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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello , all'esito della riserva di cui all'udienza del 22.5.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1752/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F: Parte_1
, quale amministratore p.t della società unipersonale C.F._1 [...]
(cancellata dal registro delle imprese in Controparte_1 data 18.10.2018) elett.te domiciliata in Marigliano (NA) alla via XI Settembre n° 30, presso lo studio dell'Avv Annamaraia Marino C.F: in C.F._2 virtù di mandato su separato foglio sottoscritto in data 24.06.2024 ed allegato all'atto di appello , la quale dichiara di voler ricevere gli atti e i provvedimenti emessi nel corso della presente procedura al numero di telefono o alla PEC oltre che nelle forme prescritte dalla Email_1 legge così come indicato ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 2 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n° 68;
APPELLANTE
CONTRO
CP_2
appellata -non costituita
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n.1504/2023 emessa e pubblicata il 19.10.2023 dal Tribunale di Nola , in funzione di giudice del lavoro , non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva per quanto di ragione il ricorso proposto da e, per CP_2
l'effetto, condannava la resistente al pagamento nei confronti Parte_1 della ricorrente della complessiva somma di euro 13.332,54, a titolo di differenze retributive , di cui euro 2044,98 per TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo nonché alle spese di lite( compensate per la metà). Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 26.6.2024 , l'appellante in epigrafe indicata ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola lamentando : 1) la nullità / inesistenza della notifica del ricorso introduttivo del giudizio per assenza della raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, con conseguente mancato perfezionamento del procedimento di notificazione ex art 140 cpc e sussistenza di impedimento assoluto ex art 153 cpc 2 co. ;
2) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cpc e 2697 c.c. avendo dovuto il Tribunale :
-rigettare la richiesta di applicabilità al rapporto de quo del CCNL Pubblici Esercizi con inquadramento nel livello corrispondente indicato nei conteggi e pertanto dichiarare che nulla era dovuto alla da parte della CP_2 [...]
; Parte_2
- rigettare in quanto infondata e non provata la domanda di parte ricorrente di condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive per una retribuzione inferiore a quella stabilita dal CCNL di settore, per non avere mai percepito la tredicesima e la quattordicesima mensilità, e per il TRF;
- dichiarare inutilizzabili i conteggi elaborati dalla parte ricorrente ,in quanto non corretti;
3) erroneità della pronuncia per avere il primo giudice accertato la sussistenza della giusta causa delle dimissioni della lavoratrice e riconosciuta 'indennità di mancato preavviso nonché condannata essa appellante al pagamento delle spese di lite. Chiedeva , pertanto , previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo , di rimettere in termini essa appellante essendo incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile con conseguente ammissione della prova testimoniale;
in subordine, rimettersi la causa al primo giudice;
nel merito chiedeva di annullare la declaratoria di contumacia e quindi accertare e dichiarare la nullità
/ inesistenza della notifica del ricorso introduttivo del giudizio;
di riformare la sentenza impugnata siccome infondata in fatto e diritto;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Parte appellata non si costituiva in giudizio.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Considerato che la parte appellante non ha depositato le note di trattazione scritta né per la prima udienza di discussione che veniva , quindi , rinviata ex art 348 cpc né per quella successiva, all'odierna udienza di discussione , la causa è stata riservata in decisione .
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio" perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente anche a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo. Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro " l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione). Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile. Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Nulla per le spese del grado stante la mancata costituzione di parte appellata.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla per le spese del grado.
3) -Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli lì 22.5.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
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composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello , all'esito della riserva di cui all'udienza del 22.5.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1752/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F: Parte_1
, quale amministratore p.t della società unipersonale C.F._1 [...]
(cancellata dal registro delle imprese in Controparte_1 data 18.10.2018) elett.te domiciliata in Marigliano (NA) alla via XI Settembre n° 30, presso lo studio dell'Avv Annamaraia Marino C.F: in C.F._2 virtù di mandato su separato foglio sottoscritto in data 24.06.2024 ed allegato all'atto di appello , la quale dichiara di voler ricevere gli atti e i provvedimenti emessi nel corso della presente procedura al numero di telefono o alla PEC oltre che nelle forme prescritte dalla Email_1 legge così come indicato ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 2 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n° 68;
APPELLANTE
CONTRO
CP_2
appellata -non costituita
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n.1504/2023 emessa e pubblicata il 19.10.2023 dal Tribunale di Nola , in funzione di giudice del lavoro , non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva per quanto di ragione il ricorso proposto da e, per CP_2
l'effetto, condannava la resistente al pagamento nei confronti Parte_1 della ricorrente della complessiva somma di euro 13.332,54, a titolo di differenze retributive , di cui euro 2044,98 per TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo nonché alle spese di lite( compensate per la metà). Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 26.6.2024 , l'appellante in epigrafe indicata ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola lamentando : 1) la nullità / inesistenza della notifica del ricorso introduttivo del giudizio per assenza della raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, con conseguente mancato perfezionamento del procedimento di notificazione ex art 140 cpc e sussistenza di impedimento assoluto ex art 153 cpc 2 co. ;
2) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cpc e 2697 c.c. avendo dovuto il Tribunale :
-rigettare la richiesta di applicabilità al rapporto de quo del CCNL Pubblici Esercizi con inquadramento nel livello corrispondente indicato nei conteggi e pertanto dichiarare che nulla era dovuto alla da parte della CP_2 [...]
; Parte_2
- rigettare in quanto infondata e non provata la domanda di parte ricorrente di condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive per una retribuzione inferiore a quella stabilita dal CCNL di settore, per non avere mai percepito la tredicesima e la quattordicesima mensilità, e per il TRF;
- dichiarare inutilizzabili i conteggi elaborati dalla parte ricorrente ,in quanto non corretti;
3) erroneità della pronuncia per avere il primo giudice accertato la sussistenza della giusta causa delle dimissioni della lavoratrice e riconosciuta 'indennità di mancato preavviso nonché condannata essa appellante al pagamento delle spese di lite. Chiedeva , pertanto , previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo , di rimettere in termini essa appellante essendo incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile con conseguente ammissione della prova testimoniale;
in subordine, rimettersi la causa al primo giudice;
nel merito chiedeva di annullare la declaratoria di contumacia e quindi accertare e dichiarare la nullità
/ inesistenza della notifica del ricorso introduttivo del giudizio;
di riformare la sentenza impugnata siccome infondata in fatto e diritto;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Parte appellata non si costituiva in giudizio.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Considerato che la parte appellante non ha depositato le note di trattazione scritta né per la prima udienza di discussione che veniva , quindi , rinviata ex art 348 cpc né per quella successiva, all'odierna udienza di discussione , la causa è stata riservata in decisione .
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio" perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente anche a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo. Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro " l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione). Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile. Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Nulla per le spese del grado stante la mancata costituzione di parte appellata.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla per le spese del grado.
3) -Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli lì 22.5.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
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