conclusa.
L’eccezione è infondata in quanto Regione OM, pur riconoscendo che la presente decisione non può che intervenire a stagione venatoria conclusa, ha evidenziato che l’interesse ad ottenerla permane a fini risarcitori. A questo riguardo la parte rileva che il silenzio serbato da PR sulla sua istanza potrebbe aver avuto ricadute negative sugli introiti della tassa annuale per l’esercizio venatorio o per l’appostamento fisso, e avrebbe comunque cagionato un danno consistente nell’inutile impiego di risorse lavorative ai fini della redazione dell’istanza stessa e dell’espletamento degli studi necessari per l’elaborazione dell’allegata nota tecnica. Si richiamano in proposito i principi espressi dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 8 del 13 luglio 2022, secondo cui, per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto (o del comportamento tenuto dall’amministrazione) ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori senza necessità, per il ricorrente, di specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né tanto meno di proporla nel giudizio di impugnazione o di accertamento.
Risulta invece fondata l’eccezione con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica deduce il proprio difetto di legittimazione passiva.
L’eccezione è fondata in quanto, come correttamente osservato dall’Avvocatura dello Stato, nel presente giudizio non viene contestato alcun comportamento tenuto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, né si contestano atti o provvedimenti di sua competenza.
Esaurito l’esame delle eccezioni preliminari si può passare all’esame del merito.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato essendo meritevole di accoglimento la censura contenuta nell’unico motivo con la quale viene dedotta la violazione dell’art. 19-bis, terzo comma, della legge n. 157 del 1992, per non aver PR dato riscontro all’istanza del 28 aprile 2025 entro il termine di quaranta giorni ivi previsto.
In proposito si osserva che, in base al secondo comma dell’art. 19-bis della legge n. 157 del 1992, le regioni possono disporre le deroghe previste dalla direttiva n. 2009/147/CE al divieto di prelievo venatorio di alcune specie di uccelli, a condizione che tali deroghe siano giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e non vi siano altre soluzioni soddisfacenti.
Il terzo comma dello stesso articolo stabilisce poi che le regioni che vogliono procedere in tal senso devono comunicare, entro il mese di aprile di ogni anno, la loro intenzione ad ISPA il quale esprime il proprio parere in merito entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione.
Ciò chiarito va ora osservato che, con la tempestiva istanza del 28 aprile 2025, Regione OM ha chiesto ad PR di esprimere parere riguardo alla sua intenzione di disporre deroga ai sensi della direttiva n. 2009/147/CE per le seguenti specie di uccelli: LA, OS e LA.
Nei propri scritti difensivi PR sostiene di aver dato riscontro a questa istanza con la nota del 23 maggio 2025, con la quale è stato espresso parere positivo in ordine alla richiesta di deroga, avanzata da Regione Liguria, riguardante le specie storno e fringuello. In sostanza, a parere di PR, l’accoglimento di questa sola istanza avrebbe implicitamente comportato il rigetto delle istanze presentate da altre regioni (fra cui Regione OM), aventi ad oggetto altre specie di uccelli.
Questa argomentazione non può essere condivisa.
Il Collegio deve dare atto che la nota del 23 maggio 2025 è stata indirizzata anche a Regione OM e menziona l’istanza del 28 aprile 2025 oggetto del presente giudizio. Tali elementi tuttavia non possono far ritenere che la suddetta nota abbia effettivamente dato compiuto riscontro all’istanza di cui si discute posto che essa: a) fa riferimento esclusivo alle specie storno e fringuello (oggetto della richiesta di parere formulata da Regione Liguria); b) conclude affermando che le considerazioni ivi compiute si riferiscono “…alle specie oggetto degli scambi con Regione Liguria, e non si ritiene di poter estendere le valutazioni ad altre specie” ; c) indica le ragioni per le quali, con riferimento alle specie storno e fringuello, si ritiene che i quantitativi di prelievo operato su scala nazionale nei limiti indicati da Regione Liguria possano essere considerati sostenibili, ma nulla dice in merito alle ragioni per le quali dovrebbero, al contrario, considerarsi insostenibili i prelievi venatori riguardanti la LA, il OS e la LA, proposti da Regione OM.
Dalla lettura di tale atto emerge quindi un quadro di incertezza che si pone in contrasto con il principio generale di buona fede applicabile anche nei rapporti di diritto amministrativo stante quanto disposto dall’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, principio che pone in capo ad PR l’obbligo di fornire chiara risposta alle istanze formulate dalle regioni ai sensi dell’art. 19-bis, terzo comma, della legge n. 157 del 1992.
Si deve pertanto ritenere, in tale quadro di incertezza, che l’istanza del 28 aprile 2025 non abbia avuto riscontro nel termine indicato dalla testé citata norma.
Deve essere pertanto ribadita la fondatezza della censura in esame.
In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Per il resto il ricorso va accolto.
PR deve essere conseguentemente condannato a dare riscontro all’istanza formulata da Regione OM entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
La particolarità della vicenda fattuale, caratterizzata come ripetuto da un quadro di incertezza, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Per il resto accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IA, Presidente
NO TE OZ, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO TE OZ | EL IA |
IL SEGRETARIO