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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/10/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1576/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 10/05/2024, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 36 - FINO MORNASCO con l'Avv. Luca Cappellini e l'Avv. Giovanni Brambilla
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 94/97 - CASSINA RIZZARDI con l'Avv. Giuseppe Sidoti
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in FINO MORNASCO, in data 08/01/2000,
(anno 2000, atto n. 1, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
separati mediante accordo di negoziazione assistita in data 9 giugno 2015 e provvedimento del PM del 11 giugno 2015
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] a [...] Parte_3
FATTO
I coniugi nelle more del giudizio di divorzio hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• conferire ad un'agenzia del compito di vendere la casa coniugale;
• il ricavato sarà suddiviso tra le parti e il ricorrente utilizzerà il suo 50% per pagare gli arretrati sul mantenimento fino al giugno 2025 (tenendo conto, per , che il contributo dovrà valere Per_1 sino al trasferimento e il reperimento del lavoro in Spagna avvenuto nella seconda metà di giugno
2024);
• successivamente alla vendita il mantenimento di sarà di € 250,00 mensili, oltre il Parte_3
50% delle spese straordinarie in applicazione del protocollo presso il Tribunale di Como;
l'importo sarà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita;
• nelle more della vendita le parti suddivideranno il mutuo gravante sulla casa coniugale e la resistente sosterrà tutte le utenze della casa dove abita;
• il padre corrisponderà mensilmente l'importo di 500 euro mensili per il mantenimento di , Pt_3 oltre al 50% delle spese straordinarie in applicazione del protocollo vigente presso il Tribunale di
Como; l'importo sarà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita;
• le spese condominiali ordinarie e straordinarie sulla casa coniugale saranno sostenute dalle parti al 50%;
• spese compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'accordo di negoziazione assistita, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
[...] in data 08/01/2000, in FINO MORNASCO con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FINO MORNASCO
(anno 2000, atto n. 1, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FINO MORNASCO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 17/10/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 10/05/2024, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 36 - FINO MORNASCO con l'Avv. Luca Cappellini e l'Avv. Giovanni Brambilla
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 94/97 - CASSINA RIZZARDI con l'Avv. Giuseppe Sidoti
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in FINO MORNASCO, in data 08/01/2000,
(anno 2000, atto n. 1, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
separati mediante accordo di negoziazione assistita in data 9 giugno 2015 e provvedimento del PM del 11 giugno 2015
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] a [...] Parte_3
FATTO
I coniugi nelle more del giudizio di divorzio hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• conferire ad un'agenzia del compito di vendere la casa coniugale;
• il ricavato sarà suddiviso tra le parti e il ricorrente utilizzerà il suo 50% per pagare gli arretrati sul mantenimento fino al giugno 2025 (tenendo conto, per , che il contributo dovrà valere Per_1 sino al trasferimento e il reperimento del lavoro in Spagna avvenuto nella seconda metà di giugno
2024);
• successivamente alla vendita il mantenimento di sarà di € 250,00 mensili, oltre il Parte_3
50% delle spese straordinarie in applicazione del protocollo presso il Tribunale di Como;
l'importo sarà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita;
• nelle more della vendita le parti suddivideranno il mutuo gravante sulla casa coniugale e la resistente sosterrà tutte le utenze della casa dove abita;
• il padre corrisponderà mensilmente l'importo di 500 euro mensili per il mantenimento di , Pt_3 oltre al 50% delle spese straordinarie in applicazione del protocollo vigente presso il Tribunale di
Como; l'importo sarà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita;
• le spese condominiali ordinarie e straordinarie sulla casa coniugale saranno sostenute dalle parti al 50%;
• spese compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'accordo di negoziazione assistita, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
[...] in data 08/01/2000, in FINO MORNASCO con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FINO MORNASCO
(anno 2000, atto n. 1, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FINO MORNASCO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 17/10/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao