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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/06/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1148/2024
Verbale di udienza del 24/06/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Antonio Del Gaiso che si riporta agli atti e alle note conclusionali. Evidenzia che oltre alla Corte di giustizia europea, anche la Corte costituzionale si è pronunciata sull'argomento con sentenza 31/2025 del 20 marzo 2025,
Rappresenta che la ricorrente non ha mai chiesto il reddito di cittadinanza, avendolo richiesto sposato con nel mentre la ricorrente non fa parte Persona_1 Persona_2 del nucleo familiare del Per_1
E' presente per parte resistente l'avv. Nicola Zinzi per delega orale dell'avv. Silvio Garofalo, che si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni ivi rassegnate.
Entrambi i procuratori chiedono in subordine fissarsi udienza di discussione a breve e a trattazione scritta.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando le parti a non comparire al momento della lettura della stessa e, all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Avellino, 24/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
- REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 24.6.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1148/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. DEL GAISO ANTONIO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, (indirizzo p.e.c. indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. indicato: con sede legale in Roma, in persona del Presidente CP_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti per notar di Fiumicino del 22.3.2024 (rep. n° 37875 – rogito 7313), ed Persona_3 elettivamente domiciliato in Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (PEC indicata: t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato il 4.4.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino formulando le seguenti conclusioni: “1 Sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti dinanzi la Corte Costituzionale. 2 Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della ricorrente e, comunque, dichiarare legittima
l'erogazione del RDC in favore del 3 Accogliere il presente ricorso e Persona_1 dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 7/9/2022 in danno della istante di accertamento somme indebitamente percepite su prestazione REDDITO DI
CITTADINANZA del Signor n. 230916 4 Dichiarare che quanto Persona_1 percepito dal a titolo di RDC è stato legittimamente percepito e, pertanto, non Per_1 ripetibile, e nulla è dovuto dalla ricorrente in restituzione all' 5 In via subordinata, CP_1 accertare e dichiarare il diritto dell'istante per la ricorrenza dei presupposti di cui alla legge DL 4/19 all'erogazione del rdc per l'istanza del 6 Disporre ogni opportuno Per_1 provvedimento che elimini la disparità di trattamento per il carattere discriminatorio delle condotte dell' consistenti nella concessione del rdc ai soli stranieri titolari di permesso CP_1 di lungo periodo con residenza di almeno 10 anni, con conseguente ordine all' di CP_1 cessare tale condotta e di rimuoverne gli effetti, riconoscendo l'agevolazione economica agli stranieri regolarmente soggiornanti, che abbiano gli ulteriori requisiti prescritti. 7
Dichiarare la disapplicazione dell'art. 2 co. 1 lett “a” n 1 del decreto legge n. 4 del 2019 per contrasto con la normativa comunitaria richiamata 8 Accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' e conseguentemente, ai fini della CP_1 cessazione della discriminazione e della rimozione degli effetti, anche quale piano di rimozione ex art. 28, comma 5, d.lgs. 150/11: 9 Ordinare all' di ammettere la CP_1 ricorrente al RDC e/o altro beneficio di eguale natura avente diversa denominazione anche per le eventuali domande successive alla ordinanza, ferma la verifica di tutti i requisiti previsti dal DL 4/19, salvo quello della residenza decennale. 10 Ordinare ex art. 28 D. Lgs.
1° settembre 2011, n. 150 la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta ed a spese della convenuta, su un quotidiano di tiratura nazionale. 11 Dichiarare che la resistente ha violato l'obbligo sancito dall'art. 7 L. 7/8/1990 N. 241. 12 Dichiarare che la resistente ha violato l'obbligo nel provvedimento di revoca di comunicare l'analitico conteggio di quanto erogato in più rispetto al dovuto, unitamente all'indicazione puntuale nonché degli atti che hanno costituito occasione di credito da parte della P.A, ivi compresa il numero di pratica per il RDC. 13 In ogni caso, dichiarare che la ricorrente non è tenuta alla ripetizione delle somme reclamate dall' 14 Condannare l' al pagamento delle competenze di CP_1 CP_1 lite, oltre rimborso forfettario, imposte di legge nonché indennità di trasferta e vacazione”.
A sostegno delle domande rappresentava che l' con nota del 7.9.2022 le aveva richiesto, CP_1 quale erede di la restituzione dell'importo di euro 4.894,84 per somme Persona_1 corrisposte per il periodo dal 1.5.2020 al 28.2.2021 al sig. deceduto il Persona_1
24.2.2021, a titolo di reddito di cittadinanza, con la seguente motivazione: “Mancanza del requisito di residenza e di cittadinanza (art.2, co.l, a), 1), 2) L. 26/2019) - non rispetta i requisiti di cittadinanza non ha risieduto in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo e non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni Poiché l'Istituto, per legge, deve procedere al recupero rivolgendosi anche agli eredi, in qualità di erede del Signor
dovrà provvedere al pagamento dell'importo di euro 4.894,84. Dovrà Persona_1 provvedere al pagamento di tale somma, mediante "Avviso di pagamento pagoPA" (art. 5, comma 2, d.lgs n.82/2005 e art. 65, comma 2, comma d.lgs. n.217/2017, così come modificato dall'art. 8, comma 4, d.l. n. 135/2018) entro 30 giorni dalla notifica della presente comunicazione o, se più favorevole, entro il termine di scadenza indicato nel suddetto "Avviso di pagamento pagoPA".
A sostegno del ricorso deduceva che essa ricorrente era nubile e che, oltre a non aver mai beneficiato di tale erogazione e non aver mai presentato istanza per il RDC, non era moglie nè parente del de cuius, ne erede, né chiamata all'eredità.
Chiedeva altresì di accertare la sussistenza dei presupposti per il reddito di cittadinanza in capo al de cuius e rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
Con memoria depositata il 7.1.2025 l' contestava l'avversa domanda, chiedendone il CP_1 rigetto in quanto infondata e non provata.
Istruita la causa documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
Come evidenziato al punto 1 della presente sentenza, la ricorrente ha ricevuto, nella qualità di erede, un provvedimento di indebito relativo alle somme percepite da Persona_1
(deceduto il 24.2.2021) a titolo di reddito di cittadinanza percepito dal 1.5.2020 al
28.2.2021, per assenza del requisito della residenza ultradecennale (cfr. allegato sub 4 in produzione ricorrente).
In punto di diritto, occorre preliminarmente rilevare che la questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto".
Tuttavia, nella fattispecie che ci occupa, la ricorrente ha contestato in primis la sua qualità di erede, rappresentando di non essere parente, né moglie, né parente, né chiamata all'eredità, né erede di sicchè, ove tanto acclarato, difetterebbe l'interesse Persona_1 ad agire della ricorrente ad ottenere una pronuncia sull'accertamento negativo dell'obbligo del (o meglio, dei suoi eredi) di restituire quanto indebitamente percepito dal Per_1 Per_1
Al fine di corroborare l'assunto di non rientrare nel novero dei chiamati all'eredità di
[...]
l'istante ha depositato il certificato di stato libero di essa ricorrente, il proprio Per_1 certificato di residenza storico, nonché i certificati di decesso, di matrimonio e di famiglia di dai quali risulta che il predetto era coniugato con ed è Persona_1 Persona_2 deceduto il 24.2.2021 a Palma AM (cfr. allegati rispettivamente sub 5, 18, 3, 6, 9 in produzione di parte ricorrente).
Ciò premesso, la questione si sposta sull'onere della prova nei giudizi in cui si pretendono somme da eredi per debiti del "de cuius".
A ben vedere, la qualità di erede si pone come “ratio decidendi” della questione di merito attinente alla effettiva titolarità della posizione del debitore in capo al soggetto nei cui confronti il creditore fa valere la propria pretesa, e dunque attiene all'accertamento di uno degli elementi che compongono la fattispecie giuridica, ossia di uno dei fatti costitutivi della domanda.
In ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius" incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c, l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta l'elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità ( Cass. n. 10525/2010).
Il fatto giuridico dell'acquisto dell'eredità del debitore può, dunque, essere riconosciuto o contestato dal chiamato all'eredità, potendo in questo ultimo caso limitarsi a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto -svolgendo una mera difesa- o contrapporre altri fatti che privino di efficacia l'indicato fatto giuridico costitutivo del diritto di credito, proponendo una eccezione di merito;
è necessario quindi riferirsi sempre alla condotta processuale delle parti, ed in particolare alla condotta ammissiva o non contestativa della qualità di erede, da parte del soggetto individuato come chiamato all'eredità che verrebbe, nell'ultimo caso, ad esonerare parte attrice dall'onere di dimostrare il fatto giuridico costitutivo del diritto di credito, rimanendo definitivamente acquisito il fatto accertativo della titolarità del rapporto ex latere debitoris in capo al soggetto che non ha negato di essere successore a titolo universale del “de cuius” (Cass. n.25885/2020).
Rileva premettere che, in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. (Cass. Ord. Sez 6 n. 5247/2018).
Pertanto, l'accettazione dell'eredità è e rimane la condizione imprescindibile affinchè possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all'eredità a rispondere dei debiti ereditari e il diritto di scelta al subentro o meno nel patrimonio del de cuius soggiace ad un termine prescrizionale decennale, ex art. 480 c.c., salva la possibilità, per chiunque vi abbia interesse, di richiedere all'autorità giudiziaria la fissazione di un termine entro cui il chiamato alla eredità dichiari se accettare o meno la stessa, come previsto dall'art. 481 c.c..
Orbene, nel caso che ci occupa, come detto, parte attrice ha negato in primis la sua qualità di erede di e, invero, ancor prima, di mera chiamata all'eredità, di contro Persona_1
l' nulla ha dedotto sul punto. CP_1
Nel caso di specie non risulta alcun atto dal quale possa evincersi che la ricorrente sia erede di nulla avendo provato al riguardo la resistente. Persona_1
Ed invero, alla luce dei richiamati oneri probatori, l' avrebbe dovuto provare, alla luce CP_1 delle specifiche contestazioni della ricorrente, l'accettazione dell'eredità del de cuius da parte della stessa, manifestando la sua scelta in tal senso o ponendo in essere comportamenti qualificabili come concludenti circa l'accettazione tacita della detta eredità. Nulla è avvenuto nel caso di specie.
4. In conclusione, alla stregua delle suesposte motivazioni, complessivamente considerate, il ricorso va accolto, con inammissibilità, per quanto detto al punto 3 della presente sentenza, delle ulteriori domande.
5. Le spese processuali vanno compensate stante l'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute dalla ricorrente le somme richieste con il provvedimento di indebito del 7 novembre 2022;
- Rigetta il ricorso per la parte restante;
- Compensa le spese.
Avellino, 24/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1148/2024
Verbale di udienza del 24/06/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Antonio Del Gaiso che si riporta agli atti e alle note conclusionali. Evidenzia che oltre alla Corte di giustizia europea, anche la Corte costituzionale si è pronunciata sull'argomento con sentenza 31/2025 del 20 marzo 2025,
Rappresenta che la ricorrente non ha mai chiesto il reddito di cittadinanza, avendolo richiesto sposato con nel mentre la ricorrente non fa parte Persona_1 Persona_2 del nucleo familiare del Per_1
E' presente per parte resistente l'avv. Nicola Zinzi per delega orale dell'avv. Silvio Garofalo, che si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni ivi rassegnate.
Entrambi i procuratori chiedono in subordine fissarsi udienza di discussione a breve e a trattazione scritta.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando le parti a non comparire al momento della lettura della stessa e, all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Avellino, 24/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
- REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 24.6.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1148/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. DEL GAISO ANTONIO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, (indirizzo p.e.c. indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. indicato: con sede legale in Roma, in persona del Presidente CP_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti per notar di Fiumicino del 22.3.2024 (rep. n° 37875 – rogito 7313), ed Persona_3 elettivamente domiciliato in Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (PEC indicata: t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato il 4.4.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino formulando le seguenti conclusioni: “1 Sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti dinanzi la Corte Costituzionale. 2 Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della ricorrente e, comunque, dichiarare legittima
l'erogazione del RDC in favore del 3 Accogliere il presente ricorso e Persona_1 dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 7/9/2022 in danno della istante di accertamento somme indebitamente percepite su prestazione REDDITO DI
CITTADINANZA del Signor n. 230916 4 Dichiarare che quanto Persona_1 percepito dal a titolo di RDC è stato legittimamente percepito e, pertanto, non Per_1 ripetibile, e nulla è dovuto dalla ricorrente in restituzione all' 5 In via subordinata, CP_1 accertare e dichiarare il diritto dell'istante per la ricorrenza dei presupposti di cui alla legge DL 4/19 all'erogazione del rdc per l'istanza del 6 Disporre ogni opportuno Per_1 provvedimento che elimini la disparità di trattamento per il carattere discriminatorio delle condotte dell' consistenti nella concessione del rdc ai soli stranieri titolari di permesso CP_1 di lungo periodo con residenza di almeno 10 anni, con conseguente ordine all' di CP_1 cessare tale condotta e di rimuoverne gli effetti, riconoscendo l'agevolazione economica agli stranieri regolarmente soggiornanti, che abbiano gli ulteriori requisiti prescritti. 7
Dichiarare la disapplicazione dell'art. 2 co. 1 lett “a” n 1 del decreto legge n. 4 del 2019 per contrasto con la normativa comunitaria richiamata 8 Accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' e conseguentemente, ai fini della CP_1 cessazione della discriminazione e della rimozione degli effetti, anche quale piano di rimozione ex art. 28, comma 5, d.lgs. 150/11: 9 Ordinare all' di ammettere la CP_1 ricorrente al RDC e/o altro beneficio di eguale natura avente diversa denominazione anche per le eventuali domande successive alla ordinanza, ferma la verifica di tutti i requisiti previsti dal DL 4/19, salvo quello della residenza decennale. 10 Ordinare ex art. 28 D. Lgs.
1° settembre 2011, n. 150 la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta ed a spese della convenuta, su un quotidiano di tiratura nazionale. 11 Dichiarare che la resistente ha violato l'obbligo sancito dall'art. 7 L. 7/8/1990 N. 241. 12 Dichiarare che la resistente ha violato l'obbligo nel provvedimento di revoca di comunicare l'analitico conteggio di quanto erogato in più rispetto al dovuto, unitamente all'indicazione puntuale nonché degli atti che hanno costituito occasione di credito da parte della P.A, ivi compresa il numero di pratica per il RDC. 13 In ogni caso, dichiarare che la ricorrente non è tenuta alla ripetizione delle somme reclamate dall' 14 Condannare l' al pagamento delle competenze di CP_1 CP_1 lite, oltre rimborso forfettario, imposte di legge nonché indennità di trasferta e vacazione”.
A sostegno delle domande rappresentava che l' con nota del 7.9.2022 le aveva richiesto, CP_1 quale erede di la restituzione dell'importo di euro 4.894,84 per somme Persona_1 corrisposte per il periodo dal 1.5.2020 al 28.2.2021 al sig. deceduto il Persona_1
24.2.2021, a titolo di reddito di cittadinanza, con la seguente motivazione: “Mancanza del requisito di residenza e di cittadinanza (art.2, co.l, a), 1), 2) L. 26/2019) - non rispetta i requisiti di cittadinanza non ha risieduto in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo e non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni Poiché l'Istituto, per legge, deve procedere al recupero rivolgendosi anche agli eredi, in qualità di erede del Signor
dovrà provvedere al pagamento dell'importo di euro 4.894,84. Dovrà Persona_1 provvedere al pagamento di tale somma, mediante "Avviso di pagamento pagoPA" (art. 5, comma 2, d.lgs n.82/2005 e art. 65, comma 2, comma d.lgs. n.217/2017, così come modificato dall'art. 8, comma 4, d.l. n. 135/2018) entro 30 giorni dalla notifica della presente comunicazione o, se più favorevole, entro il termine di scadenza indicato nel suddetto "Avviso di pagamento pagoPA".
A sostegno del ricorso deduceva che essa ricorrente era nubile e che, oltre a non aver mai beneficiato di tale erogazione e non aver mai presentato istanza per il RDC, non era moglie nè parente del de cuius, ne erede, né chiamata all'eredità.
Chiedeva altresì di accertare la sussistenza dei presupposti per il reddito di cittadinanza in capo al de cuius e rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
Con memoria depositata il 7.1.2025 l' contestava l'avversa domanda, chiedendone il CP_1 rigetto in quanto infondata e non provata.
Istruita la causa documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
Come evidenziato al punto 1 della presente sentenza, la ricorrente ha ricevuto, nella qualità di erede, un provvedimento di indebito relativo alle somme percepite da Persona_1
(deceduto il 24.2.2021) a titolo di reddito di cittadinanza percepito dal 1.5.2020 al
28.2.2021, per assenza del requisito della residenza ultradecennale (cfr. allegato sub 4 in produzione ricorrente).
In punto di diritto, occorre preliminarmente rilevare che la questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto".
Tuttavia, nella fattispecie che ci occupa, la ricorrente ha contestato in primis la sua qualità di erede, rappresentando di non essere parente, né moglie, né parente, né chiamata all'eredità, né erede di sicchè, ove tanto acclarato, difetterebbe l'interesse Persona_1 ad agire della ricorrente ad ottenere una pronuncia sull'accertamento negativo dell'obbligo del (o meglio, dei suoi eredi) di restituire quanto indebitamente percepito dal Per_1 Per_1
Al fine di corroborare l'assunto di non rientrare nel novero dei chiamati all'eredità di
[...]
l'istante ha depositato il certificato di stato libero di essa ricorrente, il proprio Per_1 certificato di residenza storico, nonché i certificati di decesso, di matrimonio e di famiglia di dai quali risulta che il predetto era coniugato con ed è Persona_1 Persona_2 deceduto il 24.2.2021 a Palma AM (cfr. allegati rispettivamente sub 5, 18, 3, 6, 9 in produzione di parte ricorrente).
Ciò premesso, la questione si sposta sull'onere della prova nei giudizi in cui si pretendono somme da eredi per debiti del "de cuius".
A ben vedere, la qualità di erede si pone come “ratio decidendi” della questione di merito attinente alla effettiva titolarità della posizione del debitore in capo al soggetto nei cui confronti il creditore fa valere la propria pretesa, e dunque attiene all'accertamento di uno degli elementi che compongono la fattispecie giuridica, ossia di uno dei fatti costitutivi della domanda.
In ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius" incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c, l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta l'elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità ( Cass. n. 10525/2010).
Il fatto giuridico dell'acquisto dell'eredità del debitore può, dunque, essere riconosciuto o contestato dal chiamato all'eredità, potendo in questo ultimo caso limitarsi a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto -svolgendo una mera difesa- o contrapporre altri fatti che privino di efficacia l'indicato fatto giuridico costitutivo del diritto di credito, proponendo una eccezione di merito;
è necessario quindi riferirsi sempre alla condotta processuale delle parti, ed in particolare alla condotta ammissiva o non contestativa della qualità di erede, da parte del soggetto individuato come chiamato all'eredità che verrebbe, nell'ultimo caso, ad esonerare parte attrice dall'onere di dimostrare il fatto giuridico costitutivo del diritto di credito, rimanendo definitivamente acquisito il fatto accertativo della titolarità del rapporto ex latere debitoris in capo al soggetto che non ha negato di essere successore a titolo universale del “de cuius” (Cass. n.25885/2020).
Rileva premettere che, in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. (Cass. Ord. Sez 6 n. 5247/2018).
Pertanto, l'accettazione dell'eredità è e rimane la condizione imprescindibile affinchè possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all'eredità a rispondere dei debiti ereditari e il diritto di scelta al subentro o meno nel patrimonio del de cuius soggiace ad un termine prescrizionale decennale, ex art. 480 c.c., salva la possibilità, per chiunque vi abbia interesse, di richiedere all'autorità giudiziaria la fissazione di un termine entro cui il chiamato alla eredità dichiari se accettare o meno la stessa, come previsto dall'art. 481 c.c..
Orbene, nel caso che ci occupa, come detto, parte attrice ha negato in primis la sua qualità di erede di e, invero, ancor prima, di mera chiamata all'eredità, di contro Persona_1
l' nulla ha dedotto sul punto. CP_1
Nel caso di specie non risulta alcun atto dal quale possa evincersi che la ricorrente sia erede di nulla avendo provato al riguardo la resistente. Persona_1
Ed invero, alla luce dei richiamati oneri probatori, l' avrebbe dovuto provare, alla luce CP_1 delle specifiche contestazioni della ricorrente, l'accettazione dell'eredità del de cuius da parte della stessa, manifestando la sua scelta in tal senso o ponendo in essere comportamenti qualificabili come concludenti circa l'accettazione tacita della detta eredità. Nulla è avvenuto nel caso di specie.
4. In conclusione, alla stregua delle suesposte motivazioni, complessivamente considerate, il ricorso va accolto, con inammissibilità, per quanto detto al punto 3 della presente sentenza, delle ulteriori domande.
5. Le spese processuali vanno compensate stante l'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute dalla ricorrente le somme richieste con il provvedimento di indebito del 7 novembre 2022;
- Rigetta il ricorso per la parte restante;
- Compensa le spese.
Avellino, 24/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro