Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/04/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BENEVENTO
In nome del popolo italiano
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2654 del 2020 reg. gen affari civili contenziosi.
Vertente tra
, in Parte_1
persona del rapp.te legale p.t., con Avv. Giovanni Antonio
Terrazzano.
Parte attrice e
, Controparte_1 Controparte_2
con Avv. Antonio Panarese.
Parte convenuta
Avente ad OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
, conveniva in Parte_1
giudizio , Controparte_1 Controparte_2
al fine di far accertare e dichiarare ex art. 2901
[...]
c.c. l'inefficacia, in quanto lesivi delle ragioni creditorie dell'istituto di credito, dell'atto di trasferimento immobiliare per atto di Notaio (rep. Persona_1
1
proprietà dell'appartamento sito in San Giorgio del
Sannio identificato con la p.lla 585 sub. 5 foglio 20, nonché dell'atto di iscrizione di ipoteca volontaria del
29.8.2017 nr. 8206/714 contro e in Controparte_1 favore . L'istituto di credito premetteva Controparte_2
di essere creditrice nei confronti di , in Controparte_1
forza dei decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di
Benevento nr. 880/2017 e 1447/2017. Il primo scaturente da un saldo debitore del c.c. 10.305139 stipulato dalla società il Parte_2
secondo quale debito residuo del mutuo fondiario nr.
92327/21007 del 4.3.2015 stipulato con la società
Parte_3 in relazione a dette operazioni finanziarie
[...]
aveva prestato fideiussione. Gli atti di Controparte_1
cui si chiede la dichiarazione di inefficacia sono: A)
“Scrittura privata di consenso ad iscrizione di ipoteca a garanzia” autenticato nelle firme dal Notaio Per_1
(rep. 49517/23251), alla iscrizione di ipoteca
[...]
volontaria in favore del cognato Controparte_2
residente in [...], per € 100.000,00, a garanzia del pagamento di cambiali;
l'ipoteca veniva iscritta presso la Agenzia delle
Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Benevento in data 29.08.2017, ai n.ri 8206/714, per l'importo capitale e totale di € 100.000,00, sui seguenti beni immobili in San Giorgio del Sannio, di proprietà per
1000/1000 del predetto : Controparte_1
2 abitazione di tipo civile, alla via Gustavo Bocchini, censita nel N.C.E.U. al foglio 20, p.lla 585 sub 5, piano 2, cat. A/2, cl. 3, vani 7,5, r.c. € 445,44; negozi e botteghe, via Gustavo Bocchini snc, censita nel
N.C.E.U. al foglio 20, p.lla 585 sub 9, piano T, cat. C/1, cl.
7, m.q. 49; negozi e botteghe, via Gustavo Bocchini snc, censita nel
N.C.E.U. al foglio 20, p.lla 585 sub 10, piano T, cat. C/1, cl. 7, m.q. 55; negozi e botteghe, via Gustavo Bocchini snc, censita nel
N.C.E.U. al foglio 20, p.lla 585 sub 11, piano T, cat. C/1, cl. 7, m.q. 27;
-B) atto per Notaio del 17.11.2017 (rep. Persona_1
50057; racc. 23632), con il quale il medesimo CP_1
vendeva alla figlia nata in
[...] CP_2
Benevento il 24.09. 1980, la nuda proprietà dell'appartamento, adibito a residenza familiare, in San
Giorgio del Sannio, via Gustavo Bocchini n. 61, di vani catastali 7,5, al piano secondo, interno 4, censito nel
N.C.E.U. al foglio 20, p.lla 585 sub 5, cat. A/2, cl. 3, vani
7,5, R.C. € 445,44, via Bocchini, piano 2, int. 4.
L'unità immobiliare alienata alla figlia CP_2 in data 17.11.2017, rientrava fra quelle concesse in ipoteca in favore di in data 29.08.2017. Controparte_2
La iscrizione di ipoteca in data 29.08.2017 in garanzia del pagamento di cambiali in favore del cognato ed il successivo e combinato Controparte_2
3 atto di trasferimento immobiliare in favore della figlia trascritto in data 22.11.2017 (ai n. ri CP_2
11218/8971).
Istauratosi regolarmente il contraddittorio, i convenuti
, E Controparte_1 Controparte_2 CP_2 chiedevano il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Nel merito, hanno contesto l'esistenza della partecipatio fraudis e della scientia damni quali condizioni necessaria per l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
All'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria o pauliana è il compimento da parte del debitore di un atto pregiudizievole per il proprio creditore. Il pregiudizio deve essere effettivo ed attuale, coincidendo con l'interesse del creditore alla conservazione del patrimonio del proprio debitore su cui soddisfarsi. Non è necessario, però, che l'atto stesso renda impossibile la realizzazione del credito, essendo sufficiente per integrare il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria che l'atto di disposizione renda la realizzazione del diritto del creditore incerta o soltanto difficoltosa (C. 26310/2021; C. 19207/2018; C.
1896/2012; C. 19234/2009). Appare, quindi, evidente che gli atti di cui è causa, il primo dispositivo (vendita), ed il secondo costitutivo di una garanzia reale (ipoteca),
4 erano idonei ad arrecare pregiudizio alla creditrice odierna attrice. L'interesse ad agire del creditore, che deve permanere fino alla decisione definitiva, viene meno solo in caso di pagamento integrale del debito non sussistendo solo in quel caso l'esigenza di dichiarare, a garanzia del credito, l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 20/12/2024,
n. 33704 (rv. 673464-01). Non rileva perciò la procedura esecutiva in corso nei confronti di una delle società garantite e l'asserita, eventuale, sufficienza al soddisfacimento del credito del patrimonio esecutato della debitrice garantita. Né, infine, rileva la sussistenza di altro garante perché la creditrice non è obbligata a nessun titolo ad assumere iniziative secondo un ordine preferenziale, essendo rimessa alla sua esclusiva valutazione la scelta di aggredire il patrimonio di uno o di ciascuno degli obbligati, salva ogni azione tra gli stessi a titolo di regresso. Cassazione n. 2115/1991 riconosce la estensione del rimedio della revocatoria agli atti dispositivi del fideiussore ricorrendone le condizioni, così come Cassazione. 22465/2006 ha ritenuto revocabile l'atto di donazione compiuto dal fideiussore successivamente alla prestazione di una garanzia per un credito preesistente in presenza soltanto del requisito della scientia damni cioè della consapevolezza da parte del medesimo di arrecare pregiudizio al creditore (sul punto, da ultimo, C. 28423/2021; C. 1896/2012), dovendo, la verifica dell'eventus damni, essere compiuta soltanto con riferimento alla consistenza patrimoniale
5 del fideiussore (C. 26310/2021). L'azione revocatoria è ammessa anche in caso di obbligazione solidale passiva, qualora uno dei coobbligati compia atti dispositivi del proprio patrimonio che potrebbero ledere gli interessi creditori, anche qualora i patrimoni degli altri obbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (C. 33391/2022).
Ciò premesso, va aggiunto che anzitutto è documentata e non controversa la qualità di fideiussore assunta da in favore del Controparte_1 [...]
in relazione alla Parte_1
posizione debitoria scaturente dal saldo debitore del c.c.
10.305139 stipulato dalla società Parte_2
il secondo quale debito residuo del
[...] mutuo fondiario nr. 92327/21007 del 4.3.2015 stipulato con la società Parte_3
In relazione a dette operazioni
[...] finanziarie aveva prestato fideiussione Controparte_1 rispettivamente in data 15.02.2011 (affidamenti in conto corrente) e 4.03.2015 (mutuo ipotecario).
E' egualmente documentata la titolarità da parte della predetta di un credito già giudizialmente certo Pt_1 nei confronti di , per effetto del Controparte_1 giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi n. 880/2017, emesso in data 5.06.2017 per € 40.658,88 oltre interessi, spese e competenze liquidate, nonché spese generali, IVA e CPA, e n. 1447/2017 , emesso in data
10.10.2017 per € 317.975,32, oltre interessi, spese e competenze liquidate, nonché spese generali, IVA e CPA.,
6 divenuti definitivi per mancata opposizione. Sicché, nel merito della pretesa creditizia parte convenuta non può contestare il credito garantito, essendo divenuti definitivi i decreti ingiuntivi innanzi richiamati.
La giurisprudenza (C. 2115/1991) estende il rimedio agli atti dispositivi del fideiussore ricorrendone le condizioni.
Cass. N. 22465/2006 ha ritenuto revocabile l'atto di donazione compiuto dal fideiussore successivamente alla prestazione di una garanzia per un credito preesistente in presenza soltanto del requisito della scientia damni cioè della consapevolezza da parte del medesimo di arrecare pregiudizio al creditore (sul punto anche C. 28423/2021; C. 1896/2012), dovendo, la verifica dell'eventus damni, essere compiuta soltanto con riferimento alla consistenza patrimoniale del fideiussore ( C. 26310/2021); già in precedenza C.
2400/1990 ammetteva la revocabilità dell'atto di disposizione del fideiussore oltre che nell'ipotesi di impossibilità di esazione coattiva del credito ma anche nell'ipotesi di difficoltà o incertezza dell'esazione medesima essendo irrilevante a tal fine la situazione patrimoniale del debitore principale.
Per quanto concerne l'elemento soggettivo e cioè
l'atteggiamento psicologico, il c.d. consilium fraudis, lo stesso è diversamente richiesto o si configura a seconda che l'atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito ovvero oneroso o gratuito. Per quanto concerne i crediti sorti successivamente all'atto dispositivo , in caso di atto di disposizione anteriore al sorgere del
7 credito, per integrare il requisito della “dolosa preordinazione” è necessario, da parte del debitore, il
“dolo specifico”, ovvero è necessario che l'atto sia stato preordinato ad impedire o pregiudicare il soddisfacimento del credito;
qualora l'atto sia a titolo oneroso, è necessario altresì, ai fini dell'azione revocatoria, che il terzo fosse a conoscenza dell'intento perseguito dal debitore ( C., S.U., 1898/2025). Nell'ipotesi di atti successivi al sorgere del credito è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore. Già
Cassazione n. 4077/1996 ( v. anche C. 27546/2014; C.
16825/2013; C. 966/2007; C. 20813/2004; C.
14489/2004; C. 6272/1997) aveva stabilito che ai fini della prova del consilium fraudis non è necessaria l'intenzione di nuocere al creditore ma è sufficiente la consapevolezza, anche nel terzo acquirente, che mediante l'atto di disposizione il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell' art. 2740 e la prova relativa può essere data anche mediante presunzioni. . L'anteriorità
o meno del credito rispetto all'atto impugnato va valutata con riferimento al momento della sua effettiva insorgenza e non a quello del suo accertamento giudiziale (C. 23326/2018; C. 8013/1996). Con riferimento all'azione revocatoria promossa dalla banca accreditante contro il creditore accreditato o il suo fideiussore l'anteriorità dell'atto di disposizione rispetto al credito, assunto dall'art. 2901, come elemento indiziario della
8 dolosa preordinazione dell'atto, o la sua posteriorità, indicativa di una mera consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio derivato alle ragioni del creditore, va valutata con riferimento al momento dell'accreditamento essendo determinante la data dell'insorgenza del credito ancorché non determinato nel suo ammontare ovvero soggetto a condizione ( C.
10824/2019; C. 1327/1993). Nel caso di specie il credito della banca sussisteva certamente da epoca antecedente agli atti dispositivi, tant'è che sono stati allegati agli atti molteplici solleciti già del 2016 della alla debitrice Pt_1
ed ai suoi garanti. La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, con riferimento ad una vendita immobiliare posta in essere da due cofideiussori tre mesi dopo l'assunzione dell'obbligazione di garanzia e in favore di altra cofideiubente ad essi legata da vincolo parentale - rispettivamente, sorella e cognata -, aveva ritenuto che il rapporto di parentela avesse valenza soltanto indiziaria e che, quindi, non fosse di per sé idoneo a dimostrare la "scientia damni" del terzo
9 acquirente) Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 09/06/2020,
n. 10928 (rv. 658216-01. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
18/01/2019, n. 1286 (rv. 652471-01).
Rilevante, nel caso di una pluralità di atti, contestuali o comunque tra loro vicini temporalmente, si presume che se un debitore dispone del suo patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni, così come quando costituisce diritti reali di garanzia, l'esistenza e la consapevolezza, sua e del terzo acquirente, del pregiudizio patrimoniale arrecato con tali atti alle ragioni del creditore sono in re ipsa.
Tutto ciò premesso ed accertato che il credito della banca era sorto anteriormente agli atti dispositivi del proprio patrimonio da parte del debitore ed essendo intervenuti gli atti stessi, in un medesimo contesto ed a favore di stretti congiunti e cioè la vendita alla figlia della nuda proprietà di alcuni degli stessi beni sui quali veniva iscritta l'ipoteca, costituiscono prova presuntiva della consapevolezza e del consilium fraudis anche da parte dei terzi convenuti.
Va confermata l'ordinanza già emessa dal precedente istruttore, di rigetto delle chieste prove orali, la cui assunzione non servirebbe a superare la prova presuntiva innanzi richiamata ed anzi servirebbe a confermare la piena consapevolezza da parte del della posizione debitoria dello e del CP_2 CP_1
pregiudizio che avrebbe arrecato alla banca creditrice, essendo stato allegato che le somme concesse in mutuo servivano proprio per far fronte alla debitoria dello
10 stesso nei confronti della Banca e così facendo CP_1
e con la iscrizione della ipoteca a proprio favore, anche il creava e certamente consapevolmente, una CP_2 situazione di vantaggio per sé, in danno e con pregiudizio della banca.
Per gli esposti motivi la domanda va accolta e dichiarata l'inefficacia degli atti di cui in parte motiva (sub. Lett. A e
B) e disposto che il Conservatore dei RR.II. proceda, senza sua responsabilità ed in conformità a legge, alle annotazioni e trascrizioni di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerato il valore della causa fino a
260.000,00 euro, compensi medi per le attività svolte: €
14.103,00, oltre accessori di legge e spese di cu.
PQM
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, pronunziando sulla domanda proposta dalla
[...]
contro Parte_1
, Controparte_1 Controparte_2 CP_2 ogni altra istanza eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti della Banca gli atti di cui all'atto di citazione e riportati in parte motiva sub lett. A) e B); dispone che il Conservatore dei RR.II. proceda, senza sua responsabilità ed in conformità a legge, alle annotazioni e trascrizioni;
condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della liquidate in € Pt_1
11 14.103,00, oltre spese generali al 15%, Cassa ed Iva, e spese di cu.
Così deciso in Benevento il 15.3.2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
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