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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/02/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 16-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente relatore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da (C.F.: , con l'assistenza Parte_1 C.F._1 della dott.ssa Chiara Alessandrini e del dott. Persona_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 28.01.2025 la Sig.ra ha Parte_1 avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:
a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) al ricorso è stata allegata una relazione, con successiva integrazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della
Pagina 1 documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della debitrice, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla stessa nell'assumere le obbligazioni;
d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;
ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dalla debitrice nel ricorso e all'udienza del 20.02.2025, oltre che dalla relazione dell'OCC, la stessa ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari a €
233.604,41) interamente riconducibile alla gestione della precedente attività di salone di parrucchiera "LE Servizi di LA LE & C snc", intrapresa con l'ex coniuge
LE LA, deceduto nel 2020.
Secondo quanto dedotto dalla ricorrente e relazionato dall'OCC, l'indebitamento si riferisce principalmente a debiti tributari, contributivi e finanziari maturati prima del decesso del coniuge LE LA, che si occupava in prima persona ed in via esclusiva della direzione amministrativa della società delegando l'odierna istante a ruoli prettamente operativi. In ragione della grave situazione economica, la debitrice si è vista costretta a rinunciare all'eredità del coniuge, anche per conto dei figli minori con l'autorizzazione del Giudice Tutelare, dopo l'aggiudicazione all'asta dei beni di proprietà familiare in conseguenza di azioni esecutive immobiliari promosse dai creditori e concluse nel 2021; atteso che la debitrice, viste le dichiarazioni dei redditi prodotte, risulta percepire un introito netto mensile di circa € 1.400,00 derivante dall'attività lavorativa attualmente svolta quale titolare dell'impresa individuale di parrucchieria ” Parte_1 aperta nel giugno 2021, quasi integralmente assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Detto patrimonio è infatti costituito come segue:
Pagina 2 i. reddito netto di circa 1.400,00 euro mensili al netto della somma trattenibile dalla debitrice per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso ii. autovettura FIAT 500 tg AZ500HY immatricolata nel 1998 e autovettura FIAT PUNTO tg CS408RE immatricolata nel 2005 e sottoposta a fermo amministrativo
Con riferimento a tali ultimi beni, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie
– nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII e, pur dovendo considerarsi appresi alla procedura i veicoli di che trattasi, è fatta salva la facoltà per il liquidatore di rinunciare alla loro liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.
Al patrimonio della debitrice va aggiunto l'apporto di finanza esterna, per €. 10.000,00, acquisibile in tre rate, la prima di € 3.300,00 entro 4 mesi dall'apertura della procedura, la seconda di €. 3.300,00 dopo ulteriori 4 mesi e la terza di €. 3.400,00 nei successivi 4 mesi, come da dichiarazione rilasciata dal padre della ricorrente, sig. , Persona_2 che ha messo a disposizione detta somma.
Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dalla debitrice per il sostentamento proprio e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del contributo economico alle spese apportato dall'attuale coniuge della ricorrente sig. (che percepisce uno stipendio netto mensile di €. Parte_2
1.350,00), della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, la somma trattenibile dalla ricorrente per il mantenimento proprio e dei due figli può essere quantificata in €
1.000,00, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere
(a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura;
Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità della ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
Con riferimento alle spese della presente procedura individuate dall'OCC come passività prededucibili, esse devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC in quanto prededucibili ex art. 6 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,
Pagina 3 DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni della debitrice
[...]
(C.F.: , nata ad [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Polverigi (AN) Via Marcelliana n. 57;
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa
Giuliana Filippello;
NOMINA liquidatore l'OCC, Dott.ssa Persona_3
AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
ORDINA alla debitrice, sopra meglio generalizzata, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice e della sua famiglia in € 1.000,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico, oltre che al registro delle imprese nel caso in cui la debitrice svolga attività di impresa;
Pagina 4 DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza alla debitrice ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del
Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 20/02/2025.
Il Presidente
dott.ssa Giuliana Filippello
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente relatore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da (C.F.: , con l'assistenza Parte_1 C.F._1 della dott.ssa Chiara Alessandrini e del dott. Persona_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 28.01.2025 la Sig.ra ha Parte_1 avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:
a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) al ricorso è stata allegata una relazione, con successiva integrazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della
Pagina 1 documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della debitrice, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla stessa nell'assumere le obbligazioni;
d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;
ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dalla debitrice nel ricorso e all'udienza del 20.02.2025, oltre che dalla relazione dell'OCC, la stessa ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari a €
233.604,41) interamente riconducibile alla gestione della precedente attività di salone di parrucchiera "LE Servizi di LA LE & C snc", intrapresa con l'ex coniuge
LE LA, deceduto nel 2020.
Secondo quanto dedotto dalla ricorrente e relazionato dall'OCC, l'indebitamento si riferisce principalmente a debiti tributari, contributivi e finanziari maturati prima del decesso del coniuge LE LA, che si occupava in prima persona ed in via esclusiva della direzione amministrativa della società delegando l'odierna istante a ruoli prettamente operativi. In ragione della grave situazione economica, la debitrice si è vista costretta a rinunciare all'eredità del coniuge, anche per conto dei figli minori con l'autorizzazione del Giudice Tutelare, dopo l'aggiudicazione all'asta dei beni di proprietà familiare in conseguenza di azioni esecutive immobiliari promosse dai creditori e concluse nel 2021; atteso che la debitrice, viste le dichiarazioni dei redditi prodotte, risulta percepire un introito netto mensile di circa € 1.400,00 derivante dall'attività lavorativa attualmente svolta quale titolare dell'impresa individuale di parrucchieria ” Parte_1 aperta nel giugno 2021, quasi integralmente assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Detto patrimonio è infatti costituito come segue:
Pagina 2 i. reddito netto di circa 1.400,00 euro mensili al netto della somma trattenibile dalla debitrice per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso ii. autovettura FIAT 500 tg AZ500HY immatricolata nel 1998 e autovettura FIAT PUNTO tg CS408RE immatricolata nel 2005 e sottoposta a fermo amministrativo
Con riferimento a tali ultimi beni, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie
– nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII e, pur dovendo considerarsi appresi alla procedura i veicoli di che trattasi, è fatta salva la facoltà per il liquidatore di rinunciare alla loro liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.
Al patrimonio della debitrice va aggiunto l'apporto di finanza esterna, per €. 10.000,00, acquisibile in tre rate, la prima di € 3.300,00 entro 4 mesi dall'apertura della procedura, la seconda di €. 3.300,00 dopo ulteriori 4 mesi e la terza di €. 3.400,00 nei successivi 4 mesi, come da dichiarazione rilasciata dal padre della ricorrente, sig. , Persona_2 che ha messo a disposizione detta somma.
Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dalla debitrice per il sostentamento proprio e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del contributo economico alle spese apportato dall'attuale coniuge della ricorrente sig. (che percepisce uno stipendio netto mensile di €. Parte_2
1.350,00), della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, la somma trattenibile dalla ricorrente per il mantenimento proprio e dei due figli può essere quantificata in €
1.000,00, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere
(a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura;
Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità della ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
Con riferimento alle spese della presente procedura individuate dall'OCC come passività prededucibili, esse devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC in quanto prededucibili ex art. 6 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,
Pagina 3 DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni della debitrice
[...]
(C.F.: , nata ad [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Polverigi (AN) Via Marcelliana n. 57;
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa
Giuliana Filippello;
NOMINA liquidatore l'OCC, Dott.ssa Persona_3
AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
ORDINA alla debitrice, sopra meglio generalizzata, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice e della sua famiglia in € 1.000,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico, oltre che al registro delle imprese nel caso in cui la debitrice svolga attività di impresa;
Pagina 4 DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza alla debitrice ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del
Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 20/02/2025.
Il Presidente
dott.ssa Giuliana Filippello
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