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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/11/2025, n. 3658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3658 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2387/2021 del ruolo generale, promossa da: rapp.ta e difesa dall'Avv. Marco Del Vecchio. Parte_1
ATTRICE
Contro
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2 rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonella Merola.
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attrice: “in via preliminare, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 615 cpc, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato dalla odierna opposta;
- nel merito, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del contratto di mutuo fondiario per notaio del 3 febbraio 2010 rep. 98288 Persona_1 racc. 37655, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per violazione dell'art. 38 TUB;
- accertare e dichiarare, illegittime, nulle, o comunque annullabili, per violazione della L. 108/1996 nonché degli artt. 644 c.p. e 1815 co. 2 c.c., tutte le clausole e/o pattuizioni del contratto di mutuo intercorso tra le parti, in applicazione del quale risultano addebitati competenze ed interessi usurari;
- conseguentemente, rideterminare l'esatto dare – avere tra le parti nella somma risultante dall'istruttoria e/o a seguito dell'invocanda
CTU, procedendosi alla compensazione dei rispettivi crediti così come accertati;
- in subordine, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 821, 1283, 1284,
1195 c.c, 1815 cc, 117 TUB, l'inefficacia e/o invalidità parziale, per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, delle pattuizioni riferite al contratto di mutuo intercorso tra le parti, che hanno comportato la corresponsione di interessi calcolati illegittimamente in regime di capitalizzazione composta;
- conseguentemente, rideterminare l'esatto dare
– avere tra le parti nella somma risultante dall'istruttoria e/o a seguito dell'invocanda CTU, procedendosi alla compensazione dei rispettivi crediti così come accertati;
- in ogni caso accertare e dichiarare la nullità del derivato interest rate swap (IRS) ai sensi
e per gli effetti dell'art. 23 TUF e degli artt. 1325 e 1418 cc, per la mancata sottoscrizione del relativo contratto quadro;
- accertare e dichiarare, comunque, la nullità del derivato IRS per carenza di causa concreta in virtù dell'alea irrazionale, nonché per violazione degli obblighi informativi;
- per l'effetto, accertata e dichiarata la illegittimità dell'addebito, sul c/c n. 30096653 acceso preso la , Controparte_3 dell'importo di € 292.133,85 a titolo di derivato, disporne la restituzione;
- conseguentemente, accertato l'importo delle somme alla cui restituzione la
[...] ha diritto per i motivi indicati in premessa, oltre interessi da computarsi ai Parte_1 sensi del novellato art. 1284 co. 4 c.c. e svalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, disporre la richiesta compensazione fino alla concorrenza del credito accertato in favore della Banca. Con vittoria di spese e compenso professionale ex
DM 55/2014 da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”. per la convenuta: “In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato, stante la bontà delle argomentazioni sopra esposte;
2.
Sempre in via preliminare, valutare la separazione delle cause ai sensi dell‟art. 103, comma II, c.p.c.; 3. Sempre in via preliminare, valutare l'opportunità di integrare il contraddittorio con la chiamata in causa di la quale è la titolare degli Controparte_3 obblighi discendenti dal contratto di cessione dei crediti;
4. Nel merito, rigettare
l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, stante la bontà delle argomentazioni sopra esposte. Con condanna della controparte al pagamento di spese e compensi di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 05/03/2021, con il quale la società
[...]
- e per essa, quale sua mandataria, la - le aveva Controparte_1 CP_2 intimato il pagamento della somma complessiva di € 1.578.227,64, a titolo di capitale residuo, oltre interessi e spese legali, quale insoluto derivante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 01/04/2008 con la allora Controparte_4
giusto atto per Notaio (rep. 44488 – racc. 22048), avente ad
[...] Persona_2 oggetto l'importo di € 2.000.000,00, della cui integrale ricezione veniva rilasciata contestuale quietanza. A sostegno della domanda la società in Parte_1 particolare, eccepiva: 1) la nullità del mutuo fondiario per il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B.; 2) l'indeterminatezza delle clausole relative agli interessi e la mancata indicazione del regime finanziario utilizzato per il calcolo della rata;
3) la violazione della normativa antiusura;
4) la nullità della clausola relativa al tasso
EURIBOR per il periodo 2005-2008; 5) la nullità del derivato interest rate swap (IRS).
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, dopo avere contestato tutte le eccezioni attoree, concludeva per il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di lite.
Nel corso del giudizio, il GE, con provvedimento del 13/10/2022, ammetteva CTU tecnica, nominando quale consulente il Dott. al quale assegnava i Persona_3 seguenti quesiti: Esaminati esclusivamente gli atti della causa di opposizione e con esclusivo riguardo al contratto di mutuo fondiario: 1) descriva, previa sintesi delle più significative condizioni contrattuali ed economiche, la natura e l'esatta evoluzione dei rapporti intercorsi tra le parti in causa in relazione alla durata, alle operazioni attive e passive documentate, al tasso di interesse applicato ed alla relativa fonte, ai criteri di capitalizzazione e di contabilizzazione adoperati dall'istituto bancario, all'eventuale superamento dei tassi soglia, nonché ad ogni ulteriore elemento del rapporto inerente alle doglianze sollevate da parte opponente;
2) per ogni voce di credito di cui al precetto opposto, accerti e dica se la somma richiesta sia conforme alla previsione contrattuale nonché a quelle legali in materia anche di anatocismo e usura applicabili ratione temporis al contratto di mutuo oggetto di causa e quale sia l'entità delle stesse voci, distinguendola per sorta, accessori contrattuali e spese, sia alla data del precetto che alla data di deposito dell'elaborato peritale;
3) dica quant'altro utile ai fini di giustizia, anche avuto specifico riguardo, negli stretti limiti di cui sopra, a quanto dedotto dalle parti nelle rispettive memorie ex art.
183, c.6, II e III termine, c.p.c., in atti
Acquisite le risultanze dell'elaborato peritale e ritenuta esaurita l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c
La domanda proposta non è accoglibile.
Infondata è l'eccezione di nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità, ex art. 38 TUB, fondata sull'assunto che l'Istituto di credito, concedendo il muto fondiario, avesse erogato un importo superiore all'80% del valore del bene ipotecato, il quale era assolutamente incommerciabile - e, dunque, privo di reale valore – essendo stato realizzato in difformità e/o assenza dei titoli abilitativi urbanistici, edilizi e di collaudo statico oltre ad essere sfornito del certificato di agibilità
Relativamente a detto aspetto la Cassazione in passato si era atteggiata in maniera differente: un primo orientamento negava che il limite di finanziabilità dell'ottanta percento rappresentasse una norma imperativa, la cui violazione avrebbe comportato nullità del mutuo fondiario;
un secondo orientamento stabiliva, invece, che il mutuo fondiario sarebbe stato nullo in presenza di superamento di tale limite di finanziabilità.
La questione è stata risolta da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 33719/2022, ha ritenuto che il mutuo fondiario che superi il limite di finanziabilità non sia nullo, non essendo tale disposizione imperativa. In particolare, è stato previsto che, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del D.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto ma elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra, dunque, una norma imperativa la disposizione con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. artt. 51 ss. e 53
t.u.b.), atteso che la violazione della stessa, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.
Privo di fondamento è, poi, la tesi che, nel contratto di mutuo di cui è causa, la CP_3 opposta, non aveva indicato il tasso di interesse applicato, provvedendo, in assenza di qualsivoglia specifica pattuizione, avesse capitalizzato illegittimamente gli interessi.
Relativamente a detta eccezione, nel proprio elaborato peritale, le cui conclusioni questo Giudice intende fare proprie, in quanto adeguatamente e correttamente motivate, il CTU ha chiarito che:
a) “gli interessi in ogni rata sono stati calcolati sulla sola sorta capitale residua e non anche su gli interessi, pertanto, la banca non ha adoperato alcuna forma di capitalizzazione;
b) Il contratto prevede la corretta pattuizione del tasso di interesse composto
(come da ammortamento alla francese), invero, esso risulta essere pari al
6,3992% alla stipula (art. 5 del contratto) in funzione del piano di ammortamento alla francese sottoscritto all'allegato rubricato alla lettera “E” del contratto di mutuo
Circa l'aspetto trattato il consulente, in risposta ai questi sollevati dal CTP dell'attrice, ha chiarito, inoltre;
a) che il regime di tasso di interesse composto con relativo piano di ammortamento alla francese era espressamente pattuito all'art. 5 (più precisamente alla pagina 8, righi 7 e 8 del contratto) nel quale si legge
“…corrispondente un tasso di interesse del 6,3992% effettivo in ragione dell'anno”;
b) che il piano di ammortamento alla francese e tutto quello che ne derivava risultava pattuito all'art. 4, più precisamente alla pagina 6, dal rigo 19 al rigo 22, ossia all'allegato sotto la lettera “E” del contratto di mutuo, costituente parte integrante dello stesso.
Quanto al motivo riguardante gli interessi corrispettivi e la loro pretesa usurarietà, va anzitutto rilevato che la nullità della clausola determinativa degli interessi non si estende all'intero contratto, sì che permane in ogni caso l'obbligo del mutuatario di restituire il capitale;
con la conseguenza che le contestazioni sollevate dall'opponente, incidendo unicamente sul quantum della pretesa creditoria, possono al più rilevare in sede distributiva. A ciò si aggiunga che, per costante giurisprudenza, in caso di opposizione relativa al quantum debeatur, poiché l'eccessività della somma portata nel precetto non lo travolge per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, il giudice provvede alla sua determinazione, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta. In ragione di tanto, il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può pronunciare una sentenza di condanna del debitore al pagamento della minor somma così determinata, perché in questo caso si duplicherebbe il titolo esecutivo, ma deve limitarsi ad accertare, eventualmente anche con l'ausilio di consulente tecnico, quale sia l'esatto ambito oggettivo e soggettivo del suddetto titolo.
In ogni caso l'eccezione è destituita di fondamento, atteso che, nel proprio elaborato,
l'ausiliario nominato ha chiarito che Il TEG applicato era pari al 6,73 %, come tale inferiore al Tasso soglia alla stipula contrattuale, pari al 9,00%.
Anche l'eccezione di nullità della clausola del contratto di mutuo relativa al parametro
Euribor è priva di pregio e non può essere accolta.
La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con ordinanza del 13 dicembre 2023,
n. 34889 ha stabilito che “qualsiasi forma di distorsione della concorrenza del mercato, in qualunque forma venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 legge antitrust. La decisione della
Commissione Europea del 4 dicembre 2013, sanzionatoria della condotta di manipolazione dell'Euribor, deve essere considerata «prova privilegiata», a supporto della domanda di nullità dei tassi, a prescindere se la Banca mutuante abbia o meno preso parte all'intesa anticoncorrenziale”. Ha quindi aggiunto che “Il valore di prova privilegiata prescinde dalla circostanza che all'intesa illecita abbia o meno partecipato la banca finanziatrice, poiché oggetto del divieto di cui all' art. 2 della l. n. 287/1990 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte.”
In discontinuità con tale pronunciamento la Corte di Cassazione (Cass. Terza Sez. sent. n. 12007/2024), da ultimo, con una pronuncia che questo Tribunale condivide, ha statuito che “Nel caso di contratti di mutuo contenenti clausole che, per determinare la misura del tasso di interesse, facciano riferimento) la quale all'Euribor, stipulati con istituti estranei alle intese e alle pratiche anticoncorrenziali censurate dalla
Commissione Europea, deve essere esclusa la sussistenza di nullità, salvo la prova della conoscenza di tali accordi illeciti e dell'intento di conformarvi oggettivamente il regolamento contrattuale. Per ritenere la clausola determinativa degli interessi viziata per impossibilità (anche temporanea) di determinazione dell'oggetto, deve essere fornita compiuta prova della manipolazione del parametro Euribor”.
È necessaria, pertanto, l'allegazione e la prova della partecipazione all'intesa da parte della banca stipulante o, quantomeno, la consapevolezza dell'esistenza del cartello e l'intenzione di avvalersi dei risultati della pratica scorretta, intendendosi consapevolmente far riferimento al parametro “alterato” da pratiche anticoncorrenziali.
Affinché, infatti, il parametro incida negativamente sul sinallagma del singolo contratto, occorre che almeno una delle parti sia consapevole dell'intervenuta alterazione del parametro e dei suoi effetti, nonché dell'intenzione di avvalersene ai fini della determinazione del contenuto contrattuale.
Nell'ipotesi in cui le intese o le pratiche abbiano concretamente prodotto l'effetto manipolativo derivante dall'applicazione del valore “falsato” del parametro, ma non vi sia consapevolezza delle parti circa l'esistenza dell'intesa illecita di terzi volta ad alterare il parametro esterno dell'Euribor, risultano sufficienti i rimedi negoziali predisposti dall'ordinamento interno per evitare la produzione di effetti distorsivi del mercato, non dovendosi ricorrere a quelli apprestati dall'ordinamento sovranazionale
(artt.101 TFUE e 2 legge n.287 del 1990). Non può ricondursi automaticamente la contrattazione “a valle” nella nozione di intesa vietata ai sensi dell'art.101 TFUE.
In assenza di prova sul punto, detta eccezione non risulta accoglibile.
Alcuna rilevanza ha, poi, nel presente giudizio la domanda con la quale la
[...] ha richiesto la declaratoria di nullità dell'accordo inerente il derivato Parte_1 interest rate swap (IRS) collegato al rapporto di conto corrente intrattenuto tra l'opponente e la banca originaria ( , trattandosi di aspetti che nulla Controparte_3 hanno a che vedere con il thema decidendum del presente giudizio di opposizione a precetto, il quale ha ad oggetto esclusivamente la legittimità del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 1° aprile 2008, posto a fondamento dell'intimazione di pagamento.
In considerazione dei mutamenti giurisprudenziali circa le eccezioni di superamento di finanziabilità del mutuo e di nullità del contratto di mutuo in relazione al tasso Euribor, questo Tribunale ritiene di compensare in parte le competenze legali da attribuire all'opposta in virtù dell'applicazione del principio della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Rigetta la domanda e, per l'effetto, condanna la a pagare in Parte_1 favore dell'opposta la somma di € 9.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
20.11.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2387/2021 del ruolo generale, promossa da: rapp.ta e difesa dall'Avv. Marco Del Vecchio. Parte_1
ATTRICE
Contro
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2 rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonella Merola.
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attrice: “in via preliminare, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 615 cpc, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato dalla odierna opposta;
- nel merito, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del contratto di mutuo fondiario per notaio del 3 febbraio 2010 rep. 98288 Persona_1 racc. 37655, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per violazione dell'art. 38 TUB;
- accertare e dichiarare, illegittime, nulle, o comunque annullabili, per violazione della L. 108/1996 nonché degli artt. 644 c.p. e 1815 co. 2 c.c., tutte le clausole e/o pattuizioni del contratto di mutuo intercorso tra le parti, in applicazione del quale risultano addebitati competenze ed interessi usurari;
- conseguentemente, rideterminare l'esatto dare – avere tra le parti nella somma risultante dall'istruttoria e/o a seguito dell'invocanda
CTU, procedendosi alla compensazione dei rispettivi crediti così come accertati;
- in subordine, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 821, 1283, 1284,
1195 c.c, 1815 cc, 117 TUB, l'inefficacia e/o invalidità parziale, per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, delle pattuizioni riferite al contratto di mutuo intercorso tra le parti, che hanno comportato la corresponsione di interessi calcolati illegittimamente in regime di capitalizzazione composta;
- conseguentemente, rideterminare l'esatto dare
– avere tra le parti nella somma risultante dall'istruttoria e/o a seguito dell'invocanda CTU, procedendosi alla compensazione dei rispettivi crediti così come accertati;
- in ogni caso accertare e dichiarare la nullità del derivato interest rate swap (IRS) ai sensi
e per gli effetti dell'art. 23 TUF e degli artt. 1325 e 1418 cc, per la mancata sottoscrizione del relativo contratto quadro;
- accertare e dichiarare, comunque, la nullità del derivato IRS per carenza di causa concreta in virtù dell'alea irrazionale, nonché per violazione degli obblighi informativi;
- per l'effetto, accertata e dichiarata la illegittimità dell'addebito, sul c/c n. 30096653 acceso preso la , Controparte_3 dell'importo di € 292.133,85 a titolo di derivato, disporne la restituzione;
- conseguentemente, accertato l'importo delle somme alla cui restituzione la
[...] ha diritto per i motivi indicati in premessa, oltre interessi da computarsi ai Parte_1 sensi del novellato art. 1284 co. 4 c.c. e svalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, disporre la richiesta compensazione fino alla concorrenza del credito accertato in favore della Banca. Con vittoria di spese e compenso professionale ex
DM 55/2014 da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”. per la convenuta: “In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato, stante la bontà delle argomentazioni sopra esposte;
2.
Sempre in via preliminare, valutare la separazione delle cause ai sensi dell‟art. 103, comma II, c.p.c.; 3. Sempre in via preliminare, valutare l'opportunità di integrare il contraddittorio con la chiamata in causa di la quale è la titolare degli Controparte_3 obblighi discendenti dal contratto di cessione dei crediti;
4. Nel merito, rigettare
l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, stante la bontà delle argomentazioni sopra esposte. Con condanna della controparte al pagamento di spese e compensi di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 05/03/2021, con il quale la società
[...]
- e per essa, quale sua mandataria, la - le aveva Controparte_1 CP_2 intimato il pagamento della somma complessiva di € 1.578.227,64, a titolo di capitale residuo, oltre interessi e spese legali, quale insoluto derivante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 01/04/2008 con la allora Controparte_4
giusto atto per Notaio (rep. 44488 – racc. 22048), avente ad
[...] Persona_2 oggetto l'importo di € 2.000.000,00, della cui integrale ricezione veniva rilasciata contestuale quietanza. A sostegno della domanda la società in Parte_1 particolare, eccepiva: 1) la nullità del mutuo fondiario per il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B.; 2) l'indeterminatezza delle clausole relative agli interessi e la mancata indicazione del regime finanziario utilizzato per il calcolo della rata;
3) la violazione della normativa antiusura;
4) la nullità della clausola relativa al tasso
EURIBOR per il periodo 2005-2008; 5) la nullità del derivato interest rate swap (IRS).
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, dopo avere contestato tutte le eccezioni attoree, concludeva per il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di lite.
Nel corso del giudizio, il GE, con provvedimento del 13/10/2022, ammetteva CTU tecnica, nominando quale consulente il Dott. al quale assegnava i Persona_3 seguenti quesiti: Esaminati esclusivamente gli atti della causa di opposizione e con esclusivo riguardo al contratto di mutuo fondiario: 1) descriva, previa sintesi delle più significative condizioni contrattuali ed economiche, la natura e l'esatta evoluzione dei rapporti intercorsi tra le parti in causa in relazione alla durata, alle operazioni attive e passive documentate, al tasso di interesse applicato ed alla relativa fonte, ai criteri di capitalizzazione e di contabilizzazione adoperati dall'istituto bancario, all'eventuale superamento dei tassi soglia, nonché ad ogni ulteriore elemento del rapporto inerente alle doglianze sollevate da parte opponente;
2) per ogni voce di credito di cui al precetto opposto, accerti e dica se la somma richiesta sia conforme alla previsione contrattuale nonché a quelle legali in materia anche di anatocismo e usura applicabili ratione temporis al contratto di mutuo oggetto di causa e quale sia l'entità delle stesse voci, distinguendola per sorta, accessori contrattuali e spese, sia alla data del precetto che alla data di deposito dell'elaborato peritale;
3) dica quant'altro utile ai fini di giustizia, anche avuto specifico riguardo, negli stretti limiti di cui sopra, a quanto dedotto dalle parti nelle rispettive memorie ex art.
183, c.6, II e III termine, c.p.c., in atti
Acquisite le risultanze dell'elaborato peritale e ritenuta esaurita l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c
La domanda proposta non è accoglibile.
Infondata è l'eccezione di nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità, ex art. 38 TUB, fondata sull'assunto che l'Istituto di credito, concedendo il muto fondiario, avesse erogato un importo superiore all'80% del valore del bene ipotecato, il quale era assolutamente incommerciabile - e, dunque, privo di reale valore – essendo stato realizzato in difformità e/o assenza dei titoli abilitativi urbanistici, edilizi e di collaudo statico oltre ad essere sfornito del certificato di agibilità
Relativamente a detto aspetto la Cassazione in passato si era atteggiata in maniera differente: un primo orientamento negava che il limite di finanziabilità dell'ottanta percento rappresentasse una norma imperativa, la cui violazione avrebbe comportato nullità del mutuo fondiario;
un secondo orientamento stabiliva, invece, che il mutuo fondiario sarebbe stato nullo in presenza di superamento di tale limite di finanziabilità.
La questione è stata risolta da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 33719/2022, ha ritenuto che il mutuo fondiario che superi il limite di finanziabilità non sia nullo, non essendo tale disposizione imperativa. In particolare, è stato previsto che, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del D.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto ma elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra, dunque, una norma imperativa la disposizione con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. artt. 51 ss. e 53
t.u.b.), atteso che la violazione della stessa, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.
Privo di fondamento è, poi, la tesi che, nel contratto di mutuo di cui è causa, la CP_3 opposta, non aveva indicato il tasso di interesse applicato, provvedendo, in assenza di qualsivoglia specifica pattuizione, avesse capitalizzato illegittimamente gli interessi.
Relativamente a detta eccezione, nel proprio elaborato peritale, le cui conclusioni questo Giudice intende fare proprie, in quanto adeguatamente e correttamente motivate, il CTU ha chiarito che:
a) “gli interessi in ogni rata sono stati calcolati sulla sola sorta capitale residua e non anche su gli interessi, pertanto, la banca non ha adoperato alcuna forma di capitalizzazione;
b) Il contratto prevede la corretta pattuizione del tasso di interesse composto
(come da ammortamento alla francese), invero, esso risulta essere pari al
6,3992% alla stipula (art. 5 del contratto) in funzione del piano di ammortamento alla francese sottoscritto all'allegato rubricato alla lettera “E” del contratto di mutuo
Circa l'aspetto trattato il consulente, in risposta ai questi sollevati dal CTP dell'attrice, ha chiarito, inoltre;
a) che il regime di tasso di interesse composto con relativo piano di ammortamento alla francese era espressamente pattuito all'art. 5 (più precisamente alla pagina 8, righi 7 e 8 del contratto) nel quale si legge
“…corrispondente un tasso di interesse del 6,3992% effettivo in ragione dell'anno”;
b) che il piano di ammortamento alla francese e tutto quello che ne derivava risultava pattuito all'art. 4, più precisamente alla pagina 6, dal rigo 19 al rigo 22, ossia all'allegato sotto la lettera “E” del contratto di mutuo, costituente parte integrante dello stesso.
Quanto al motivo riguardante gli interessi corrispettivi e la loro pretesa usurarietà, va anzitutto rilevato che la nullità della clausola determinativa degli interessi non si estende all'intero contratto, sì che permane in ogni caso l'obbligo del mutuatario di restituire il capitale;
con la conseguenza che le contestazioni sollevate dall'opponente, incidendo unicamente sul quantum della pretesa creditoria, possono al più rilevare in sede distributiva. A ciò si aggiunga che, per costante giurisprudenza, in caso di opposizione relativa al quantum debeatur, poiché l'eccessività della somma portata nel precetto non lo travolge per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, il giudice provvede alla sua determinazione, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta. In ragione di tanto, il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può pronunciare una sentenza di condanna del debitore al pagamento della minor somma così determinata, perché in questo caso si duplicherebbe il titolo esecutivo, ma deve limitarsi ad accertare, eventualmente anche con l'ausilio di consulente tecnico, quale sia l'esatto ambito oggettivo e soggettivo del suddetto titolo.
In ogni caso l'eccezione è destituita di fondamento, atteso che, nel proprio elaborato,
l'ausiliario nominato ha chiarito che Il TEG applicato era pari al 6,73 %, come tale inferiore al Tasso soglia alla stipula contrattuale, pari al 9,00%.
Anche l'eccezione di nullità della clausola del contratto di mutuo relativa al parametro
Euribor è priva di pregio e non può essere accolta.
La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con ordinanza del 13 dicembre 2023,
n. 34889 ha stabilito che “qualsiasi forma di distorsione della concorrenza del mercato, in qualunque forma venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 legge antitrust. La decisione della
Commissione Europea del 4 dicembre 2013, sanzionatoria della condotta di manipolazione dell'Euribor, deve essere considerata «prova privilegiata», a supporto della domanda di nullità dei tassi, a prescindere se la Banca mutuante abbia o meno preso parte all'intesa anticoncorrenziale”. Ha quindi aggiunto che “Il valore di prova privilegiata prescinde dalla circostanza che all'intesa illecita abbia o meno partecipato la banca finanziatrice, poiché oggetto del divieto di cui all' art. 2 della l. n. 287/1990 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte.”
In discontinuità con tale pronunciamento la Corte di Cassazione (Cass. Terza Sez. sent. n. 12007/2024), da ultimo, con una pronuncia che questo Tribunale condivide, ha statuito che “Nel caso di contratti di mutuo contenenti clausole che, per determinare la misura del tasso di interesse, facciano riferimento) la quale all'Euribor, stipulati con istituti estranei alle intese e alle pratiche anticoncorrenziali censurate dalla
Commissione Europea, deve essere esclusa la sussistenza di nullità, salvo la prova della conoscenza di tali accordi illeciti e dell'intento di conformarvi oggettivamente il regolamento contrattuale. Per ritenere la clausola determinativa degli interessi viziata per impossibilità (anche temporanea) di determinazione dell'oggetto, deve essere fornita compiuta prova della manipolazione del parametro Euribor”.
È necessaria, pertanto, l'allegazione e la prova della partecipazione all'intesa da parte della banca stipulante o, quantomeno, la consapevolezza dell'esistenza del cartello e l'intenzione di avvalersi dei risultati della pratica scorretta, intendendosi consapevolmente far riferimento al parametro “alterato” da pratiche anticoncorrenziali.
Affinché, infatti, il parametro incida negativamente sul sinallagma del singolo contratto, occorre che almeno una delle parti sia consapevole dell'intervenuta alterazione del parametro e dei suoi effetti, nonché dell'intenzione di avvalersene ai fini della determinazione del contenuto contrattuale.
Nell'ipotesi in cui le intese o le pratiche abbiano concretamente prodotto l'effetto manipolativo derivante dall'applicazione del valore “falsato” del parametro, ma non vi sia consapevolezza delle parti circa l'esistenza dell'intesa illecita di terzi volta ad alterare il parametro esterno dell'Euribor, risultano sufficienti i rimedi negoziali predisposti dall'ordinamento interno per evitare la produzione di effetti distorsivi del mercato, non dovendosi ricorrere a quelli apprestati dall'ordinamento sovranazionale
(artt.101 TFUE e 2 legge n.287 del 1990). Non può ricondursi automaticamente la contrattazione “a valle” nella nozione di intesa vietata ai sensi dell'art.101 TFUE.
In assenza di prova sul punto, detta eccezione non risulta accoglibile.
Alcuna rilevanza ha, poi, nel presente giudizio la domanda con la quale la
[...] ha richiesto la declaratoria di nullità dell'accordo inerente il derivato Parte_1 interest rate swap (IRS) collegato al rapporto di conto corrente intrattenuto tra l'opponente e la banca originaria ( , trattandosi di aspetti che nulla Controparte_3 hanno a che vedere con il thema decidendum del presente giudizio di opposizione a precetto, il quale ha ad oggetto esclusivamente la legittimità del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 1° aprile 2008, posto a fondamento dell'intimazione di pagamento.
In considerazione dei mutamenti giurisprudenziali circa le eccezioni di superamento di finanziabilità del mutuo e di nullità del contratto di mutuo in relazione al tasso Euribor, questo Tribunale ritiene di compensare in parte le competenze legali da attribuire all'opposta in virtù dell'applicazione del principio della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Rigetta la domanda e, per l'effetto, condanna la a pagare in Parte_1 favore dell'opposta la somma di € 9.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
20.11.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi