Articolo 3 della Legge 4 aprile 1952, n. 218
Articolo 2Articolo 4
Versione
30 aprile 1952
Art. 3.
Tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota, pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo, da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie.
Entrata in vigore il 30 aprile 1952
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