Articolo 6 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66
Articolo 5Articolo 7
Versione
6 marzo 1996
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Versione
27 marzo 1996
Art. 6. 1. Dopo l' articolo 609-quater del codice penale , introdotto dall'articolo 5 della presente legge, e' inserito il seguente:
(("Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). )) - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".
Entrata in vigore il 27 marzo 1996
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