Versione
30 aprile 1952
30 aprile 1952
Art. 3.
Tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota, pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo, da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie.
Tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota, pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo, da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie.
Giurisprudenza • 8
- 1. Trib. Tivoli, sentenza 08/10/2024, n. 1444Provvedimento: […] [...] con qualifica di “collaboratore scolastico”, ha sostenuto che, allorquando la parte datoriale ha provveduto alla sua ricostruzione di carriera, ha trattenuto illegittimamente la somma di euro 1.421,91 a titolo di ritenute previdenziali applicate sul valore complessivo delle differenze stipendiali riconosciutele per il nuovo inquadramento, come risultante dal cedolino paga di febbraio 2022. Dunque, assumendo la violazione dell'art. 2215 cod. civ. e degli artt. 3 e 23 legge n. 218 del 1952, ha chiesto la condanna del suddettoLeggi di più...
- ritenute previdenziali illegittime·
- interessi legali·
- ricostruzione di carriera·
- art. 23 legge n. 218/1952·
- art. 22 comma 36 legge n. 724/1994·
- spese di lite·
- sanzione privata datore di lavoro·
- art. 19 legge n. 218/1952·
- tempestività versamento contributi