Art. 3.
Tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota, pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo, da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie.
Tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota, pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo, da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie.