Art. 6. 1. Dopo l' articolo 609-quater del codice penale , introdotto dall'articolo 5 della presente legge, e' inserito il seguente:
(("Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). )) - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".
(("Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). )) - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".